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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 26/02/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 2909/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est. dott.ssa Cristina Bandiera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 4 l.
1.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto depositato in data 21/05/2024 e presentato dai coniugi e con l'avv. SEVERIN MONICA Parte_1 Parte_2
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Scioglimento matrimonio)
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi contratto in data 24/07/1993 a PIEVE DI SOLIGO (TV).
I coniugi medesimi, con note sostitutive dell'udienza del
21.02.2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 07.02.205, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza. Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 2909/2024:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 24/07/1993 da (C.F. ), n. a TREVISO (TV) il Parte_1 C.F._1
11/05/1967, e (C.F. ), n. a Parte_2 C.F._2
LL (TV) il 09/03/1966, e trascritto al n. 5, Parte I, Anno
1993 del registro degli atti di matrimonio del Comune di PIEVE DI
SOLIGO alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“- dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti;
- disporre l'affido condiviso del figlio con Persona_1
collocazione prevalente dello stesso presso la madre, nel periodo in cui non è ospite presso la struttura indicata in premessa;
Per_1
- il padre potrà vedere e/o tenere con sé il figlio previo Per_1
accordo con la madre, il sabato o la domenica di ciascun fine settimana e nel periodo delle vacanze natalizie, pasquali e estive
i genitori si accorderanno per garantire a pari tempi di Per_1
permanenza con il padre e con la madre;
- il signor contribuirà al mantenimento del figlio Parte_2
con il versamento dell'importo di €200,00 (duecento/00) Per_1
mensili a decorrere dal mese successivo alla data di deposito del presente ricorso, entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, mediante accredito sul conto corrente indicato dalla signora PT
; detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici
[...]
ISTAT a far data dalla sentenza di separazione;
- le spese straordinarie per il figlio individuate e Per_1
disciplinate come da protocollo in uso presso il Tribunale di
Treviso, che le parti dichiarano di aver ricevuto dal proprio procuratore, verranno sostenute da entrambe i genitori nella misura del 30 percento a carico del Signor Parte_2
- i coniugi danno atto che la signora percepirà l'assegno PT
unico universale familiare. A tale scopo il signor – ove Parte_2
necessiti- provvederà annualmente e prontamente a confermare e validare la richiesta di erogazione di detto assegno che la signora
inoltrerà agli uffici competenti;
PT
-le Parti dichiarano sin d'ora che, con il compiuto adempimento dell'obbligazione di cui al punto 9 delle condizioni di separazione, tutte le questioni tra loro saranno definite e nulla avranno più a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione o titolo dipendente o correlato al rapporto coniugale;
- i coniugi hanno già provveduto alla ripartizione dei beni comuni;
- i coniugi sin d'ora si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio;
- dichiarare compensate le spese legali.”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PIEVE DI SOLIGO
(TV) di procedere all'annotazione della sentenza;
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 25/02/2025. Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Susanna Menegazzi