TRIB
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 31/01/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6339 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2020 , avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_1 giusta procura in atti, dall'avv. DI NUZZO GIUSEPPE, presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura CP_1 in atti, dall'avv. POSILLIPO CARMELA, presso la quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 24/05/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente e che dall'unione era nata una figlia , in data 20/12/2008) chiedeva - per le ragioni indicate nell'atto Per_1 introduttivo - pronunciare la separazione personale dei coniugi con dichiarazione di addebito alla moglie per il disinteresse alla vita familiare, le aggressioni verbali, le intimazioni a lasciare la casa coniugale;
affidare la figlia minore a entrambi i genitori con residenza prioritaria presso la madre e regolamentare gli incontri padre-figlia; porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore con la somma mensile di € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie;
vittoria di spese e competenze di lite.
La resistente, costituitasi in giudizio, deduceva di aver subito il comportamento disinteressato del ricorrente, il quale aveva intrattenuto una relazione extraconiugale;
di essersi sempre occupata in modo esclusivo e prioritario della famiglia e della figlia minore, mettendo da parte la sua vita professionale. Concludeva chiedendo di pronunciare la separazione personale dei coniugi con dichiarazione di addebito al marito;
disporre l'affido esclusivo della figlia minore con residenza privilegiata presso la madre e regolamentare l'esercizio del diritto di visita padre- figlia;
l' assegnazione della casa coniugale;
porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con l'assegno mensile di € 700,00 e della figlia con Per_1
l'assegno mensile di € 1000,00, oltre al 100% delle spese straordinarie necessarie, dei costi per partecipare a eventuali concorsi o master di specializzazione e di eventuali nozze nella misura del 70%, nonché il costo noto di euro 150,00 mensile circa per le ripetizioni di matematica e inglese;
vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza del 27/01/21, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il
Presidente d. del Tribunale adottava i provvedimenti urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimetteva le parti dinnanzi al G.I. In particolare, il presidente assegnava la casa coniugale alla resistente;
affidava la figlia minore in forma condivisa a entrambi i genitori e regolamentava l'esercizio del diritto di visita del padre;
poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere per il mantenimento della moglie l'assegno mensile di € 100,00 e per il contributo al mantenimento della figlia l'assegno mensile di € 500,00. Sulle conclusioni delle parti, all'udienza del 24/05/2024, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, in ordine all'istruzione probatoria della causa, le parti nel precisare le conclusioni non hanno reiterato le richieste, in ogni caso, il Collegio condivide le valutazioni operate dal giudice istruttore in ordine all'ammissione delle prove, dovendosi dare continuità all'orientamento secondo il quale: a) la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (Cass.,
Sez. VI, 12.10.2011, n. 2099); b) non possono essere ammessi, in quanto non aventi ad oggetto fatti specifici, i capitoli di prova diretti ad ottenere dal teste un mero giudizio, privo cioè di riferimenti concreti (Cass., Sez. II, 8.4.1995, n. 4111); c) il giudice può sempre rilevare di ufficio la inammissibilità di una prova che verta su apprezzamenti e valutazioni del teste piuttosto che su fatti specifici a conoscenza dello stesso: infatti, poiché il giudice non può legare il suo convincimento ai giudizi dei testi, la predetta prova resterebbe comunque inutilizzabile anche in assenza di una eccezione di parte (Cass., Sez. II, 2.10.1996, n. 8620); d) la rilevanza di una prova testimoniale va valutata con riguardo alla formulazione ed al contenuto dei capitoli di prova articolati dalla parte e non già nella prospettiva di eventuali domande integrative da rivolgere ai testi durante la loro escussione, atteso che tali domande devono essere dirette solo a "chiarire" i fatti e non possono supplire alle deficienze della prova dedotta (Cass., Sez. I, 22.2.1990, n. 1312).
Sicché, correttamente non hanno trovato accoglimento le richieste istruttorie relative a circostanze evidentemente irrilevanti -prive di riferimenti dai o generiche (non accompagnate da indicazioni temporali specifiche ed implicanti una serie di valutazioni precluse ai testimoni).
Tanto premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta.
Le risultanze di causa hanno ampiamente provato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che gli stessi si sono rivolte, l'indifferenza a ogni sollecitazione verso la riconciliazione e la perdurante cessazione della coabitazione sono tutti elementi comprovanti il venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nell'atto introduttivo e in sede di conclusioni la difesa di parte ricorrente e quella di parte resistente hanno, rispettivamente, chiesto l'addebito della separazione all'altro coniuge, sicché, conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 2740 del 5.02.2008) il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati attuati dall'uno o dall'altro coniuge comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri scaturenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi e il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
A giudizio del collegio le reciproche domande di addebito sono infondate in quanto non sono stati provati i fatti posti a fondamento delle stesse e il nesso causale.
La separazione personale dei coniugi va, dunque, dichiarata ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.
Per ciò che concerne l'affidamento della minore, la quale è stata sentita all'udienza del
16.05.2023, il Collegio ritiene che, non essendo emerse controindicazioni, debba essere confermato l'affidamento condiviso della minore ai genitori, con residenza prioritaria presso la madre, con la quale convive sin dalla separazione di fatto.
Quanto alle modalità di frequentazione padre- figlia, la minore ha dichiarato di essere disponibile a pernottare con il padre anche se non abitudinariamente, in quanto a casa della madre ha i suoi effetti personali e la casa è più vicina al centro della città facilitando le uscite con gli amici. Orbene, ritiene il Collegio che, tenuto conto dell'età della minore e salvo diversi accordi tra le parti, il padre possa tenere con sé la figlia minore per due pomeriggi infrasettimanali (lunedì
e mercoledì) preoccupandosi di prelevare o far prelevare la minore all'uscita da scuola sino alle ore 21,00 e, a settimane alterne, dall'uscita da scuola (ovvero dalle ore 10.00) del sabato alle
21,00 della domenica, preoccupandosi di assecondare e accompagnare la minore per le frequentazioni con gli amici, nonché per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio e per le festività pasquali, ad anni alterni, o la domenica di pasqua o il lunedì in albis e infine, sempre ad anni alterni, per gg. 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il mese di maggio;
la minore trascorrerà il proprio compleanno ad anni alterni con ciascun genitore;
ciascun genitore trascorrerà in compagna della figlia il proprio compleanno e se tale festa cadrà nei fine settimana, si opererà uno “scambio, a semplice richiesta senza che l'altro genitore possa opporsi, salvi diversi accordi tra le parti purché non pregiudichino gli interessi della minore.
Va confermata l'assegnazione della casa coniugale alla resistente.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, ritiene il
Tribunale che possa essere accolta la richiesta della resistente di imporre a carico del ricorrente un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della stessa.
E' noto che, per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, che si ritiene di condividere “al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista la differenza di reddito tra i coniugi”
Dunque, considerata la situazione economica rappresentata dalle parti in sede di comparizione e la documentazione in atti, la ricorrente è una insegnante precaria e sostiene spese di viaggio per raggiungere la sede lavorativa posta in diversa regione, mentre il ricorrente ha dichiarato di guadagnare € 1800,00 al mese come lavoratore dipendente e dalla documentazione in atti emerge che ha un reddito annuo ( relativo agli anni 2017/2018/2019) di circa €
30.000,00/35.000,00; il mutuo è, ormai, estinto, corrisponde € 420,00 per il canone di locazione.
Dunque, per il divario reddituale, va affermato il diritto della sig.ra all'assegno di CP_1 mantenimento a carico del marito.
Quanto alla misura dell'assegno, tenuto conto della durata del matrimonio, dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, il Tribunale ritiene congruo il versamento, in favore della moglie, della somma mensile di euro 100,00. Detta somma andrà versata entro il cinque di ogni mese e rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
Quanto alla domanda di parte resistente volta ad ottenere l'imposizione a carico di parte ricorrente di un contributo mensile al mantenimento della figlia , tenuto conto dei criteri Per_1 previsti dall'art. 337, comma 4 c.c., in particolare delle aumentate esigenze di vita e di relazione della figlia -ormai adolescente-, della necessaria rivalutazione dell'ammontare dell'assegno, del contributo domestico della madre, del tempo di permanenza presso ciascun genitore, del reddito delle parti, il Collegio ritiene congruo l'assegno mensile di € 600,00.
Detta somma dovrà essere corrisposta alla resistente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT-F.O.I.
Va posto a carico del ricorrente anche l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie per la figlia, debitamente documentate.
L'assegno unico non potrà che essere percepito dai genitori come per legge e ogni questione al riguardo non può essere risolta nella presente sede processuale.
La natura e l'esito della controversia giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 comma I c.c.;
• affida la figlia minore a entrambi i genitori con residenza prioritaria Per_1 presso la madre;
• disciplina l'esercizio del diritto di visita come in parte motiva;
• assegna la casa coniugale alla resistente;
• pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1
entro il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro CP_1
100,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie. Detta somma sarà annualmente e automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
• pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1
entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di euro CP_1
600,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia. Detta somma sarà annualmente e automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
• pone carico del sig. l'obbligo di contribuire, nella misura Parte_1 del 50%, alle spese straordinarie per la figlia purché concordate, se non contrassegnate da urgenza, e debitamente documentate.
• dichiara interamente compensate le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 119, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 17/12/24
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6339 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2020 , avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_1 giusta procura in atti, dall'avv. DI NUZZO GIUSEPPE, presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura CP_1 in atti, dall'avv. POSILLIPO CARMELA, presso la quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 24/05/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente e che dall'unione era nata una figlia , in data 20/12/2008) chiedeva - per le ragioni indicate nell'atto Per_1 introduttivo - pronunciare la separazione personale dei coniugi con dichiarazione di addebito alla moglie per il disinteresse alla vita familiare, le aggressioni verbali, le intimazioni a lasciare la casa coniugale;
affidare la figlia minore a entrambi i genitori con residenza prioritaria presso la madre e regolamentare gli incontri padre-figlia; porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore con la somma mensile di € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie;
vittoria di spese e competenze di lite.
La resistente, costituitasi in giudizio, deduceva di aver subito il comportamento disinteressato del ricorrente, il quale aveva intrattenuto una relazione extraconiugale;
di essersi sempre occupata in modo esclusivo e prioritario della famiglia e della figlia minore, mettendo da parte la sua vita professionale. Concludeva chiedendo di pronunciare la separazione personale dei coniugi con dichiarazione di addebito al marito;
disporre l'affido esclusivo della figlia minore con residenza privilegiata presso la madre e regolamentare l'esercizio del diritto di visita padre- figlia;
l' assegnazione della casa coniugale;
porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con l'assegno mensile di € 700,00 e della figlia con Per_1
l'assegno mensile di € 1000,00, oltre al 100% delle spese straordinarie necessarie, dei costi per partecipare a eventuali concorsi o master di specializzazione e di eventuali nozze nella misura del 70%, nonché il costo noto di euro 150,00 mensile circa per le ripetizioni di matematica e inglese;
vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza del 27/01/21, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il
Presidente d. del Tribunale adottava i provvedimenti urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimetteva le parti dinnanzi al G.I. In particolare, il presidente assegnava la casa coniugale alla resistente;
affidava la figlia minore in forma condivisa a entrambi i genitori e regolamentava l'esercizio del diritto di visita del padre;
poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere per il mantenimento della moglie l'assegno mensile di € 100,00 e per il contributo al mantenimento della figlia l'assegno mensile di € 500,00. Sulle conclusioni delle parti, all'udienza del 24/05/2024, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, in ordine all'istruzione probatoria della causa, le parti nel precisare le conclusioni non hanno reiterato le richieste, in ogni caso, il Collegio condivide le valutazioni operate dal giudice istruttore in ordine all'ammissione delle prove, dovendosi dare continuità all'orientamento secondo il quale: a) la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (Cass.,
Sez. VI, 12.10.2011, n. 2099); b) non possono essere ammessi, in quanto non aventi ad oggetto fatti specifici, i capitoli di prova diretti ad ottenere dal teste un mero giudizio, privo cioè di riferimenti concreti (Cass., Sez. II, 8.4.1995, n. 4111); c) il giudice può sempre rilevare di ufficio la inammissibilità di una prova che verta su apprezzamenti e valutazioni del teste piuttosto che su fatti specifici a conoscenza dello stesso: infatti, poiché il giudice non può legare il suo convincimento ai giudizi dei testi, la predetta prova resterebbe comunque inutilizzabile anche in assenza di una eccezione di parte (Cass., Sez. II, 2.10.1996, n. 8620); d) la rilevanza di una prova testimoniale va valutata con riguardo alla formulazione ed al contenuto dei capitoli di prova articolati dalla parte e non già nella prospettiva di eventuali domande integrative da rivolgere ai testi durante la loro escussione, atteso che tali domande devono essere dirette solo a "chiarire" i fatti e non possono supplire alle deficienze della prova dedotta (Cass., Sez. I, 22.2.1990, n. 1312).
Sicché, correttamente non hanno trovato accoglimento le richieste istruttorie relative a circostanze evidentemente irrilevanti -prive di riferimenti dai o generiche (non accompagnate da indicazioni temporali specifiche ed implicanti una serie di valutazioni precluse ai testimoni).
Tanto premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta.
Le risultanze di causa hanno ampiamente provato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che gli stessi si sono rivolte, l'indifferenza a ogni sollecitazione verso la riconciliazione e la perdurante cessazione della coabitazione sono tutti elementi comprovanti il venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nell'atto introduttivo e in sede di conclusioni la difesa di parte ricorrente e quella di parte resistente hanno, rispettivamente, chiesto l'addebito della separazione all'altro coniuge, sicché, conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 2740 del 5.02.2008) il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati attuati dall'uno o dall'altro coniuge comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri scaturenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi e il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
A giudizio del collegio le reciproche domande di addebito sono infondate in quanto non sono stati provati i fatti posti a fondamento delle stesse e il nesso causale.
La separazione personale dei coniugi va, dunque, dichiarata ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.
Per ciò che concerne l'affidamento della minore, la quale è stata sentita all'udienza del
16.05.2023, il Collegio ritiene che, non essendo emerse controindicazioni, debba essere confermato l'affidamento condiviso della minore ai genitori, con residenza prioritaria presso la madre, con la quale convive sin dalla separazione di fatto.
Quanto alle modalità di frequentazione padre- figlia, la minore ha dichiarato di essere disponibile a pernottare con il padre anche se non abitudinariamente, in quanto a casa della madre ha i suoi effetti personali e la casa è più vicina al centro della città facilitando le uscite con gli amici. Orbene, ritiene il Collegio che, tenuto conto dell'età della minore e salvo diversi accordi tra le parti, il padre possa tenere con sé la figlia minore per due pomeriggi infrasettimanali (lunedì
e mercoledì) preoccupandosi di prelevare o far prelevare la minore all'uscita da scuola sino alle ore 21,00 e, a settimane alterne, dall'uscita da scuola (ovvero dalle ore 10.00) del sabato alle
21,00 della domenica, preoccupandosi di assecondare e accompagnare la minore per le frequentazioni con gli amici, nonché per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio e per le festività pasquali, ad anni alterni, o la domenica di pasqua o il lunedì in albis e infine, sempre ad anni alterni, per gg. 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il mese di maggio;
la minore trascorrerà il proprio compleanno ad anni alterni con ciascun genitore;
ciascun genitore trascorrerà in compagna della figlia il proprio compleanno e se tale festa cadrà nei fine settimana, si opererà uno “scambio, a semplice richiesta senza che l'altro genitore possa opporsi, salvi diversi accordi tra le parti purché non pregiudichino gli interessi della minore.
Va confermata l'assegnazione della casa coniugale alla resistente.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, ritiene il
Tribunale che possa essere accolta la richiesta della resistente di imporre a carico del ricorrente un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della stessa.
E' noto che, per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, che si ritiene di condividere “al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista la differenza di reddito tra i coniugi”
Dunque, considerata la situazione economica rappresentata dalle parti in sede di comparizione e la documentazione in atti, la ricorrente è una insegnante precaria e sostiene spese di viaggio per raggiungere la sede lavorativa posta in diversa regione, mentre il ricorrente ha dichiarato di guadagnare € 1800,00 al mese come lavoratore dipendente e dalla documentazione in atti emerge che ha un reddito annuo ( relativo agli anni 2017/2018/2019) di circa €
30.000,00/35.000,00; il mutuo è, ormai, estinto, corrisponde € 420,00 per il canone di locazione.
Dunque, per il divario reddituale, va affermato il diritto della sig.ra all'assegno di CP_1 mantenimento a carico del marito.
Quanto alla misura dell'assegno, tenuto conto della durata del matrimonio, dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, il Tribunale ritiene congruo il versamento, in favore della moglie, della somma mensile di euro 100,00. Detta somma andrà versata entro il cinque di ogni mese e rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
Quanto alla domanda di parte resistente volta ad ottenere l'imposizione a carico di parte ricorrente di un contributo mensile al mantenimento della figlia , tenuto conto dei criteri Per_1 previsti dall'art. 337, comma 4 c.c., in particolare delle aumentate esigenze di vita e di relazione della figlia -ormai adolescente-, della necessaria rivalutazione dell'ammontare dell'assegno, del contributo domestico della madre, del tempo di permanenza presso ciascun genitore, del reddito delle parti, il Collegio ritiene congruo l'assegno mensile di € 600,00.
Detta somma dovrà essere corrisposta alla resistente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT-F.O.I.
Va posto a carico del ricorrente anche l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie per la figlia, debitamente documentate.
L'assegno unico non potrà che essere percepito dai genitori come per legge e ogni questione al riguardo non può essere risolta nella presente sede processuale.
La natura e l'esito della controversia giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 comma I c.c.;
• affida la figlia minore a entrambi i genitori con residenza prioritaria Per_1 presso la madre;
• disciplina l'esercizio del diritto di visita come in parte motiva;
• assegna la casa coniugale alla resistente;
• pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1
entro il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro CP_1
100,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie. Detta somma sarà annualmente e automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
• pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1
entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di euro CP_1
600,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia. Detta somma sarà annualmente e automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
• pone carico del sig. l'obbligo di contribuire, nella misura Parte_1 del 50%, alle spese straordinarie per la figlia purché concordate, se non contrassegnate da urgenza, e debitamente documentate.
• dichiara interamente compensate le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 119, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 17/12/24
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso