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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/10/2025, n. 2313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2313 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
AR IE Presidente
Filomena Albano Giudice
AR ER TT Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2106/2024, introdotta da
Parte_1
nata a [...] il [...]
con il patrocinio dell'avv. Francesca Nappi
E
Parte_2
nato a [...] il [...]
con il patrocinio dell'avv. Daniela Orlandi
- ricorrenti-
NONCHÉ
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato presso il Consolato Generale d'Italia in San Francisco in data 3 settembre 2015 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Dall'unione coniugale è nata la figlia (n. il 5.04.2017). Persona_1
I coniugi hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
A) La figlia minore, è affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno, Persona_2 congiuntamente, la potestà genitoriale. Le decisioni di maggior interesse per la minore, riguardanti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta del Comune di residenza abituale, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene l'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della figlia presso ciascun genitore.
B) La figlia minore è collocata prevalentemente presso la madre nell'abitazione Persona_1 della signora in Roma via Antifonte di Ramnunte 428. Il sig. i è già allontanato dalla casa Pt_2 coniugale.
C) Salvo diversi accordi tra i genitori, che terranno conto in via prioritaria delle esigenze della minore il padre dovrà e potrà avere con sé la figlia con le seguenti modalità:
- il lunedì e il venerdì pomeriggio dall'uscita dalla scuola (o quando non vi è scuola dalle 16.30 prelevandola dalla casa della madre), avendo cura di accompagnarla alle relative attività pomeridiane (sport) e di accompagnarla alle ore 20,00 presso la casa familiare ove la minore cenerà;
- nei fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore
20,00 (con pernottamento della minore presso il padre nei giorni di venerdì e sabato) quando la riaccompagnerà a casa della madre;
-nel corso delle vacanze scolastiche estive trascorrerà: il mese di giugno e luglio Persona_1
a Roma (con iscrizione presso i centri estivi nei periodi di lavoro dei genitori) nel rispetto della frequentazione ordinaria ei giorni dal01 al 15 agosto un genitore e i giorni dal 16 al 31 agosto con l'altro genitore, ferma restando la possibilità di diverso accordo tra i genitori nel superiore interesse della bambina;
- nel corso delle vacanze scolastiche natalizie trascorrerà, ad anni alterni con un Persona_1 genitore il giorno del 24 dicembre (dalle ore 10,30 del 24 dicembre alle ore 10,30 del 25 dicembre) e i giorni dal 26 dicembre al 1 gennaio e con l'altro genitore i giorni del 25 (sino alle 10,30 del 26) e quelli dal 1 gennaio (a partire dalle 10,30 sino al 6 gennaio fino alle ore 20,00) salvo diverso accordo;
- , inoltre, trascorrerà ad anni alterni la cd settimana bianca e il periodo delle Persona_1 vacanze scolastiche Pasquali, determinate secondo il calendario della scuola frequentata, con l'uno o con l'altro genitore, salvo diverso accordo tra i genitori;
-le festività nazionali (01 maggio, 02 giugno, 29 giugno, ecc.) verranno trascorse con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni, salvo diverso accordo;
- trascorrerà con entrambi i genitori il giorno del suo compleanno e con ciascun Persona_1 genitore il giorno del compleanno dello stesso.
Ciascuno dei genitori comunicherà tempestivamente all'altro dove porterà la figlia in vacanza ed il relativo recapito telefonico, nonché ogni questione di propria conoscenza (es. comunicazioni della scuola, etc.) relativa alla minore.
D) I coniugi provvederanno autonomamente ciascuno al proprio mantenimento.
E) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento ordinario per Pt_2 Pt_1 la figlia, l'importo mensile di € 631,00(seicentotrentuno/00#),con decorrenza dal mese di gennaio
2024, oltre rivalutazione automatica annuale ISTAT a partire dal mese di gennaio 2025. Il predetto pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il giorno1di ogni mese, a mezzo di accredito sul conto corrente personale della signora con codice IBAN Pt_1
[...].
F) I genitori contribuiranno, inoltre, nella misura del 60% il padre e 40% la madre, alle spese straordinarie per la figlia, secondo quanto previsto dal Protocollo concluso tra il Tribunale di
Roma e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. A parziale modifica di quanto ivi previsto: il sig. pagherà per intero: Pt_2
- le spese mediche, anche dentistiche ed odontoiatriche, necessarie o preventivamente concordate, coperte dal s.s.n.. Qualora le dette spese mediche non fossero coperte dal s.s.n., il sig. provvederà ad attivarsi personalmente o, a sua scelta, con eventuale polizza Pt_2 assicurativa sanitaria. Nel caso in cui il sig. provveda al pagamento a mezzo di una Pt_2 assicurazione sanitaria in favore della figlia i relativi rimborsi sanitari saranno di sua esclusiva spettanza;
- le spese della baby sitter per i giorni di sua competenza (lunedì e venerdì e fine settimana alternati o altri momenti di sua spettanza durante i quali non tiene la bambina) e coprirà i costi della baby sitter anche del martedì per andare a prendere la bambina a scuola alle ore16,30e per portarla e lasciarla alla lezione di ginnastica artistica che inizierà alle ore 17,00 presso il
Centro Eschilo ove la madre la riprenderà alle ore 18,30; - le spese sportive, comprensive di attrezzature e gare;
la sig.ra pagherà per intero: Pt_1
- le spese relative agli scout;
-le spese della baby sitter per i giorni di sua competenza (martedì, salvo quanto sopra coperto dal mercoledì, giovedì e fine settimana alternati o altri momenti di sua spettanza durante Pt_2
i quali non tiene la bambina);
G) Le parti, contestualmente alla separazione personale, intendono definire tra loro anche ogni loro rapporto economico, così, con la firma del presente accordo, il sig. riconosce Parte_2 che l'immobile di via Antifonte di Ramnunten. 428 int 7, intestato alla sig.ra è Parte_1 diproprietà esclusiva della stessa e rinuncia espressamente a qualunque rivendicazione e/o pretesa presente o futura in merito al predetto immobile o comunque connessa a tale acquisto, inoltre rinuncia altresì irrevocabilmente alla restituzione dell'importo di euro 25.000,00 o del diverso maggiore o minor importo versato per l'acquisto e per la ristrutturazione dell'immobile, cosi come rinuncia espressamente alla restituzione di tutti gli importi direttamente o indirettamente versati per il pagamento delle rate del mutuo mensile cointestato e gravante sull'immobile stesso. Con la firma del presente atto anche la sig.ra si obbliga a Parte_1 corrispondere per intero le rate di mutuo gravanti sull'immobile sino alla estinzione del mutuo stesso e a chiedere all'Istituto mutuante la liberazione di dal mutuo liberando e/o Parte_2 comunque sin d'ora manlevando il da ogni eventuale pretesa e/o adempimento e/o onere Pt_2
e/o responsabilità relativa e/o scaturente dall'appartamento, per ogni motivo e/o causa di qualsiasi natura, da parte dell'Istituto mutuante o di altri terzi. La sig.ra si impegna a Pt_1 comunicare immediatamente all'Istituto mutuante variazioni migliorative dei suoi redditi e comunque a fornire, ogni anno, ed immediatamente a richiesta del sig. all'Istituto Pt_2 mutuante i suoi documenti reddituali e ogni altro documento necessario e/o richiesto da questi ultimi al fine di analizzare il rapporto tra la rimanenza del mutuo ed i suoi redditi, così da consentire la verificazione di sufficiente copertura da parte della sig.ra ai fini della Pt_1 liberazione del da ogni garanzia. Resta inteso tra le parti che la sig.ra Pt_2 Parte_1 riconosce, a parità di condizioni, il diritto di prelazione in favore del sig. in caso di Parte_2 vendita della casa.
H) Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate, il Tribunale dispone in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle condizioni che esulano dal contenuto tipico del presente procedimento.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio presso il Parte_2
Consolato Generale d'Italia in San Francisco in data 3 settembre 2015, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00080, Parte 2, Serie C05, Anno 2017, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25 settembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
AR ER TT AR IE