Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 02/02/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2009 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. nata a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Controparte_2
C.F._2
Assistiti entrambi dall'avv. VACCARI ANGELA con ricorso depositato in data 25/09/2024, adivano l'intestato Tribunale rappresentando di voler disciplinare di comune accordo i rapporti tra le parti in relazione al figlio/ai figli nata in data [...] (CF Persona_1
) e nato in data [...] (CF C.F._3 Controparte_3
). C.F._4
Pertanto, domandavano l'omologa del seguente accordo:
1) I minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 CP_3 che ne assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
2) Il SI. rimarrà a vivere nella casa familiare di proprietà dei propri CP_2 genitori, mentre la SI.ra si trasferirà, unitamente ai due figli minori che ivi CP_1 pertanto avranno la propria collocazione principale, in altra abitazione sita in Via Tomba 14/b e vicina alla casa paterna;
3) I mobili e le suppellettili ivi contenuti, compresi quelli di esclusiva proprietà della SI.ra resteranno nella casa familiare al fine di non creare ulteriori disagi CP_1 ai minori;
porterà con sé i soli propri beni personali e provvederà ad CP_1 arredare a proprie spese la nuova abitazione, anche circa la cameretta dei minori.
4) Salvo diverso accordo tra i genitori, i quali dovranno sempre tenere conto delle esigenze e delle future richieste dei minori, gli stessi resteranno con l'una o con l'altro secondo il seguente calendario bisettimanale:
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- La seconda settimana 3 giorni con il padre (dal lunedi al mercoledi) e due giorni con la madre (giovedi e venerdi) e week end con il padre (sabato e domenica)
- In tal modo assicurando ai bambini una valida e concreta applicazione del loro diritto alla bigenitorialità
- I bambini verranno ripresi ed accompagnati, in relazione al succitato calendario, all'incirca alle ore 18 in relazione ai turni lavorativi dei genitori ed alla disponibilità dei nonni
- Quanto alle feste natalizie e pasquali ed alle vacanze estive ci si riporta al Piano genitoriale allegato al presente ricorso (All. 5)
- La succitata calendarizzazione è naturalmente orientativa ed i SIg. e CP_1 potranno modificarla di comune accordo e previo congruo preavviso, CP_2 nonché in relazione ai personali impegni professionali, e sempre tenuto conto delle esigenze e delle future richieste dei minori stessi.
5) Qualora nelle giornate concordate uno dei genitori sia impossibilitato a tenere con sè i piccoli, dovrà preventivamente interpellare l'altro coniuge e, previo congruo preavviso, chiederne la disponibilità ad occuparsi dei minori. In difetto potrà ricorrere all'ausilio di nonni e/o baby sitter il cui costo resterà a carico del genitore che se ne servirà;
6) Ogni spostamento anche temporaneo dei bimbi fuori dalla regione di residenza e che preveda il pernottamento fuori casa dovrà essere tempestivamente comunicato all'altro genitore che potrà, previo preavviso, fare visita ai figli ovunque esso si trovino;
7) Le parti si impegnano a sostenere l'uno la figura genitoriale dell'altra e viceversa e a non parlare mai delle questioni private e conflittuali dinnanzi ai minori;
8) A titolo di contributo al mantenimento dei minori il SI. dal Controparte_2 trasferimento della SI.ra e dei minori nella nuova abitazione -valutato CP_1
l'acquisto di quest'ultima di nuova abitazione, nonché i redditi ed il patrimonio inferiori del verserà il giorno 15 di ogni mese alla SI.ra CP_2 CP_1
l'importo complessivo € 350,00 all'IBAN [...]. 9) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse dei minori, in deroga al protocollo in uso presso il Tribunale di Forlì, saranno tutte suddivise al 50% tra i genitori, con esclusione di quelle da mero spillatico (es. pizza o similare con un genitore, gelato, spese varie inferiori ai 10€ quando i minori sono col singolo genitore, ecc) e con accordo che, per le spese superiori alle € 100,00 quanto ad attività sportive, ludiche e scolastiche ed € 300,00 quanto a spese mediche, occorra il preventivo consenso ed accordo tra i genitori.
10) L'assegno unico, come da disposizioni INPS e stanti i paritetici tempi di collocamento, verrà ripartito al 50% tra i genitori.
11) Le spese, competenze ed onorari del presente procedimento verranno suddivise al 50% tra le parti.
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12) Da ultimo le parti rinunciano ad ogni impugnativa relativamente al presente procedimento, atteso anche il fatto che il consenso è stato accordato in maniera libera e coscienziosa e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
13) Per tutto quanto non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia. Il Pubblico Ministero è stato posto in condizioni di intervenire1.
All'esito dell'udienza a trattazione scritta, osserva il Collegio che non vi sono ragioni oggettive che ostino all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti nel ricorso congiunto. Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole sono da considerarsi senza dubbio confacenti al loro preminente interesse. L'affidamento condiviso, in uno con il regime di collocamento stabilito dalle parti, in assenza di gravi carenze o pregiudizi per i minori è il regime più adatto e confacente al preminente interesse della prole. Il calendario di incontri e visite pattuito dalle parti garantisce un'effettiva realizzazione del diritto dei figli di poter costruire un sano ed equilibrato rapporto con tutti e due i genitori. Infine, le clausole relative agli impegni economici a cui i genitori si sono obbligati risultano congrue ad assicurare la crescita dei minori con un adeguato apporto materiale e proporzionate ai redditi delle parti. Spese come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, dispone in conformità a quanto pattuito dalle parti nel ricorso congiunto dalle stesse depositato il 25/09/2024 e riportato in parte motiva. Spese come da accordo. Prende atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 01/02/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ordinanza di fissazione dell'udienza comunicata in data 1.10.2024 – Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza
n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio 1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571;
Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)