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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 10/06/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente rel. dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina R. Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 27.01.2025, da
1) Parte_1
Nato a COMO il 04.03.1956
Cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Stella Tedesco
e
2) Controparte_1
nato/a CROTONE il 07.06.1959
pagina 1 di 8
residente in [...]
con l'Avv. Stella Tedesco
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario,
in COMO, in data 28.06.1980,
(anno 1980, atto n. 199, reg. Stato Civile – Atti di Matrimonio, parte II, serie A);
con i seguenti economicamente AUTOSUFFICIENTI: Parte_2
nata il [...] in [...] Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 27.01.2025, hanno richiesto pronuncia di separazione e alle seguenti condizioni:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto,
2) la signora continuerà a vivere presso la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, Controparte_1
sita in CARATE URIO (COMO), via Fontana n. 28, sua residenza, con ripartizione delle spese straordinarie relative all'immobile al 50% (cinquantapercento) e spese ordinarie a carico della parte residente e occupante l'immobile, avendo il signor altra abitazione in proprietà in Como, via Parte_1
Anzani n. 28, dove ha la residenza;
3) corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento della moglie Parte_1 Controparte_1
la somma di € 300,00= (trecento/00), che sarà versata alla moglie anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere da quello successivo al deposito della sentenza di separazione, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita,
4)spese legali compensate.
pagina 2 di 8 In udienza le parti hanno confermato la loro volontà di non riconciliarsi e di ottenere pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_4
[...
[...] che hanno contratto matrimonio in data 28.06.1980, in COMO
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COMO
(anno 1980, atto n. _199, reg. Stato Civile – Atti di matrimonio, parte II Serie A),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni sopra concordate, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
pagina 3 di 8 5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di COMO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge
Così deciso in COMO, l'11.4.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Barbara Cao
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che :
1. e hanno contratto matrimonio in COMO Parte_1 Controparte_1
il28/06/1980 ;
2. dal matrimonio nasceva, il ?, il figlio ?;
pagina 4 di 8 3. con ricorso depositato hiedeva la separazione giudiziale ex art. 151 comma Parte_1
2° c.c. con addebito della colpa in capo al resistente, l'affidamento condiviso del figlio minore – con collocamento presso la madre-, l'assegnazione della casa coniugale e la determinazione in ? del contributo che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento del figlio minore, oltre ad € ? per il proprio mantenimento;
4. il resistente, costituitosi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione chiedeva, peraltro, il rigetto della pronunzia di addebito come formulata dalla resistente, l'affidamento esclusivo del figlio minore –
ed in via subordinata quello condiviso ma con collocamento del minore presso di sé- e chiedeva che, in caso di collocamento del minore presso la madre venisse contenuto in € ? l'assegno che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrispondere alla ricorrente quale contributo al mantenimento del figlio minore;
5. all'udienza presidenziale del entrambe le parti venivano sentite in ordine alle reciproche richieste anche al fine di giungere ad una soluzione conciliativa della controversia, di fatto impossibile: il
Presidente, autorizzati i coniugi a vivere separati assumeva provvedimenti provvisori e urgenti;
6. nelle more del giudizio le parti dichiaravano di essersi conciliate, quanto alle questioni controverse;
a seguito di autorizzazione del GI precisavano quindi le rispettive conclusioni all'udienza del ,
rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., sicché la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione;
Ritenuto che :
7. Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento (CE) n. 2201/2003 del
Consiglio dell'Unione Europea del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (conforme sul punto gli artt. 32 e 3, 1° co., l. 31 maggio 1995,
pagina 5 di 8 n. 218), oltre che la competenza territoriale del giudice adito, peraltro non messe in discussione da alcuno,
essendo stata in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e ivi risiedendovi ancora il ricorrente.
8. quanto alla legge applicabile ritiene il Collegio che alla fattispecie debba applicarsi l'art. 8 del regolamento CE 1259/10 entrato in vigore nel giugno 2012 essendo indubbio - attesa la rilevata contumacia della resistente- che le parti non abbiano inteso scegliere, ex art. 5 del menzionato regolamento, la legge da applicarsi al procedimento per separazione o divorzio. Pertanto non essendo stata operata dai coniugi alcuna scelta, deve ricorrersi ai criteri del già menzionato art. 8 regolamento.
In particolare l' art. 8 del regolamento CE n. 1259/10 dispone che "( Legge applicabile in mancanza di scelta ad opera delle parti) “In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:
a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è
adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
L'elencazione di cui all'art. 8 del regolamento, peraltro, prevedere criteri gerarchici a cascata come indubbiamente ricavabile della disamina del mero dato letterale e dell'utilizzazione dell'espressione " o in mancanza" con la conseguenza che si potrà ricorrere al criterio successivo solo ove non sia soddisfatto quello precedente.
pagina 6 di 8 Nel caso di specie, quindi, in applicazione del criterio sopra individuato la legge applicabile alla fattispecie è quello di cui alla lettera a) ossia quella italiana.
9. Quanto alla pronunzia di separazione sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151
comma 1° c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile;
10. Quanto alle ulteriori domande, ritiene il Collegio che le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere nella presente sede ratificate e fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative di legge ovvero all'interesse della prole. In particolare ritiene il Collegio che debba essere disposto l'affidamento di a con collocamento presso.
Quanto alla modalità di esercizio del diritto di visita in favore del genitore non collocatario, deve prevedersi che lo stessa possa vedere e tenere con sé i figli secondo il calendario concordato dalle parti e improntato a criteri di necessaria alternanza e elasticità;
quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento, deve stimarsi congruo l'importo concordato dalle parti a titolo di mantenimento indiretto della prole, in rapporto alle esigenze di vita e socialità dei figli oltre alla concordata suddivisione delle spese straordinarie ai medesimi riferibili;
Quanto al mantenimento della nulla deve prevedersi
11. Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti attesa la natura necessaria del procedimento, l'assenza di istruttoria orale, l'intervenuto accordo sugli aspetti anche economici
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 182/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
pagina 7 di 8 1. Dichiara la separazione personale , ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi
[...]
nata a [...] il [...] e , nato a [...] Parte_1 Controparte_1
(KR) il07/06/1959 che hanno celebrato matrimonio civile/concordatario a COMO in data
28/06/1980 ( anno 1980 , atto n. parte , serie ) ;
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di COMO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Dispone che i rapporti tra siano regolati Parte_1 Controparte_1
come da condizioni di cui al verbale d'udienza del che si intendono qui integralmente richiamate.
4. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Como, nella camera di consiglio del --.
il Giudice relatore
Dott. Barbara Cao
IL PRESIDENTE
Dott.
pagina 8 di 8