Ordinanza cautelare 4 ottobre 2021
Sentenza 23 gennaio 2025
Decreto cautelare 10 marzo 2025
Ordinanza cautelare 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 23/01/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01403/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07200/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7200 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marta Mangeli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento ministeriale MD GMIL REG 2021 0101485 del 3 marzo 2021, notificato il 26 aprile 2021, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo alla promozione al grado superiore;
- dei presupposti atti valutativi, non noti, quali ad esempio il verbale 7.6 del 16 settembre 2020 a firma della Commissione valutatrice, facenti parte del fascicolo personale del valutato;
- per quanto occorrer possa, dei decreti dirigenziali del 20 febbraio 2020, MD GMIL REG 2020 0086865, MD GMIL REG 2020 0086864, MD GMIL REG 2020 0086863, concernenti la formazione dell’aliquota riferita al 31 dicembre 2019 ai fini dell’avanzamento al grado superiore, nonché della non nota circolare che ha indetto l’avanzamento;
- del presupposto quadro di avanzamento datato 25 febbraio 2021, successivamente pubblicato, nella parte in cui non contempla l’odierno ricorrente;
- di tutti gli atti (non noti) del procedimento di scrutinio, tra cui le operazioni compiute dalla predetta Commissione, le attribuzioni di punteggio, la graduatoria di merito, nonché le eventuali schede di valutazione redatte dai componenti della Commissione stessa e la determinazione ministeriale di approvazione della graduatoria;
- di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento, ancorché non conosciuti, e per ogni ulteriore consequenziale statuizione,
e per il riconoscimento
del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo all’avanzamento al grado di Luogotenente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Gianluca Amenta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe il Primo Maresciallo dell’Aeronautica Militare -OMISSIS-, arruolatosi nel 1981 e transitato effettivo in Aeronautica nel 1985, ha impugnato il provvedimento ministeriale MD GMIL REG 2021 0101485 del 03/03/2021 con cui è stato dichiarato non idoneo alla promozione al grado superiore di Luogotenente con riferimento all’aliquota riferita all’anno 2019; venivano impugnati altresì il presupposto verbale di valutazione della Commissione Permanente Avanzamento dei Marescialli dell’aeronautica Militare e l’elenco recante il quadro di avanzamento nella parte in cui non contempla l’odierno ricorrente.
La succitata Commissione riteneva il ricorrente non idoneo all’avanzamento in quanto “dall’analisi della documentazione relativa al Primo Maresciallo -OMISSIS- è emerso che questi si è reso responsabile di molteplici comportamenti in netto contrasto con i doveri attinenti al grado rivestito, al senso di responsabilità, all’esemplarità che ciascun militare deve tenere in ogni circostanza, dimostrando noncuranza nell’applicazione delle norme, violando vigenti disposizioni, e denotando altresì il mancato rispetto dei doveri attinenti alla dipendenza gerarchica. Tali condotte, peraltro oggetto di due rilevanti sanzioni disciplinari di corpo, hanno evidenziato gravi carenze, in quelle qualità morali e militari che ogni appartenente alla Forza Armata deve possedere a salvaguardia dell’Istituzione a cui appartiene. Alla luce di quanto sopra esposto la Commissione giudica il Primo Maresciallo -OMISSIS- non idoneo a ricoprire il grado superiore per l’aliquota 2019.”
2. Il gravame viene affidato ad un unico composito motivo di diritto con cui sostanzialmente viene censurata la ragionevolezza e la giustizia del giudizio operato dall’Amministrazione. Secondo la tesi di parte ricorrente, infatti, la motivazione del provvedimento gravato sarebbe inattendibile, in quanto non sarebbe stato dato adeguato peso ai positivi precedenti di carriera del militare, mentre avrebbero avuto una influenza determinante due sanzioni di corpo che, però, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione, non erano così gravi da determinare un giudizio di inidoneità; trattasi, invero, di una consegna semplice di giorni 5 inflitta il 18/09/2017 e di una consegna semplice di giorni 7 inflitta il 17/05/2018 che, nel corso della carriera del militare, non hanno portato ad un peggioramento delle note caratteristiche da parte dei superiori gerarchici e che, pertanto, devono essere considerati come fatti isolati, non idonei a scalfire una valutazione di eccellenza nella carriera; in definitiva, il provvedimento gravato sarebbe viziato da eccesso di potere in senso assoluto perché la Commissione avrebbe dovuto valutare il candidato nella sua interezza, mentre illegittimamente ha isolato singoli episodi negativi all’interno della lunga carriera del militare al fine di emettere il giudizio di inidoneità in questione.
3. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio e ha depositato memorie con cui, in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui è stata chiesta la caducazione dei decreti dirigenziali prot. n. 0086863, 0086864 e 0086865 del 20/02/2020: i primi due decreti, infatti, afferiscono rispettivamente al personale appartenente al ruolo dei Musicisti dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica e al ruolo Sergenti delle medesime tre Forze Armate e, pertanto, non determinano alcuna lesione della sfera giuridica del ricorrente, mentre il terzo decreto concerne la formazione dell’aliquota di avanzamento e contiene prescrizioni e criteri di carattere generale, con la conseguenza che anch’esso deve ritenersi non avere una specifica portata lesiva per il ricorrente.
Nel merito, si chiede il rigetto del ricorso, deducendosi la correttezza dell’operato dell’Amministrazione.
4. All’esito della camera di consiglio del 29/09/2021 la Sezione ha adottato l’ordinanza n. -OMISSIS- del 04/10/2021 con cui è stata respinta la domanda cautelare per difetto di possibili profili di fondatezza del ricorso “atteso che i giudizi sull’avanzamento sono espressi “sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale del valutando” (art. 1032, comma 1, cod. ord. mil.) e tenendo conto “di tutti i precedenti di carriera del militare da giudicare” (art. 1032, comma 1, cod. ord. mil.), e che, nel caso in esame, la valutazione di non idoneità appare adeguatamente sorretta dalle due sanzioni disciplinari di corpo riportate dal ricorrente, delle quali non risulta essere stata ottenuta la cancellazione ai sensi dell’art. 1369 cod. ord. mil.”
5. In vista dell’udienza pubblica fissata per la trattazione del merito del ricorso parte ricorrente ha depositato memorie con cui insiste per l’accoglimento del gravame.
6. All’udienza pubblica del 15/01/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. In via preliminare, il Collegio ritiene che possa prescindersi dall’esame delle eccezioni di rito formulate dall’Amministrazione, stante l’infondatezza nel merito del ricorso. Invero, il gravame è infondato e non può pertanto essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
8. Parte ricorrente censura il giudizio di inidoneità all’avanzamento sia per violazione di legge sia per eccesso di potere, ma nella sostanza i fatti lamentati coincidono, sostenendosi che l’Amministrazione avrebbe adottato un giudizio negativo basato unicamente sulla presenza di due sanzioni disciplinari, senza tenere in alcuna considerazione gli elementi favorevoli al militare; in particolare, secondo la tesi del ricorrente, il Ministero avrebbe dovuto considerare i suoi precedenti di carriera e i giudizi positivi ricevuti nell’arco della sua intera carriera e non focalizzarsi unicamente sulle due sanzioni di corpo inflitte.
9. Sul punto, il Collegio richiama innanzitutto il consolidato principio elaborato dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui " le valutazioni svolte dalla Commissione di Avanzamento per la promozione al grado superiore sono connotate da ampia discrezionalità tecnica e hanno riguardo alla percezione globale e complessiva delle qualità manifestate dal militare. Pertanto, il sindacato giurisdizionale del G.A. è assai limitato, non potendo quest'ultimo scindere i singoli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione per poi assumere che uno solo di essi, isolatamente considerato, sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo, in quanto i titoli vantati da ciascun ufficiale sono bilanciabili fra loro conducendo ad un giudizio indivisibile. Resta, dunque, precluso al G.A. invadere l'ambito delle valutazioni apportate dalla Commissione di Avanzamento per gli ufficiali, dovendo il giudizio rimanere limitato ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio. Ciò comporta che la discrezionalità tecnica della Commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, così da comportare un vizio della funzione. Pertanto, il Giudice non può sostituire propri criteri di valutazione a quelli utilizzati dall'Amministrazione, ma deve solo accertare se questi, nel loro insieme, siano palesemente incoerenti, ossia non omogenei, nei confronti dei diversi candidati. Specificamente, il sindacato del G.A. si deve limitare a verificare se il giudizio espresso sia stato determinato da un errore nell'acquisizione dei fatti determinati oppure da un macroscopico errore nell'apprezzamento e nella valutazione degli stessi elementi, talmente abnorme e grossolano da essere evidente a chiunque ovvero sia stato determinato dalla violazione delle regole del procedimento valutativo, in primis dall'adozione di un criterio di valutazione diverso da quello prescritto dalla normativa in materia, oppure quest'ultimo sia applicato con metro di valutazione difforme per i diversi candidati ” (cfr. TAR Lazio – Roma, 8 luglio 2020, n. 7865).
10. Ciò posto, nel caso di specie, la valutazione dell’Amministrazione resistente è da ritenere congrua e attendibile, posto che nel provvedimento impugnato e nel relativo allegato risultano esplicitate le ragioni poste a fondamento del giudizio di non idoneità consistenti nel fatto che l’interessato nel periodo oggetto di scrutinio era stata destinatario di due sanzioni di corpo; nel dettaglio, la prima sanzioni di giorni 5 di consegna del 18/09/2017 è stata inflitta perché “ Il giorno 11 maggio 2017, a seguito delle operazioni di vestizione presso il Nucleo Vestiario a favore di personale militare del Reparto, nel rilevare a posteriori una erronea distribuzione con contestuale ammanco di un capo di vestiario adottava un comportamento che, senza la dovuta certezza sull’esatta dinamica dei fatti, ingenerava dubbi e dicerie nei confronti dei colleghi utenti del servizio, circa un ipotetico tentativo di raggiro finalizzato al furto, rivelatosi poi infondato, creando notevole disservizio e mostrando grave negligenza; per effetto di ciò ha violato gli articoli: 713, 715, 717, 719 e 732 –co. 3° a del D.P.R. 90/2010 T.U.O.M.” e la seconda sanzione di giorni 7 di consegna del 17/05/2018 veniva inflitta con la seguente motivazione “ In data 13 marzo 2018 perveniva, dalla Compagnia Carabinieri di Civitanova Marche, copia atto di querela presentata il 10.03.2018 dalla S.V. contro ignoti e riconducibile a fatti di servizio avvenuti all’interno del Reparto l’11.05.2017. Nella circostanza la S.V. ometteva di dare sollecita comunicazione, al proprio Ente, di eventi in cui è rimasto coinvolto che possono avere riflessi sul servizio, denotando altresì recidività nel mancato rispetto dei doveri attinenti alla dipendenza gerarchica e negligenza nell’apprendimento delle norme e delle nozioni militari che concorrono alla formazione tecnica del militare. Violando gli art. 715 “Doveri attinenti alla dipendenza gerarchica” e art. 748 “Comunicazioni dei militari” del D.P.R. 90/2010 (T.U.O.M.). Infrazione commessa il giorno 10.03.2018 nel grado di Primo Maresciallo e notificata il giorno 17.05.2018.”
11. Le sanzioni inoltre non risultano essere state impugnate da parte del ricorrente né è stata richiesta o ottenuta la cancellazione delle stesse ai sensi dell’art. 1369 cod. ord. mil.; del tutto legittimamente, pertanto, l’Amministrazione ha tenuto conto delle due sanzioni al fine dell’emanazione del giudizio di inidoneità controverso.
Ad AB , si rileva che, quand’anche fosse stata adottata la determina di cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari, in ogni caso l’Amministrazione avrebbe potuto tenere in considerazione i fatti storici che hanno originato le sanzioni; e, infatti, “… non è la sanzione in sé a rilevare come elemento che osti al giudizio positivo ma lo è, invero, la valutazione del fatto posto alla base di quella sanzione come componente idonea a contribuire alla formazione di un giudizio complessivo della persona, rispetto agli elementi di cui all’art. 55 sexies del d. lgs. 199/2015. In tal senso, la giurisprudenza statuisce che «il giudizio di non idoneità all'avanzamento che ha dato origine all'odierna controversia non si basa sull'avvenuta irrogazione della sanzione disciplinare, ma, come già osservato dal T.A.R, "sulla condotta tenuta dal militare in occasione dei fatti sanzionati con la predetta sanzione disciplinare”. Infatti, secondo la Commissione di avanzamento è "la condotta particolarmente deplorevole, anche per il pregiudizio arrecato all'immagine del Corpo, tenuta dal valutando in occasione della grave sanzione disciplinare inflitta" a costituire la circostanza "dalla quale emergono, in capo al militare, determinanti connotazioni negative relative a gravi carenze morali e caratteriali che si riflettono nel tempo.
12. Quanto all’asserita mancata presa in considerazione dell’intero fascicolo del personale del ricorrente da parte della Commissione, il Collegio osserva che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, la valutazione operata dalla Commissione è avvenuta prendendo in considerazione tutto il fascicolo del ricorrente; tanto è possibile evincere in base a quanto affermato nel verbale redatto dalla Commissione allorquando si afferma che la valutazione dei candidati è avvenuta “presa in esame […] la documentazione personale (foglio matricolare e libretto caratteristico) acquisita presso la Direzione Generale per il Personale Militare…” Non può pertanto sostenersi che sia stato violato il disposto di cui all’art. 1032 cod. ord. mil. dal momento che il ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova idoneo a smentire quanto riportato nel verbale; deve, pertanto, ritenersi che la Commissione abbia avuto accesso a tutto il fascicolo del ricorrente e lo abbia preso in considerazione, anche se poi ha ritenuto di formulare il giudizio di inidoneità sulla base delle sanzioni disciplinari più volte richiamate.
Né ancora potrebbe sostenersi che vi sia stato un eccesso di potere nella formulazione del giudizio di inidoneità, dal momento che l’Amministrazione indica con precisione le ragioni sottese alla sua valutazione e, come sopra esposto, il giudizio della Commissione è altamente discrezionale e, dunque, censurabile solamente in ipotesi di assoluta arbitrarietà o illogicità, che, tuttavia, non ricorrono nel caso di specie.
Deve, infatti, essere ribadito che, dall’analisi della documentazione agli atti, emerge come la Commissione, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, ha valutato il profilo complessivo dell'odierno ricorrente, prendendo in considerazione tutti gli elementi a tal fine utili, infine sintetizzando che le condotte tenute dal citato ricorrente fossero di gravità tale da non poter esprimere un giudizio di idoneità. Non può dunque ritenersi irragionevole che l'Amministrazione abbia tenuto conto della condotta oggetto dei provvedimenti disciplinari ai fini di in giudizio negativo sull’avanzamento di carriera del ricorrente; né è fondata la tesi attorea secondo cui l’Amministrazione avrebbe operato un giudizio pressoché acritico della posizione del ricorrente.
In sintesi, la valutazione operata dalla competente Commissione, ad avviso di questo Collegio, risulta immune da profili di irragionevolezza.
13. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
14. Le spese di lite possono essere compensate, tento conto dell’andamento della vicenda amministrativa e processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Chiara Cavallari, Primo Referendario
Gianluca Amenta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Amenta | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.