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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/03/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2856/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 2856/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, la cui chiamata all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 17 marzo 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stata sostituita dalle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.,
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Pontari Giuseppe, giusta procura in atti;
appellante
nei confronti di
(P. IVA ) in persona del suo rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
legale, con sede in Bologna (BO), Via Stalingrado n. 45, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Cardile, giusta procura in atti;
appellata
nonché nei confronti di
pagina 1 di 6 , nato a [...] il [...], Controparte_2 CP_3
, nata in [...] il [...], nata a
[...] Controparte_4
Bergamo il 13.11.2002 e , nata a [...] il [...], citati Controparte_5
quali coeredi di e tutti residenti in [...]; Persona_1
appellati (citati quali litisconsorti necessari, coeredi di ) Persona_1
ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI GIURIDICHE DELLA
DECISIONE
Premesso che:
- con atto di citazione, regolarmente notificato solamnete nei Parte_1
confronti della società di assicurazione, proponeva appello avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Reggio Calabria, depositata in data 20.07.2021, con cui il primo giudice così statuiva: “…definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al numero 1110/2019 RG, avente ad oggetto risarcimento danni vertente tra Pt_1
contro e , così decide: Rigetta la
[...] Controparte_6 Persona_1
domanda formulata da e condanna l'attore alla rifusione delle spese Parte_1
in favore della convenuta che liquida in euro 602,50 (di Controparte_6 cui € 112,50 per fase studio, € 120,00 per fase introduttiva, € 167,50 per fase istruttoria, euro 202,50 per fase decisionale) oltre iva e cap come per legge…”;
- a sostegno del gravame deduceva: “A) violazione e falsa applicazione dell'articolo
2697 c.c. in relazione agli articoli 115,116 c.p.c. nonché agli articoli 2730 e 2735 c.c.;
Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sui punti decisivi della controversia;
B) Errata condanna alle spese e compensi professionali” e domandava, dunque, di: “1) dichiarare la responsabilità totale, nella produzione del sinistro, del sig. conducente dell'autovettura Toyota tg. BJ340XY - Controparte_7
assicurata, al momento del sinistro con la e di proprietà della Controparte_6
convenuta sig.ra ; 2) condannare conseguentemente in solido, la predetta Persona_1
pagina 2 di 6 sig.ra e la società - in persona del suo Persona_1 Controparte_8
rappresentante legale pro-tempore, a favore dell'appellante sig. al Parte_1
risarcimento dei danni subiti dalla propria vettura, nel sinistro per cui è causa, e segnatamente alla somma di € 3.100,00 per come richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del sinistro all'emananda sentenza secondo i criteri di cui alle sentenze Cass. Civ. Sez, U. 1712/95
e Cass. Civ. Sez. III n. 2325/2005 ed oltre gli interessi legali dalla data della stessa al soddisfo. 3) Condannare in solido la sig.ra e la società Persona_1 Controparte_8
- in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, alle spese e compensi
[...]
del primo e del presente grado del giudizio, con distrazione a favore dell'avvocato
antistatario che rende la dichiarazione ex art 93 c.p.c. e con restituzione delle spese e compensi già corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado”.
- in data 2 dicembre 2021 si costituiva la società chiedendo di Controparte_6
“Ritenere e dichiarare infondato e, conseguentemente, rigettare l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 1 122/202 1, emessa dal Giudice di Pace Parte_1
di Reggio Calabria il 2.7.2021, depositata in Cancelleria il 20.07.2021 e notificata il
28.07.2021 e, per l'effetto, confermare integralmente detta statuizione. 2) Condannare
l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi anche del presente grado di giudizio.”;
rilevato che:
- all'udienza del 6 aprile 2022 il Giudicante dichiarava la nullità dell'atto di citazione (“contenente la vocatio in ius di collettivamente ed Persona_1 impersonalmente agli eredi della stessa presso il suo ultimo domicilio”) in appello nei confronti degli eredi di e ne ordinava la rinnovazione, entro il termine Persona_1
perentorio del 30.6.2022, invitando parte appellante a produrre in giudizio certificato di famiglia della convenuta entro la successiva udienza del 23.11.2022, Persona_1
fissata per la verifica della rituale instaurazione del contraddittorio;
pagina 3 di 6 - in data 30 maggio 2022 l'attore depositava l'atto di citazione in rinnovazione notificato a e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
residenti presso lo stesso domicilio della defunta;
[...] Persona_1
- all'udienza del 23 novembre 2022 il Giudice, constatato che il certificato di stato di famiglia storico, prodotto in giudizio da parte appellante, non indicava i rapporti di parentela intercorrenti tra i soggetti citati e la de cuius, riteneva necessario che l'appellante depositasse documentazione integrativa idonea ad identificare gli eredi di
; Persona_1
- in data 14 marzo 2023 parte appellante depositava il certificato storico originario di famiglia di , in cui erano indicati i componenti della famiglia d'origine e Persona_1
cioè, oltre alla de cuius ed a i di lei genitori, i suoi quattro fratelli;
- all'udienza successiva del 14 giugno 2023, il Giudice – evidenziando che non era chiaro se gli eredi dell'appellata deceduta siano le parti evocate in giudizio Persona_1
e o i diversi Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_3 soggetti indicati nel certificato storico di famiglia depositato dall'appellante in data
14.3.2023- reiterava alla parte la richiesta di fornire chiarimenti in ordine ai rapporti di parentela tra i soggetti citati e la de cuius e a depositare “idonea documentazione integrativa”;
- all'udienza del 10 gennaio 2024 il procuratore di parte attrice “rileva(va) di avere
depositato documentazione (v. deposito del 21.12.23) da cui si evince che altri due
eredi sono deceduti successivamente al decesso della principale appellata;
che pertanto occorre rinvenire attraverso i certificati storici di famiglia gli eredi delle due
sorelle di , defunte per regolarizzare il contraddittorio e pertanto chiede Persona_1 termine per procedere alle ricerche per le notifiche;
”;
richiamata interamente l'ordinanza assunta all'udienza del 4.11.2024;
ritenuto che:
pagina 4 di 6 - non possa essere concesso un nuovo termine per integrare il contraddittorio nei confronti degli altri coeredi di poiché Il termine concesso dal giudice per Persona_1
l'integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall'art. 102 cod. proc. civ. ha
natura perentoria e non può essere né rinnovato, né prorogato ai sensi dell'art. 153
cod. proc. civ., sicché, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, il provvedimento di cancellazione della causa
dal ruolo emesso dal giudice ex artt. 291, terzo comma, e 307, terzo comma, cod. proc. civ. comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in
difetto di eccezione di parte, senza alcuna possibilità di riassunzione, trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità di
proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria (cfr. Cass. Civ.
Sez. 2, Sentenza n. 7460 del 14/04/2015);
- entro il termine per l'integrazione del contraddittorio, la parte che ne sia onerata debba non solo compiere il procedimento notificatorio, ma anche individuare il legittimo contraddittore (cfr. Corte Cass. Sez. III, Sentenza n. 11139 del 10/05/2013) ed ancora che “Quando il giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto ovvero
vi abbia ottemperato parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un nuovo termine per il
completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga
del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153
c.p.c., salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente
presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque,
risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28298 del
15/10/2021);
pagina 5 di 6 - in applicazione degli esposti principi, dai quali non vi è ragione di discostarsi, nel termine già concesso, l'appellante avrebbe dovuto individuare tutti i litisconsorti necessari (ad esempio mediante tempestiva acquisizione del certificato storico di famiglia, depositato in data 14 marzo 2023) o dimostrare di essere incorso in decadenza per causa a lui non imputabile e chiedere la rimessione in termini;
- l'istanza di “concedere il termine richiesto, per regolarizzare il contradditorio nei confronti degli eredi dell'appellata sig.ra , per come individuati dai Persona_1 certificati depositati il 29.10.2024” (v. ultime note di trattazione scritta dell'appellante) sia tardiva e che, pertanto, vada dichiarata l'estinzione del giudizio;
- il rilievo officioso della causa estintiva giustifichi l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così
provvede:
a) dichiara l'estinzione del giudizio;
b) compensa le spese.
Reggio Calabria, 17 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Lucia Delfino
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 2856/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, la cui chiamata all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 17 marzo 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stata sostituita dalle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.,
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Pontari Giuseppe, giusta procura in atti;
appellante
nei confronti di
(P. IVA ) in persona del suo rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
legale, con sede in Bologna (BO), Via Stalingrado n. 45, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Cardile, giusta procura in atti;
appellata
nonché nei confronti di
pagina 1 di 6 , nato a [...] il [...], Controparte_2 CP_3
, nata in [...] il [...], nata a
[...] Controparte_4
Bergamo il 13.11.2002 e , nata a [...] il [...], citati Controparte_5
quali coeredi di e tutti residenti in [...]; Persona_1
appellati (citati quali litisconsorti necessari, coeredi di ) Persona_1
ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI GIURIDICHE DELLA
DECISIONE
Premesso che:
- con atto di citazione, regolarmente notificato solamnete nei Parte_1
confronti della società di assicurazione, proponeva appello avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Reggio Calabria, depositata in data 20.07.2021, con cui il primo giudice così statuiva: “…definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al numero 1110/2019 RG, avente ad oggetto risarcimento danni vertente tra Pt_1
contro e , così decide: Rigetta la
[...] Controparte_6 Persona_1
domanda formulata da e condanna l'attore alla rifusione delle spese Parte_1
in favore della convenuta che liquida in euro 602,50 (di Controparte_6 cui € 112,50 per fase studio, € 120,00 per fase introduttiva, € 167,50 per fase istruttoria, euro 202,50 per fase decisionale) oltre iva e cap come per legge…”;
- a sostegno del gravame deduceva: “A) violazione e falsa applicazione dell'articolo
2697 c.c. in relazione agli articoli 115,116 c.p.c. nonché agli articoli 2730 e 2735 c.c.;
Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sui punti decisivi della controversia;
B) Errata condanna alle spese e compensi professionali” e domandava, dunque, di: “1) dichiarare la responsabilità totale, nella produzione del sinistro, del sig. conducente dell'autovettura Toyota tg. BJ340XY - Controparte_7
assicurata, al momento del sinistro con la e di proprietà della Controparte_6
convenuta sig.ra ; 2) condannare conseguentemente in solido, la predetta Persona_1
pagina 2 di 6 sig.ra e la società - in persona del suo Persona_1 Controparte_8
rappresentante legale pro-tempore, a favore dell'appellante sig. al Parte_1
risarcimento dei danni subiti dalla propria vettura, nel sinistro per cui è causa, e segnatamente alla somma di € 3.100,00 per come richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del sinistro all'emananda sentenza secondo i criteri di cui alle sentenze Cass. Civ. Sez, U. 1712/95
e Cass. Civ. Sez. III n. 2325/2005 ed oltre gli interessi legali dalla data della stessa al soddisfo. 3) Condannare in solido la sig.ra e la società Persona_1 Controparte_8
- in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, alle spese e compensi
[...]
del primo e del presente grado del giudizio, con distrazione a favore dell'avvocato
antistatario che rende la dichiarazione ex art 93 c.p.c. e con restituzione delle spese e compensi già corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado”.
- in data 2 dicembre 2021 si costituiva la società chiedendo di Controparte_6
“Ritenere e dichiarare infondato e, conseguentemente, rigettare l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 1 122/202 1, emessa dal Giudice di Pace Parte_1
di Reggio Calabria il 2.7.2021, depositata in Cancelleria il 20.07.2021 e notificata il
28.07.2021 e, per l'effetto, confermare integralmente detta statuizione. 2) Condannare
l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi anche del presente grado di giudizio.”;
rilevato che:
- all'udienza del 6 aprile 2022 il Giudicante dichiarava la nullità dell'atto di citazione (“contenente la vocatio in ius di collettivamente ed Persona_1 impersonalmente agli eredi della stessa presso il suo ultimo domicilio”) in appello nei confronti degli eredi di e ne ordinava la rinnovazione, entro il termine Persona_1
perentorio del 30.6.2022, invitando parte appellante a produrre in giudizio certificato di famiglia della convenuta entro la successiva udienza del 23.11.2022, Persona_1
fissata per la verifica della rituale instaurazione del contraddittorio;
pagina 3 di 6 - in data 30 maggio 2022 l'attore depositava l'atto di citazione in rinnovazione notificato a e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
residenti presso lo stesso domicilio della defunta;
[...] Persona_1
- all'udienza del 23 novembre 2022 il Giudice, constatato che il certificato di stato di famiglia storico, prodotto in giudizio da parte appellante, non indicava i rapporti di parentela intercorrenti tra i soggetti citati e la de cuius, riteneva necessario che l'appellante depositasse documentazione integrativa idonea ad identificare gli eredi di
; Persona_1
- in data 14 marzo 2023 parte appellante depositava il certificato storico originario di famiglia di , in cui erano indicati i componenti della famiglia d'origine e Persona_1
cioè, oltre alla de cuius ed a i di lei genitori, i suoi quattro fratelli;
- all'udienza successiva del 14 giugno 2023, il Giudice – evidenziando che non era chiaro se gli eredi dell'appellata deceduta siano le parti evocate in giudizio Persona_1
e o i diversi Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_3 soggetti indicati nel certificato storico di famiglia depositato dall'appellante in data
14.3.2023- reiterava alla parte la richiesta di fornire chiarimenti in ordine ai rapporti di parentela tra i soggetti citati e la de cuius e a depositare “idonea documentazione integrativa”;
- all'udienza del 10 gennaio 2024 il procuratore di parte attrice “rileva(va) di avere
depositato documentazione (v. deposito del 21.12.23) da cui si evince che altri due
eredi sono deceduti successivamente al decesso della principale appellata;
che pertanto occorre rinvenire attraverso i certificati storici di famiglia gli eredi delle due
sorelle di , defunte per regolarizzare il contraddittorio e pertanto chiede Persona_1 termine per procedere alle ricerche per le notifiche;
”;
richiamata interamente l'ordinanza assunta all'udienza del 4.11.2024;
ritenuto che:
pagina 4 di 6 - non possa essere concesso un nuovo termine per integrare il contraddittorio nei confronti degli altri coeredi di poiché Il termine concesso dal giudice per Persona_1
l'integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall'art. 102 cod. proc. civ. ha
natura perentoria e non può essere né rinnovato, né prorogato ai sensi dell'art. 153
cod. proc. civ., sicché, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, il provvedimento di cancellazione della causa
dal ruolo emesso dal giudice ex artt. 291, terzo comma, e 307, terzo comma, cod. proc. civ. comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in
difetto di eccezione di parte, senza alcuna possibilità di riassunzione, trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità di
proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria (cfr. Cass. Civ.
Sez. 2, Sentenza n. 7460 del 14/04/2015);
- entro il termine per l'integrazione del contraddittorio, la parte che ne sia onerata debba non solo compiere il procedimento notificatorio, ma anche individuare il legittimo contraddittore (cfr. Corte Cass. Sez. III, Sentenza n. 11139 del 10/05/2013) ed ancora che “Quando il giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto ovvero
vi abbia ottemperato parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un nuovo termine per il
completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga
del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153
c.p.c., salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente
presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque,
risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28298 del
15/10/2021);
pagina 5 di 6 - in applicazione degli esposti principi, dai quali non vi è ragione di discostarsi, nel termine già concesso, l'appellante avrebbe dovuto individuare tutti i litisconsorti necessari (ad esempio mediante tempestiva acquisizione del certificato storico di famiglia, depositato in data 14 marzo 2023) o dimostrare di essere incorso in decadenza per causa a lui non imputabile e chiedere la rimessione in termini;
- l'istanza di “concedere il termine richiesto, per regolarizzare il contradditorio nei confronti degli eredi dell'appellata sig.ra , per come individuati dai Persona_1 certificati depositati il 29.10.2024” (v. ultime note di trattazione scritta dell'appellante) sia tardiva e che, pertanto, vada dichiarata l'estinzione del giudizio;
- il rilievo officioso della causa estintiva giustifichi l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così
provvede:
a) dichiara l'estinzione del giudizio;
b) compensa le spese.
Reggio Calabria, 17 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Lucia Delfino
pagina 6 di 6