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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 12/03/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di ZA, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1309/2023 R.G.
tra rapp.to e difeso dall'avv. Fabio Iiritano e Vincenzo Parte_1
Iiritano
ricorrente e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli CP_1 avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
12.03.2025.
Con ricorso depositato in data 12.06.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 3302023000011992700, notificato in data 04.05.2023, a mezzo del quale l' le intimava il pagamento di € CP_1
10.188,58 a titolo di contributi previdenziali IVS dovuti alla gestione speciale
“Commercianti” a percentuale sul reddito eccedente il minimale, di competenza anno
2015, nonché sanzioni ed interessi di mora.
A sostegno dell'opposizione, premesso che la pretesa contributiva derivava da un avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate e che l' sulla scorta CP_1 di tale accertamento, aveva richiesto il pagamento della contribuzione, contestava la
1 sussistenza della pretesa creditoria ed eccepiva, altresì, l'intervenuta decadenza ex art. 25 D.Lgs. n. 46/1999 lett. b), per tardività dell'iscrizione a ruolo.
Instaurato il contraddittorio, nella propria memoria di costituzione l' contestava CP_1
l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita in via documentale, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Occorre premettere che il ricorso in opposizione ad avviso di addebito introduce un ordinario giudizio di cognizione sul rapporto giuridico posto a fondamento della pretesa azionata.
D'altronde, il carattere autoritativo del ruolo esattoriale non può incidere sulla distribuzione dell'onere probatorio e pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., all'istituto impositore - che riveste il ruolo di attore in senso sostanziale - spetta di provare i fatti costitutivi della pretesa, mentre alla parte opponente - che conserva il ruolo di convenuto in senso sostanziale - spetta di provare i fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato.
Ciò posto, l' ha rimandato integralmente alle risultanze di un accertamento CP_1 tributario senza articolare richieste istruttorie volte a fornire una autonoma dimostrazione, nel presente giudizio, della pretesa contributiva azionata (irrilevante essendo la richiesta di escussione testimoniale formulata dall' deferita al CP_1 funzionario dell'Agenzia delle Entrate, dott. volta meramente a Testimone_1 confermare le risultanze già trasposte negli atti di accertamento prodromici all'avviso di addebito impugnato, e inammissibile l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non avendo l' dedotto né dimostrato si trovarsi nell'impossibilità di acquisire aliunde CP_1 la documentazione richiesta (cfr. Cass. n. 38062/2021).
Si osserva, inoltre, che l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, da cui emerge il maggior reddito che ha giustificato la pretesa contributiva dell'Ente previdenziale, è stato annullato, in primo grado, dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
ZA (cfr. nota di deposito di parte ricorrente del 23.01.2025).
La sentenza, ancorché non definitiva, è comunque idonea a rafforzare la tesi dell'opponente, stante la mancata allegazione e prova di circostanze contrarie da parte dell'opposto, capaci di inficiarne il valore presuntivo.
2 Alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione deve essere accolta e l'avviso di addebito conseguentemente annullato.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico dell' secondo CP_1 la regola della soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori dell'opponente ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così decide:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n.
3302023000011992700;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute da CP_1 Parte_1
liquidate in € 1.800,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
[...]
CPA, con distrazione in favore dei procuratori dell'opponente ex art. 93 c.p.c..
ZA, 12.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di ZA, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1309/2023 R.G.
tra rapp.to e difeso dall'avv. Fabio Iiritano e Vincenzo Parte_1
Iiritano
ricorrente e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli CP_1 avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
12.03.2025.
Con ricorso depositato in data 12.06.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 3302023000011992700, notificato in data 04.05.2023, a mezzo del quale l' le intimava il pagamento di € CP_1
10.188,58 a titolo di contributi previdenziali IVS dovuti alla gestione speciale
“Commercianti” a percentuale sul reddito eccedente il minimale, di competenza anno
2015, nonché sanzioni ed interessi di mora.
A sostegno dell'opposizione, premesso che la pretesa contributiva derivava da un avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate e che l' sulla scorta CP_1 di tale accertamento, aveva richiesto il pagamento della contribuzione, contestava la
1 sussistenza della pretesa creditoria ed eccepiva, altresì, l'intervenuta decadenza ex art. 25 D.Lgs. n. 46/1999 lett. b), per tardività dell'iscrizione a ruolo.
Instaurato il contraddittorio, nella propria memoria di costituzione l' contestava CP_1
l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita in via documentale, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Occorre premettere che il ricorso in opposizione ad avviso di addebito introduce un ordinario giudizio di cognizione sul rapporto giuridico posto a fondamento della pretesa azionata.
D'altronde, il carattere autoritativo del ruolo esattoriale non può incidere sulla distribuzione dell'onere probatorio e pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., all'istituto impositore - che riveste il ruolo di attore in senso sostanziale - spetta di provare i fatti costitutivi della pretesa, mentre alla parte opponente - che conserva il ruolo di convenuto in senso sostanziale - spetta di provare i fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato.
Ciò posto, l' ha rimandato integralmente alle risultanze di un accertamento CP_1 tributario senza articolare richieste istruttorie volte a fornire una autonoma dimostrazione, nel presente giudizio, della pretesa contributiva azionata (irrilevante essendo la richiesta di escussione testimoniale formulata dall' deferita al CP_1 funzionario dell'Agenzia delle Entrate, dott. volta meramente a Testimone_1 confermare le risultanze già trasposte negli atti di accertamento prodromici all'avviso di addebito impugnato, e inammissibile l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non avendo l' dedotto né dimostrato si trovarsi nell'impossibilità di acquisire aliunde CP_1 la documentazione richiesta (cfr. Cass. n. 38062/2021).
Si osserva, inoltre, che l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, da cui emerge il maggior reddito che ha giustificato la pretesa contributiva dell'Ente previdenziale, è stato annullato, in primo grado, dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
ZA (cfr. nota di deposito di parte ricorrente del 23.01.2025).
La sentenza, ancorché non definitiva, è comunque idonea a rafforzare la tesi dell'opponente, stante la mancata allegazione e prova di circostanze contrarie da parte dell'opposto, capaci di inficiarne il valore presuntivo.
2 Alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione deve essere accolta e l'avviso di addebito conseguentemente annullato.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico dell' secondo CP_1 la regola della soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori dell'opponente ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così decide:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n.
3302023000011992700;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute da CP_1 Parte_1
liquidate in € 1.800,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
[...]
CPA, con distrazione in favore dei procuratori dell'opponente ex art. 93 c.p.c..
ZA, 12.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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