TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/05/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1398 R.G. Anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a iscrizione ipotecaria,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Giovanni Parte_1
Tecce, presso il cui studio in Mirabella Eclano, via Passo 39, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa giusta Controparte_1 procura in calce alla memoria di costituzione dall'avv. Vincenzo Corrado ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, via G. Porzio, 4, Controparte_2
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_3 domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dagli avv. Silvio Garofalo e Franca Borla,
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 25/03/2024 il ricorrente ha convenuto in giudizio
[...]
e al fine di sentire: “Nel merito, annullare, revocare e comunque Controparte_1 CP_3 rendere priva di qualsivoglia giuridica efficacia – nella parte in cui fa riferimento all'avviso di addebito n.31220150001448578000 – la comunicazione di iscrizione ipotecaria n.
01220221460000218003 emessa da e notificata in data 7.3.2024 Controparte_4 per violazione dell'art. 77 comma 2bis DPR n. 602/1973 e per l'effetto ordinare la cancellazione e/o la riduzione della ipoteca legale iscritta con nota n. 3370/237 del 22.2.2024 presso il Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Avellino dell' sugli immobili siti in Ariano Irpino Controparte_1 alla contrada Serra n. 2/A ed identificati al catasto fabbricati al foglio 0101 particella 663 sub 6 e sub
7; Sempre nel merito, annullare, revocare e comunque rendere privo di qualsivoglia giuridica efficacia l'avviso di addebito n. 31220150001448578000 emesso da – sede di Avellino - stante la CP_3 prescrizione dei crediti azionati”; con vittoria di spese, da attribuirsi al procuratore antistatario.
A sostegno della domanda ha dedotto la nullità dell'iscrizione ipotecaria per omessa notifica della comunicazione preventiva e la prescrizione dei crediti (relativi all'anno 2009), tenuto conto che la prescrizione quinquennale era maturata nel 2014, che non aveva mai ricevuto notifica dell'avviso di
1 addebito e che, in ogni caso, fra la data di presunta notifica di quest'ultimo e quella dell'iscrizione ipotecaria erano trascorsi più di cinque anni.
Si è ritualmente costituita , chiedendo il rigetto dell'opposizione Controparte_1 in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto.
Si è altresì costituito, dopo la prima udienza, l' ; va, pertanto, revocata la dichiarazione di CP_3 contumacia.
La causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il ricorrente impugna l'ipoteca legale ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 602/73 iscritta con nota numero
3370/237 del 22/02/2024 da parte di sulla quota di sua proprietà Controparte_1 di due immobili siti nel Comune di Ariano Irpino e comunicatagli con documento n.
01220221460000218003 (fasc. n. 2022/1772), limitatamente alle somme richieste in virtù dell'avviso di addebito n. 312 2015 00014485 78 000, emesso dall' di Avellino per il recupero di contributi CP_3
IVS accertati a titolo di gestione artigiani per l'anno 2009.
Preliminarmente va chiarito che l'iscrizione dell'ipoteca ex art. 77 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
è una procedura alternativa alla esecuzione forzata e non un atto dell'espropriazione, sicché la contestazione del diritto dell'esattore a iscrivere ipoteca o della legittimità dell'iscrizione assume le forme di un'azione di accertamento negativo, svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25745 del 22/12/2015; v. anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 19667 del
18/09/2014; Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 07/06/2018, n. 14801; Cass. civ. Sez. V, Ord. 18/06/2020, n.
11817).
Sempre in via preliminare va precisato che il ricorrente ha limitato l'oggetto della domanda ai soli crediti di competenza dell' , per i quali sussistono la giurisdizione del giudice ordinario e la CP_3 competenza funzionale del giudice del lavoro, con conseguente rigetto dell'eccezione sollevata da entrambi i resistenti.
Infine si osserva, quanto alla legittimazione passiva dei convenuti, che il ricorrente avanza sia censure strettamente inerenti all'attività dell'agente della riscossione, qual è quella relativa all'assenza di intimazioni di pagamento dopo la notifica degli atti impositivi, per cui sussiste la legittimazione a contraddire di , sia eccezione di estinzione del credito per Controparte_1 prescrizione, rispetto alla quale sussiste la legittimazione passiva dell'ente creditore (cfr., da ultimo,
Cass. Sez. Un., Sentenza n. 7514 del 08/03/2022).
Fatte queste premesse, il ricorrente ha, innanzitutto, dedotto la nullità dell'iscrizione ipotecaria per omessa notifica della comunicazione preventiva.
Con il d.l. n. 70/2011, art. 7, comma 2, lett. u-bis), convertito con modificazioni nella l. n. 106/2011,
è stato introdotto l'obbligo per l'agente della riscossione di notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca (art. 77, co. 2 bis, D.P.R. 602/1973).
ha prodotto copia della comunicazione preventiva di iscrizione Controparte_1 ipotecaria n. 01276202300000016000, fascicolo n. 2022/1772, notificata mediante raccomandata a.r. consegnata il 3/03/2023 a mani del destinatario.
La correttezza dell'indirizzo è pacifica così come l'effettiva ricezione del documento, non contestata nella prima difesa utile successiva alla produzione.
Ne discende il rigetto dell'eccezione.
2 In secondo luogo, il ricorrente deduce la prescrizione del credito in epoca anteriore alla notifica dell'avviso di addebito, per decorso di oltre cinque anni dalla maturazione (anno 2009), sia comunque per decorso di oltre un quinquennio dalla data di presunta notifica.
Le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono, ai sensi dell'art. 3, comma 9 della l. 335/95, in cinque anni.
L'avviso di addebito impugnato concerne contributi IVS e relative somme aggiuntive a titolo di gestione artigiani per l'anno 2009, dovuti sulla base di un accertamento unificato dell' CP_1
che sarebbe stato notificato il 22/05/2014.
[...]
La costituzione tardiva dell' , con conseguente decadenza, impedisce di tener conto della CP_3 documentazione depositata dall'Istituto, da cui si evince la rituale notifica dell'atto impositivo nella data – 19/11/2015 – indicata sulla comunicazione di iscrizione ipotecaria.
Tuttavia, come si evince dalla documentazione versata in atti da , la comunicazione impugnata CP_5 non è, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, il primo atto che ha permesso al ricorrente di venire a conoscenza dell'avviso di addebito.
Prima di tale comunicazione, e prima anche del preavviso di iscrizione ricevuto il 30/03/2023, CP_5 ha notificato in data 8/08/2018 l'intimazione di pagamento n. 01220189001696289000.
Ai sensi dell'art. 26, co. 2, D.P.R. 602/73, applicabile all'intimazione di pagamento ai sensi dell'art. 50, co. 2 del medesimo D.P.R., “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale;
in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”. Per quanto non espressamente regolato dal medesimo art. 26, si applicano le disposizioni dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973, che, per quanto qui interessa, prevede che “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: […] b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.
Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. b-bis prevede esclusivamente la spedizione di una "lettera raccomandata", non, quindi, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento
(Cass., Sez. 6-5, 6 settembre 2017, n. 20863; Cass., Sez. 5, 3 aprile 2019, n. 9239; Cass., Sez. 6-5, 15 dicembre 2019, n. 29768), che viene a costituire un adempimento superfluo e ultroneo ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio.
Invero, nel disciplinare la notifica al destinatario dell'avviso di avvenuta notificazione dell'atto a persona diversa, il legislatore ha fatto riferimento letterale alla sola raccomandata, senza ulteriori
3 specificazioni. Tanto, sia per la notifica mediante ufficiale giudiziario (art. 139 c.p.c., comma 4) che per la notifica a mezzo posta (L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, commi 3 e 6, nel testo novellato dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 2-quater, convertito, con modificazioni, dalla L.
28 febbraio 2008, n. 31). La Cassazione ha ritenuto, quindi, che nel caso di consegna dell'atto a portiere o vicini (art. 139 c.p.c., comma 4) e di consegna dell'atto, con previsione più ampia, a persona diversa del destinatario (L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, commi 3 e 6), la notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione debba essere fornita con la sola raccomandata (Cass., Sez. 3, 22 maggio
2015, n. 10554; Cass., Sez. Lav., 16 giugno 2016, n. 12438; Cass., Sez. 6-5, 10 ottobre 2017, n.
23765; Cass., Sez. 3", 7 giugno 2018, n. 14722; Cass., Sez. 2, 12 luglio 2018, n. 18504; Cass., Sez.
6-2, 30 gennaio 2019, n. 2747; Cass., Sez. 5, 20 luglio 2021, n. 20736).
In coerenza con tale orientamento si è anche di recente ribadito che “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n.
600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma
1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine” (Cass. civ. Sez. V Ord., 27/01/2022, n. 2377).
Nel caso di specie, la notifica è avvenuta mediante consegna a persona di famiglia (padre), ai sensi dell'art. 139 c.p.c., e invio di raccomandata semplice, come comprovato dalla relata prodotta in copia dall'agente della riscossione, che fa piena prova fino a querela di falso in ordine alle attività ivi attestate come compiute dal messo notificatore – fra cui, appunto, l'invio della raccomandata – e dal prospetto riepilogativo delle raccomandate ex artt. 139/140 c.p.c. predisposto da . CP_6
Di nessuna rilevanza è invece la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, non richiesto per le ragioni sopra esposte.
Parimenti ininfluente ai fini della regolarità della notifica, pacificamente effettuata presso la residenza del ricorrente, è il fatto che il padre non sia, alla stregua del certificato di residenza e stato di famiglia, convivente con il ricorrente. Ed invero, “La consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139 c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la
"persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo;
l'operatività di tali principi è, però, subordinata all'accertamento che il luogo di ricezione della notificazione è quello di residenza o domicilio del destinatario, circostanza che, ove contestata dall'interessato, deve essere verificata dal giudice, tenendo conto delle prove agli atti”
(Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11815 del 18/06/2020).
L'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, a pena di inammissibilità.
4 A decorrere dal 1° gennaio 2011 la cartella di pagamento, per i crediti dell' , è stata sostituita CP_3 dall'avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, formato e notificato dall' (art. 30, d.l. CP_3
78/2010, conv. in l. 122/2010).
Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione. Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999 determina, infatti, l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella stessa (Cass. 4506/2007;
Cass. n. 12263/2007; Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010; n.
11596 del 06/06/2016).
L'art. 29, comma 2 del d.lgs. n. 46/1999 salva inoltre l'operatività delle opposizioni esecutive, sancendo che le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c., quando contesti il diritto della parte istante di procedere all'esecuzione forzata;
allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è invece quella agli atti esecutivi disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis c.p.c. La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n.
9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
Ebbene, l'eccezione di prescrizione in epoca antecedente alla formazione e notifica dell'avviso di addebito è riconducibile all'opposizione all'iscrizione a ruolo, e come tale avrebbe dovuto esser fatta valere entro il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'avviso stesso o, in mancanza, del primo atto attraverso il quale il debitore ne è venuto a conoscenza.
Tenuto conto della documentazione agli atti, tale atto consiste nell'intimazione di pagamento notificata nel 2018.
In mancanza di tempestiva impugnazione, l'eccezione di prescrizione antecedente deve quindi ritenersi inammissibile, in quanto il credito portato dall'avviso di addebito è ormai cristallizzato. A ciò non osta l'irrinunciabilità della prescrizione in materia di contributi previdenziali, atteso che
“se è vero che la prescrizione opera di diritto ed estingue il credito, è altrettanto vero che l'eccezione relativa al merito della pretesa resta preclusa in caso di irretrattabilità del credito, essendo ciò insuscettibile di confliggere con il divieto per gli enti previdenziali di riscuotere contributi prescritti, dal momento che la rilevazione della prescrizione non potrebbe aver luogo che in un giudizio e l'effetto preclusivo che discende dall'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, cit., consiste precisamente nell'estinguere l'azione volta all'instaurazione di un qualsiasi giudizio di cognizione volto all'accertamento dell'infondatezza della pretesa dell'ente previdenziale” (in termini Cass. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 5444 del 22/02/2023).
Residua, pertanto, unicamente la possibilità di far valere, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la prescrizione in data successiva a quella di notifica dell'avviso di addebito (19/11/2015).
In relazione alla dibattuta questione del termine di prescrizione applicabile al credito contributivo divenuto non più contestabile per mancanza di tempestiva opposizione ai sensi del d.lgs. 46/1999, le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il condivisibile principio di diritto per cui
“La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla
5 possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento CP_3 per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., CP_3 dalla l. n. 122 del 2010)” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016; conformi Sez.
6 - L, Ord.
n. 12200 del 18/05/2018, Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 27/01/2020, n. 1826).
Tenuto conto della documentata interruzione della prescrizione dapprima in data 8/08/2018, con la notifica dell'intimazione di pagamento, e successivamente in data 3/03/2023, con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, alla data di notifica dell'iscrizione d'ipoteca impugnata nessuna prescrizione era maturata.
E ciò senza considerare che ha provato di aver notificato anche un'ulteriore intimazione (n. CP_5
01220239000451923000), a mezzo racc. a.r. recapitata all'indirizzo di residenza del ricorrente il
28/03/2023 e ivi consegnata a mani del figlio, che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento, e senza tener conto dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione imposti dall'art. 37, comma 2 del d.l. 17/03/2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione 24/04/2020, n. 27, e dal successivo art. 11, comma 9 del d.l. 31/12/2020, n. 183, conv. dalla l. 26/02/2021, n. 21 (129 gg. di sospensione dal 23/02/2020 al 30/06/2020 e 182 gg. dal 31/12/2020 al 30/06/2021, per complessivi 311 gg.).
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
Per il principio della soccombenza le spese – che si liquidano in dispositivo nella misura minima per lo scaglione di valore della controversia (da € 5.201 a € 26.000), in considerazione dell'istruttoria documentale, dell'assenza di questioni complesse e dell'attività difensiva concretamente espletata – vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida, in favore di ciascun resistente, in € 2.697,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, ove dovuti.
Benevento, 28 maggio 2025.
Il giudice dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1398 R.G. Anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a iscrizione ipotecaria,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Giovanni Parte_1
Tecce, presso il cui studio in Mirabella Eclano, via Passo 39, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa giusta Controparte_1 procura in calce alla memoria di costituzione dall'avv. Vincenzo Corrado ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, via G. Porzio, 4, Controparte_2
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_3 domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dagli avv. Silvio Garofalo e Franca Borla,
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 25/03/2024 il ricorrente ha convenuto in giudizio
[...]
e al fine di sentire: “Nel merito, annullare, revocare e comunque Controparte_1 CP_3 rendere priva di qualsivoglia giuridica efficacia – nella parte in cui fa riferimento all'avviso di addebito n.31220150001448578000 – la comunicazione di iscrizione ipotecaria n.
01220221460000218003 emessa da e notificata in data 7.3.2024 Controparte_4 per violazione dell'art. 77 comma 2bis DPR n. 602/1973 e per l'effetto ordinare la cancellazione e/o la riduzione della ipoteca legale iscritta con nota n. 3370/237 del 22.2.2024 presso il Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Avellino dell' sugli immobili siti in Ariano Irpino Controparte_1 alla contrada Serra n. 2/A ed identificati al catasto fabbricati al foglio 0101 particella 663 sub 6 e sub
7; Sempre nel merito, annullare, revocare e comunque rendere privo di qualsivoglia giuridica efficacia l'avviso di addebito n. 31220150001448578000 emesso da – sede di Avellino - stante la CP_3 prescrizione dei crediti azionati”; con vittoria di spese, da attribuirsi al procuratore antistatario.
A sostegno della domanda ha dedotto la nullità dell'iscrizione ipotecaria per omessa notifica della comunicazione preventiva e la prescrizione dei crediti (relativi all'anno 2009), tenuto conto che la prescrizione quinquennale era maturata nel 2014, che non aveva mai ricevuto notifica dell'avviso di
1 addebito e che, in ogni caso, fra la data di presunta notifica di quest'ultimo e quella dell'iscrizione ipotecaria erano trascorsi più di cinque anni.
Si è ritualmente costituita , chiedendo il rigetto dell'opposizione Controparte_1 in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto.
Si è altresì costituito, dopo la prima udienza, l' ; va, pertanto, revocata la dichiarazione di CP_3 contumacia.
La causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il ricorrente impugna l'ipoteca legale ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 602/73 iscritta con nota numero
3370/237 del 22/02/2024 da parte di sulla quota di sua proprietà Controparte_1 di due immobili siti nel Comune di Ariano Irpino e comunicatagli con documento n.
01220221460000218003 (fasc. n. 2022/1772), limitatamente alle somme richieste in virtù dell'avviso di addebito n. 312 2015 00014485 78 000, emesso dall' di Avellino per il recupero di contributi CP_3
IVS accertati a titolo di gestione artigiani per l'anno 2009.
Preliminarmente va chiarito che l'iscrizione dell'ipoteca ex art. 77 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
è una procedura alternativa alla esecuzione forzata e non un atto dell'espropriazione, sicché la contestazione del diritto dell'esattore a iscrivere ipoteca o della legittimità dell'iscrizione assume le forme di un'azione di accertamento negativo, svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25745 del 22/12/2015; v. anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 19667 del
18/09/2014; Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 07/06/2018, n. 14801; Cass. civ. Sez. V, Ord. 18/06/2020, n.
11817).
Sempre in via preliminare va precisato che il ricorrente ha limitato l'oggetto della domanda ai soli crediti di competenza dell' , per i quali sussistono la giurisdizione del giudice ordinario e la CP_3 competenza funzionale del giudice del lavoro, con conseguente rigetto dell'eccezione sollevata da entrambi i resistenti.
Infine si osserva, quanto alla legittimazione passiva dei convenuti, che il ricorrente avanza sia censure strettamente inerenti all'attività dell'agente della riscossione, qual è quella relativa all'assenza di intimazioni di pagamento dopo la notifica degli atti impositivi, per cui sussiste la legittimazione a contraddire di , sia eccezione di estinzione del credito per Controparte_1 prescrizione, rispetto alla quale sussiste la legittimazione passiva dell'ente creditore (cfr., da ultimo,
Cass. Sez. Un., Sentenza n. 7514 del 08/03/2022).
Fatte queste premesse, il ricorrente ha, innanzitutto, dedotto la nullità dell'iscrizione ipotecaria per omessa notifica della comunicazione preventiva.
Con il d.l. n. 70/2011, art. 7, comma 2, lett. u-bis), convertito con modificazioni nella l. n. 106/2011,
è stato introdotto l'obbligo per l'agente della riscossione di notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca (art. 77, co. 2 bis, D.P.R. 602/1973).
ha prodotto copia della comunicazione preventiva di iscrizione Controparte_1 ipotecaria n. 01276202300000016000, fascicolo n. 2022/1772, notificata mediante raccomandata a.r. consegnata il 3/03/2023 a mani del destinatario.
La correttezza dell'indirizzo è pacifica così come l'effettiva ricezione del documento, non contestata nella prima difesa utile successiva alla produzione.
Ne discende il rigetto dell'eccezione.
2 In secondo luogo, il ricorrente deduce la prescrizione del credito in epoca anteriore alla notifica dell'avviso di addebito, per decorso di oltre cinque anni dalla maturazione (anno 2009), sia comunque per decorso di oltre un quinquennio dalla data di presunta notifica.
Le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono, ai sensi dell'art. 3, comma 9 della l. 335/95, in cinque anni.
L'avviso di addebito impugnato concerne contributi IVS e relative somme aggiuntive a titolo di gestione artigiani per l'anno 2009, dovuti sulla base di un accertamento unificato dell' CP_1
che sarebbe stato notificato il 22/05/2014.
[...]
La costituzione tardiva dell' , con conseguente decadenza, impedisce di tener conto della CP_3 documentazione depositata dall'Istituto, da cui si evince la rituale notifica dell'atto impositivo nella data – 19/11/2015 – indicata sulla comunicazione di iscrizione ipotecaria.
Tuttavia, come si evince dalla documentazione versata in atti da , la comunicazione impugnata CP_5 non è, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, il primo atto che ha permesso al ricorrente di venire a conoscenza dell'avviso di addebito.
Prima di tale comunicazione, e prima anche del preavviso di iscrizione ricevuto il 30/03/2023, CP_5 ha notificato in data 8/08/2018 l'intimazione di pagamento n. 01220189001696289000.
Ai sensi dell'art. 26, co. 2, D.P.R. 602/73, applicabile all'intimazione di pagamento ai sensi dell'art. 50, co. 2 del medesimo D.P.R., “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale;
in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”. Per quanto non espressamente regolato dal medesimo art. 26, si applicano le disposizioni dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973, che, per quanto qui interessa, prevede che “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: […] b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.
Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. b-bis prevede esclusivamente la spedizione di una "lettera raccomandata", non, quindi, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento
(Cass., Sez. 6-5, 6 settembre 2017, n. 20863; Cass., Sez. 5, 3 aprile 2019, n. 9239; Cass., Sez. 6-5, 15 dicembre 2019, n. 29768), che viene a costituire un adempimento superfluo e ultroneo ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio.
Invero, nel disciplinare la notifica al destinatario dell'avviso di avvenuta notificazione dell'atto a persona diversa, il legislatore ha fatto riferimento letterale alla sola raccomandata, senza ulteriori
3 specificazioni. Tanto, sia per la notifica mediante ufficiale giudiziario (art. 139 c.p.c., comma 4) che per la notifica a mezzo posta (L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, commi 3 e 6, nel testo novellato dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 2-quater, convertito, con modificazioni, dalla L.
28 febbraio 2008, n. 31). La Cassazione ha ritenuto, quindi, che nel caso di consegna dell'atto a portiere o vicini (art. 139 c.p.c., comma 4) e di consegna dell'atto, con previsione più ampia, a persona diversa del destinatario (L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, commi 3 e 6), la notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione debba essere fornita con la sola raccomandata (Cass., Sez. 3, 22 maggio
2015, n. 10554; Cass., Sez. Lav., 16 giugno 2016, n. 12438; Cass., Sez. 6-5, 10 ottobre 2017, n.
23765; Cass., Sez. 3", 7 giugno 2018, n. 14722; Cass., Sez. 2, 12 luglio 2018, n. 18504; Cass., Sez.
6-2, 30 gennaio 2019, n. 2747; Cass., Sez. 5, 20 luglio 2021, n. 20736).
In coerenza con tale orientamento si è anche di recente ribadito che “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n.
600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma
1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine” (Cass. civ. Sez. V Ord., 27/01/2022, n. 2377).
Nel caso di specie, la notifica è avvenuta mediante consegna a persona di famiglia (padre), ai sensi dell'art. 139 c.p.c., e invio di raccomandata semplice, come comprovato dalla relata prodotta in copia dall'agente della riscossione, che fa piena prova fino a querela di falso in ordine alle attività ivi attestate come compiute dal messo notificatore – fra cui, appunto, l'invio della raccomandata – e dal prospetto riepilogativo delle raccomandate ex artt. 139/140 c.p.c. predisposto da . CP_6
Di nessuna rilevanza è invece la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, non richiesto per le ragioni sopra esposte.
Parimenti ininfluente ai fini della regolarità della notifica, pacificamente effettuata presso la residenza del ricorrente, è il fatto che il padre non sia, alla stregua del certificato di residenza e stato di famiglia, convivente con il ricorrente. Ed invero, “La consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139 c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la
"persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo;
l'operatività di tali principi è, però, subordinata all'accertamento che il luogo di ricezione della notificazione è quello di residenza o domicilio del destinatario, circostanza che, ove contestata dall'interessato, deve essere verificata dal giudice, tenendo conto delle prove agli atti”
(Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11815 del 18/06/2020).
L'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, a pena di inammissibilità.
4 A decorrere dal 1° gennaio 2011 la cartella di pagamento, per i crediti dell' , è stata sostituita CP_3 dall'avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, formato e notificato dall' (art. 30, d.l. CP_3
78/2010, conv. in l. 122/2010).
Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione. Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999 determina, infatti, l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella stessa (Cass. 4506/2007;
Cass. n. 12263/2007; Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010; n.
11596 del 06/06/2016).
L'art. 29, comma 2 del d.lgs. n. 46/1999 salva inoltre l'operatività delle opposizioni esecutive, sancendo che le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c., quando contesti il diritto della parte istante di procedere all'esecuzione forzata;
allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è invece quella agli atti esecutivi disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis c.p.c. La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n.
9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
Ebbene, l'eccezione di prescrizione in epoca antecedente alla formazione e notifica dell'avviso di addebito è riconducibile all'opposizione all'iscrizione a ruolo, e come tale avrebbe dovuto esser fatta valere entro il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'avviso stesso o, in mancanza, del primo atto attraverso il quale il debitore ne è venuto a conoscenza.
Tenuto conto della documentazione agli atti, tale atto consiste nell'intimazione di pagamento notificata nel 2018.
In mancanza di tempestiva impugnazione, l'eccezione di prescrizione antecedente deve quindi ritenersi inammissibile, in quanto il credito portato dall'avviso di addebito è ormai cristallizzato. A ciò non osta l'irrinunciabilità della prescrizione in materia di contributi previdenziali, atteso che
“se è vero che la prescrizione opera di diritto ed estingue il credito, è altrettanto vero che l'eccezione relativa al merito della pretesa resta preclusa in caso di irretrattabilità del credito, essendo ciò insuscettibile di confliggere con il divieto per gli enti previdenziali di riscuotere contributi prescritti, dal momento che la rilevazione della prescrizione non potrebbe aver luogo che in un giudizio e l'effetto preclusivo che discende dall'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, cit., consiste precisamente nell'estinguere l'azione volta all'instaurazione di un qualsiasi giudizio di cognizione volto all'accertamento dell'infondatezza della pretesa dell'ente previdenziale” (in termini Cass. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 5444 del 22/02/2023).
Residua, pertanto, unicamente la possibilità di far valere, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la prescrizione in data successiva a quella di notifica dell'avviso di addebito (19/11/2015).
In relazione alla dibattuta questione del termine di prescrizione applicabile al credito contributivo divenuto non più contestabile per mancanza di tempestiva opposizione ai sensi del d.lgs. 46/1999, le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il condivisibile principio di diritto per cui
“La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla
5 possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento CP_3 per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., CP_3 dalla l. n. 122 del 2010)” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016; conformi Sez.
6 - L, Ord.
n. 12200 del 18/05/2018, Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 27/01/2020, n. 1826).
Tenuto conto della documentata interruzione della prescrizione dapprima in data 8/08/2018, con la notifica dell'intimazione di pagamento, e successivamente in data 3/03/2023, con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, alla data di notifica dell'iscrizione d'ipoteca impugnata nessuna prescrizione era maturata.
E ciò senza considerare che ha provato di aver notificato anche un'ulteriore intimazione (n. CP_5
01220239000451923000), a mezzo racc. a.r. recapitata all'indirizzo di residenza del ricorrente il
28/03/2023 e ivi consegnata a mani del figlio, che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento, e senza tener conto dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione imposti dall'art. 37, comma 2 del d.l. 17/03/2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione 24/04/2020, n. 27, e dal successivo art. 11, comma 9 del d.l. 31/12/2020, n. 183, conv. dalla l. 26/02/2021, n. 21 (129 gg. di sospensione dal 23/02/2020 al 30/06/2020 e 182 gg. dal 31/12/2020 al 30/06/2021, per complessivi 311 gg.).
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
Per il principio della soccombenza le spese – che si liquidano in dispositivo nella misura minima per lo scaglione di valore della controversia (da € 5.201 a € 26.000), in considerazione dell'istruttoria documentale, dell'assenza di questioni complesse e dell'attività difensiva concretamente espletata – vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida, in favore di ciascun resistente, in € 2.697,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, ove dovuti.
Benevento, 28 maggio 2025.
Il giudice dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari
6