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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/09/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 272/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Achille Reali Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 272/2021 promossa da:
(C.F. , in persona dell'amministratore p.t., con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MARTINO STEFANIA;
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERRARI DAVIDE;
CP_1 C.F._1
APPELLATO
nonché
Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_2 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. RIGHI ALESSANDRO;
APPELLATA
Avente ad oggetto: sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, Sez. II, n.2815/2020 del 3/08/2020 nella causa R.G.n. 2748/2017, relativa a controversia in materia di mandato, risarcimento di danno da amministratore condominiale
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 12/7/2024, in modalità cartolare, sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 L' appellante come da atto di citazione in appello;
l'appellato come da comparsa di costituzione e risposta;
la Compagnia di Assicurazioni appellata come da comparsa di costituzione e risposta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato il , in persona Parte_1 dell'Amministratore p.t., ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Reggio Emilia il Dott.
legale rappresentante della CP_1 Controparte_3
”, quale precedente amministratore condominiale del sopra citato Condominio, affinché,
[...]
accertata la sua responsabilità professionale, lo stesso fosse condannato al risarcimento dei danni causati al per inadempimenti e irregolarità nella gestione durante il suo mandato. Parte_1
CP_ In particolare, era contestato al Dott. il non avere pagato il fornitore , malgrado che sul conto CP_4 corrente condominiale vi fosse disponibilità di denaro, generando così interessi passivi, e l'omesso recupero di crediti datati e ingenti a carico di alcuni condomini e, quindi, il chiedeva Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza, previe le declaratorie del caso in rito
e di merito, In via principale e nel merito:
- Accertare e dichiarare la responsabilità professionale del Dr. in ordine CP_1 all'amministrazione del “ ” sito in Reggio Emilia alla Via F.lli Cervi nn. 1-3-5 Parte_1
per tutti i fatti esposti e documentati in narrativa, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni patiti e patiendi dal per effetto dell'inadempimento e della negligenza del Parte_1 convenuto nello svolgimento del mandato ricevuto e, per l'effetto:
- Dichiarare tenuto e condannare il Dr. , a risarcire in favore del CP_1 Parte_1
” il danno riportato dall'attore a causa delle descritte azioni ed omissioni compiute nel
[...] corso dell'esecuzione dell'incarico professionale assunto, e ciò per l'importo complessivo di €
102.507,92 costituito dalla somma tra gli interessi IREN maturati a seguito del mancato pagamento delle fatture intestate al condominio, gli oneri condominiali maturati e non riscossi dai condomini morosi , , e Controparte_5 Parte_2 Controparte_6 Controparte_7
– ed eredi, dedotti gli acconti percepiti a seguito dell'attività di Controparte_8 Controparte_9 recupero avviata dall'amministratore attuale, e i compensi percepiti dall'amministratore inadempiente, così come puntualmente specificato e documentato in narrativa, con aggravio di interessi legali sino al dì del soddisfo;
pagina 2 di 10 In via subordinata:
- Accertare e dichiarare la mala gestio attuata dal Dr. , quale amministratore del CP_1
“ ” sito in Reggio Emilia alla Via F.lli Cervi nn. 1-3-5, e dunque la relativa Parte_1
responsabilità professionale in capo al convenuto, con conseguente obbligo di risarcimento del danno patito e patiendo dal e, per l'effetto: Parte_1
- Dichiarare tenuto e condannare il Dr. a risarcire in favore dell'attore il danno nella CP_1
misura che sarà ritenuta di giustizia e determinata secondo equità anche in funzione delle risultanze istruttorie, oltre ad interessi legali fino al dì del soddisfo.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
Il Dott. si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta chiedendo, in via CP_1
preliminare, la chiamata in causa della propria Compagnia assicurativa al fine di essere manlevato dall'eventuale danno riconosciuto e, sempre preliminarmente, eccependo che la causa non fosse stata autorizzata da apposita delibera condominiale;
nel merito, ha contestato la fondatezza delle domande di parte attrice in quanto, al contrario di quanto asserito da controparte, non era rimasto inerte e aveva azionato i procedimenti per il recupero dei crediti nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'atto introduttivo e, pertanto, formulava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'ecc.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis,
- in via preliminare: previa autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice
P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_10 P.IVA_2
con sede in Milano, via G.B. Cassinis n. 21, disporre il differimento della prima udienza della presente causa al fine di consentire al convenuto la citazione del terzo;
- in ulteriore via preliminare, dichiarare inammissibile la presente azione giudiziaria in quanto
l'amministratore non è stato autorizzato a procedere con apposita delibera assembleare;
- nel merito: in via principale, rigettare le domande attoree, siccome infondate in fatto e in diritto;
- condannare il , nella persona dell'amministratore p.t., ai sensi dell'art. 96 Parte_1
c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
- in via subordinata: dichiarare tenuta e condannare la compagnia assicuratrice
[...]
P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_10 P.IVA_2
Milano, via G.B. Cassinis n.21, a manlevare il convenuto dalle obbligazioni eventualmente riconosciute sussistenti a suo carico, mediante erogazione diretta all'attore delle somme a questi spettanti ovvero mediante rimborso al convenuto medesimo di quanto lo stesso dovesse pagare all'attore per i titoli dedotti in giudizio.
Con vittoria di compensi e spese di causa oltre ad IVA e CPA di legge e al 15% per spese generali”.
pagina 3 di 10 Autorizzata la chiamata in causa della Compagnia di Assicurazioni, questa, ritualmente chiamata in CP_ causa, si costituiva in giudizio associandosi alle argomentazioni difensive del Dott. e deducendo il contenimento dell'obbligo di manleva nei limiti di polizza e, quindi, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale di Reggio Emilia, contrariis reiectis,
- contenere l'obbligo di manleva gravante su nei confronti di , nei Controparte_10 CP_1
limiti tutti di cui alla polizza da questi sottoscritta, applicando sull'importo risarcitorio eventualmente riconosciuto lo scoperto del 10% previsto dal contratto, con il minimo di € 103,00, in ogni caso escludendone oneri derivanti da obblighi restitutori dichiarati a carico del convenuto.
- respingere la domanda risarcitoria proposta nei confronti di dal CP_1 Parte_1
, siccome infondata in fatto e in diritto. Con vittoria o compensazione delle spese di causa”.
[...]
Instauratosi il contraddittorio, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è proseguita con l'escussione dei testi indicati dalle parti e, precisate le conclusioni all'udienza del
20/02/2020, la causa era presa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
CP_ Il Tribunale di Reggio Emilia, quindi, all'esito, avendo ritenuto che il Dott. si fosse attivato per il recupero delle spese condominiali e che, comunque, il non avesse fornito, come suo onere, Parte_1 la prova di dimostrare che un'eventuale azione di recupero nei confronti dei condomini avrebbe sortito esito positivo, così decideva la causa con sentenza:
“- Rigetta la domanda attorea;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte convenuta;
- compensa integralmente tutte le spese di lite.
- ogni altra istanza, eccezione, domanda e questione assorbita”.
2) Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, il , in persona Parte_1 dell'amministratore p.t., ha impugnato la predetta sentenza deducendo cinque motivi:
1. Violazione ed errata applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 1708, comma 1, e 1710 c.c.
- Sull'onere della prova;
2. Errata applicazione dell'art. 1129, comma 9 e 12 n.6) c.c., dell'art. 1130 c.c. e dell'art. 1176, comma CP_ 2, c.c. - Sulla responsabilità professionale dell'amministratore Dott.
3. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio provato in via documentale - Violazione del principio della preponderanza dell'evidenza – Omessa pronuncia. Sulla prova del nesso causale tra la condotta inadempiente dell'amministratore e il danno patito dal;
Parte_1
pagina 4 di 10 4. Violazione dell'art. 115 c.p.c. – Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
5. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. – Difetto di motivazione/Omessa pronuncia.
A sostegno della propria impugnazione il appellante ha rappresentato, riguardo al primo Parte_1
motivo, che non era venuto meno all'onere probatorio richiesto e che aveva prodotto documentazione
CP_ (bilanci, verbali ed estratti conto bancari) da cui risultava la condotta pregiudizievole del Dott. con inadempimenti e negligenze che avevano causato i danni richiesti con la domanda;
inoltre, aveva fornito anche prova documentale che con una condotta diversa avrebbe conseguito risultati differenti.
Sulla seconda censura, è stato dedotto che, al contrario di quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, il quale ha affermato che “il convenuto si è attivato per il recupero delle spese condominiali non versate CP_ dai condomini. . .”, il Dott. si era invece limitato ad agire tardivamente e solo in sede monitoria, decidendo autonomamente di non procedere in sede esecutiva.
Per quanto concerne il terzo motivo, il ha rilevato che in atti era stato adeguatamente Parte_1
CP_ provato il nesso eziologico tra la condotta negligente del Dott. e il danno subito dallo stesso applicando al caso di specie il c.d. principio della preponderanza dell'evidenza (“più Parte_1 probabile che non”), in base al quale qualsiasi condotta attiva avrebbe portato ad evitare o almeno limitare il danno.
Riguardo al quarto motivo, è stato dedotto che le parti convenute non avevano contestato il fatto che il mancato pagamento del fornitore aveva generato interessi passivi, mentre sul quinto motivo CP_4
l'appellante ha evidenziato che il giudicante, in ogni caso, aveva omesso di pronunciarsi sulle diverse componenti del danno causato, né sulle singole domande formulate in via alternativa tra loro.
Il Condominio, pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia la Corte d'Appello di Bologna, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza come di seguito:
In via principale
- Accertare e dichiarare la responsabilità professionale del Dr. (nella sua qualità di CP_1 legale rappresentante pro tempore di “ e Controparte_3 CP_11
”) in ordine all'amministrazione del “ ” sito in Reggio Emilia alla Via
[...] Parte_1
F.lli Cervi nn. 1-3-5 per tutti i fatti esposti e documentati, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni patiti e patiendi dal per effetto dell'inadempimento e della negligenza Parte_1
del convenuto nello svolgimento del mandato ricevuto e, per l'effetto:
- dichiarare tenuto e condannare il Dr. , a risarcire in favore del “ CP_1 Parte_1
” il danno patito dall'attore a causa delle omissioni e negligenze compiute nel corso
[...]
pagina 5 di 10 CP_ dell'esecuzione dell'incarico professionale assunto dal Dr. e ciò per l'importo complessivo di €
102.507,92 così costituito:
- € 3.833,10 per interessi passivi IREN maturati a seguito del mancato pagamento delle fatture intestate al condominio nonostante la provvista sul conto,
- € 75.624,96 per la mancata riscossione da parte dell'amministratore degli oneri condominiali maturati dai condomini morosi - , CP_5 Controparte_5 Parte_2 CP_6
, , ed eredi, dedotti gli acconti percepiti a
[...] Controparte_7 Controparte_12 seguito dell'attività di recupero avviata dall'amministratore attuale,
- € 23.049,86 per i compensi percepiti dall'amministratore inadempiente, così come puntualmente specificato e documentato in narrativa, con aggravio di interessi legali sino al dì del soddisfo.
In via subordinata
Qualora non trovasse accoglimento la domanda di condanna come formulata in via principale:
- Accertata e dichiarata la complessiva mala gestio attuata dal Dr. , quale CP_1 amministratore del “ ” sito in Reggio Emilia alla Via F.lli Cervi nn. 1-3-5, e la Parte_1
responsabilità professionale dello stesso per i fatti di cui in narrativa,
- dichiarare tenuto e condannare il Dr. a risarcire in favore dell'attore il danno nella CP_1
misura che sarà ritenuta di giustizia dalla Corte, determinata anche secondo equità.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
Il Dott. si è costituito nel presente giudizio con comparsa di costituzione e risposta nella CP_1 quale, in via preliminare, ha eccepito la mancata notifica dell'appello anche alla Controparte_13
e, nel merito, ha dedotto che il Giudice di prime cure aveva correttamente ritenuto che
[...]
non si potesse ravvisare una responsabilità nella propria condotta e, pertanto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Adita, contrariis rejectis,
- in via preliminare: ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...]
P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_10 P.IVA_2
Milano, via G. B. Cassinis n. 21, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se necessario, l'udienza di comparizione;
- in via preliminare subordinata: previa autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice P.I. in persona del legale rappresentante Controparte_10 P.IVA_2
pro tempore, con sede in Milano, via G. B. Cassinis n. 21, disporre il differimento della prima udienza della presente causa al fine di consentire al convenuto appellato la citazione del terzo;
pagina 6 di 10 - nel merito: in via principale, rigettare le domande attoree, siccome infondate in fatto ed in diritto, confermando la sentenza appellata;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste attoree, dichiarare tenuta e condannare la compagnia assicuratrice P.I. Controparte_10
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, via G. B. P.IVA_2
Cassinis n. 21, a manlevare il convenuto dalle obbligazioni eventualmente riconosciute sussistenti a suo carico, mediante erogazione diretta all'attore delle somme a questi spettanti, ovvero mediante rimborso al convenuto medesimo di quanto lo stesso dovesse pagare all'attore per i titoli dedotti in giudizio.
Con vittoria di compensi e spese di causa”.
Con ordinanza in data 28/09/2021 era disposto il differimento della prima udienza al 1° febbraio 2022 per consentire la chiamata in causa della compagnia assicuratrice in Controparte_10
persona del legale rappresentante p.t..
La ritualmente chiamata in causa, si costituiva in giudizio con Parte_3
comparsa di costituzione e risposta nella quale rilevava la fondatezza della sentenza impugnata e la mancata dimostrazione della responsabilità dell'amministratore convenuto e della quantificazione del danno eventualmente causato, nonché ribadiva il contenimento dell'obbligo di manleva nei limiti di polizza e, pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis,
Respingere l'appello proposto dal contro la sentenza n. 815/2020 del Parte_1
Tribunale di Reggio Emilia, siccome infondato in fatto e in diritto, confermando detta sentenza in ogni sua parte.
In subordine contenere l'obbligo di manleva gravante su nei confronti di Controparte_10 [...]
, nei limiti tutti di cui alla polizza da questi sottoscritta, applicando sull'importo risarcitorio CP_1 eventualmente riconosciuto lo scoperto del 10% previsto dal contratto, con il minimo di € 103,00, in ogni caso escludendone oneri derivanti da obblighi restitutori dichiarati a carico del convenuto.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa”.
All'udienza del 20/06/2023, tenutasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione con i termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali che erano depositati dalle parti costituite.
Successivamente, in ragione dell'avvenuta variazione del Collegio avanti al quale erano state precisate le conclusioni, la causa, con ordinanza, è stata rimessa sul ruolo all'udienza del 12/7/2024 con riassegnazione a diverso relatore. Detta udienza si è tenuta in forma cartolare, mediante trattazione pagina 7 di 10 scritta, con il deposito delle parti costituite di note scritte recanti la precisazione delle conclusioni con espressa rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
All'esito di detta udienza, quindi, la causa è stata presa in decisione senza termini di legge.
3) Il Collegio ritiene di valutare congiuntamente il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo di
CP_ appello, incentrandosi tutti sulla condotta pregiudizievole del Dott. il quale con inadempimenti e negligenze avrebbe causato i diversi danni specificamente indicati e richiesti con la domanda.
Dalle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado emergono fatti, peraltro evidenziati dall'appellato, che non sono stati adeguatamente confutati nel presente giudizio.
In particolare, riguardo alle posizioni creditorie oggetto di causa risulta quanto segue:
CP_ per il condomino Sig. il Dott. ha ottenuto dal Giudice di Pace di Reggio Parte_4
Emilia il decreto ingiuntivo n.2404/2009, notificato unitamente ad atto di precetto, rimasto senza seguito da parte del debitore.
CP_ Per questa posizione il Dott. illustrava al Condominio in varie assemblee i costi ed i rischi derivanti dalle eventuali procedure di esecuzione immobiliare da intraprendere, che riguardavano il costo per la iscrizione a ruolo, per l'incarico del CTU e per la predisposizione della documentazione ipocatastale, e anche il rischio che l'immobile potesse restare invenduto per varie ragioni.
Nello specifico, inoltre, risulta che nella esecuzione R.G.E. n.84/2011, attivata da nei CP_14
confronti dello stesso Sig. sino all'anno 2017 l'immobile non è stato venduto e, in seguito, la Pt_2
procedura è stata estinta.
CP_ Anche nei confronti dei Sigg.ri ed comproprietari, il Dott. CP_5 Controparte_5
otteneva dal Giudice di Pace di Reggio Emilia il decreto ingiuntivo n.2608/2012 reso esecutivo in data
26/11/2012.
CP_ Il Dott. procedeva ad effettuare ricerche da cui risultava che lo stesso Sig. era CP_5 disoccupato;
inoltre, alla data del 2012 l'immobile di proprietà del Sig. era gravato già da CP_5 un'ipoteca iscritta nel 2011 a seguito dell'acquisto dell'immobile con contemporanea iscrizione d'ipoteca volontaria derivante da concessione di mutuo fondiario, con la conseguenza che la successiva ipoteca sarebbe stata di secondo grado e l'eventuale vendita dell'immobile in caso di pignoramento difficilmente avrebbe visto soddisfatto anche il Condominio oltre al creditore procedente con ipoteca di primo grado.
CP_ Nei confronti del Sig. il Dott. ha ottenuto dal Tribunale di Reggio Emilia decreto Controparte_6 ingiuntivo n.517/2014, dopo che l'assemblea condominiale aveva più volte manifestato la volontà di non procedere giudizialmente nei confronti dello stesso debitore, anche in considerazione del fatto che pagina 8 di 10 lo stesso possedeva solo l'appartamento presente nel condominio, che era però già gravato da ipoteca derivante dal mutuo contratto con la;
il Sig. comunque, aveva iniziato ad CP_15 CP_6 effettuare il graduale rientro mediante svolgimento di lavori di pulizia all'interno del condominio, ricompensati mediante voucher di Euro 2.000,00 annuali. CP_ Nei confronti del Sig. il Dott. ha ottenuto dal Giudice di Pace decreto ingiuntivo Controparte_7
n.2396/2009 e nel 2012 interveniva nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n.134/2012 che si è conclusa con la vendita dell'immobile, dal cui ricavato, tuttavia, era soddisfatto solo il creditore procedente, Banca Nazionale del Lavoro, nulla residuando a beneficio del interveniente. Parte_1
La ditta individuale IN UZ di AO ND (moglie del Sig. ), che è stata a sua CP_7
volta pignorata pro quota dell'immobile, è risultata del tutto sfornita di beni pignorabili.
CP_ Riguardo ai Sigg.ri e comproprietari, il Dott. ha ottenuto dal Parte_5 Controparte_9
Giudice di Pace di Reggio Emilia i decreti ingiuntivi, rispettivamente, n.1424/2009 e n.1048/2009 in data 11.06/5.08.2012.
A quell'epoca, entrambi i debitori avevano immobili già all'asta e, quindi, il è riuscito a Parte_1
recuperare solo due annualità (2010-2011) di spese condominiali dalla vendita effettuata.
Il Collegio, inoltre, osserva che all'epoca dei fatti di cui è causa non era stato ancora introdotto, avvenuto con l'entrata in vigore in data 18/06/2012 della legge n.220/2012, l'obbligo per l'amministratore di condominio di agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dai condomini
(art. 1129 c.c.), e che la Corte di Cassazione, confermando il proprio orientamento, aveva statuito che l'avvio o meno dell'esecuzione forzata nei confronti del condomino moroso rientrava nei poteri discrezionali dell'amministratore precisando che "la mancata riscossione degli oneri condominiali dai condomini morosi da parte dell'amministratore, se è contraddetta dalla provata notificazione agli stessi degli atti di precetto, non integra contestazione: ove l'amministratore non ha intrapreso la procedura esecutiva vera e propria è scelta che può giustificarsi sulla base della non sicura solvibilità dei condomini e, quindi, non integra in sé un fatto di "mala gestio" (Cassazione, Sez. VI, ordinanza n.20100 del 2/09/2013).
La Corte, pertanto, sulle sopra citate posizioni ritiene che l'appellato non sia rimasto inerte e si sia attivato per il recupero delle spese condominiali e che, comunque, non sia stata fornita dal Parte_1
appellante adeguata prova che eventuali altre azioni avrebbero sortito un esito concretamente positivo a beneficio dello stesso Parte_1
CP_ Nel contempo, tuttavia, si rileva che in entrambi i gradi di giudizio nulla è stato dedotto dal Dott. riguardo al contestato mancato pagamento delle fatture del fornitore che aveva generato interessi CP_4
passivi, quantificati in Euro 3.833,10, e, pertanto, su tale circostanza risulta fondata la mala gestio dello pagina 9 di 10 CP_ stesso Dott. con conseguente accoglimento del quarto motivo di appello. Ciò posto, consegue CP_ anche la condanna del Dott. al risarcimento del danno in favore del appellante, che si Parte_1
ritiene congruo determinare, in via equitativa, nella misura di Euro 1.200,00.
La condanna del Dott. comporta l'obbligo di manleva di in CP_1 Controparte_10
persona del legale rappresentante p.t., con il 10% di scoperto previsto dal contratto.
Per le suddette motivazioni questa Corte, pertanto, ritiene in parte fondata l'impugnazione de qua e, di conseguenza, accoglie l'appello nei limiti come sopra precisati e riforma parzialmente la sentenza gravata.
4) Per quanto concerne le spese di lite, regolate sulla base dei parametri forensi di cui al DM n.55/2014, aggiornati al DM n.147/2022 per lo scaglione di riferimento (valore della controversia da Euro
52.001,00 a Euro 260.000,00) ad esclusione della fase istruttoria non svolta, sono poste a carico del
Dott. per un quarto e integralmente compensate per il rimanente. CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, così dispone:
1) accoglie l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, Sez. II, n.2815/2020 del
3/08/2020 nella causa R.G.n. 2748/2017 e, per l'effetto,
2) condanna il Dott. a pagare al , in persona dell'Amministratore CP_1 Parte_1
pro tempore, sito in Via F.lli Cervi nn.1-2-3, a Reggio Emilia, la somma di Euro 5.033,10, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
3) condanna Parte_6
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevare il
[...]
Dott. di tutto quanto lo stesso in questo giudizio viene condannato a pagare al CP_1
per capitale, interessi e spese di lite, con lo scoperto del 10% previsto dal Parte_1 Parte_1
contratto;
4) condanna il Dott. a rifondere al , in persona CP_1 Parte_1 dell'amministratore pro tempore, un quarto delle spese di lite del presente grado, che sono liquidate in
Euro 2.,000,00, per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie ed agli accessori di legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 24 giugno 2025
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Achille Reali Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Achille Reali Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 272/2021 promossa da:
(C.F. , in persona dell'amministratore p.t., con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MARTINO STEFANIA;
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERRARI DAVIDE;
CP_1 C.F._1
APPELLATO
nonché
Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_2 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. RIGHI ALESSANDRO;
APPELLATA
Avente ad oggetto: sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, Sez. II, n.2815/2020 del 3/08/2020 nella causa R.G.n. 2748/2017, relativa a controversia in materia di mandato, risarcimento di danno da amministratore condominiale
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 12/7/2024, in modalità cartolare, sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 L' appellante come da atto di citazione in appello;
l'appellato come da comparsa di costituzione e risposta;
la Compagnia di Assicurazioni appellata come da comparsa di costituzione e risposta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato il , in persona Parte_1 dell'Amministratore p.t., ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Reggio Emilia il Dott.
legale rappresentante della CP_1 Controparte_3
”, quale precedente amministratore condominiale del sopra citato Condominio, affinché,
[...]
accertata la sua responsabilità professionale, lo stesso fosse condannato al risarcimento dei danni causati al per inadempimenti e irregolarità nella gestione durante il suo mandato. Parte_1
CP_ In particolare, era contestato al Dott. il non avere pagato il fornitore , malgrado che sul conto CP_4 corrente condominiale vi fosse disponibilità di denaro, generando così interessi passivi, e l'omesso recupero di crediti datati e ingenti a carico di alcuni condomini e, quindi, il chiedeva Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza, previe le declaratorie del caso in rito
e di merito, In via principale e nel merito:
- Accertare e dichiarare la responsabilità professionale del Dr. in ordine CP_1 all'amministrazione del “ ” sito in Reggio Emilia alla Via F.lli Cervi nn. 1-3-5 Parte_1
per tutti i fatti esposti e documentati in narrativa, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni patiti e patiendi dal per effetto dell'inadempimento e della negligenza del Parte_1 convenuto nello svolgimento del mandato ricevuto e, per l'effetto:
- Dichiarare tenuto e condannare il Dr. , a risarcire in favore del CP_1 Parte_1
” il danno riportato dall'attore a causa delle descritte azioni ed omissioni compiute nel
[...] corso dell'esecuzione dell'incarico professionale assunto, e ciò per l'importo complessivo di €
102.507,92 costituito dalla somma tra gli interessi IREN maturati a seguito del mancato pagamento delle fatture intestate al condominio, gli oneri condominiali maturati e non riscossi dai condomini morosi , , e Controparte_5 Parte_2 Controparte_6 Controparte_7
– ed eredi, dedotti gli acconti percepiti a seguito dell'attività di Controparte_8 Controparte_9 recupero avviata dall'amministratore attuale, e i compensi percepiti dall'amministratore inadempiente, così come puntualmente specificato e documentato in narrativa, con aggravio di interessi legali sino al dì del soddisfo;
pagina 2 di 10 In via subordinata:
- Accertare e dichiarare la mala gestio attuata dal Dr. , quale amministratore del CP_1
“ ” sito in Reggio Emilia alla Via F.lli Cervi nn. 1-3-5, e dunque la relativa Parte_1
responsabilità professionale in capo al convenuto, con conseguente obbligo di risarcimento del danno patito e patiendo dal e, per l'effetto: Parte_1
- Dichiarare tenuto e condannare il Dr. a risarcire in favore dell'attore il danno nella CP_1
misura che sarà ritenuta di giustizia e determinata secondo equità anche in funzione delle risultanze istruttorie, oltre ad interessi legali fino al dì del soddisfo.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
Il Dott. si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta chiedendo, in via CP_1
preliminare, la chiamata in causa della propria Compagnia assicurativa al fine di essere manlevato dall'eventuale danno riconosciuto e, sempre preliminarmente, eccependo che la causa non fosse stata autorizzata da apposita delibera condominiale;
nel merito, ha contestato la fondatezza delle domande di parte attrice in quanto, al contrario di quanto asserito da controparte, non era rimasto inerte e aveva azionato i procedimenti per il recupero dei crediti nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'atto introduttivo e, pertanto, formulava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'ecc.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis,
- in via preliminare: previa autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice
P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_10 P.IVA_2
con sede in Milano, via G.B. Cassinis n. 21, disporre il differimento della prima udienza della presente causa al fine di consentire al convenuto la citazione del terzo;
- in ulteriore via preliminare, dichiarare inammissibile la presente azione giudiziaria in quanto
l'amministratore non è stato autorizzato a procedere con apposita delibera assembleare;
- nel merito: in via principale, rigettare le domande attoree, siccome infondate in fatto e in diritto;
- condannare il , nella persona dell'amministratore p.t., ai sensi dell'art. 96 Parte_1
c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
- in via subordinata: dichiarare tenuta e condannare la compagnia assicuratrice
[...]
P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_10 P.IVA_2
Milano, via G.B. Cassinis n.21, a manlevare il convenuto dalle obbligazioni eventualmente riconosciute sussistenti a suo carico, mediante erogazione diretta all'attore delle somme a questi spettanti ovvero mediante rimborso al convenuto medesimo di quanto lo stesso dovesse pagare all'attore per i titoli dedotti in giudizio.
Con vittoria di compensi e spese di causa oltre ad IVA e CPA di legge e al 15% per spese generali”.
pagina 3 di 10 Autorizzata la chiamata in causa della Compagnia di Assicurazioni, questa, ritualmente chiamata in CP_ causa, si costituiva in giudizio associandosi alle argomentazioni difensive del Dott. e deducendo il contenimento dell'obbligo di manleva nei limiti di polizza e, quindi, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale di Reggio Emilia, contrariis reiectis,
- contenere l'obbligo di manleva gravante su nei confronti di , nei Controparte_10 CP_1
limiti tutti di cui alla polizza da questi sottoscritta, applicando sull'importo risarcitorio eventualmente riconosciuto lo scoperto del 10% previsto dal contratto, con il minimo di € 103,00, in ogni caso escludendone oneri derivanti da obblighi restitutori dichiarati a carico del convenuto.
- respingere la domanda risarcitoria proposta nei confronti di dal CP_1 Parte_1
, siccome infondata in fatto e in diritto. Con vittoria o compensazione delle spese di causa”.
[...]
Instauratosi il contraddittorio, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è proseguita con l'escussione dei testi indicati dalle parti e, precisate le conclusioni all'udienza del
20/02/2020, la causa era presa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
CP_ Il Tribunale di Reggio Emilia, quindi, all'esito, avendo ritenuto che il Dott. si fosse attivato per il recupero delle spese condominiali e che, comunque, il non avesse fornito, come suo onere, Parte_1 la prova di dimostrare che un'eventuale azione di recupero nei confronti dei condomini avrebbe sortito esito positivo, così decideva la causa con sentenza:
“- Rigetta la domanda attorea;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte convenuta;
- compensa integralmente tutte le spese di lite.
- ogni altra istanza, eccezione, domanda e questione assorbita”.
2) Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, il , in persona Parte_1 dell'amministratore p.t., ha impugnato la predetta sentenza deducendo cinque motivi:
1. Violazione ed errata applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 1708, comma 1, e 1710 c.c.
- Sull'onere della prova;
2. Errata applicazione dell'art. 1129, comma 9 e 12 n.6) c.c., dell'art. 1130 c.c. e dell'art. 1176, comma CP_ 2, c.c. - Sulla responsabilità professionale dell'amministratore Dott.
3. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio provato in via documentale - Violazione del principio della preponderanza dell'evidenza – Omessa pronuncia. Sulla prova del nesso causale tra la condotta inadempiente dell'amministratore e il danno patito dal;
Parte_1
pagina 4 di 10 4. Violazione dell'art. 115 c.p.c. – Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
5. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. – Difetto di motivazione/Omessa pronuncia.
A sostegno della propria impugnazione il appellante ha rappresentato, riguardo al primo Parte_1
motivo, che non era venuto meno all'onere probatorio richiesto e che aveva prodotto documentazione
CP_ (bilanci, verbali ed estratti conto bancari) da cui risultava la condotta pregiudizievole del Dott. con inadempimenti e negligenze che avevano causato i danni richiesti con la domanda;
inoltre, aveva fornito anche prova documentale che con una condotta diversa avrebbe conseguito risultati differenti.
Sulla seconda censura, è stato dedotto che, al contrario di quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, il quale ha affermato che “il convenuto si è attivato per il recupero delle spese condominiali non versate CP_ dai condomini. . .”, il Dott. si era invece limitato ad agire tardivamente e solo in sede monitoria, decidendo autonomamente di non procedere in sede esecutiva.
Per quanto concerne il terzo motivo, il ha rilevato che in atti era stato adeguatamente Parte_1
CP_ provato il nesso eziologico tra la condotta negligente del Dott. e il danno subito dallo stesso applicando al caso di specie il c.d. principio della preponderanza dell'evidenza (“più Parte_1 probabile che non”), in base al quale qualsiasi condotta attiva avrebbe portato ad evitare o almeno limitare il danno.
Riguardo al quarto motivo, è stato dedotto che le parti convenute non avevano contestato il fatto che il mancato pagamento del fornitore aveva generato interessi passivi, mentre sul quinto motivo CP_4
l'appellante ha evidenziato che il giudicante, in ogni caso, aveva omesso di pronunciarsi sulle diverse componenti del danno causato, né sulle singole domande formulate in via alternativa tra loro.
Il Condominio, pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia la Corte d'Appello di Bologna, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza come di seguito:
In via principale
- Accertare e dichiarare la responsabilità professionale del Dr. (nella sua qualità di CP_1 legale rappresentante pro tempore di “ e Controparte_3 CP_11
”) in ordine all'amministrazione del “ ” sito in Reggio Emilia alla Via
[...] Parte_1
F.lli Cervi nn. 1-3-5 per tutti i fatti esposti e documentati, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni patiti e patiendi dal per effetto dell'inadempimento e della negligenza Parte_1
del convenuto nello svolgimento del mandato ricevuto e, per l'effetto:
- dichiarare tenuto e condannare il Dr. , a risarcire in favore del “ CP_1 Parte_1
” il danno patito dall'attore a causa delle omissioni e negligenze compiute nel corso
[...]
pagina 5 di 10 CP_ dell'esecuzione dell'incarico professionale assunto dal Dr. e ciò per l'importo complessivo di €
102.507,92 così costituito:
- € 3.833,10 per interessi passivi IREN maturati a seguito del mancato pagamento delle fatture intestate al condominio nonostante la provvista sul conto,
- € 75.624,96 per la mancata riscossione da parte dell'amministratore degli oneri condominiali maturati dai condomini morosi - , CP_5 Controparte_5 Parte_2 CP_6
, , ed eredi, dedotti gli acconti percepiti a
[...] Controparte_7 Controparte_12 seguito dell'attività di recupero avviata dall'amministratore attuale,
- € 23.049,86 per i compensi percepiti dall'amministratore inadempiente, così come puntualmente specificato e documentato in narrativa, con aggravio di interessi legali sino al dì del soddisfo.
In via subordinata
Qualora non trovasse accoglimento la domanda di condanna come formulata in via principale:
- Accertata e dichiarata la complessiva mala gestio attuata dal Dr. , quale CP_1 amministratore del “ ” sito in Reggio Emilia alla Via F.lli Cervi nn. 1-3-5, e la Parte_1
responsabilità professionale dello stesso per i fatti di cui in narrativa,
- dichiarare tenuto e condannare il Dr. a risarcire in favore dell'attore il danno nella CP_1
misura che sarà ritenuta di giustizia dalla Corte, determinata anche secondo equità.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
Il Dott. si è costituito nel presente giudizio con comparsa di costituzione e risposta nella CP_1 quale, in via preliminare, ha eccepito la mancata notifica dell'appello anche alla Controparte_13
e, nel merito, ha dedotto che il Giudice di prime cure aveva correttamente ritenuto che
[...]
non si potesse ravvisare una responsabilità nella propria condotta e, pertanto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Adita, contrariis rejectis,
- in via preliminare: ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...]
P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_10 P.IVA_2
Milano, via G. B. Cassinis n. 21, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se necessario, l'udienza di comparizione;
- in via preliminare subordinata: previa autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice P.I. in persona del legale rappresentante Controparte_10 P.IVA_2
pro tempore, con sede in Milano, via G. B. Cassinis n. 21, disporre il differimento della prima udienza della presente causa al fine di consentire al convenuto appellato la citazione del terzo;
pagina 6 di 10 - nel merito: in via principale, rigettare le domande attoree, siccome infondate in fatto ed in diritto, confermando la sentenza appellata;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste attoree, dichiarare tenuta e condannare la compagnia assicuratrice P.I. Controparte_10
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, via G. B. P.IVA_2
Cassinis n. 21, a manlevare il convenuto dalle obbligazioni eventualmente riconosciute sussistenti a suo carico, mediante erogazione diretta all'attore delle somme a questi spettanti, ovvero mediante rimborso al convenuto medesimo di quanto lo stesso dovesse pagare all'attore per i titoli dedotti in giudizio.
Con vittoria di compensi e spese di causa”.
Con ordinanza in data 28/09/2021 era disposto il differimento della prima udienza al 1° febbraio 2022 per consentire la chiamata in causa della compagnia assicuratrice in Controparte_10
persona del legale rappresentante p.t..
La ritualmente chiamata in causa, si costituiva in giudizio con Parte_3
comparsa di costituzione e risposta nella quale rilevava la fondatezza della sentenza impugnata e la mancata dimostrazione della responsabilità dell'amministratore convenuto e della quantificazione del danno eventualmente causato, nonché ribadiva il contenimento dell'obbligo di manleva nei limiti di polizza e, pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis,
Respingere l'appello proposto dal contro la sentenza n. 815/2020 del Parte_1
Tribunale di Reggio Emilia, siccome infondato in fatto e in diritto, confermando detta sentenza in ogni sua parte.
In subordine contenere l'obbligo di manleva gravante su nei confronti di Controparte_10 [...]
, nei limiti tutti di cui alla polizza da questi sottoscritta, applicando sull'importo risarcitorio CP_1 eventualmente riconosciuto lo scoperto del 10% previsto dal contratto, con il minimo di € 103,00, in ogni caso escludendone oneri derivanti da obblighi restitutori dichiarati a carico del convenuto.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa”.
All'udienza del 20/06/2023, tenutasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione con i termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali che erano depositati dalle parti costituite.
Successivamente, in ragione dell'avvenuta variazione del Collegio avanti al quale erano state precisate le conclusioni, la causa, con ordinanza, è stata rimessa sul ruolo all'udienza del 12/7/2024 con riassegnazione a diverso relatore. Detta udienza si è tenuta in forma cartolare, mediante trattazione pagina 7 di 10 scritta, con il deposito delle parti costituite di note scritte recanti la precisazione delle conclusioni con espressa rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
All'esito di detta udienza, quindi, la causa è stata presa in decisione senza termini di legge.
3) Il Collegio ritiene di valutare congiuntamente il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo di
CP_ appello, incentrandosi tutti sulla condotta pregiudizievole del Dott. il quale con inadempimenti e negligenze avrebbe causato i diversi danni specificamente indicati e richiesti con la domanda.
Dalle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado emergono fatti, peraltro evidenziati dall'appellato, che non sono stati adeguatamente confutati nel presente giudizio.
In particolare, riguardo alle posizioni creditorie oggetto di causa risulta quanto segue:
CP_ per il condomino Sig. il Dott. ha ottenuto dal Giudice di Pace di Reggio Parte_4
Emilia il decreto ingiuntivo n.2404/2009, notificato unitamente ad atto di precetto, rimasto senza seguito da parte del debitore.
CP_ Per questa posizione il Dott. illustrava al Condominio in varie assemblee i costi ed i rischi derivanti dalle eventuali procedure di esecuzione immobiliare da intraprendere, che riguardavano il costo per la iscrizione a ruolo, per l'incarico del CTU e per la predisposizione della documentazione ipocatastale, e anche il rischio che l'immobile potesse restare invenduto per varie ragioni.
Nello specifico, inoltre, risulta che nella esecuzione R.G.E. n.84/2011, attivata da nei CP_14
confronti dello stesso Sig. sino all'anno 2017 l'immobile non è stato venduto e, in seguito, la Pt_2
procedura è stata estinta.
CP_ Anche nei confronti dei Sigg.ri ed comproprietari, il Dott. CP_5 Controparte_5
otteneva dal Giudice di Pace di Reggio Emilia il decreto ingiuntivo n.2608/2012 reso esecutivo in data
26/11/2012.
CP_ Il Dott. procedeva ad effettuare ricerche da cui risultava che lo stesso Sig. era CP_5 disoccupato;
inoltre, alla data del 2012 l'immobile di proprietà del Sig. era gravato già da CP_5 un'ipoteca iscritta nel 2011 a seguito dell'acquisto dell'immobile con contemporanea iscrizione d'ipoteca volontaria derivante da concessione di mutuo fondiario, con la conseguenza che la successiva ipoteca sarebbe stata di secondo grado e l'eventuale vendita dell'immobile in caso di pignoramento difficilmente avrebbe visto soddisfatto anche il Condominio oltre al creditore procedente con ipoteca di primo grado.
CP_ Nei confronti del Sig. il Dott. ha ottenuto dal Tribunale di Reggio Emilia decreto Controparte_6 ingiuntivo n.517/2014, dopo che l'assemblea condominiale aveva più volte manifestato la volontà di non procedere giudizialmente nei confronti dello stesso debitore, anche in considerazione del fatto che pagina 8 di 10 lo stesso possedeva solo l'appartamento presente nel condominio, che era però già gravato da ipoteca derivante dal mutuo contratto con la;
il Sig. comunque, aveva iniziato ad CP_15 CP_6 effettuare il graduale rientro mediante svolgimento di lavori di pulizia all'interno del condominio, ricompensati mediante voucher di Euro 2.000,00 annuali. CP_ Nei confronti del Sig. il Dott. ha ottenuto dal Giudice di Pace decreto ingiuntivo Controparte_7
n.2396/2009 e nel 2012 interveniva nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n.134/2012 che si è conclusa con la vendita dell'immobile, dal cui ricavato, tuttavia, era soddisfatto solo il creditore procedente, Banca Nazionale del Lavoro, nulla residuando a beneficio del interveniente. Parte_1
La ditta individuale IN UZ di AO ND (moglie del Sig. ), che è stata a sua CP_7
volta pignorata pro quota dell'immobile, è risultata del tutto sfornita di beni pignorabili.
CP_ Riguardo ai Sigg.ri e comproprietari, il Dott. ha ottenuto dal Parte_5 Controparte_9
Giudice di Pace di Reggio Emilia i decreti ingiuntivi, rispettivamente, n.1424/2009 e n.1048/2009 in data 11.06/5.08.2012.
A quell'epoca, entrambi i debitori avevano immobili già all'asta e, quindi, il è riuscito a Parte_1
recuperare solo due annualità (2010-2011) di spese condominiali dalla vendita effettuata.
Il Collegio, inoltre, osserva che all'epoca dei fatti di cui è causa non era stato ancora introdotto, avvenuto con l'entrata in vigore in data 18/06/2012 della legge n.220/2012, l'obbligo per l'amministratore di condominio di agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dai condomini
(art. 1129 c.c.), e che la Corte di Cassazione, confermando il proprio orientamento, aveva statuito che l'avvio o meno dell'esecuzione forzata nei confronti del condomino moroso rientrava nei poteri discrezionali dell'amministratore precisando che "la mancata riscossione degli oneri condominiali dai condomini morosi da parte dell'amministratore, se è contraddetta dalla provata notificazione agli stessi degli atti di precetto, non integra contestazione: ove l'amministratore non ha intrapreso la procedura esecutiva vera e propria è scelta che può giustificarsi sulla base della non sicura solvibilità dei condomini e, quindi, non integra in sé un fatto di "mala gestio" (Cassazione, Sez. VI, ordinanza n.20100 del 2/09/2013).
La Corte, pertanto, sulle sopra citate posizioni ritiene che l'appellato non sia rimasto inerte e si sia attivato per il recupero delle spese condominiali e che, comunque, non sia stata fornita dal Parte_1
appellante adeguata prova che eventuali altre azioni avrebbero sortito un esito concretamente positivo a beneficio dello stesso Parte_1
CP_ Nel contempo, tuttavia, si rileva che in entrambi i gradi di giudizio nulla è stato dedotto dal Dott. riguardo al contestato mancato pagamento delle fatture del fornitore che aveva generato interessi CP_4
passivi, quantificati in Euro 3.833,10, e, pertanto, su tale circostanza risulta fondata la mala gestio dello pagina 9 di 10 CP_ stesso Dott. con conseguente accoglimento del quarto motivo di appello. Ciò posto, consegue CP_ anche la condanna del Dott. al risarcimento del danno in favore del appellante, che si Parte_1
ritiene congruo determinare, in via equitativa, nella misura di Euro 1.200,00.
La condanna del Dott. comporta l'obbligo di manleva di in CP_1 Controparte_10
persona del legale rappresentante p.t., con il 10% di scoperto previsto dal contratto.
Per le suddette motivazioni questa Corte, pertanto, ritiene in parte fondata l'impugnazione de qua e, di conseguenza, accoglie l'appello nei limiti come sopra precisati e riforma parzialmente la sentenza gravata.
4) Per quanto concerne le spese di lite, regolate sulla base dei parametri forensi di cui al DM n.55/2014, aggiornati al DM n.147/2022 per lo scaglione di riferimento (valore della controversia da Euro
52.001,00 a Euro 260.000,00) ad esclusione della fase istruttoria non svolta, sono poste a carico del
Dott. per un quarto e integralmente compensate per il rimanente. CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, così dispone:
1) accoglie l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, Sez. II, n.2815/2020 del
3/08/2020 nella causa R.G.n. 2748/2017 e, per l'effetto,
2) condanna il Dott. a pagare al , in persona dell'Amministratore CP_1 Parte_1
pro tempore, sito in Via F.lli Cervi nn.1-2-3, a Reggio Emilia, la somma di Euro 5.033,10, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
3) condanna Parte_6
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevare il
[...]
Dott. di tutto quanto lo stesso in questo giudizio viene condannato a pagare al CP_1
per capitale, interessi e spese di lite, con lo scoperto del 10% previsto dal Parte_1 Parte_1
contratto;
4) condanna il Dott. a rifondere al , in persona CP_1 Parte_1 dell'amministratore pro tempore, un quarto delle spese di lite del presente grado, che sono liquidate in
Euro 2.,000,00, per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie ed agli accessori di legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 24 giugno 2025
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Achille Reali Dott. Giuseppe De Rosa
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