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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 30/07/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1288/2020 R.G. promossa da:
, nata il [...] a [...] - C.F. Parte_1 C.F._1
– in proprio e n.q. di genitore dI , nato a [...] il [...] -C.F. Persona_1
e , nata a [...] il [...] – CodiceFiscale_2 Parte_2
C.F. . tutti quali eredi di nato a [...] C.F._3 Persona_2
l'1.9.1972 e deceduto a Caulonia il 29.3.2019, elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, presso lo studio dell' avv. Nicola Alvino sito a Caulonia via Aldo
Moro che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ATTORI contro
con sede in Roma, via Po n. 20, CF: in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante, dott. (in virtù di procura del CP_2
04/10/2017 Rep. 80522 per Notaio di Bracciano), quale impresa designata dal Per_3
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Carbone
(C.F. ) con studio in Reggio Calabria, via Sant'Anna 1 tronco 1, C.F._4 giusta procura in atti;
(c.f. nato a [...] il [...] e Controparte_3 C.F._5 residente a [...]c.da Migliuso n.11;
CONVENUTI
CONCLUSIONI Le parti costituite precisano come da rispettivi atti introduttivi, successivi verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori convenivano in giudizio la quale impresa designata per conto del Fondo di Garanzia Controparte_4
Vittime della Strada e il sig. per sentirli condannare al risarcimento Controparte_3 dei danni subiti a seguito della morte di , compagno di Persona_2 Parte_1
e padre degli allora minori e per l'importo
[...] Persona_1 Parte_2 complessivo di €.990.000,00. Rappresentavano che il giorno 29.3.2019 vero le ore
11.15, il sig. conduceva l'autovettura Fiat Tipo tg MI6V4407 di Persona_2 proprietà del fratello, priva di assicurazione, con a bordo anche la sua compagna
[...]
quando, nel sentire uno strano rumore provenire dal motore, si fermava in Pt_1 discesa inserendo il freno a mano e con il motore acceso, per controllare il vano motore.
A causa del cattivo funzionamento del sistema frenante, l'autovettura ripartiva schiacciando il che veniva trascinato per circa dieci metri sotto gli pneumatici. PE
Sul posto intervenivano i Carabinieri che ne accertavano il decesso.
Si costituiva la compagnia che contestava la ricostruzione del Controparte_4 sinistro per come articolata dagli attori. Invero dalle sommarie informazioni assunte in sede penale dagli stessi attori, si evinceva che l'autovettura era solo formalmente intestata al fratello della vittima ma in uso da alcuni anni al che la Persona_2 utilizzava per andare in campagna o per piccoli spostamenti viste le condizioni pessime dell'autovettura definita “un rottame”. Lo stesso dichiarava che da Persona_1 qualche giorno il sistema frenante non era in buone condizioni. Assumeva quindi che il sinistro era stato causato per responsabilità dello stesso conducente. Contestava quindi la domanda sia in punto di an che di quantum chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita mediante assunzione d'interrogatorio formale del convenuto e prova testimoniale oltre che prova documentale. Controparte_3
All'udienza del 13.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art.281 quinquies cpc c on la concessione dei termini ex art.190 cpc.
Va in premessa confermato che sulla dinamica dell'incidente per cui è causa non vi può essere contestazione. L'autovettura ancora in moto e parcheggiata in discesa,
pag. 2 di 9 travolgeva il che era intento a controllare il vano motore posto davanti. Persona_2
Dal fascicolo penale sono stati sentiti a sommarie informazioni i congiunti oggi odierni attori e altri parenti peraltro escussi anche come testi nel presente giudizio. E' stato altresì acquisito il dato che l'autovettura era in pessime condizioni tant'è che veniva utilizzata dal defunto da parecchio tempo (vedi SIT di e dei figli, Parte_1 nonché di , , , e Controparte_5 Persona_4 Persona_5 Persona_6
) per brevi spostamenti in campagna e per alcuni servizi. Anche nel Controparte_6 giorno del decesso, per come dichiarato da l'autovettura era stata Parte_1 usata per fare la spesa e una volta giunti a casa, mentre la compagna e la figlia stavano portando la spesa a casa, il era rimasto davanti l'auto per verificare la causa del PE rumore che aveva avvertito durante il tragitto. Dalle dichiarazioni rese in particolare da risulta altresì che l'autovettura non era stata mai revisionata oltre a Parte_1 non essere assicurata.
Questi in breve i dati inerenti il fatto storico, acquisiti nel corso del giudizio.
Occorre soffermarsi in primo luogo sulla condizione dell'autovettura che, per come sopra esposto, da parecchi anni non era stata neppure revisionata. Tale dato non è stato confutato dagli attori e non sarebbe stato possibile invero, visto che è stata la stessa attrice a dichiararlo ai Carabinieri. A confutazione di tale circostanza peraltro ribadita dalla compagnia di assicurazione, occorreva la produzione del libretto di circolazione risultando del tutto inconducente la visura al PRA da cui peraltro si evince che l'autovettura all'epoca del sinistro (2019) aveva 27 anni. L'art.80 CdS stabilisce che: modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti;
le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono
l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.>>
pag. 3 di 9 La revisione è pertanto un controllo a cui devono essere sottoposti tutti i veicoli circolanti su strade pubbliche, perché è finalizzata ad accertare che sussistano le condizioni di sicurezza per la circolazione del veicolo, con la conseguenza che in assenza di revisione, la circolazione dell'autovettura è sospesa e il conducente sorpreso a guidare un'autovettura non revisionata è soggetto ad una sanzione amministrativa. La revisione ha quindi finalità di sicurezza nella circolazione dei veicoli e ne rappresenta una conditio sine qua non.
Dagli esiti istruttori è emerso che il guidava da anni Persona_2
l'autovettura tanto che qualche teste dichiarava che il mezzo fosse della vittima, per cui, per come dichiarato dalla stessa compagna, era a conoscenza che l'autovettura non era mai stata revisionata. La legge pone a carico del proprietario del veicolo l'obbligo di revisionarlo, ma il conducente, una volta utilizzato consapevolmente un mezzo non revisionato e quindi non potenzialmente circolante, diventa corresponsabile con il proprietario delle conseguenze civili, oltre ad esserlo direttamente per quelle amministrative. Tale aspetto, ovvero la mancata revisione del mezzo e le sue pessime condizioni sono fatti acclarati per cui la richiesta di CTU peraltro tardiva da parte degli attori è del tutto inconducente in quanto la dinamica non è contestata e soprattutto il mezzo è stato demolito per come risulta dalla stessa visura prodotta dagli attori i quali nel corso del giudizio non hanno dato idonea prova del contrario.
Pertanto, in caso di incidente in cui è coinvolto un mezzo non revisionato e quindi non circolante, la giurisprudenza di legittimità, ha stabilito la sussistenza di un concorso di colpa tra conducente e proprietario, con possibili ripercussioni sulla copertura assicurativa e sulle responsabilità civili (cfr. Cass., Sezione II, ordinanza 29 ottobre 2024, n. 27903).
Sotto il profilo assicurativo infatti, per i danni causati a terzi, l'assicuratore e, in questo caso il Fondo di Garanzia, ne risponde con diritto però di rivalsa nei confronti del proprietario.
Non v'è dubbio che dall'esame della fattispecie, l'assenza di revisione del mezzo che ha causato l'incidente e il decesso immediato del comporta Persona_2 la corresponsabilità al 50% da ripartire tra il proprietario e il conducente, il quale peraltro, non sarebbe stato immune anche al principio di autoresponsabilità di cui pag. 4 di 9 all'art.1227 c.c., avendo parcheggiato l'autovettura, di cui conosceva i difetti di frenatura, a motore acceso e in discesa.
Si introduce in tal senso un interessante problematica sull'applicabilità o meno dell'art.1227 c.c. in caso di liquidazione del danno da perdita parentale, sulla base che questo tipo di danno va riconosciuto ai congiunti iure proprio e pertanto non potrebbe essere esteso a loro danno il principio di autoresponsabilità del creditore. Tuttavia i giudici di legittimità hanno ritenuto che: “Il principio per cui in caso di perdita del rapporto parentale ciascuno dei familiari ha diritto ad una liquidazione compensativa di tutto il danno non patrimoniale subito, non è applicabile nelle ipotesi in cui vi sia il concorso della vittima nella causazione della morte;
ciò, non per effetto dell'applicazione dell'art.1227 c.c. (concorso del fatto colposo del creditore), bensì perché la lesione del diritto alla vita, dolosamente o come nella specie colposamente cagionata da chi la vita perde non può ritenersi integrare un illecito della vittima nei confronti dei propri parenti (ossia l'altra parte del rapporto parentale). La vittima non può ritenersi responsabile nei confronti dell'altra parte del rapporto parentale per la rottura dello stesso, non insorgendo, di conseguenza, alcun credito risarcitorio iure proprio del congiunto sopravvissuto per la quota parte di responsabilità, del congiunto defunto, nella causazione del danno-evento.” (cfr,Cass., sez. III, sent. 12.4.2017
n.9349).
Più precisamente, se la vittima si è resa anche responsabile nella causazione del danno, il debitore non potrà rispondere verso i congiunti che agiscono iure proprio, per l'intero, perché ciò contrasterebbe con il principio generale del neminem laedere che tiene conto nella causazione del danno, delle condotte assunte anche dal danneggiato. Sarebbe quindi ingiustificato che il debitore del fatto illecito dovesse rispondere in fase liquidativa verso i congiunti del danneggiato, comunque autoresponsabile, per l'intero.
In tal senso: “Il consolidato principio in base al quale il risarcimento del danno
(patrimoniale e non) patito iure proprio dai congiunti di persona deceduta per colpa altrui debba essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa ascrivibile alla stessa vittima, trova fondamento, secondo la Suprema Corte, nel principio di cui all'articolo 1227 c.c. (riferibile anche alla materia del danno
pag. 5 di 9 extracontrattuale per l'espresso richiamo contenuto nell'art.2056 c.c.) della riduzione proporzionale del danno in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del soggetto danneggiato: principio, questo, che trova applicazione anche nei confronti dei congiunti del danneggiato i quali, in relazione agli effetti riflessi che l'evento di danno subito proietta su di essi, agiscono per ottenere il risarcimento dei danni iure proprio, allorquando il danneggiato abbia contribuito con la propria condotta al verificarsi del pregiudizio. Il richiamo all'articolo 1227 c.c., deve essere inteso non in termini sussuntivi, posto che il congiunto del danneggiato che agisce iure proprio non è equiparabile al creditore che ha concorso a cagionare il danno con il proprio fatto colposo (il fatto colposo è del danneggiato, non del congiunto). Ciò che trova applicazione, invece,è il principio di causalità, di cui l'articolo 1227 rappresenta il corollario, in base al quale il danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile, secondo il paradigma della causalità del diritto civile, la quale conferisce rilevanza alla concausa umana colposa. “( cfr, Cass., sez. III, sent. 17.2.2017 n.4208; Cass. Sent.5787/2017)
Chiarito pertanto in che misura può essere liquidato il danno, vanno ora considerati i limiti di ammissibilità della domanda risarcitoria dei prossimi congiunti per danno da perdita parentale.
Va infatti in primo luogo escluso il danno tanatologico iure successionis o danno biologico terminale, in quanto, dalle risultanze istruttorie è emerso che il PE
è morto sul colpo e pertanto non ha avuto il tempo di realizzare l'imminenza
[...] della sua morte, né di patire le sofferenze prossime all'evento terminale. Gli stessi
Carabinieri intervenuti sul posto a breve distanza di tempo dall'evento, dichiaravano che già il presentava rigidità cadaverica e ipostasi sul corpo. Anche i testi escussi PE fra cui confermava che: “ADR Non ho assistito all'incidente in Persona_5 quanto sono arrivato sul posto per aver sentito gridare la figlia di Persona_2
Quando sono arrivato ho visto il sotto una Fiat Tipo con le braccia rotte. Era PE già morto ed in viso era di colore scuro. Insieme a che è giunto dopo, Persona_4 abbiamo cercato di estrarlo da sotto l'auto con qualsiasi mezzo di fortuna atto ad alzare l'autovettura. L'incidente è avvenuto in campagna proprio in c.da Migliuso.
Ricordo che era il mese di aprile verso le ore 11.30. ADR Dopo che lo abbiamo estratto
pag. 6 di 9 lo abbiamo messo in posizione supina ma era già morto. E' venuta l'ambulanza dopo un poco che ha accertato la morte e anche sono arrivati i carabinieri. Anche
l'elisoccorso è arrivato ma una volta accertata la morte non è atterrato neppure.”
Va soltanto riconosciuto il danno da perdita parentale che i prossimi congiunti possono chiedere iure proprio. Tuttavia, dovendo ritenere la vittima corresponsabile nella causazione dell'evento, per aver circolato con un veicolo non revisionato e assunto una condotta imprudente, il danno andrà di conseguenza liquidato nei limiti del 50%.
La prova del danno da perdita parentale può essere liquidata e riconosciuta in via presuntiva solo per ciò che attiene il cd danno biologico statico, dovendo, per ciò che attiene l'aspetto dinamico-relazionale, opportunamente essere provato. E' quanto ribadito dalla Suprema Corte: “"In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, sussiste una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) che si estende anche ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti. Esiste poi una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio per ciò che attiene la c.d. sofferenza morale e che impone semmai al danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio;
presunzione che non riguarda invece l'aspetto dinamico-relazionale, sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva. “ (cfr. Cass., 21.10.2024 ord. N.27142).
Nel caso di specie, l'entità del danno va soltanto parametrata al danno morale per assenza di opportuna prova, soprattutto documentale, di una sofferenza aggiuntiva sotto il profilo dinamico-relazionale patita dagli attori.
In via liquidativa possono essere applicate, per pacifico orientamento dei giudici di legittimità, oramai le Tabelle di Milano che, uniformandosi ai principi dettati dalla
Suprema Corte della liquidazione a punto percentuale per il danno da perdita parentale, hanno recentemente rimodulato le proprie tabelle. I criteri per la liquidazione del solo danno morale, per come sopra specificato, con esclusione quindi dei punti di percentuale del danno sotto il profilo dinamico-relazionale, seguono l'età del danneggiato, l'età del congiunto al momento del decesso e il grado di parentela,
pag. 7 di 9 specificando ovviamente la convivenza o meno con la vittima. Applicando i suddetti criteri e riconosciuta la corresponsabilità della vittima nella misura del 50%, va riconosciuta a la somma di €.129.063,00 e ai figli all'epoca ancora Parte_1 minorenni e conviventi la somma di €.144.707,00 ciascuno.
Sulla somma dovuta vanno aggiunti –trattandosi di obbligazione extracontrattuale, avente natura di debito di valore- gli interessi cd da “lucro cessante”, avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del danneggiato, mentre gli interessi hanno funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro. Questi ultimi, da individuarsi al tasso legale, nelle varie epoche di riferimento, vanno computati sulla minor somma ottenuta dalla devalutazione e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dalla data del sinistro a quella di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sez un. 1712/1995; Cass. 492/2001).
Le spese del giudizio, in relazione all'esito, vanno compensate per metà e poste a carico dei convenuti per l'altra metà in favore dell'Erario in quanto gli attori sono stati ammessi al beneficio del gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
in proprio e n.q.+2, nei confronti di quale impresa Pt_1 Controparte_4 designata per il FGVS+1 con atto ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Accoglie la domanda degli attori nei limiti di cui in parte motiva;
b) Per l'effetto, condanna in solido i convenuti, nella misura del 50%, al pagamento della somma a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale di €.129.063,00 in favore di ed €.144.707,00 ciascuno in Parte_1 favore di e , oltre interessi da calcolarsi come Persona_1 Parte_2 in parte motiva;
c) condanna i convenuti in favore dell'Erario al pagamento di metà delle spese processuali che liquida in €.7.299,00 per compensi, oltre spese generali iva e cpa come per legge, compensando la restante metà;
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 30 luglio 2025.
Il Giudice
pag. 8 di 9 Dott.ssa Antonella Lupis
pag. 9 di 9