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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 16/05/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
RG 501/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 501/2024, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. MALACHIN CRISTINA presso il cui studio sito in Rubiera (RE), via Togliatti n. 1/1 è elettivamente domiciliata contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BURANI VAINER presso il cui studio sito in Reggio Emilia, via Manfredi n. 8 è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlie minori
CONCLUSIONI
le parti, all'udienza del 15.05.2025, hanno concluso congiuntamente chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate a verbale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento delle minori e Persona_1 Persona_2 entrambe nate a Reggio Emilia in data 20.01.2011
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 22.02.2024, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
I genitori hanno seguito un percorso di Coordinazione genitoriale e, all'udienza del 15.05.2025, hanno raggiunto un accordo chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate a verbale.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo nonché avuto riguardo all'interesse delle figlie minori.
Ritenuto in particolare di poter accogliere la richiesta di affidamento esclusivo delle figlie alla madre, alla luce di quanto emerso in atti e durante il percorso con la Coordinatrice genitoriale in merito all'attuale e risalente rifiuto delle minori ad incontrare il padre nonché alle difficoltà incontrate dalla madre a prestare il consenso per scelte che riguardano le figlie laddove è richiesto l'assenso di entrambi i genitori.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21ult. comma c.p.c., così dispone: 1) Le minori e entrambe nate a Persona_1 Persona_2
Reggio Emilia in data 20.01.2011, sono affidate in via esclusiva alla madre che potrà esercitare in autonomia tutte le scelte che le riguardano ivi comprese quelle di amministrative, sanitarie e scolastiche
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé le minori previo assenso di queste ultime ed in accordo con la madre;
egli manterrà contatti settimanali con la madre (via mail o telefono) al fine di essere aggiornato sulle questioni riguardanti le figlie
3) Il sig. contribuirà al mantenimento delle figlie con la somma Per_1 mensile di € 500,00 (€ 2540,00 per ciascuna figlia); detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT
4) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori ed individuate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale (Prot. 13.06.2023) saranno suddivise al 50% tra i genitori
5) L'Assegno Unico – come per legge - verrà percepito integralmente dalla sig.ra stante l'affidamento esclusivo a quest'ultima delle Pt_1 figlie minori
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 15.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Francesco Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 501/2024, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. MALACHIN CRISTINA presso il cui studio sito in Rubiera (RE), via Togliatti n. 1/1 è elettivamente domiciliata contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BURANI VAINER presso il cui studio sito in Reggio Emilia, via Manfredi n. 8 è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlie minori
CONCLUSIONI
le parti, all'udienza del 15.05.2025, hanno concluso congiuntamente chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate a verbale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento delle minori e Persona_1 Persona_2 entrambe nate a Reggio Emilia in data 20.01.2011
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 22.02.2024, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
I genitori hanno seguito un percorso di Coordinazione genitoriale e, all'udienza del 15.05.2025, hanno raggiunto un accordo chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate a verbale.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo nonché avuto riguardo all'interesse delle figlie minori.
Ritenuto in particolare di poter accogliere la richiesta di affidamento esclusivo delle figlie alla madre, alla luce di quanto emerso in atti e durante il percorso con la Coordinatrice genitoriale in merito all'attuale e risalente rifiuto delle minori ad incontrare il padre nonché alle difficoltà incontrate dalla madre a prestare il consenso per scelte che riguardano le figlie laddove è richiesto l'assenso di entrambi i genitori.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21ult. comma c.p.c., così dispone: 1) Le minori e entrambe nate a Persona_1 Persona_2
Reggio Emilia in data 20.01.2011, sono affidate in via esclusiva alla madre che potrà esercitare in autonomia tutte le scelte che le riguardano ivi comprese quelle di amministrative, sanitarie e scolastiche
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé le minori previo assenso di queste ultime ed in accordo con la madre;
egli manterrà contatti settimanali con la madre (via mail o telefono) al fine di essere aggiornato sulle questioni riguardanti le figlie
3) Il sig. contribuirà al mantenimento delle figlie con la somma Per_1 mensile di € 500,00 (€ 2540,00 per ciascuna figlia); detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT
4) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori ed individuate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale (Prot. 13.06.2023) saranno suddivise al 50% tra i genitori
5) L'Assegno Unico – come per legge - verrà percepito integralmente dalla sig.ra stante l'affidamento esclusivo a quest'ultima delle Pt_1 figlie minori
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 15.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Francesco Parisoli