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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/05/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 965/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 965/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Ilaria A. Ribechini
RICORRENTE contro
(C.F. ), con ilo patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
Silvia Bondi
RESISTENTE con OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
Con l'intervento del P.M. in sede
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 19 dicembre 2024 il Giudice, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi “preverbali”, tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premettendo di aver contratto matrimonio concordatario con la ORa
[...] in SI IM (LI) il 25/8/2012, rilevando che dall'unione CP_1 nasceva il figlio (il 29/1/2015) e allegando la separazione personale Per_1 dei coniugi intervenuta con Decreto di Omologa emesso dal Tribunale di
1 Livorno il 24/1/2021 (n. 1030/2021), il OR evocava in causa Parte_1 la ORa al fine di sentir pronunciare la cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio con modifica delle condizioni accessorie già stabilite in sede di separazione, specificatamente auspicando, da una parte, un ampliamento del regime di frequentazione padre/figlio illo tempore previsto e, dall'altra, la previsione un mantenimento del figlio o, in subordine, una riduzione del contributo di mantenimento già disposto a proprio carico;
il tutto, fermo restando il regime di affido condiviso del minore tra i genitori e la collocazione prevalente di presso la madre nella casa coniugale Per_1 assegnata alla ORa ma di proprietà, per un mezzo ciascuno, di CP_1 entrambi i coniugi;
rispetto ad essa il OR si dichiarava disponibile a Pt_1 cedere gratuitamente la propria quota alla ORa in cambio del CP_1 totale accollo di mutuo da parte di quest'ultima (mutuo acceso da entrambi i coniugi in sede di acquisto), con esonero totale dell'importo da lui mensilmente dovuto;
in alternativa, così come concordato in sede di separazione, chiedeva che fosse disposta la vendita a terzi dell'immobile in questione.
Si costituiva in giudizio la ORa nulla opponendo in merito CP_1 alla richiesta di divorzio, ma contestando le condizioni accessorie proposte dal coniuge, sia con riferimento alla richiesta di ampliamento del regime di frequentazione padre/figlio, sia con riguardo alla richiesta di eliminazione o, in subordine, di riduzione del contributo al mantenimento, non avendo il ricorrente subito - a suo dire - alcuna modifica economica rilevante rispetto al tempo della separazione o comunque tale da giustificare un cambiamento degli accordi economici già in essere tra le parti;
rilevava, inoltre, la ORa
l'inammissibilità della domanda di vendita a terzi della casa CP_1 coniugale, mostrandosi peraltro anche contraria alla cessione di quota gratuita propostale dal OR dietro totale accollo del mutuo da parte sua. Pt_1
Resi i provvedimenti provvisori in sede presidenziale, la causa veniva rinviata davanti al Giudice Istruttore che, all'udienza del 12.10.2022, prendeva atto della volontà delle parti di modifica dei provvedimenti stessi, con particolare riguardo al regime di frequentazione padre/figlio e regolamentazione anche dei pernotti del minore con il padre. In tale udienza, inoltre, la difesa della parte ricorrente dava atto di voler rinunciare al ricorso ex art. 709 ter c.p.c. nel frattempo instaurato, anche in ragione della ripresa dei pernotti di Per_1 con il padre;
il Giudice, in relazione al ricorso cautelare, dichiarava quindi il non luogo a provvedere e l'archiviazione del sub procedimento all'uopo aperto e rinviava la causa all'udienza del 16.2.2023 in attesa della relazione dei servizi sociali investiti di attivare in favore delle parti un percorso di sostegno alla genitorialità.
2 All'udienza predetta, preso atto del contenuto della reazione depositata dai servizi sociali che non consentiva, non essendocene i presupposti, una modifica dei provvedimenti provvisori così come concordemente adeguati dalle parti all'udienza precedente, il Giudice disponeva il prosieguo del percorso nel frattempo intrapreso tra le parti, ritenendolo necessario, e assegnava i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., in ragione di quanto relazionato nel frattempo dai Servizi sociali durante gli incontri tenutisi dalle parti, oltre che di quanto allegato dalle parti stesse nei preverbali di udienza, il Giudice disponeva una nuova comparizione delle parti all'udienza del 27.9.2023 al fine di tentare una conciliazione. Articolato in quella sede un nuovo accordo sul regime di frequentazione padre/figlio, lo stesso veniva poi successivamente confermato in via provvisoria nell'ordinanza del 23.11.2023 con la quale, ritenute superflue le prove articolate dalle parti, e considerata la causa matura per la decisione, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.5.2024, udienza ulteriormente rinviata al 2.7.2024 su istanza delle parti tenuto conto dell'accordo da queste ultime raggiunto in ordine alla casa coniugale.
In tale data, infatti, i procuratori delle parti davano atto dell'accordo trovato quanto alla vendita della quota della casa familiare mentre, quanto al regime di frequentazione padre/figlio, pur concordando con quanto già disposto nel provvedimento del settembre 2023, le parti riscontravano tuttavia il rifiuto del pernotto presso il padre da parte di . La causa veniva dunque Per_1 rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del
19.12.2024, alla quale nell'interesse del OR l'avvocato concludeva Pt_1 come di seguito, per sentir: “Pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b) L.
898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri e Pt_1
2) Prevedere la cessione delle quote relative alla casa coniugale da parte del CP_1 sig. alla sig.ra con accollo delle rate a scadere e rimborso della quota- Pt_1 CP_1 parte delle rate versate dal oppure mettere in vendita la casa come ipotizzato in Pt_1 sede di separazione;
3) Confermare l'affidamento condiviso del minore ad Per_1 entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la madre e diritto di frequentazione con il padre seguente la seguente modalità: la settimana con il fine settimana dal padre, lo prenderà dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera più un pomeriggio senza pernottamento ed un pomeriggio con il pernottamento;
mentre la settimana in cui è dalla madre nel fine settimana il sig. trascorrerà Per_1 Pt_1 con il figlio 2 pomeriggi con il pernottamento ed un pomeriggio senza pernottamento.
Le festività saranno concordate ogni anno tra i genitori;
i giorni del 10 luglio e del 29 gennaio li trascorrerà per pranzo con uno dei genitori e per cena con l'altro, Per_1
3 ad anni alternati. Durante le vacanze estive e invernali il padre potrà tenere con sé fino a 15 gg anche non consecutivamente, da concordare ogni anno entro il Per_1
30 maggio come specificato in separazione. 4) Il sig. verserà a titolo di Pt_1 mantenimento per il figlio la somma di €150,00 per 4 mesi e poi si passerà al Per_1 mantenimento diretto;
oltre il 50% delle spese straordinarie. L'assegno unico continuerà ad essere percepito interamente dalla sig.ra Qualora il Giudice CP_1 non ritenesse applicabile quanto sopra, si chiede comunque una riduzione dell'assegno di mantenimento, sulla base di quanto spiegato, e la suddivisione al 50% dell'assegno unico. Vittorie di spese e onorari di giudizio”. Nell'interesse della parte resistente il procuratore concludeva come di seguito, per sentir: “a) “dichiararsi
l'inammissibilità della domanda di vendita della casa familiare o la cessione delle quote relative al bene da parte di uno dei coniugi all'altro; b) pronunciare lo scioglimento di matrimonio civile celebrato tra il sig. e la sig.ra in data Parte_1 CP_1
25.08.2012, regolarmente iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
SI M.mo al numero 17 parte 2 serie A anno 2012; c) confermare l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso Per_1 la madre nella casa familiare, che resterà assegnata alla ORa per abitarvi CP_1 con il figlio;
d) Disporre che il sig. avrà la facoltà di tenere con sé il Parte_1 figlio due giorni alla settimana, dall'uscita di scuola fino alle 21,30, di cui Per_1 uno con pernotto. Nel periodo di chiusura delle scuole le visite, se fatte di mattina saranno dalle 08,30 alle 15,00, mentre di pomeriggio dalle 15,00 alle 21,30. Il fine settimana alternato dal sabato mattina alle 8:30 fino alla domenica alle 21,30 con calendarizzazione mensile delle visite Le festività saranno alternate e da concordarsi di volta in volta tra i coniugi;
durante le vacanze estive il padre, se in ferie e più presente per il figlio, potrà tenerlo con sé fino a 5 giorni consecutivi previo accordo con l'altro genitore e tenuto conto della volontà del figlio, da concordare entro il 31.05 di ogni anno;
le giornate rispettivamente del 10 luglio di ogni anno (compleanno di entrambi i genitori) e il 29.01 (compleanno di , saranno trascorse da ad anni Per_1 Per_1 alterni a pranzo con un genitore e a cena con l'altro, salvo diverso accordo tra le parti;
e) disporsi a carico del sig. l'obbligo di versare il contributo di mantenimento Pt_1 per il figlio nella misura di € 250,00 mensili, entro il 10 di ogni mese, Per_1 rivalutabile secondo indici ISTAT;
f) Assegno Unico percepito integralmente dalla
g) disporsi che le spese straordinarie nell'interesse del figlio saranno CP_1 suddivise tra i coniugi nella misura del 50% secondo Linee Guida CNF;
Vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e delle relative repliche.
***
4 1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Ricorrono infatti gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n ° 2 lett. B) L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87 e come mod. dalla L. 55/15 essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avuto in considerazione il tempo trascorso dalla separazione, il contegno processuale tenuto dalle parti nonché le vicissitudini di vita che hanno interessato i coniugi, avendo in particolare il OR Parte_1
instaurato nel frattempo una nuova convivenza e creato un nuovo
[...] nucleo familiare.
2. Venendo all'esame delle condizioni accessorie del divorzio, occorre osservare quanto segue.
2.1. Deve essere in primo luogo confermato l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, conformemente a quanto richiesto da Per_1 entrambe le parti. Invero, tenuto conto che in linea generale l'affidamento congiunto dei minori ad entrambi i genitori risponde sicuramente all'esigenza di tutelare i figli nella loro crescita, lo stesso appare, anche nella situazione di specie, conforme all'interesse del minore . Non sono state infatti Per_1 svolte sul punto contestazioni dalle parti, né sono emersi dagli atti o dall'istruttoria svolta anche per il tramite dei Servizi Sociali motivi per disporre diversamente in merito alla responsabilità genitoriale delle parti.
2.2. Va altresì confermato il collocamento del minore presso la madre, con la quale vive in modo assolutamente prevalente nell'abitazione sita in Per_1
SI IM (LI) – frazione di SI Solvay, Via Pascarella n. 21.
Quanto alla frequentazione padre/figlio, le parti hanno manifestato nel corso del procedimento una forte conflittualità, che ha portato all'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità al fine di tentare la costruzione di un rapporto equilibrato di cogenitorialità nell'interesse esclusivo del minore.
Come emerge dalle numerose relazioni depositate tempo per tempo dai Servizi
Sociali, i ORi e hanno mostrato una scarsa capacità di Pt_1 CP_1 comunicazione con riguardo in particolare alla gestione quotidiana di
, per un verso determinata, quanto alla resistente, da una mancanza Per_1 di fiducia nella capacità del padre di gestione dei bisogni del bambino e, per
5 altro verso, con riguardo al OR , dalla perdurante insofferenza nei Pt_1 riguardi dell'atteggiamento materno di particolare ingerenza. In particolare, secondo la prospettazione offerta dalla ORa le sue reticenze (così CP_1 come quelle di che rifiuta ancora oggi di pernottare dal padre), Per_1 sarebbero dovute ad un inserimento poco graduale del minore nel nuovo nucleo familiare del padre. Tale circostanza è stata negata nella prospettazione difensiva del OR , narrandosi di un ottimo rapporto di con Pt_1 Per_1 la nuova famiglia del padre, anche composta dalla figlia della compagna del ricorrente e dalla sorellina di nata dalla nuova unione. Secondo Per_1 quanto narrato dal OR , infatti, superato un iniziale rifiuto da parte Pt_1 del minore di dormire con lui e con la compagna, in ragione di un conflitto di lealtà manifestato per non ferire i sentimenti della madre, il figlio frequenterebbe oggi tranquillamente la casa del padre desiderando anzi di trascorrere più tempo con lui avendogliene fatto più volte espressamente richiesta.
Dal tenore degli atti di causa, dalle dichiarazioni rese in udienza dalle parti nonché dall'esito dell'indagine demandata ai Servizi Sociali, tale contrasto esistente tra le parti è invero emerso nel corso dell'intero giudizio come un ostacolo al raggiungimento di un equilibrio genitoriale rilevante ed essenziale per la vita del piccolo . Ritiene il Collegio che, alla luce del Per_1 monitoraggio compiuto dal Servizio Sociale, non sussistono elementi per consolidare i dubbi della resistente quanto alle capacità del OR nella Pt_1 gestione del figlio (vedi già la relazione del 26.6.2023, in atti, nella quale i servizi sociali hanno rilevato che “al momento non si evidenziano elementi a sostegno di ciò”). Ne deriva che le invasive modalità di controllo poste in essere dalla ORa non appaiono conformi al rispetto dello spazio CP_1 genitoriale paterno, finendo immotivatamente col limitare fortemente ancora oggi lo spazio di azione del padre durante i tempi di frequentazione con
(cfr. quanto riferito ai Servizi Sociali dalla resistente in merito Per_1 all'essersi ella “[…] impegnata a controllare, pur avvertendo un carico maggiore di responsabilità nei confronti del figlio”; relazione del 31.1.2023 in atti).
Anche l'aspetto relativo all'asserita mancanza di “tempo esclusivo o di qualità” nel rapporto padre/figlio – circostanza che la madre individua altresì come ulteriore causa del disagio di nel pernottare dal padre – risulta alla Per_1 luce degli atti non riscontrato e la posizione assunta dalla madre, in mancanza di elementi dai quali ricavarsi un deficit di capacità genitoriale, appare piuttosto elemento di concreto ostacolo allo sviluppo e al consolidamento di un autonomo ed empatico rapporto padre/figlio, libero di costruire articolare momenti di condivisione all'interno della realtà fattuale anche rappresentata dalla sussistenza del nuovo nucleo familiare del OR . Vi è sul punto Pt_1 da rilevare che, durante il colloquio avuto con l'assistente sociale, ha Per_1
6 riferito di stare bene con il padre e che “vorrebbe giocare un po' di più con lui ed avere del tempo esclusivo con lui” e che presupposto per un tale obiettivo non può che essere l'incremento dei tempi di frequentazione del bambino con il padre.
Alla luce di ciò, questo Collegio, tenuto conto anche delle conclusioni rassegnate dai servizi sociali – i quali hanno più volte sottolineato che il fulcro della difficoltà incontrata dalle parti a gestire la quotidianità del figlio e le scelte che ne derivano va individuato nella mancanza di rispetto dei turni di responsabilità di ciascun genitore, nonché nella mancanza di legittimazione, agli occhi di , di ciascuna figura genitoriale – ritiene di dover Per_1 agevolare, incrementandola, la frequentazione tra padre e figlio. Ciò in considerazione del fatto che – pur tenuto conto dell'attuale difficoltà di a pernottare con il padre – l'aumento dei tempi di frequentazione Per_1 padre/figlio, con previsione anche dei pernotti, non possa in alcun modo pregiudicare il minore contribuendo anzi tale modifica a rendere il bambino più integrato nell'attuale assetto familiare e più consapevole dei ruoli di entrambi i genitori, al fine di instaurare con ciascuno di loro una quotidianità completa (e non parziale) certamente auspicabile per il benessere di Per_1
e all'interno della quale potranno altresì delinearsi tempi esclusivi del rapporto padre/figlio idonei a ristabilire un'effettiva pari valenza del ruolo di entrambe le parti quanto alla crescita e al benessere del bambino.
Ciò posto, a modifica di quanto concordato dalle parti all'udienza del
27/9/2023 il piano di frequentazione padre/figlio dovrà essere così articolato:
starà con il padre un fine settimana alternato, dal venerdì Per_1 pomeriggio dall'uscita di scuola fino alla domenica sera alle ore 21.30, con cena oltre due pomeriggi (indicativamente individuati, e salvi migliori tra le parti, nel martedì e nel giovedì) senza pernottamento, dall'uscita di scuola fino alle
20:00, cenando il bambino presso la madre;
nella settimana in cui Per_1 sarà dalla madre nel fine settimana, il sig. trascorrerà con il figlio 2 Pt_1 pomeriggi con il pernottamento (indicativamente individuati, e salvi migliori tra le parti, nel martedì e nel giovedì) ed un ulteriore pomeriggio senza pernottamento, quest'ultimo dall'uscita di scuola e fino alle ore 20:00, cenando il bambino a casa della madre. Le festività religiose e civili saranno trascorse ad anni alterni dal bambino con i due genitori.
Durante le vacanze scolastiche estive il padre potrà tenere con sé Per_1 fino a 15 giorni anche non consecutivi, da concordare con la ORa CP_1 ogni anno entro il 31 maggio;
durante le vacanze scolastiche invernali il bambino potrà stare con ciascun genitore fino a sette giorni anche non consecutivi, alternando di anno in anno il Natale e il Capodanno, con periodi da concordarsi tra le parti entro il 15 novembre di ogni anno.
7 2.3. In ordine agli aspetti economici controversi tra le parti, specificatamente quanto al mantenimento del figlio minore posto attualmente a carico del padre nella misura di euro 250,00 mensili, osserva il Collegio che l'ampliamento del tempo di frequentazione tra genitore e figlio è certamente rilevante al fine di una rimodulazione del contributo al mantenimento;
nel caso di specie, valutati tutti gli elementi riscontrati in causa, può stabilirsi una riduzione con previsione di assegno di mantenimento a carico del OR per euro Pt_1
200,00 mensili. Pur a fronte delle modifiche previste, tale importo trova fondamento nella diversa capacità reddituale delle parti, in nessun modo equiparata. Dall'esame della documentazione agli atti risulta infatti evidente come le retribuzioni annue di entrambe le parti non si equivalgono, risultando la retribuzione mensile percepita dal sig. maggiore rispetto a quella Pt_1 percepita dalla ORa (si vedano le dichiarazioni dei redditi in atti). CP_1
Inoltre, bisogna considerare che, in ragione dell'accordo assunto tra le parti all'udienza del 23.5.2024 quanto alla casa familiare, la ORa ha CP_1 accettato la proposta del ricorrente di accollarsi l'intero importo del mutuo gravante sull'abitazione, dietro cessione gratuita della quota di proprietà di spettanza del , pari al 50%, in favore della resistente. Accordo, secondo Pt_1 quanto riferito dalle parti, non ancora formalizzato ma già in essere tra di esse.
Dunque, allo stato, la ORa oltre agli esborsi generali (per il figlio, CP_1 per le necessità di casa e altro), e pur a fronte della cessione che sarà stipulata, si trova a dover corrispondere anche l'intero importo del mutuo sostenendo un esborso maggiore rispetto al tempo della separazione, non essendo peraltro mutato nulla, nel frattempo, in ordine alle sue entrate economiche.
Quanto invece alla posizione del ricorrente OR , pur avendo Pt_1 ampliato il nuovo nucleo familiare (con la nascita della figlia avuta Per_2 dalla nuova compagna) ciò determinando senz'altro un aggravio di spese a suo carico, essendo stato tuttavia sgravato dell'onere di pagamento del mutuo, ben può contare su risorse economiche maggiori e ciò sia in ragione della retribuzione mensile percepita sia in ragione delle potenziali entrate economiche del nuovo assetto familiare (così come della presunta distribuzione delle spese), avendo egli una compagna che ben può partecipare con lui alle spese domestiche e di mantenimento della figlia.
A titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio , dunque, Per_1
a decorrere dalla presente decisione il OR corrisponderà alla ORa Pt_1
l'importo mensile di euro 200,00, annualmente rivalutabile secondo CP_1
ISTAT, restando in tal modo preservata l'equa distribuzione delle risorse
8 economiche provenienti da entrambi i genitori e dirette unicamente alla piena soddisfazione degli interessi di . Per_1
I genitori contribuiranno inoltre nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per il figlio;
le stesse dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate secondo quanto previsto dal vigente protocollo predisposto dal C.N.F. Ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spese informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 10 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg.
L'assegno unico per il figlio sarà percepito integralmente dalla madre, essendo peraltro ciò l'intesa tra le parti.
3. Ogni altra questione contraddetta in giudizio tra le parti risulta assorbita da quanto sin qui motivato e in ogni caso irrilevante al fine del decidere.
4. Valutato l'esito del giudizio e l'accoglimento delle domande formulate reciprocamente tra le parti (quanto all'ampliamento dei tempi di frequentazione richiesto dal ricorrente e al mantenimento di un contributo economico in favore del figlio nella misura indicata e per le ragioni dette), le spese di causa vanno integralmente compensate tra le parti in causa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente statuendo,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e in SI IM (LI) in data 25 agosto Parte_1 CP_1
2012 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di SI
IM (LI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2012 parte 2 serie A
N. 17;
2) affida congiuntamente ad entrambi i genitori il figlio , che Persona_3 resta collocato presso la madre nell'abitazione sita in SI IM (LI)
– frazione di SI Solvay, Via Pascarella n. 21, casa che resta assegnata alla ORa CP_1
3) starà con il padre un fine settimana alternato, dal venerdì Per_1 pomeriggio dall'uscita di scuola fino alla domenica sera alle ore 21.30, con cena oltre due pomeriggi (indicativamente individuati, e salvi migliori tra le parti, nel martedì e nel giovedì) senza pernottamento, dall'uscita di scuola fino alle
9 20:00, cenando il bambino presso la madre;
nella settimana in cui Per_1 sarà dalla madre nel fine settimana, il sig. trascorrerà con il figlio 2 Pt_1 pomeriggi con il pernottamento (indicativamente individuati, e salvi migliori tra le parti, nel martedì e nel giovedì) ed un ulteriore pomeriggio senza pernottamento, quest'ultimo dall'uscita di scuola e fino alle ore 20:00, cenando il bambino a casa della madre. Le festività religiose e civili saranno trascorse ad anni alterni dal bambino con i due genitori.
Durante le vacanze scolastiche estive il padre potrà tenere con sé Per_1 fino a 15 giorni anche non consecutivi, da concordare con la ORa CP_1 ogni anno entro il 31 maggio;
durante le vacanze scolastiche invernali il bambino potrà stare con ciascun genitore fino a sette giorni anche non consecutivi, alternando di anno in anno il Natale e il Capodanno, con periodi da concordarsi tra le parti entro il 15 novembre di ogni anno.
4) il OR contribuirà al mantenimento ordinario del figlio Parte_1 minore corrispondendo, a decorrere dalla presente decisione, Per_1 mensilmente alla ORa l'importo di euro 200,00, somma CP_1 rivalutabile annualmente secondo ISTAT;
l'importo dell'assegno unico sarà percepito per intero dalla ORa
[...]
CP_1
Le spese straordinarie mediche scolastiche e sportive, in ogni caso individuate dalle parti secondo le indicazioni del CNF, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
ai fini del rimborso delle rispettive quote, le spese dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate;
5) spese di lite compensate.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di SI IM (LI), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, li 9.5.2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 965/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Ilaria A. Ribechini
RICORRENTE contro
(C.F. ), con ilo patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
Silvia Bondi
RESISTENTE con OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
Con l'intervento del P.M. in sede
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 19 dicembre 2024 il Giudice, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi “preverbali”, tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premettendo di aver contratto matrimonio concordatario con la ORa
[...] in SI IM (LI) il 25/8/2012, rilevando che dall'unione CP_1 nasceva il figlio (il 29/1/2015) e allegando la separazione personale Per_1 dei coniugi intervenuta con Decreto di Omologa emesso dal Tribunale di
1 Livorno il 24/1/2021 (n. 1030/2021), il OR evocava in causa Parte_1 la ORa al fine di sentir pronunciare la cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio con modifica delle condizioni accessorie già stabilite in sede di separazione, specificatamente auspicando, da una parte, un ampliamento del regime di frequentazione padre/figlio illo tempore previsto e, dall'altra, la previsione un mantenimento del figlio o, in subordine, una riduzione del contributo di mantenimento già disposto a proprio carico;
il tutto, fermo restando il regime di affido condiviso del minore tra i genitori e la collocazione prevalente di presso la madre nella casa coniugale Per_1 assegnata alla ORa ma di proprietà, per un mezzo ciascuno, di CP_1 entrambi i coniugi;
rispetto ad essa il OR si dichiarava disponibile a Pt_1 cedere gratuitamente la propria quota alla ORa in cambio del CP_1 totale accollo di mutuo da parte di quest'ultima (mutuo acceso da entrambi i coniugi in sede di acquisto), con esonero totale dell'importo da lui mensilmente dovuto;
in alternativa, così come concordato in sede di separazione, chiedeva che fosse disposta la vendita a terzi dell'immobile in questione.
Si costituiva in giudizio la ORa nulla opponendo in merito CP_1 alla richiesta di divorzio, ma contestando le condizioni accessorie proposte dal coniuge, sia con riferimento alla richiesta di ampliamento del regime di frequentazione padre/figlio, sia con riguardo alla richiesta di eliminazione o, in subordine, di riduzione del contributo al mantenimento, non avendo il ricorrente subito - a suo dire - alcuna modifica economica rilevante rispetto al tempo della separazione o comunque tale da giustificare un cambiamento degli accordi economici già in essere tra le parti;
rilevava, inoltre, la ORa
l'inammissibilità della domanda di vendita a terzi della casa CP_1 coniugale, mostrandosi peraltro anche contraria alla cessione di quota gratuita propostale dal OR dietro totale accollo del mutuo da parte sua. Pt_1
Resi i provvedimenti provvisori in sede presidenziale, la causa veniva rinviata davanti al Giudice Istruttore che, all'udienza del 12.10.2022, prendeva atto della volontà delle parti di modifica dei provvedimenti stessi, con particolare riguardo al regime di frequentazione padre/figlio e regolamentazione anche dei pernotti del minore con il padre. In tale udienza, inoltre, la difesa della parte ricorrente dava atto di voler rinunciare al ricorso ex art. 709 ter c.p.c. nel frattempo instaurato, anche in ragione della ripresa dei pernotti di Per_1 con il padre;
il Giudice, in relazione al ricorso cautelare, dichiarava quindi il non luogo a provvedere e l'archiviazione del sub procedimento all'uopo aperto e rinviava la causa all'udienza del 16.2.2023 in attesa della relazione dei servizi sociali investiti di attivare in favore delle parti un percorso di sostegno alla genitorialità.
2 All'udienza predetta, preso atto del contenuto della reazione depositata dai servizi sociali che non consentiva, non essendocene i presupposti, una modifica dei provvedimenti provvisori così come concordemente adeguati dalle parti all'udienza precedente, il Giudice disponeva il prosieguo del percorso nel frattempo intrapreso tra le parti, ritenendolo necessario, e assegnava i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., in ragione di quanto relazionato nel frattempo dai Servizi sociali durante gli incontri tenutisi dalle parti, oltre che di quanto allegato dalle parti stesse nei preverbali di udienza, il Giudice disponeva una nuova comparizione delle parti all'udienza del 27.9.2023 al fine di tentare una conciliazione. Articolato in quella sede un nuovo accordo sul regime di frequentazione padre/figlio, lo stesso veniva poi successivamente confermato in via provvisoria nell'ordinanza del 23.11.2023 con la quale, ritenute superflue le prove articolate dalle parti, e considerata la causa matura per la decisione, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.5.2024, udienza ulteriormente rinviata al 2.7.2024 su istanza delle parti tenuto conto dell'accordo da queste ultime raggiunto in ordine alla casa coniugale.
In tale data, infatti, i procuratori delle parti davano atto dell'accordo trovato quanto alla vendita della quota della casa familiare mentre, quanto al regime di frequentazione padre/figlio, pur concordando con quanto già disposto nel provvedimento del settembre 2023, le parti riscontravano tuttavia il rifiuto del pernotto presso il padre da parte di . La causa veniva dunque Per_1 rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del
19.12.2024, alla quale nell'interesse del OR l'avvocato concludeva Pt_1 come di seguito, per sentir: “Pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b) L.
898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri e Pt_1
2) Prevedere la cessione delle quote relative alla casa coniugale da parte del CP_1 sig. alla sig.ra con accollo delle rate a scadere e rimborso della quota- Pt_1 CP_1 parte delle rate versate dal oppure mettere in vendita la casa come ipotizzato in Pt_1 sede di separazione;
3) Confermare l'affidamento condiviso del minore ad Per_1 entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la madre e diritto di frequentazione con il padre seguente la seguente modalità: la settimana con il fine settimana dal padre, lo prenderà dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera più un pomeriggio senza pernottamento ed un pomeriggio con il pernottamento;
mentre la settimana in cui è dalla madre nel fine settimana il sig. trascorrerà Per_1 Pt_1 con il figlio 2 pomeriggi con il pernottamento ed un pomeriggio senza pernottamento.
Le festività saranno concordate ogni anno tra i genitori;
i giorni del 10 luglio e del 29 gennaio li trascorrerà per pranzo con uno dei genitori e per cena con l'altro, Per_1
3 ad anni alternati. Durante le vacanze estive e invernali il padre potrà tenere con sé fino a 15 gg anche non consecutivamente, da concordare ogni anno entro il Per_1
30 maggio come specificato in separazione. 4) Il sig. verserà a titolo di Pt_1 mantenimento per il figlio la somma di €150,00 per 4 mesi e poi si passerà al Per_1 mantenimento diretto;
oltre il 50% delle spese straordinarie. L'assegno unico continuerà ad essere percepito interamente dalla sig.ra Qualora il Giudice CP_1 non ritenesse applicabile quanto sopra, si chiede comunque una riduzione dell'assegno di mantenimento, sulla base di quanto spiegato, e la suddivisione al 50% dell'assegno unico. Vittorie di spese e onorari di giudizio”. Nell'interesse della parte resistente il procuratore concludeva come di seguito, per sentir: “a) “dichiararsi
l'inammissibilità della domanda di vendita della casa familiare o la cessione delle quote relative al bene da parte di uno dei coniugi all'altro; b) pronunciare lo scioglimento di matrimonio civile celebrato tra il sig. e la sig.ra in data Parte_1 CP_1
25.08.2012, regolarmente iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
SI M.mo al numero 17 parte 2 serie A anno 2012; c) confermare l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso Per_1 la madre nella casa familiare, che resterà assegnata alla ORa per abitarvi CP_1 con il figlio;
d) Disporre che il sig. avrà la facoltà di tenere con sé il Parte_1 figlio due giorni alla settimana, dall'uscita di scuola fino alle 21,30, di cui Per_1 uno con pernotto. Nel periodo di chiusura delle scuole le visite, se fatte di mattina saranno dalle 08,30 alle 15,00, mentre di pomeriggio dalle 15,00 alle 21,30. Il fine settimana alternato dal sabato mattina alle 8:30 fino alla domenica alle 21,30 con calendarizzazione mensile delle visite Le festività saranno alternate e da concordarsi di volta in volta tra i coniugi;
durante le vacanze estive il padre, se in ferie e più presente per il figlio, potrà tenerlo con sé fino a 5 giorni consecutivi previo accordo con l'altro genitore e tenuto conto della volontà del figlio, da concordare entro il 31.05 di ogni anno;
le giornate rispettivamente del 10 luglio di ogni anno (compleanno di entrambi i genitori) e il 29.01 (compleanno di , saranno trascorse da ad anni Per_1 Per_1 alterni a pranzo con un genitore e a cena con l'altro, salvo diverso accordo tra le parti;
e) disporsi a carico del sig. l'obbligo di versare il contributo di mantenimento Pt_1 per il figlio nella misura di € 250,00 mensili, entro il 10 di ogni mese, Per_1 rivalutabile secondo indici ISTAT;
f) Assegno Unico percepito integralmente dalla
g) disporsi che le spese straordinarie nell'interesse del figlio saranno CP_1 suddivise tra i coniugi nella misura del 50% secondo Linee Guida CNF;
Vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e delle relative repliche.
***
4 1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Ricorrono infatti gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n ° 2 lett. B) L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87 e come mod. dalla L. 55/15 essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avuto in considerazione il tempo trascorso dalla separazione, il contegno processuale tenuto dalle parti nonché le vicissitudini di vita che hanno interessato i coniugi, avendo in particolare il OR Parte_1
instaurato nel frattempo una nuova convivenza e creato un nuovo
[...] nucleo familiare.
2. Venendo all'esame delle condizioni accessorie del divorzio, occorre osservare quanto segue.
2.1. Deve essere in primo luogo confermato l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, conformemente a quanto richiesto da Per_1 entrambe le parti. Invero, tenuto conto che in linea generale l'affidamento congiunto dei minori ad entrambi i genitori risponde sicuramente all'esigenza di tutelare i figli nella loro crescita, lo stesso appare, anche nella situazione di specie, conforme all'interesse del minore . Non sono state infatti Per_1 svolte sul punto contestazioni dalle parti, né sono emersi dagli atti o dall'istruttoria svolta anche per il tramite dei Servizi Sociali motivi per disporre diversamente in merito alla responsabilità genitoriale delle parti.
2.2. Va altresì confermato il collocamento del minore presso la madre, con la quale vive in modo assolutamente prevalente nell'abitazione sita in Per_1
SI IM (LI) – frazione di SI Solvay, Via Pascarella n. 21.
Quanto alla frequentazione padre/figlio, le parti hanno manifestato nel corso del procedimento una forte conflittualità, che ha portato all'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità al fine di tentare la costruzione di un rapporto equilibrato di cogenitorialità nell'interesse esclusivo del minore.
Come emerge dalle numerose relazioni depositate tempo per tempo dai Servizi
Sociali, i ORi e hanno mostrato una scarsa capacità di Pt_1 CP_1 comunicazione con riguardo in particolare alla gestione quotidiana di
, per un verso determinata, quanto alla resistente, da una mancanza Per_1 di fiducia nella capacità del padre di gestione dei bisogni del bambino e, per
5 altro verso, con riguardo al OR , dalla perdurante insofferenza nei Pt_1 riguardi dell'atteggiamento materno di particolare ingerenza. In particolare, secondo la prospettazione offerta dalla ORa le sue reticenze (così CP_1 come quelle di che rifiuta ancora oggi di pernottare dal padre), Per_1 sarebbero dovute ad un inserimento poco graduale del minore nel nuovo nucleo familiare del padre. Tale circostanza è stata negata nella prospettazione difensiva del OR , narrandosi di un ottimo rapporto di con Pt_1 Per_1 la nuova famiglia del padre, anche composta dalla figlia della compagna del ricorrente e dalla sorellina di nata dalla nuova unione. Secondo Per_1 quanto narrato dal OR , infatti, superato un iniziale rifiuto da parte Pt_1 del minore di dormire con lui e con la compagna, in ragione di un conflitto di lealtà manifestato per non ferire i sentimenti della madre, il figlio frequenterebbe oggi tranquillamente la casa del padre desiderando anzi di trascorrere più tempo con lui avendogliene fatto più volte espressamente richiesta.
Dal tenore degli atti di causa, dalle dichiarazioni rese in udienza dalle parti nonché dall'esito dell'indagine demandata ai Servizi Sociali, tale contrasto esistente tra le parti è invero emerso nel corso dell'intero giudizio come un ostacolo al raggiungimento di un equilibrio genitoriale rilevante ed essenziale per la vita del piccolo . Ritiene il Collegio che, alla luce del Per_1 monitoraggio compiuto dal Servizio Sociale, non sussistono elementi per consolidare i dubbi della resistente quanto alle capacità del OR nella Pt_1 gestione del figlio (vedi già la relazione del 26.6.2023, in atti, nella quale i servizi sociali hanno rilevato che “al momento non si evidenziano elementi a sostegno di ciò”). Ne deriva che le invasive modalità di controllo poste in essere dalla ORa non appaiono conformi al rispetto dello spazio CP_1 genitoriale paterno, finendo immotivatamente col limitare fortemente ancora oggi lo spazio di azione del padre durante i tempi di frequentazione con
(cfr. quanto riferito ai Servizi Sociali dalla resistente in merito Per_1 all'essersi ella “[…] impegnata a controllare, pur avvertendo un carico maggiore di responsabilità nei confronti del figlio”; relazione del 31.1.2023 in atti).
Anche l'aspetto relativo all'asserita mancanza di “tempo esclusivo o di qualità” nel rapporto padre/figlio – circostanza che la madre individua altresì come ulteriore causa del disagio di nel pernottare dal padre – risulta alla Per_1 luce degli atti non riscontrato e la posizione assunta dalla madre, in mancanza di elementi dai quali ricavarsi un deficit di capacità genitoriale, appare piuttosto elemento di concreto ostacolo allo sviluppo e al consolidamento di un autonomo ed empatico rapporto padre/figlio, libero di costruire articolare momenti di condivisione all'interno della realtà fattuale anche rappresentata dalla sussistenza del nuovo nucleo familiare del OR . Vi è sul punto Pt_1 da rilevare che, durante il colloquio avuto con l'assistente sociale, ha Per_1
6 riferito di stare bene con il padre e che “vorrebbe giocare un po' di più con lui ed avere del tempo esclusivo con lui” e che presupposto per un tale obiettivo non può che essere l'incremento dei tempi di frequentazione del bambino con il padre.
Alla luce di ciò, questo Collegio, tenuto conto anche delle conclusioni rassegnate dai servizi sociali – i quali hanno più volte sottolineato che il fulcro della difficoltà incontrata dalle parti a gestire la quotidianità del figlio e le scelte che ne derivano va individuato nella mancanza di rispetto dei turni di responsabilità di ciascun genitore, nonché nella mancanza di legittimazione, agli occhi di , di ciascuna figura genitoriale – ritiene di dover Per_1 agevolare, incrementandola, la frequentazione tra padre e figlio. Ciò in considerazione del fatto che – pur tenuto conto dell'attuale difficoltà di a pernottare con il padre – l'aumento dei tempi di frequentazione Per_1 padre/figlio, con previsione anche dei pernotti, non possa in alcun modo pregiudicare il minore contribuendo anzi tale modifica a rendere il bambino più integrato nell'attuale assetto familiare e più consapevole dei ruoli di entrambi i genitori, al fine di instaurare con ciascuno di loro una quotidianità completa (e non parziale) certamente auspicabile per il benessere di Per_1
e all'interno della quale potranno altresì delinearsi tempi esclusivi del rapporto padre/figlio idonei a ristabilire un'effettiva pari valenza del ruolo di entrambe le parti quanto alla crescita e al benessere del bambino.
Ciò posto, a modifica di quanto concordato dalle parti all'udienza del
27/9/2023 il piano di frequentazione padre/figlio dovrà essere così articolato:
starà con il padre un fine settimana alternato, dal venerdì Per_1 pomeriggio dall'uscita di scuola fino alla domenica sera alle ore 21.30, con cena oltre due pomeriggi (indicativamente individuati, e salvi migliori tra le parti, nel martedì e nel giovedì) senza pernottamento, dall'uscita di scuola fino alle
20:00, cenando il bambino presso la madre;
nella settimana in cui Per_1 sarà dalla madre nel fine settimana, il sig. trascorrerà con il figlio 2 Pt_1 pomeriggi con il pernottamento (indicativamente individuati, e salvi migliori tra le parti, nel martedì e nel giovedì) ed un ulteriore pomeriggio senza pernottamento, quest'ultimo dall'uscita di scuola e fino alle ore 20:00, cenando il bambino a casa della madre. Le festività religiose e civili saranno trascorse ad anni alterni dal bambino con i due genitori.
Durante le vacanze scolastiche estive il padre potrà tenere con sé Per_1 fino a 15 giorni anche non consecutivi, da concordare con la ORa CP_1 ogni anno entro il 31 maggio;
durante le vacanze scolastiche invernali il bambino potrà stare con ciascun genitore fino a sette giorni anche non consecutivi, alternando di anno in anno il Natale e il Capodanno, con periodi da concordarsi tra le parti entro il 15 novembre di ogni anno.
7 2.3. In ordine agli aspetti economici controversi tra le parti, specificatamente quanto al mantenimento del figlio minore posto attualmente a carico del padre nella misura di euro 250,00 mensili, osserva il Collegio che l'ampliamento del tempo di frequentazione tra genitore e figlio è certamente rilevante al fine di una rimodulazione del contributo al mantenimento;
nel caso di specie, valutati tutti gli elementi riscontrati in causa, può stabilirsi una riduzione con previsione di assegno di mantenimento a carico del OR per euro Pt_1
200,00 mensili. Pur a fronte delle modifiche previste, tale importo trova fondamento nella diversa capacità reddituale delle parti, in nessun modo equiparata. Dall'esame della documentazione agli atti risulta infatti evidente come le retribuzioni annue di entrambe le parti non si equivalgono, risultando la retribuzione mensile percepita dal sig. maggiore rispetto a quella Pt_1 percepita dalla ORa (si vedano le dichiarazioni dei redditi in atti). CP_1
Inoltre, bisogna considerare che, in ragione dell'accordo assunto tra le parti all'udienza del 23.5.2024 quanto alla casa familiare, la ORa ha CP_1 accettato la proposta del ricorrente di accollarsi l'intero importo del mutuo gravante sull'abitazione, dietro cessione gratuita della quota di proprietà di spettanza del , pari al 50%, in favore della resistente. Accordo, secondo Pt_1 quanto riferito dalle parti, non ancora formalizzato ma già in essere tra di esse.
Dunque, allo stato, la ORa oltre agli esborsi generali (per il figlio, CP_1 per le necessità di casa e altro), e pur a fronte della cessione che sarà stipulata, si trova a dover corrispondere anche l'intero importo del mutuo sostenendo un esborso maggiore rispetto al tempo della separazione, non essendo peraltro mutato nulla, nel frattempo, in ordine alle sue entrate economiche.
Quanto invece alla posizione del ricorrente OR , pur avendo Pt_1 ampliato il nuovo nucleo familiare (con la nascita della figlia avuta Per_2 dalla nuova compagna) ciò determinando senz'altro un aggravio di spese a suo carico, essendo stato tuttavia sgravato dell'onere di pagamento del mutuo, ben può contare su risorse economiche maggiori e ciò sia in ragione della retribuzione mensile percepita sia in ragione delle potenziali entrate economiche del nuovo assetto familiare (così come della presunta distribuzione delle spese), avendo egli una compagna che ben può partecipare con lui alle spese domestiche e di mantenimento della figlia.
A titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio , dunque, Per_1
a decorrere dalla presente decisione il OR corrisponderà alla ORa Pt_1
l'importo mensile di euro 200,00, annualmente rivalutabile secondo CP_1
ISTAT, restando in tal modo preservata l'equa distribuzione delle risorse
8 economiche provenienti da entrambi i genitori e dirette unicamente alla piena soddisfazione degli interessi di . Per_1
I genitori contribuiranno inoltre nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per il figlio;
le stesse dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate secondo quanto previsto dal vigente protocollo predisposto dal C.N.F. Ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spese informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 10 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg.
L'assegno unico per il figlio sarà percepito integralmente dalla madre, essendo peraltro ciò l'intesa tra le parti.
3. Ogni altra questione contraddetta in giudizio tra le parti risulta assorbita da quanto sin qui motivato e in ogni caso irrilevante al fine del decidere.
4. Valutato l'esito del giudizio e l'accoglimento delle domande formulate reciprocamente tra le parti (quanto all'ampliamento dei tempi di frequentazione richiesto dal ricorrente e al mantenimento di un contributo economico in favore del figlio nella misura indicata e per le ragioni dette), le spese di causa vanno integralmente compensate tra le parti in causa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente statuendo,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e in SI IM (LI) in data 25 agosto Parte_1 CP_1
2012 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di SI
IM (LI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2012 parte 2 serie A
N. 17;
2) affida congiuntamente ad entrambi i genitori il figlio , che Persona_3 resta collocato presso la madre nell'abitazione sita in SI IM (LI)
– frazione di SI Solvay, Via Pascarella n. 21, casa che resta assegnata alla ORa CP_1
3) starà con il padre un fine settimana alternato, dal venerdì Per_1 pomeriggio dall'uscita di scuola fino alla domenica sera alle ore 21.30, con cena oltre due pomeriggi (indicativamente individuati, e salvi migliori tra le parti, nel martedì e nel giovedì) senza pernottamento, dall'uscita di scuola fino alle
9 20:00, cenando il bambino presso la madre;
nella settimana in cui Per_1 sarà dalla madre nel fine settimana, il sig. trascorrerà con il figlio 2 Pt_1 pomeriggi con il pernottamento (indicativamente individuati, e salvi migliori tra le parti, nel martedì e nel giovedì) ed un ulteriore pomeriggio senza pernottamento, quest'ultimo dall'uscita di scuola e fino alle ore 20:00, cenando il bambino a casa della madre. Le festività religiose e civili saranno trascorse ad anni alterni dal bambino con i due genitori.
Durante le vacanze scolastiche estive il padre potrà tenere con sé Per_1 fino a 15 giorni anche non consecutivi, da concordare con la ORa CP_1 ogni anno entro il 31 maggio;
durante le vacanze scolastiche invernali il bambino potrà stare con ciascun genitore fino a sette giorni anche non consecutivi, alternando di anno in anno il Natale e il Capodanno, con periodi da concordarsi tra le parti entro il 15 novembre di ogni anno.
4) il OR contribuirà al mantenimento ordinario del figlio Parte_1 minore corrispondendo, a decorrere dalla presente decisione, Per_1 mensilmente alla ORa l'importo di euro 200,00, somma CP_1 rivalutabile annualmente secondo ISTAT;
l'importo dell'assegno unico sarà percepito per intero dalla ORa
[...]
CP_1
Le spese straordinarie mediche scolastiche e sportive, in ogni caso individuate dalle parti secondo le indicazioni del CNF, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
ai fini del rimborso delle rispettive quote, le spese dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate;
5) spese di lite compensate.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di SI IM (LI), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, li 9.5.2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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