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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/03/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo all'udienza del 4 marzo 2025 ha pronunziato – mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione- la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6798/2024 R.G. vertente
TRA con sede in Barcellona P.G. (ME) via Caltanisetta n.43, c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa – anche disgiuntamente – dagli avv.ti Antonio P.IVA_1
VERDERICO e Nicola VERDERICO giusta procura allegata al ricorso.
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
Marco FAZIO giusta procura generale alle liti per notar di Fiumicino del Persona_1
37875/7313 del 22/03/2024. OPPOSTO
E con sede legale in Roma, via G. Controparte_3
Grezar n. 14, C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore. P.IVA_2
CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 18/12/2024 spiegava opposizione Controparte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 29520249015707558/000 notificata a mezzo pec il
1 16/11/2024, con riferimento alla cartella di pagamento ad essa presupposta n.
59520070046503518/000, per l'importo di euro 100.313,44 a titolo di contributi anni CP_2
2006 e 2007, oltre sanzioni e interessi di mora.
Eccepiva la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica dell'atto presupposti ed eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art.3, commi 9 e 10, della legge
8 agosto 1995, n. 335.
Concludeva chiedendo pertanto di annullare, previa sospensione, l'intimazione di pagamento opposta, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarre in favore dei propri procuratori dichiaratisi anticipatari.
2.- Con memoria depositata in data 20/02/2025 si costituiva in giudizio l' , formulando CP_2
preliminarmente istanza di riunione con altri eventuali procedimenti pendenti presso l'intestato in relazione ad altre cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento opposta. CP_4
Nel merito, assumeva che avrebbe dovuto prendere posizione il , in quanto esso CP_5
istituto, pur essendo titolare del diritto di credito, non aveva alcuna disponibilità della procedura di riscossione. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi.
3.- , benché ritualmente citata, non si costituiva in Controparte_3
giudizio, sicché ne va dichiarata la contumacia
All'udienza del 04/03/2025, in esito alla discussione orale, veniva disattesa l'istanza di riunione avanzata dall' e la causa veniva decisa. CP_2
4.- Si premette che va riconosciuta la legittimazione passiva sia dell' Controparte_3
in relazione al denunciato vizio di omessa notifica della cartella di pagamento sia
[...] dell' , titolare del credito, in relazione all'eccezione di prescrizione (cfr. Cass., Sez. Un., CP_2
08/03/2022, n. 7514).
Passando ad esaminare i motivi di opposizione, occorre procedere alla verifica della regolare notifica della cartella esattoriale sottesa all'intimazione opposta.
L , scegliendo il silenzio della contumacia, ha omesso Controparte_3
di fornire prova della rituale notificazione della cartella esattoriale n. 20520070046503518000.
L'omessa (prova della) notifica della suindicata cartella di esattoriale comporta illegittimità della conseguente intimazione di pagamento in relazione ad essa, ravvisandosi un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge (v., fra le tante, Cass. civ., Sez. VI, n.
27776 del 22/11/2017).
2 Le considerazioni che precedono precludono ogni ulteriore accertamento ed impongono l'accoglimento dell'opposizione, disponendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta in relazione alla cartella esattoriale n. 29520070046503518000.
5.- In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, nei rapporti tra l'opponente e l , esse seguono la soccombenza e si liquidano come da Controparte_3
dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi considerata la limitata attività processuale svolta e la semplicità delle questioni esaminate. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori anticipatari avv.ti Antonio Verderico e Nicola Verderico, sussistendo le dichiarazioni di rito.
Le ragioni della decisione giustificano la integrale compensazione delle spese giudiziali nei confronti dell' . CP_2
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 18/12/2024 nei confronti dell' e dell , in persona dei rispettivi CP_2 Controparte_3
legali rappresentanti pro tempore, in opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29520249015707558/000, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia dell;
Controparte_6
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dispone l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta in relazione alla cartella esattoriale n. 29520070046503518/000;
- condanna l alla rifusione delle spese Controparte_3 di lite in favore di che liquida in € 43,00 per rimborso del contributo Controparte_1 unificato ed in € 6.697,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori anticipatari avv.ti Antonio VERDERICO e
Nicola VERDERICO;
- compensa le spese di giudizio nei confronti dell' . CP_2
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 4 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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