Ordinanza collegiale 3 aprile 2025
Sentenza breve 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza breve 26/06/2025, n. 12729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12729 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 12729/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01053/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 e 116 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1053 del 2025, proposto da
Conapi - Consorzio Apicoltori ed Agricoltori Biologici Italiani Società Cooperativa Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Roggero, Chiara Notaro e Chiara Di Maria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Università degli Studi di Milano e Università degli Studi di Torino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, Piemonte Miele e Società Agricola Cooperativa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti;
per l'annullamento
- in parte qua , del provvedimento prot. n. 0671763 del 20 dicembre 2024, mediante il quale il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha opposto parziale diniego in merito all’istanza d’accesso agli atti formulata dalla impresa ricorrente in data 8 novembre 2024;
- nonché, per quanto occorrer possa, della nota del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. 0625872 del 27 novembre 2024;
- nonché, in ogni caso, per quanto occorrer possa, per l’impugnazione e/o la declaratoria dell’illegittimità di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, conseguente e comunque collegato a quelli sopra indicati, allo stato anche non conosciuti, nonché avverso e per l’impugnazione di qualsivoglia ulteriore condotta o iniziativa del Ministero resistente comunque limitative dei diritti d’accesso pretesi, nonché, in ogni caso,
per l’accertamento
del diritto della Società ricorrente a prendere visione e estrarre copia di tutti gli atti e i documenti richiesti dalla ricorrente medesima con la predetta istanza dell’8 novembre 2024, e ancora non concessi, con conseguente condanna del Ministero intimato esibire e rilasciare copia di tali atti e documenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, dell’Università degli Studi di Milano, dell’Università degli Studi di Torino;
Visto l’art. 35, comma 1, lett. c ) cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 24 giugno 2025 il dott. Marco Martone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 20 gennaio 2025, tempestivamente depositato, Conapi - Consorzio Apicoltori ed Agricoltori Biologici Italiani Società Cooperativa Agricola - impresa cooperativa fra apicoltori soci a carattere nazionale - premesso di aver partecipato alla procedura indetta dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (d’ora in poi, M.A.S.A.F.), di cui al Decreto Direttoriale prot. n. 0201791 del 7 maggio 2024 per il conseguimento di finanziamenti in favore di apicoltori e di aver conseguito un beneficio minore di quello asseritamente spettante, ha impugnato il provvedimento in epigrafe, prot. n. 0671763 del 20 dicembre 2024, con il quale il predetto Ministero ha opposto il (parziale) diniego all’accesso alla documentazione richiesta con l’istanza di accesso dell’8 novembre 2024, avente ad oggetto le domande ed i progetti presentati dalle altre imprese partecipanti beneficiarie dei finanziamenti, nonché tutti i verbali contenenti le valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice, ivi comprese le comunicazioni intercorse tra i soggetti della procedura, nonché il Decreto del M.A.S.A.F. del 30 novembre 2022, n. 614768, riguardante le disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021 e del Decreto dipartimentale del 25 agosto 2023, n. 0428817.
L’impresa ricorrente ha, in particolare, esposto che il M.A.S.A.F., dopo aver interloquito con le controinteressate, aveva accolto parzialmente l’istanza di accesso, evidenziando che “ In relazione alla Vs richiesta, si precisa che alcuni dei controinteressati nel procedimento di accesso, beneficiari dei finanziamenti del Bando apicoltura 2025, hanno fatto pervenire, tempestivamente, la propria motivata opposizione all’Amministrazione, in relazione alla possibilità che Vi possano essere trasmesse, in copia, le domande ed i relativi progetti approvati. Si precisa che non si ritengono superabili le relative opposizioni ma, al contempo, per consentirVi di verificare la correttezza delle procedure di valutazione della Commissione ministeriale, si procede a trasmettere, unitamente ai Decreti richiesti, i verbali delle operazioni della stessa ”.
Con la nota appena citata, il M.A.S.A.F. ha trasmesso alla ricorrente il Verbale n. 2 del 30 luglio 2024 acquisito con prot n. 0527841 dell’8 ottobre 2024, il Verbale n. 3 dell’8 ottobre 2024 acquisito con prot n. 0527841 dell’8 ottobre 2024, la Nota Commissione prot. n. 0527841 dell’8 ottobre 2024, il Decreto M.A.S.A.F. del 30 novembre 2022, n. 614768 e il Decreto dipartimentale del 25 agosto 2023, n. 0428817.
Ciò posto, l’impresa ricorrente, deducendo che l’accoglimento solo parziale dell’istanza di accesso sarebbe illegittimo, perché sussisterebbe invece un proprio interesse diretto, concreto ed attuale all’esibizione della documentazione relativa alle domande presentate dalle altre imprese beneficiarie dei finanziamenti de quibus , ha articolato le seguenti censure sinteticamente enunciate.
1.1. Con il primo motivo, è stata censurata la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 25, comma 3, della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e dell’art. 9, del D.P.R. n. 184/2006 - eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, in quanto l’accesso non potrebbe essere negato sulla base del mero diniego manifestato dalla parte controinteressata.
1.2. Con il secondo motivo, è stata dedotta la violazione degli artt. 1 e 2, oltre che dell’art. 24, comma 7, della Legge n. 241/1990 e ss.mm. – violazione dei principi di celerità, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa - violazione del principio di trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa - eccesso di potere per illogicità manifesta - violazione dell’art. 24 e 113 della Costituzione, dal momento che il parziale diniego opposto dall’Amministrazione avrebbe pregiudicato la possibilità per la ricorrente di tutelare adeguatamente la propria posizione giuridica.
1.3. Con il terzo motivo, è stata lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 24 e 25 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e dell’art. 9, del D.P.R. n. 184/2006 - violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. - difetto assoluto di motivazione sotto altro profilo - difetto di istruttoria, in quanto l’Amministrazione avrebbe disposto il parziale diniego sulla base della mera opposizione delle controinteressate senza considerare che i motivi di esclusione dell’accesso sarebbero tassativamente indicati nell’art. 24 della Legge n. 241/1990.
1.4. Con il quarto motivo, è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 24 e 25 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e dell’art. 9 del D.P.R. n. 184/2006 - violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. - difetto assoluto di motivazione sotto altro profilo, irragionevolezza, contraddittorietà, eccesso di potere, poiché l’Amministrazione avrebbe poi denegato l’accesso della documentazione inerente anche quelle imprese che invece non avevano manifestato alcuna opposizione.
1.5. Per tali motivi, la impresa ricorrente ha chiesto l’annullamento in parte qua del provvedimento impugnato e l’accertamento del proprio diritto all’ostensione integrale di tutta la documentazione richiesta con l’istanza di accesso dell’8 novembre 2024.
2. In data 30 gennaio 2025, si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale nell’interesse del M.A.S.A.F..
3. In data 7 marzo 2025, l’Avvocatura erariale si è, poi, costituita altresì per l’Università degli Studi di Milano, nonché per l’Università degli Studi di Torino.
4. Con memoria depositata il 14 marzo 2025, l’impresa ricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
5. Con memoria depositata il 14 marzo 2025, la difesa erariale ha eccepito, in via preliminare, il difetto di contraddittorio nei confronti di tutte le altre beneficiarie dei finanziamenti de quibus , la nullità della notifica del ricorso eseguita presso l’Avvocatura dello Stato nei confronti degli Atenei universitari non costituitisi; nel merito, ha eccepito l’infondatezza del ricorso, in quanto la parte ricorrente non avrebbe, in realtà, alcuno specifico interesse all’ostensione della documentazione richiesta.
6. Alla Camera di Consiglio del 2 aprile 2025, fissata per la trattazione del ricorso con il rito speciale, la causa è stata introitata per la decisione.
6.1. Con ordinanza n. 6809/2025, pubblicata il 3 aprile 2025, questa Sezione ha rilevato la correttezza della notifica eseguita presso l’indirizzo p.e.c. dell’Università degli Studi della Tuscia, non costituitasi in giudizio, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti beneficiari dei finanziamenti de quibus , previa indicazione dei nominativi da parte dell’Amministrazione, e fissato per il prosieguo la Camera di Consiglio del 24 giugno 2025.
7. In data 23 giugno 2025, la parte ricorrente ha poi prodotto in giudizio provvedimento del M.A.S.A.F. di annullamento (parziale) in autotutela ex art. 21 nonies della Legge n 241/1990 e ss.mm. dell’atto impugnato, con il quale è stata disposta l’ostensione della documentazione richiesta ad esclusione di quella inerente la posizione dell’Università degli Studi di Torino.
8. Alla Camera di Consiglio del 24 giugno 2025, il difensore della parte ricorrente ha dichiarato a verbale il sopravvenuto difetto di interesse e per la compensazione delle spese di lite; all’esito, la causa è stata introitata per la decisione.
9. Il ricorso è divenuto improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c ) c.p.a..
9.1. A tal proposito, questo Collegio ritiene di aderire al costante orientamento secondo cui “ La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione differisce dalla cessazione della materia del contendere; infatti la cessazione della materia del contendere si determina quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell'interesse azionato, tale nuovo assetto satisfattivo essendo conseguenza di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento della Pubblica amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione; per contro la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione si verifica alla stregua della costante giurisprudenza amministrativa, in ragione di una delle seguenti ragioni: i) il ricorrente non ha impugnato un atto presupposto o collegato da cui derivano effetti sfavorevoli; ii) il provvedimento impugnato si basa su più ragioni indipendenti e sono state censurate soltanto alcune di esse; iii) sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento dell'atto impugnato; iv) la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione .” (vedi: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 13 novembre 2023, n. 9683).
9.2. Ciò posto, con apposita dichiarazione resa a verbale dal difensore della parte ricorrente alla Camera di Consiglio del 24 giugno 2025, è stata manifestata la sopravvenuta carenza alla decisione nel merito del ricorso, per cui quest’ultimo deve essere dichiarato improcedibile con assorbimento di ogni altra valutazione nel merito.
9.3. Peraltro, anche in assenza di tale dichiarazione, il ricorso sarebbe stato (comunque) improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, tenuto conto che il provvedimento impugnato è stato (parzialmente) ritirato in autotutela da parte dell’Amministrazione resistente.
9.4. Per le ragioni sopra brevemente illustrate, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
10. Tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio e del contegno processuale delle parti, le spese di lite devono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Marco Martone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Martone | Mariangela Caminiti |
IL SEGRETARIO