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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/02/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
n. rg. 5933 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5933 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GALLOZZI MICHELE presso il quale elettivamente domicilia
E ato a NAPOLI il 05/07/1969 C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GALLOZZI MICHELE presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/04/2024, e premesso di Parte_1 Controparte_1
aver contratto matrimonio a NAPOLI il 14/03/1991 e che dalla loro unione nascevano Per_1
(7.01.2000) e (19.12.2005) - rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano Per_2
una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 03.12.2024, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“- i coniugi vivranno separatamente, nel reciproco rispetto, fissando in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza;
- La casa coniugale, sita in Napoli alla via Santa Maria a cubito 550 Scala A interno 5 , resterà assegnata alla Sig.ra ed ivi abiterà insieme alle figlie;
mentre il canone mensile di € Parte_1
620,00 oltre gli aggiornamenti di legge richiesti, continuerà ad essere corrisposto dal ricorrente Sig. alla scadenza mensile;
Parte_2
- Il Sig. verserà per il mantenimento delle due figlie e € 800,00 Controparte_1 Per_1 Per_2 mensili oltre gli annuali aggiornamenti ISTAT, il giorno 1 di ogni mese;
- Il Sig. contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie Controparte_1 per le figlie;
- Nulla è dovuto a titolo di mantenimento tra i coniugi rinunciando a tanto la Sig.ra Ferraro Luisa;
- Il Sig. potrà incontrarsi con le figlie maggiori di età tutte le volte che genitore Controparte_1
e figlie vorranno nei modi e nei tempi che riterranno”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 atto n.21, parte I, S., reg. Atti Matrimonio anno 1991);
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 06/12/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino