CA
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Presidente, dr. Maria Mitola delegato alla trattazione del procedimento semplificato di cognizione R.G. n. 1177/2024, ex artt. 84
e 170 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e 15 del decreto legislativo n. 150/2011, di opposizione al decreto emesso dalla Corte di Appello di Bari – I sez. penale, di rigetto dell'istanza di liquidazione, avanzata dall'avv. Ivana QUERO nell'interesse dell'Avv. Giuseppe FIORITO, difensore d'ufficio di n. Gallipoli il 16.02.1979, provvedimento del 19.01.2024, notificato a Parte_1 mezzo PEC in data 22.08.2024, con cui è stato disposto il rigetto dell'istanza in quanto “ letta la richiesta dell'Avv. Giuseppe Fiorito (omissis………….); considerato che l'art. 106 D.P.R. n. 115/2002 stabilisce che il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili;
ritenuto che
pertanto nulla compete al difensore istante;
PQM
visto l'art.
106 D.P.R. n. 115/2002 rigetta l'istanza (omissis………….”” ha emesso la seguente
SENTENZA
Ha dedotto il ricorrente che,
✓ L'odierno ricorrente, in qualità di difensore d'ufficio di , ha proposto ricorso Parte_1 per Cassazione avverso la sentenza n. 3052/2016 emessa dalla Corte d'Appello di Bari - 1^
Sez. Pen. in data 14.10.2016, depositata il 30.12.2016, nel procedimento penale n1326/2016
R.G. a carico dello stesso (all. 2);
✓ Nell'adempimento dell'incarico difensivo il ricorrente redigeva l'atto di impugnazione datato
20.02.2017 a seguito del quale veniva fissata l'udienza di camera di consiglio per il
20.09.2017 dinanzi alla Suprema Corte. Il procedimento si concludeva con l'ordinanza n.
47663/2017 del 20.09.2017, depositata il 17.10.2017 (all. 2).
✓ Conclusasi l'attività professionale, in qualità di difensore d'ufficio l'Avv. Fiorito, come previsto dalla normativa vigente in materia, ex art. 116 TUSG, procedeva al tentativo del recupero del credito delle proprie competenze avviando la procedura esecutiva nei confronti dell'imputato Parte_1
✓ Depositava, dunque, ricorso per decreto ingiuntivo per la liquidazione delle competenze relative all'attività espletata nel procedimento penale, ex D.M. n.55/2014.
✓ In data 09.09.2022 il Giudice di Pace di Bari emetteva il decreto n. 3282/2022 D.I., notificato il 21.10.2022 e dichiarato esecutivo in data 23.01.2023, con cui si ingiungeva a Parte_1
di pagare in favore dell'Avv. Fiorito la somma di € 3.537,00, oltre interessi come per
[...] legge, rimb. forf., IVA e CAP e spese di procedura che liquidava in complessive € 300,00, oltre rimb. forf., IVA e CAP (all.3); ✓ In data 28.01.2023 veniva notificato atto di precetto, con cui si intimava il pagamento, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica, della complessiva somma di € 4.758,88, oltre interessi sino al dì del soddisfo sulla sorte capitale, spese di notifica ed occorrende, nonché i compensi successivi in caso di esecuzione forzata, come determinati dal D.M. n.55/2014 (all. 3);
✓ Tale adempimento non veniva ottemperato da , per cui in data 01.03.2023 Parte_1 veniva eseguito pignoramento con esito negativo (all.3).
✓ Esperito inutilmente il tentativo di recuperare il credito dal con istanza di Parte_1 liquidazione datata 15.03.2023, il ricorrente richiedeva la liquidazione delle competenze per l'attività espletata sia per il procedimento penale n. 19026/2017 R.G. Cass. che per la successiva procedura esecutiva, per una somma complessiva di € 5.307,10 (di cui € 4.758,88, come da atto di precetto ed € 552,00 per compensi successivi relativi alla procedura esecutiva mobiliare ed € 23,22 per spese vive documentate), oltre rimb. forf. del 15 %, agli accessori di legge
✓ Venivano, altresì, eseguite visure catastali presso l'Agenzia delle Entrate con esito negativo
(all.3).
✓ Con provvedimento in data 19.01.2024 la Corte di appello rigettava l'istanza di liquidazione.
L'avv. FIORITO, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivana QUERO, ha impugnato in questa sede il provvedimento rappresentando l'inapplicabilità dell'art. 106 d.p.r. 115/ 2002 alla difesa d'ufficio.
Il , pur ritualmente citato non si è costituito e ne va dichiarata la contumacia. Controparte_1
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.01.2024 si rileva che il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Non è superfluo rammentare, brevemente in diritto, che la Suprema Corte ha affermato in più occasioni che, quand'anche l'art. 106 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede, che "il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili” la norma riguarda esclusivamente il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e non si applica al difensore d'ufficio.”
C A giudizio della , infatti” In primo luogo, il Titolo III della parte III del D.P.R. 115/2002 prevede
l'estensione, solo a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale ed inoltre il successivo l'art. 116 del citato decreto si limita a disporre che "l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84" mentre lo Stato, che ha evidentemente l'obbligo di versare al difensore le somme così liquidate, ha il diritto "di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene
l'ammissione al patrocinio”, circoscrivendo in tal modo il novero delle disposizioni suscettibili di applicazione alla difesa d'ufficio, senza contemplare anche l'art. 106 del citato decreto. In definitiva, risultano applicabili al difensore d'ufficio le sole previsioni del patrocinio a spese dello Stato che regolano le forme e le modalità di calcolo della liquidazione, "quando il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per l recupero dei crediti professionali" (Cass. 32764/2019).”.
(Cass. Sez. VI, Ord., 4 maggio 2022, n. 14085).
Ha affermato, altresì, la Cassazione, seguendo un costante orientamento che è certamente indubbio che “il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi da parte dell'erario, con relativa liquidazione da parte del giudice ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.
n. 24104/2011; Cass. n. 30484/2017; Cass. n. 11720/2019; Cass. n. 22579/2019; Cass. n.
5609/2019).
Tali iniziative di recupero del credito si rendono necessarie ove l'assistito sia tuttavia reperibile, potendo essere concretamente e proficuamente avviate e coltivate”.
Ancora “nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia formalmente dichiarato l'irreperibilità dell'indagato, dell'imputato o del condannato, il difensore d'ufficio, che intenda richiedere la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta, ex art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha l'onere di provare la persistenza della condizione di irreperibilità, né di essersi attivato in via giudiziale per ottenere il pagamento delle spettanze (Cass. n. 20967/2017)”.
Ha inoltre chiarito la Suprema Corte che, “anche caso in cui sia mancata tale dichiarazione formale, il giudice è tenuto a riconoscere quanto spettante al difensore, ove l'assistito non sia "di fatto" reperibile, essendo ogni ulteriore attività vanificata a monte dall'impossibilità di rintracciare
l'interessato.
possibile, di ripetere le somme anticipate da chi si è reso successivamente reperibile.
Tale soluzione appare conforme alla ratio che ispira l'art. 117 tugs, norma che peraltro non specifica se la nozione di irreperibilità vada inteso in senso formale o anche in senso sostanziale (Cass.
17021/2010)”.
Nella specie, analizzando gli atti allegati all'istanza, è evidente, non solo che l'Avv. FIORITO era stato nominato difensore di ufficio di ma anche che il medesimo abbia tentato di Parte_1 recuperare il proprio credito con procedimento monitorio, tentativo rivelatosi infruttuoso.
Va, pertanto, disposta la liquidazione degli onorari in favore dell'Avv. FIORITO, comprensivo delle spese sostenute per il procedimento esecutivo.
Nel calcolo della liquidazione bisogna tenere conto dei valori minimi delle tabelle di cui al DM 55/14, per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, per l'esito del giudizio – in ordine al quale il PG aveva espresso un chiaro giudizio di inammissibilità - e va altresì disposta la riduzione di
1/3 prevista dall'art. 106 bis del DPR 115/02.
La Cassazione nello specifico ha affermato – cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 40326 del 27/09/2007 Cc. (dep.
31/10/2007 ) Rv. 237786 - 01– che “ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, comma 1, l'onorario e le spese sono liquidati "osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti...": la media dei valori tariffari funge, quindi, solo da limite superiore invalicabile, il minimo essendo determinato da quello indicato nelle medesime tariffe. È erroneo, perciò,
l'assunto gravatorio secondo cui "la liquidazione deve avvenire nella media tariffaria", dovendo invece la stessa determinarsi tra il minimo e la media di tali valori, "tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa".
Va rilevato come l'art. 12 del DM 55/14 prevede che “
1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per
l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”.
Le spese seguono la soccombenza, considerato il ridimensionamento delle pretese del ricorrente vanno compensate per 1/2 e per la restante parte poste a carico del opposto liquidate in CP_1 dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (II scaglione valori minimi in considerazione dell'oggettiva semplicità delle questioni trattate).
PQM
Il Presidente delegato
Dichiara la contumacia del;
Controparte_1 accoglie l'opposizione per quanto di ragione e in riforma del decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione emesso da questa Corte di Appello di Bari – Sezione I Penale - in data del 19.01.2024, notificato a mezzo PEC in data 22.08.2024, per l'attività espletata per il procedimento penale innanzi alla Corte di Cassazione, conclusa con l'ordinanza n. 47663/2017 del 20.09.2017, depositata il
17.10.2017, liquida in favore dell'Avv. Giuseppe FIORITO, per la prestazione professionale prestata in favore , nel procedimento meglio indicato in narrativa gli onorari nella misura Parte_1 complessiva di € € 2.111,33, somma già ridotta di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis del D.P.R. n. 115/02 oltre spese generali nella misura del 15% CAP ed IVA come per legge, oltre rimborso spese del procedimento monitorio pari a € 552,00 .
Condanna il opposto al pagamento in favore dell'Avv. FIORITO di 1/2 delle spese del CP_1 presente giudizio, liquidate, per l'intero in € 1.388,80, oltre esborsi e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% IVA e CPA come per legge.
Dichiara compensata la rimanente parte di 1/2 delle spese.
Così deciso in Bari, 14.01.2025
Il Presidente delegato
Maria Mitola
Sezione Prima CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Presidente, dr. Maria Mitola delegato alla trattazione del procedimento semplificato di cognizione R.G. n. 1177/2024, ex artt. 84
e 170 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e 15 del decreto legislativo n. 150/2011, di opposizione al decreto emesso dalla Corte di Appello di Bari – I sez. penale, di rigetto dell'istanza di liquidazione, avanzata dall'avv. Ivana QUERO nell'interesse dell'Avv. Giuseppe FIORITO, difensore d'ufficio di n. Gallipoli il 16.02.1979, provvedimento del 19.01.2024, notificato a Parte_1 mezzo PEC in data 22.08.2024, con cui è stato disposto il rigetto dell'istanza in quanto “ letta la richiesta dell'Avv. Giuseppe Fiorito (omissis………….); considerato che l'art. 106 D.P.R. n. 115/2002 stabilisce che il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili;
ritenuto che
pertanto nulla compete al difensore istante;
PQM
visto l'art.
106 D.P.R. n. 115/2002 rigetta l'istanza (omissis………….”” ha emesso la seguente
SENTENZA
Ha dedotto il ricorrente che,
✓ L'odierno ricorrente, in qualità di difensore d'ufficio di , ha proposto ricorso Parte_1 per Cassazione avverso la sentenza n. 3052/2016 emessa dalla Corte d'Appello di Bari - 1^
Sez. Pen. in data 14.10.2016, depositata il 30.12.2016, nel procedimento penale n1326/2016
R.G. a carico dello stesso (all. 2);
✓ Nell'adempimento dell'incarico difensivo il ricorrente redigeva l'atto di impugnazione datato
20.02.2017 a seguito del quale veniva fissata l'udienza di camera di consiglio per il
20.09.2017 dinanzi alla Suprema Corte. Il procedimento si concludeva con l'ordinanza n.
47663/2017 del 20.09.2017, depositata il 17.10.2017 (all. 2).
✓ Conclusasi l'attività professionale, in qualità di difensore d'ufficio l'Avv. Fiorito, come previsto dalla normativa vigente in materia, ex art. 116 TUSG, procedeva al tentativo del recupero del credito delle proprie competenze avviando la procedura esecutiva nei confronti dell'imputato Parte_1
✓ Depositava, dunque, ricorso per decreto ingiuntivo per la liquidazione delle competenze relative all'attività espletata nel procedimento penale, ex D.M. n.55/2014.
✓ In data 09.09.2022 il Giudice di Pace di Bari emetteva il decreto n. 3282/2022 D.I., notificato il 21.10.2022 e dichiarato esecutivo in data 23.01.2023, con cui si ingiungeva a Parte_1
di pagare in favore dell'Avv. Fiorito la somma di € 3.537,00, oltre interessi come per
[...] legge, rimb. forf., IVA e CAP e spese di procedura che liquidava in complessive € 300,00, oltre rimb. forf., IVA e CAP (all.3); ✓ In data 28.01.2023 veniva notificato atto di precetto, con cui si intimava il pagamento, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica, della complessiva somma di € 4.758,88, oltre interessi sino al dì del soddisfo sulla sorte capitale, spese di notifica ed occorrende, nonché i compensi successivi in caso di esecuzione forzata, come determinati dal D.M. n.55/2014 (all. 3);
✓ Tale adempimento non veniva ottemperato da , per cui in data 01.03.2023 Parte_1 veniva eseguito pignoramento con esito negativo (all.3).
✓ Esperito inutilmente il tentativo di recuperare il credito dal con istanza di Parte_1 liquidazione datata 15.03.2023, il ricorrente richiedeva la liquidazione delle competenze per l'attività espletata sia per il procedimento penale n. 19026/2017 R.G. Cass. che per la successiva procedura esecutiva, per una somma complessiva di € 5.307,10 (di cui € 4.758,88, come da atto di precetto ed € 552,00 per compensi successivi relativi alla procedura esecutiva mobiliare ed € 23,22 per spese vive documentate), oltre rimb. forf. del 15 %, agli accessori di legge
✓ Venivano, altresì, eseguite visure catastali presso l'Agenzia delle Entrate con esito negativo
(all.3).
✓ Con provvedimento in data 19.01.2024 la Corte di appello rigettava l'istanza di liquidazione.
L'avv. FIORITO, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivana QUERO, ha impugnato in questa sede il provvedimento rappresentando l'inapplicabilità dell'art. 106 d.p.r. 115/ 2002 alla difesa d'ufficio.
Il , pur ritualmente citato non si è costituito e ne va dichiarata la contumacia. Controparte_1
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.01.2024 si rileva che il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Non è superfluo rammentare, brevemente in diritto, che la Suprema Corte ha affermato in più occasioni che, quand'anche l'art. 106 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede, che "il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili” la norma riguarda esclusivamente il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e non si applica al difensore d'ufficio.”
C A giudizio della , infatti” In primo luogo, il Titolo III della parte III del D.P.R. 115/2002 prevede
l'estensione, solo a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale ed inoltre il successivo l'art. 116 del citato decreto si limita a disporre che "l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84" mentre lo Stato, che ha evidentemente l'obbligo di versare al difensore le somme così liquidate, ha il diritto "di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene
l'ammissione al patrocinio”, circoscrivendo in tal modo il novero delle disposizioni suscettibili di applicazione alla difesa d'ufficio, senza contemplare anche l'art. 106 del citato decreto. In definitiva, risultano applicabili al difensore d'ufficio le sole previsioni del patrocinio a spese dello Stato che regolano le forme e le modalità di calcolo della liquidazione, "quando il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per l recupero dei crediti professionali" (Cass. 32764/2019).”.
(Cass. Sez. VI, Ord., 4 maggio 2022, n. 14085).
Ha affermato, altresì, la Cassazione, seguendo un costante orientamento che è certamente indubbio che “il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi da parte dell'erario, con relativa liquidazione da parte del giudice ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.
n. 24104/2011; Cass. n. 30484/2017; Cass. n. 11720/2019; Cass. n. 22579/2019; Cass. n.
5609/2019).
Tali iniziative di recupero del credito si rendono necessarie ove l'assistito sia tuttavia reperibile, potendo essere concretamente e proficuamente avviate e coltivate”.
Ancora “nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia formalmente dichiarato l'irreperibilità dell'indagato, dell'imputato o del condannato, il difensore d'ufficio, che intenda richiedere la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta, ex art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha l'onere di provare la persistenza della condizione di irreperibilità, né di essersi attivato in via giudiziale per ottenere il pagamento delle spettanze (Cass. n. 20967/2017)”.
Ha inoltre chiarito la Suprema Corte che, “anche caso in cui sia mancata tale dichiarazione formale, il giudice è tenuto a riconoscere quanto spettante al difensore, ove l'assistito non sia "di fatto" reperibile, essendo ogni ulteriore attività vanificata a monte dall'impossibilità di rintracciare
l'interessato.
possibile, di ripetere le somme anticipate da chi si è reso successivamente reperibile.
Tale soluzione appare conforme alla ratio che ispira l'art. 117 tugs, norma che peraltro non specifica se la nozione di irreperibilità vada inteso in senso formale o anche in senso sostanziale (Cass.
17021/2010)”.
Nella specie, analizzando gli atti allegati all'istanza, è evidente, non solo che l'Avv. FIORITO era stato nominato difensore di ufficio di ma anche che il medesimo abbia tentato di Parte_1 recuperare il proprio credito con procedimento monitorio, tentativo rivelatosi infruttuoso.
Va, pertanto, disposta la liquidazione degli onorari in favore dell'Avv. FIORITO, comprensivo delle spese sostenute per il procedimento esecutivo.
Nel calcolo della liquidazione bisogna tenere conto dei valori minimi delle tabelle di cui al DM 55/14, per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, per l'esito del giudizio – in ordine al quale il PG aveva espresso un chiaro giudizio di inammissibilità - e va altresì disposta la riduzione di
1/3 prevista dall'art. 106 bis del DPR 115/02.
La Cassazione nello specifico ha affermato – cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 40326 del 27/09/2007 Cc. (dep.
31/10/2007 ) Rv. 237786 - 01– che “ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, comma 1, l'onorario e le spese sono liquidati "osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti...": la media dei valori tariffari funge, quindi, solo da limite superiore invalicabile, il minimo essendo determinato da quello indicato nelle medesime tariffe. È erroneo, perciò,
l'assunto gravatorio secondo cui "la liquidazione deve avvenire nella media tariffaria", dovendo invece la stessa determinarsi tra il minimo e la media di tali valori, "tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa".
Va rilevato come l'art. 12 del DM 55/14 prevede che “
1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per
l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”.
Le spese seguono la soccombenza, considerato il ridimensionamento delle pretese del ricorrente vanno compensate per 1/2 e per la restante parte poste a carico del opposto liquidate in CP_1 dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (II scaglione valori minimi in considerazione dell'oggettiva semplicità delle questioni trattate).
PQM
Il Presidente delegato
Dichiara la contumacia del;
Controparte_1 accoglie l'opposizione per quanto di ragione e in riforma del decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione emesso da questa Corte di Appello di Bari – Sezione I Penale - in data del 19.01.2024, notificato a mezzo PEC in data 22.08.2024, per l'attività espletata per il procedimento penale innanzi alla Corte di Cassazione, conclusa con l'ordinanza n. 47663/2017 del 20.09.2017, depositata il
17.10.2017, liquida in favore dell'Avv. Giuseppe FIORITO, per la prestazione professionale prestata in favore , nel procedimento meglio indicato in narrativa gli onorari nella misura Parte_1 complessiva di € € 2.111,33, somma già ridotta di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis del D.P.R. n. 115/02 oltre spese generali nella misura del 15% CAP ed IVA come per legge, oltre rimborso spese del procedimento monitorio pari a € 552,00 .
Condanna il opposto al pagamento in favore dell'Avv. FIORITO di 1/2 delle spese del CP_1 presente giudizio, liquidate, per l'intero in € 1.388,80, oltre esborsi e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% IVA e CPA come per legge.
Dichiara compensata la rimanente parte di 1/2 delle spese.
Così deciso in Bari, 14.01.2025
Il Presidente delegato
Maria Mitola