Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 26 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 24 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della presente legge.
Articolo 2 della Legge 4 aprile 2016, n. 55
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- Legge 4 aprile 2016, n. 55
Articolo 2 della Legge 4 aprile 2016, n. 55
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29 aprile 2016
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