TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/02/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 06/02/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3284/2023 R.G., promossa da: nata il [...] a [...] , c.f Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. CALIO' GENOVEFFA e C.F._1 CP_1
, giusta procura in atti,
[...]
- ricorrente -
contro in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.SINDONI MILENA;
- resistente -
OGGETTO: INFORTUNIO SU LAVORO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/10/2023, premetteva di essere artigiano Parte_1
meccanico ed esponeva di aver subito, in data 12/01/2022, un infortunio sul lavoro, in officina a causa di una scheggia del flex che si conficcava nell'occhio destro provocandogli lesione da taglio delle palpebre, lacerazione del bulbo e grave emorragia;
L'infortunio veniva contrassegnato dall' con il n.518252087, ma l' comunicava CP_2 CP_2
di non dare luogo ai pagamenti in quanto il ricorrente non era in regola con i versamenti contributivi, pertanto, non riconosceva un grado invalidante nè l'indennizzo in capitale;
Conseguentemente, il ricorrente presentava istanza di rivalutazione avverso il riconoscimento dell' ritenendolo incongruo e con richiesta di postumi nella misura del 40%, come certificato CP_2 da perizia medico-legale di parte a firma Dott. ; all'opposizione richiesta non Persona_1
seguiva la visita collegiale.
In data 19/07/2023 il Sig. presentava nuova richiesta di visita collegiale allegando Pt_1
documentazione integrativa, ovvero, ricevute di pagamento dei versamenti contributivi mancanti. Che a seguito dell'infortunio al ricorrente residuano “marcata cicatrice residua all'infortunio dell'occhio destro che solca le palpebre superiore ed inferiore per l'intera loro regione anatomica con danno estetico visibile ad occhio distratto, cecità assoluta (luce ed ombra) in occhio destro non elevabile con lente”.
Conseguentemente il ricorrente adiva questo Tribunale affinchè accertasse, anche a mezzo di
CTU, il grado di menomazione dell'indennità psicofisica riportata a seguito dell'infortunio occorso, in misura complessiva del 40%, altra misura e decorrenza che risulti equa dal Giudice e/o maggiore risultante in corso di causa o comunque superiore a quanto già attribuito dall , con conseguente CP_2 condanna dell' alla liquidazione e al pagamento delle somme a titolo di indennizzo o rendita CP_2
permanente, con interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l , il quale contestava le domande di parte ricorrente e precisava CP_2
di avere effettuato tutti gli opportuni e necessari accertamenti con provvedimento dell'8 luglio 2022, riconoscendo un periodo di inabilità temporanea assoluta per 98 giorni dal 12/01/2022 al 19/04/2022.
Successivamente, i postumi stabilizzati delle lesioni sono stati valutati dall' nella CP_2
misura del 30% e con provvedimento del 28 marzo 2024 è stato liquidato l'indennizzo per inabilità temporanea assoluta, ma per un problema tecnico il sistema telematico non aveva elaborato il provvedimento di costituzione della rendita.
Concludeva comunque per il rigetto della domanda del ricorrente nella misura in cui lo stesso richiedeva il riconoscimento di postumi nella maggior misura del 40%.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante CTU medico-legale.
All'udienza odierna, a seguito della discussione, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Va premesso che la controversia verte esclusivamente sulla misura della eventuale menomazione permanente conseguente a lesione alla integrità psicofisica, derivante dall'infortunio subito da in data 12.01.2022, non essendo contestata dall' la natura di Parte_1 CP_2
infortunio sul lavoro.
La relazione del nominato consulente tecnico d'ufficio Dott. offre un Persona_2
complesso di dati clinici e considerazioni medico-legali che conduce all'accoglimento della domanda.
Sulla base dell'esposizione peritale- fondata sulla visita del periziato e sulla documentazione medica specialistica in atti, elaborata dall'esperto con argomentare immune da vizi logici- è emerso che il ricorrente, a seguito dell'infortunio sul lavoro del 12.01.2022, è affetto da: oculare dx con perdita del visus. >> Da cui i seguenti POSTUMI:
- Cecità assoluta monolaterale 0dx. (Cod. 370: 28%) - Cicatrice palpebra superiore ed inferiore. (Cod. 38: nel caso in esame 06%) “
Da cui una invalidità permanente, complessivamente valutabile in misura del 32%
(trentadue%).”
Sulla base della suddetta diagnosi, il Consulente ha dunque rilevato che il periziato ha riportato un danno permanente da infortunio pari al 32%.
Il Giudice non vede ragioni per discostarsi dalle conclusioni del consulente, frutto di un accurato esame anamnestico e obiettivo delle condizioni di salute della ricorrente, integrato da una attenta valutazione della documentazione specialistica in atti, di cui è dato atto nelle appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
La domanda è dunque, nei suddetti termini, fondata e va accolta, con condanna dell' a CP_2 corrispondere a l'indennizzo per l'infortunio patito il 12.01.2022 nella misura del Parte_1
32% di invalidità permanente, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex DM n.147/2022, parametri minimi, in ragione della domanda e dell'entità delle questioni trattate.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, sono definitivamente poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da con il ricorso Parte_1
depositato il 20/10/2023 , udite le conclusioni delle parti, così provvede:
1) Dichiara che , a causa dell'infortunio sul lavoro patito il 12.01.2022, ha Parte_1
riscontrato postumi invalidanti nella misura del 32%;
2) Condanna l' a corrispondere a per l'infortunio sul lavoro patito il CP_2 Parte_1
12.01.2022, le somme a titolo di indennizzo con rendita nella misura del 32% di invalidità permanente a decorrere dalla data della denuncia di infortunio, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo;
3) Condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese legali che liquida in CP_2
€ 2.697,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
4) Pone a carico dell' le spese relative alla CTU, liquidate come da separato CP_2
provvedimento.
Così deciso in Patti, 06/02/2025
. Il Giudice
Pietro Paolo Arena