Ordinanza cautelare 30 giugno 2023
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 24/04/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00613/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00648/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 648 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri, Michele Dalla Negra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere n. 80;
contro
Ag.E.A. Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, A.D.E.R. Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1. - della comunicazione ad oggetto “comunicazione di iscrizione ipotecaria”, Documento n. -OMISSIS-, Fascicolo n. -OMISSIS-, intestata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di Padova (PD), e ricevuta dal ricorrente a mezzo racc. a.r. il 18 aprile 2022 - con allegato “Dettaglio delle somme da pagare” (relativo: - alla cartella di pagamento n. -OMISSIS- asseritamente notificata il 28 settembre 2021 di totali Euro 575.140,01 – ente creditore “non censito” - per prelievi latte ed interessi relativi ai periodi 1995/96, 1996/97, 1007/08, 1998/99 e 1999/00; - alle “spese per procedure” per un totale di Euro 2.634,04 di cui: Euro 1.704,34 per “iscrizione ipotecaria”, Euro 306,79 per “pignoramento presso terzi 48 bis” ed Euro 624,91 per “cancellazione ipotecaria”) e quindi con indicazione di “Totale dovuto alla data del 16/03/2023” pari ad Euro 577.776,05 - - con la quale si avverte dell'avvenuta iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/73 con “nota numero -OMISSIS- del 14/03/2023” sui beni immobili di proprietà del ricorrente in Comune di Sandrigo (VI) per un importo pari al doppio di quello risultante dal prospetto nella sezione “Dettaglio delle somme da pagare”;
2. - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, compresa la Nota di iscrizione ipotecaria Registro Generale n. -OMISSIS- e Registro Particolare n. -OMISSIS- del 14 marzo 2023 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Vicenza – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare (doc. 2), nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dello stesso ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ag.E.A. Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e di A.D.E.R. Agenzia delle Entrate Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2025 il dott. Andrea Orlandi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 7 giugno 2023 e depositato il 9 giugno 2023, il sig. -OMISSIS-, titolare dell’omonima azienda agricola corrente in San Pietro in Gu, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria in epigrafe indicata, lamentandone l’illegittimità per i motivi così rubricati:
“I. – Illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 77, D.P.R. n. 602/73, dell’art. 7, L. n. 212/200 e dell’art. 3, L. n. 241/90 – Eccesso di potere per illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, violazione di procedimento tipizzato e carenza di motivazione” ; “II. – In via subordinata: comunque illegittimità derivata per illegittimità degli atti presupposti – istanza di sospensione ai sensi dell’art. 79 c.p.a. e dell’art. 295 c.p.c.”; “III. – Nullità e/o comunque illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 169 e 170 cc., degli artt. 1, 3, 21-bis e 21-septies, L. n. 241/90, dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/2003, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, degli artt. 10, 12, 25, 49, 50 e 77, D.P.R. n. 602/73, degli art. 1, 3 e segg., L. n. 241/90, dell’art. 7, L. n. 212/00, dell’art. 1283 c.c., nonché dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, Reg. (CEE) n. 536/93, dell’art. 8, Reg. (CEE) n. 1392/2001 e dell’art. 15, Reg. (CEE) n. 595/2004 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - nullità e/o annullabilità della comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata e degli atti presupposti per mancanza dei requisiti essenziali - contestazione della procedura di iscrizione ipotecaria finalizzata al recupero dei prelievi – contestazione dell’ an e del quantum della pretesa indicata - contestazione della pretesa di interessi, anche di mora, nonché delle “spese per procedure””.
Al ricorso accede anche una richiesta di condanna al risarcimento del danno.
L’iscrizione ipotecaria si pone a valle della procedura di riscossione di crediti erariali, maturati a favore dell’Agenza per le Erogazioni in Agricoltura (Ag.E.A.) in materia di prelievo latte per le annate 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1999-2000, oggetto della presupposta cartella di pagamento n. -OMISSIS- notificata il 28 settembre 2021, cui ha fatto seguito l’intimazione n. -OMISSIS- notificata il 2 gennaio 2023 dall’Agenzia delle Entrate–Riscossione competente per la provincia di Padova (A.D.E.R.).
2. A.D.E.R. e Ag.E.A. si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Il Tribunale, con l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-/2023 assunta all’esito della camera di consiglio del 29 giugno 2023, ha sospeso gli effetti del provvedimento impugnato.
4. All’udienza pubblica del 17 aprile 2025 il Collegio ha rilevato, ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, come risulta dal verbale di causa.
La causa è stata indi trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è in effetti inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.
6. Al riguardo il Tribunale, per dovere di sinteticità e ai sensi dell’art. 88, comma 1, lett. d), cod. proc. amm., può fare rinvio a suoi precedenti conformi (le sentenze della Sezione n. 489/2025, n. 139/2025 e n. 2998/2024), riguardanti questioni analoghe a quella qui in discussione, a mezzo dei quali ha già avuto modo di chiarire che:
- la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo sulle controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. t), del cod. proc. amm., investe tutte le controversie attinenti alla determinazione del prelievo, comprese quelle relative alla riscossione dello stesso che si completa con la notifica delle cartelle esattoriali, ma non investe anche la fase esecutiva ( ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. III, 7 febbraio 2023 n. 1318);
- l’iscrizione ipotecaria costituisce atto preordinato alla fase esecutiva, in quanto inquadrabile fra gli strumenti di conservazione dei cespiti patrimoniali sui quali può essere soddisfatto coattivamente il credito;
- di conseguenza esula dalla giurisdizione esclusiva del G.A. la cognizione degli atti di iscrizione ipotecaria, atteso che i medesimi si collocano più propriamente nella fase esecutiva e, come tali, restano attratti alla giurisdizione del Giudice Ordinario (T.A.R. Veneto, sez. IV, 28 dicembre 2023, n. 1995).
7. Conclusivamente il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Le spese possono essere integralmente compensate tra le parti attesa la definizione del giudizio sulla base di una questione preliminare sollevata d’ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, salva la riassunzione del giudizio avanti al Giudice Ordinario, entro i termini di legge e con la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria nel processo tempestivamente riassunto dinanzi alla competente Autorità giudiziaria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario
Andrea Orlandi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Orlandi | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO