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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/12/2025, n. 4677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4677 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
N. R.G. 14510/2014
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Antonio
RU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14510/2014 promossa da:
(P. IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
GE De MA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in alla via Vittorio Pt_1
Veneto n. 179, giusta procura in atti;
ATTRICE
contro
P. IVA. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., con il patrocinio dell'avv. Angelo Di Cagno, elettivamente domiciliata presso il suo studio in alla via N. Putignani n. 47, giusta procura in atti;
Pt_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale di udienza del 25.09.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Con atto di citazione notificato il 23.09.2014 la società ha convenuto Pt_1 in giudizio la al fine di ottenere la sua condanna al risarcimento dei Controparte_1
Il Giudice 1 A. RU TRIBUNALE DI BARI
danni patiti per la distruzione, nel corso di un incendio asseritamente doloso, di n. 6 au- tobus, alla stessa affidati per l'esecuzione di lavori di riparazione e di manutenzione.
In particolare, l'attrice ha rappresentato di aver consegnato i sei veicoli alla CP_2 nel mese di agosto 2010 e di esser venuta a conoscenza dell'incendio il
[...]
01.09.2010, attraverso una missiva dalla stessa proveniente. A séguito della notizia, aveva tempestivamente richiesto sia alla convenuta, sia alla propria compagnia Pt_1 assicurativa , la rifusione dei danni patiti, senza tuttavia riceve- Controparte_3 re alcun riscontro. In data 30.09.2010, al contrario, la le aveva inviato Controparte_1 due fatture (n. 1585 del 03.08.10 e n. 1631 del 06.08.10, ammontanti complessivamente ad € 115.795,19) relative alle riparazioni effettuate su due veicoli, le quali erano state prontamente contestate, sia per valore (in quanto eccedente il valore del mezzo), sia perché emesse in assenza di preventivo collaudo dei veicoli.
L quindi, aveva provveduto, per il tramite dell'ing. ad Pt_1 Persona_1 effettuare una perizia tecnica per stimare il valore dei bus danneggiati (quantificato in €
489.000,00) e ad intraprendere trattative con la senza tuttavia trovare Controparte_1 un accordo.
Premessa tale ricostruzione fattuale, l' ha sostenuto la responsabilità della Pt_1 [...]
che, in qualità depositaria dei veicoli da riparare (ex art. 1177 c.c.), avreb- CP_1 be dovuto adottare tutte le misure necessarie a prevenirne il danneggiamento o la perdi- ta. In subordine, ha contestato l'esistenza del credito vantato dalla convenuta sulla base delle richiamate fatture n. 1585 del 03.08.10 e n. 1631 del 06.08.10, in quanto, essendo mancato il collaudo, non v'era certezza che le riparazioni fossero state eseguite e, per- tanto, tale credito non poteva essere portato in compensazione con l'importo dovuto a titolo di risarcimento.
L'attrice ha, quindi, chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità della CP_1 in relazione all'evento incendiario e, conseguentemente, di condannarla al risarci-
[...] mento del danno subìto pari ad € 489.000,00, oltre interessi dal giorno del sinistro fino al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e onorari.
I.
2- Con comparsa del 15.12.2014 si è costituita in giudizio la Controparte_1 contestando la fondatezza dell'avversa domanda, sia in ordine all'an debeatur, sia in re- lazione al quantum.
Il Giudice 2 A. RU TRIBUNALE DI BARI
Sotto il primo versante, la convenuta ha disconosciuto la sussistenza della propria re- sponsabilità per i danni patiti dai veicoli dell' in quanto derivanti dalla soprav- Pt_1 venienza di una causa ad essa non imputabile (i.e. incendio doloso cagionato da terzi ignoti), non dominabile (poiché riconducibile a terzi estranei dalla sfera organizzativa del depositario), né prevedibile, che aveva reso totalmente impossibile l'esecuzione del- la prestazione assunta. Invero, la ha addotto di aver predisposto tutte Controparte_1 le misure necessarie a prevenire i furti dei beni detenuti (complesso recintato da doppio muro di tufo e cemento armato, sistema di allarme, guardiania, cfr. p. 6 e 10 della com- parsa) e, ad ulteriore sostegno della propria posizione, ha eccepito la gratuità del deposi- to (art. 1768 c.c.), nonché la sussistenza della mora del creditore, che, non avendo tem- pestivamente ritirato i veicoli, aveva determinato con la propria negligenza la causazio- ne dell'evento dannoso (artt. 1207 c.c. e 1227 c.c.).
In ordine al quantum debeatur, la convenuta ha eccepito l'esorbitanza dell'importo ri- chiesto a titolo risarcitorio, in considerazione dell'obsolescenza dei veicoli (immatrico- lati, rispettivamente nel 1997, nel 2002 e nel 2006), del significativo numero di chilo- metri percorsi e delle effettive condizioni (taluni non erano marcianti).
Per tali ragioni ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria delle spese di lite e degli onorari.
I.
3- La causa, istruita in via documentale e con l'espletamento di prove testimo- niali e di c.t.u. (P. Ind. , è stata riservata per la decisione sulle con- Persona_2 clusioni rassegnate dai procuratori delle parti durante l'udienza del 25.09.2025, nel cor- so della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
II.- La domanda formulata da parte attrice è fondata e merita, pertanto, accogli- mento.
II.
1- Il negozio con il quale una parte consegna un veicolo (nella specie, auto- bus) all'officina di riparazioni, al fine degli interventi manutentivi e la successiva ricon- segna, presenta natura di «contratto misto atipico a struttura onerosa e complessa, in quanto partecipa sia della natura del contratto d'opera, che della natura del contratto di deposito, con la conseguenza che, essendo applicabile la disciplina propria dell'affi- damento della res al depositario, quest'ultimo è tenuto a dimostrare l'inevitabilità dell'evento, nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia» (Cass., 28 maggio 2021, n. 7226).
Il Giudice 3 A. RU TRIBUNALE DI BARI
Quanto al concetto di «inevitabilità dell'evento», si deve, quindi, far riferimento all'art. 1780 c.c., che «trova integrale applicazione anche allorché l'obbligazione di custodia afferisca ad un contratto misto, cosicché il prestatore d'opera, cui è affidato il bene con
l'obbligo di custodirlo per il tempo della riparazione e quindi restituirlo al committente, non si libera da tale obbligo, in caso di sottrazione del bene da parte di terzi, se non provando che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, non essendo suf- ficiente la prova di aver usato la diligenza del buon padre di famiglia» (in tal senso,
Cass., 19 luglio 2004, n. 13359 e, più di recente, Cass., 15 maggio 2020, n. 8978).
In altri termini, nel caso in cui l'obbligo di custodia risulti accessorio all'espletamento di una prestazione principale (qual è, nel caso di specie, quella correlata al contratto d'opera ex art. 2222 c.c.), la natura della responsabilità del depositario è quella soggetti- va presunta secondo il modello delineato dall'art. 1218 c.c., che consente la liberazione del debitore ove questi dimostri la sopravvenienza di un fattore imprevedibile ed inevi- tabile, inidoneo ad essere scongiurato anche con la predisposizione di tutte le cautele ri- chieste dal caso concreto.
Declinando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, è possibile ritenere che l'evento lesivo occorso ai beni dell'attrice sia integralmente imputabile alla CP_2
la quale, lungi dall'adottare tutte le misure di protezione atte ad evitare la perdi-
[...] ta o la distruzione dei veicoli detenuti, ha serbato una condotta gravemente negligente.
Infatti, dalla lettura del verbale di sommarie informazioni rese il 04.09.2010 da Locon- sole (guardiano della ai Carabinieri del nucleo operativo Per_3 Controparte_1 di Modugno emerge che il suo servizio di guardiania si articolava in un unico turno la- vorativo dalle ore 20.00 alle ore 8.00, durante il quale venivano effettuati dei controlli all'interno dello stabilimento. Tuttavia, rispetto al giorno in cui si è verificato l'incendio, lo stesso Loconsole ha ammesso che «quel giorno non mi ero recato sul po- sto di lavoro perché avevo la febbre. Tuttavia, non ho avvisato nessuno. Quando la mat- tina seguente sono stato avvisato dal sig. del fatto accaduto sono rimasto Pt_2 sconvolto. Ho solo detto al titolare che ero stato assolutamente impossibilitato a recar- mi sul posto di lavoro. Lo stesso mi ha replicato che avrei anche potuto avvisarlo (…) anche perché, essendo l'unico a detenere tutte le chiavi dell'intero stabilimento dubito che avesse potuto trovare un sostituto. (…) Ero al corrente che il servizio di guardiania sarebbe rimasto scoperto. (…) Preciso che quando lo stabilimento funziona a pieno re-
Il Giudice 4 A. RU TRIBUNALE DI BARI
gime la guardiania viene esperita dalle ore 8.00 alle ore 20.00 da un servizio di vigi- lanza non armato di una ditta privata. Al termine del turno, quando tale servizio termi- na, inizio la mia attività dopo circa 10 minuti» (cfr. all. 1 fascicolo convenuta).
Tale ricostruzione fattuale dimostra, pertanto, che lo stabilimento dell CP_1
al momento dell'incendio, fosse incustodito, sì da consentire a chiunque la com-
[...] missione di fatti illeciti al suo interno, nella forma vuoi del furto, vuoi del danneggia- mento, vuoi dell'incendio dei veicoli ivi custoditi.
Infatti, sul punto, devono ritenersi quanto meno fortemente inattendibili le dichiarazioni rese dallo stesso nel corso della prova testimoniale espletata all'udienza del CP_4
28.02.2017, durante la quale il teste ha affermato di trovarsi a riposo il giorno dell'incendio e di non ricordare i nomi degli altri guardiani.
Tali circostanze, infatti, si pongono in insanabile contrasto con le dichiarazioni rese nel citato verbale di sommarie informazioni ai Cc., le quali devono ritenersi maggiormente credibili, poiché rese nell'immediatezza dei fatti (e non a distanza di sette anni) e, co- munque, non confutate nel processo dall'altro teste di parte convenuta, Testimone_1
[...
, che, al pari del primo, non ha saputo riferire circa la presenza di guardiani diversi dal Loconsole.
Né la correttezza di tale ipotesi ricostruttiva può ritenersi inficiata da quanto affermato, nel corso della prova testimoniale del 10.07.2018, dal (ragioniere della Pt_2 [...]
altro teste di parte convenuta), il quale, pur riferendo dell'esistenza di un CP_1 servizio di vigilanza privato, ha omesso di precisare che lo stesso svolgesse servizio diurno e non notturno, così come desumibile dal predetto verbale di sommarie informa- zioni.
Alla luce di quanto esposto, deve quindi configurarsi la piena responsabilità della
[...]
la quale, non solo non predispose tutte le misure necessarie ad impedire il CP_1 concreto evento lesivo verificatosi (i.e. l'incendio), ma agì altresì con colpa grave, de- terminando l'impossibilità di esecuzione della prestazione assunta. Invero, la condotta osservata dalla convenuta si pone in spregio ai più basilari doveri di diligenza, denotan- do un significativo deficit organizzativo, rappresentato dalla previsione di un solo guar- diano per tutto lo stabilimento (peraltro unico detentore di tutte le chiavi) e dal mancato controllo, da parte del titolare dell'impresa, circa la presenza effettiva dei dipendenti sui luoghi di lavoro.
Il Giudice 5 A. RU TRIBUNALE DI BARI
Pertanto, sebbene tali circostanze risultino già assorbenti e rendano superflua ogni ulte- riore valutazione in ordine alla responsabilità della convenuta, basti qui rilevare che quest'ultima non ha comunque fornito la prova liberatoria dell'inevitabilità dell'evento, così come richiesta dall'art. 1780 c.c. Infatti, «la natura dolosa dell'incendio non esone- ra il depositario dalla responsabilità ex recepto, essendo necessaria la dimostrazione di aver adottato tutte le cautele possibili, suggerite dall'ordinaria diligenza, idonee a evi- tare il danno, tra cui l'apprestamento di un sistema di sorveglianza del deposito e l'ef- fettuazione di una manutenzione periodica del sistema elettrico» (così, Trib. Napoli, 09 novembre 2022, n. 3929).
Nel caso di specie, le misure di sicurezza predisposte dalla (sistema Controparte_1 di allarme e muro stratificato in tufo e cemento armato di circa 3 mt., cfr. p. 5 c.t.u.) ap- paiono idonee – come peraltro sostiene la difesa della stessa convenuta (pp. 6 e 10 della comparsa) – a prevenire furti, ma non anche illeciti o comunque fatti dannosi della natu- ra di quello nella specie verificatosi, atteso che non è stata provata l'esistenza di presidi antincendio (comunque indispensabili in un'autofficina), né la regolarità dei controlli sul sistema di allarme.
Inoltre, sulla base delle risultanze processuali, risulta comunque inadeguato anche il si- stema di vigilanza notturno che – quando operativo – si basava su un unico guardiano chiamato a sorvegliare, in assenza di telecamere a circuito chiuso, una superficie molto estesa, pari a circa 20.000 mq (2050 mq di officina, 600 mq di spazi verdi e uffici e
17.263 mq di parcheggio).
L'iter argomentativo appena illustrato, d'altronde, non può nemmeno essere scalfito dal- la prospettazione della mora credendi avanzata dalla difesa della convenuta, secondo la quale l' avrebbe tardato nel ritiro dei veicoli già riparati e pronti per la consegna, Pt_1 così esponendoli al rischio di perimento. Tale ricostruzione, infatti, non ha trovato ri- scontri processuali, posto che la non solo non ha fornito alcuna prova Controparte_1 in merito alla comunicazione che la stessa avrebbe effettuato nei confronti dell' Pt_1 per invitarla a ritirare i propri veicoli, ma è stata, altresì, sconfessata dal teste Tes_2
(cfr. p. 15 verb. ud. del 28.02.2017), il quale ha dichiarato che i mezzi, una
[...] volta pronti, venivano consegnati dalla convenuta presso la sede di ove avveni- Pt_1 va il collaudo alla presenza dei propri tecnici.
Il Giudice 6 A. RU TRIBUNALE DI BARI
Per tutte queste ragioni deve quindi concludersi che l'evento dannoso occorso ai beni dell'attrice sia imputabile esclusivamente alla la quale, agendo con Controparte_1 colpa grave e omettendo di predisporre tutte le cautele atte a prevenirlo, ha finito per de- terminarne la causazione.
II.2.- Dalla dichiarazione di responsabilità della convenuta discende l'obbligo di risarcire il danno cagionato ai cinque autobus di proprietà dell' (art. 1218 c.c.). Pt_1
In ordine al quantum debeatur, la c.t.u. espletata nel corso del giudizio ha confermato gli elementi fattuali atti a configurare la causalità giuridica, attestando che il danno ri- portato dai veicoli dell'attrice sia la conseguenza dell'incendio divampato presso la quantificabile, secondo parametri condivisibili, in complessivi Controparte_1
€247.000,00 (valore ante-sinistro, che tiene conto, sulla base degli indici riportati nell'Estimo Automobilistico, della data di prima immatricolazione, della percorrenza chilometrica, dello stato di conservazione della carrozzeria, dello stato di efficienza de- gli organi e complessivi meccanici, dello stato di usura dei pneumatici, della manuten- zione ordinaria e straordinaria effettuata periodicamente, nonché degli optional montati, quantificati forfetariamente nel 5%, non essendovi prove di parte attrice attestanti un maggior valore).
Pertanto, venendo in rilievo un debito di valore, sull'importo già quantificato dalla c.t.u. al momento della verificazione dell'evento dannoso, deve essere operata la rivalutazio- ne monetaria, secondo gli indici Istat-FOI, dalla data dell'illecito sino alla data della presente decisione.
II.3.- In ordine alla generica richiesta di pagamento degli “interessi” formulata da parte attrice, non è possibile riconoscere i c.d. interessi compensativi, in quanto la stessa non ha allegato né provato il nocumento finanziario (lucro cessante) subìto a cau- sa della mancata, tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di ri- sarcimento. Pertanto, in assenza di un'adeguata prova sul punto, deve ritenersi che la somma liquidata in moneta attuale sia di per sé idonea a ristorare anche il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario (da ultimo Cass., 10 marzo 2025, n.
635; in senso conforme, già Cass., 25 agosto 2003, n. 12452; Cass., 28 luglio 2005, n.
15823; Cass., 12 febbraio 2008, n. 3268, Cass., 12 febbraio 2010, n. 3355).
Il Giudice 7 A. RU TRIBUNALE DI BARI
Devono, invece, essere riconosciuti, dalla sentenza sino al soddisfo, gli interessi nella misura legale, atteso che la presente liquidazione consente di convertire il debito di va- lore in debito di valuta.
III.- Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in considerazione della somma attribuita (c.d. decisum), in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n.
147/2022.
Scaglione: da € 52.001 a € 260.000
Pt_3 Parte_4
2552,00 == 2552,00
[...] Introduttiva 1628,00 == 1628,00 Istruttoria 5670,00 == 5670,00 Decisoria 4253,00 == 4253,00 Totale 11.268,00
IV.- Sempre in applicazione del principio della soccombenza, le spese per l'espletata consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico della con- venuta.
P.Q.M
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitiva- mente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_5 nei confronti di così prov-
[...] Controparte_1 vede:
1- ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto:
a) CONDANNA alla corresponsione in favore di Controparte_1 della somma di € 247.000,00 (al netto di Iva, ove dovu- Parte_1 ta), oltre alla rivalutazione monetaria dal giorno dell'illecito sino alla da- ta della pubblicazione della presente sentenza, a titolo di risarcimento del danno;
b) CONDANNA al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
degli interessi legali da riconoscersi dalla data di pubblica- Parte_6 zione della presente sentenza e fino al soddisfo;
Il Giudice 8 A. RU TRIBUNALE DI BARI
2- CONDANNA alla rifusione, in favore di Controparte_1 Pt_1
delle spese processuali, che liquida in €11.268,00, a titolo di compenso,
[...]
oltre a €1241,00 per esborsi e rimborso forf. spese generali (15% del compenso),
IVA e CPA come per legge.
3- PONE gli oneri dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come liquidati con decreto del 23-29/10/2019, definitivamente a carico della CP_1
condannando quest'ultima a rifondere l'altra parte di quanto da essa
[...]
eventualmente pagato a tale titolo
Bari, 16/12/2025 Il Giudice
Antonio RU
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con il Mot, dott.ssa Valentina Sara Ruscigno.
Il Giudice 9 A. RU
N. R.G. 14510/2014
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Antonio
RU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14510/2014 promossa da:
(P. IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
GE De MA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in alla via Vittorio Pt_1
Veneto n. 179, giusta procura in atti;
ATTRICE
contro
P. IVA. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., con il patrocinio dell'avv. Angelo Di Cagno, elettivamente domiciliata presso il suo studio in alla via N. Putignani n. 47, giusta procura in atti;
Pt_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale di udienza del 25.09.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Con atto di citazione notificato il 23.09.2014 la società ha convenuto Pt_1 in giudizio la al fine di ottenere la sua condanna al risarcimento dei Controparte_1
Il Giudice 1 A. RU TRIBUNALE DI BARI
danni patiti per la distruzione, nel corso di un incendio asseritamente doloso, di n. 6 au- tobus, alla stessa affidati per l'esecuzione di lavori di riparazione e di manutenzione.
In particolare, l'attrice ha rappresentato di aver consegnato i sei veicoli alla CP_2 nel mese di agosto 2010 e di esser venuta a conoscenza dell'incendio il
[...]
01.09.2010, attraverso una missiva dalla stessa proveniente. A séguito della notizia, aveva tempestivamente richiesto sia alla convenuta, sia alla propria compagnia Pt_1 assicurativa , la rifusione dei danni patiti, senza tuttavia riceve- Controparte_3 re alcun riscontro. In data 30.09.2010, al contrario, la le aveva inviato Controparte_1 due fatture (n. 1585 del 03.08.10 e n. 1631 del 06.08.10, ammontanti complessivamente ad € 115.795,19) relative alle riparazioni effettuate su due veicoli, le quali erano state prontamente contestate, sia per valore (in quanto eccedente il valore del mezzo), sia perché emesse in assenza di preventivo collaudo dei veicoli.
L quindi, aveva provveduto, per il tramite dell'ing. ad Pt_1 Persona_1 effettuare una perizia tecnica per stimare il valore dei bus danneggiati (quantificato in €
489.000,00) e ad intraprendere trattative con la senza tuttavia trovare Controparte_1 un accordo.
Premessa tale ricostruzione fattuale, l' ha sostenuto la responsabilità della Pt_1 [...]
che, in qualità depositaria dei veicoli da riparare (ex art. 1177 c.c.), avreb- CP_1 be dovuto adottare tutte le misure necessarie a prevenirne il danneggiamento o la perdi- ta. In subordine, ha contestato l'esistenza del credito vantato dalla convenuta sulla base delle richiamate fatture n. 1585 del 03.08.10 e n. 1631 del 06.08.10, in quanto, essendo mancato il collaudo, non v'era certezza che le riparazioni fossero state eseguite e, per- tanto, tale credito non poteva essere portato in compensazione con l'importo dovuto a titolo di risarcimento.
L'attrice ha, quindi, chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità della CP_1 in relazione all'evento incendiario e, conseguentemente, di condannarla al risarci-
[...] mento del danno subìto pari ad € 489.000,00, oltre interessi dal giorno del sinistro fino al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e onorari.
I.
2- Con comparsa del 15.12.2014 si è costituita in giudizio la Controparte_1 contestando la fondatezza dell'avversa domanda, sia in ordine all'an debeatur, sia in re- lazione al quantum.
Il Giudice 2 A. RU TRIBUNALE DI BARI
Sotto il primo versante, la convenuta ha disconosciuto la sussistenza della propria re- sponsabilità per i danni patiti dai veicoli dell' in quanto derivanti dalla soprav- Pt_1 venienza di una causa ad essa non imputabile (i.e. incendio doloso cagionato da terzi ignoti), non dominabile (poiché riconducibile a terzi estranei dalla sfera organizzativa del depositario), né prevedibile, che aveva reso totalmente impossibile l'esecuzione del- la prestazione assunta. Invero, la ha addotto di aver predisposto tutte Controparte_1 le misure necessarie a prevenire i furti dei beni detenuti (complesso recintato da doppio muro di tufo e cemento armato, sistema di allarme, guardiania, cfr. p. 6 e 10 della com- parsa) e, ad ulteriore sostegno della propria posizione, ha eccepito la gratuità del deposi- to (art. 1768 c.c.), nonché la sussistenza della mora del creditore, che, non avendo tem- pestivamente ritirato i veicoli, aveva determinato con la propria negligenza la causazio- ne dell'evento dannoso (artt. 1207 c.c. e 1227 c.c.).
In ordine al quantum debeatur, la convenuta ha eccepito l'esorbitanza dell'importo ri- chiesto a titolo risarcitorio, in considerazione dell'obsolescenza dei veicoli (immatrico- lati, rispettivamente nel 1997, nel 2002 e nel 2006), del significativo numero di chilo- metri percorsi e delle effettive condizioni (taluni non erano marcianti).
Per tali ragioni ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria delle spese di lite e degli onorari.
I.
3- La causa, istruita in via documentale e con l'espletamento di prove testimo- niali e di c.t.u. (P. Ind. , è stata riservata per la decisione sulle con- Persona_2 clusioni rassegnate dai procuratori delle parti durante l'udienza del 25.09.2025, nel cor- so della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
II.- La domanda formulata da parte attrice è fondata e merita, pertanto, accogli- mento.
II.
1- Il negozio con il quale una parte consegna un veicolo (nella specie, auto- bus) all'officina di riparazioni, al fine degli interventi manutentivi e la successiva ricon- segna, presenta natura di «contratto misto atipico a struttura onerosa e complessa, in quanto partecipa sia della natura del contratto d'opera, che della natura del contratto di deposito, con la conseguenza che, essendo applicabile la disciplina propria dell'affi- damento della res al depositario, quest'ultimo è tenuto a dimostrare l'inevitabilità dell'evento, nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia» (Cass., 28 maggio 2021, n. 7226).
Il Giudice 3 A. RU TRIBUNALE DI BARI
Quanto al concetto di «inevitabilità dell'evento», si deve, quindi, far riferimento all'art. 1780 c.c., che «trova integrale applicazione anche allorché l'obbligazione di custodia afferisca ad un contratto misto, cosicché il prestatore d'opera, cui è affidato il bene con
l'obbligo di custodirlo per il tempo della riparazione e quindi restituirlo al committente, non si libera da tale obbligo, in caso di sottrazione del bene da parte di terzi, se non provando che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, non essendo suf- ficiente la prova di aver usato la diligenza del buon padre di famiglia» (in tal senso,
Cass., 19 luglio 2004, n. 13359 e, più di recente, Cass., 15 maggio 2020, n. 8978).
In altri termini, nel caso in cui l'obbligo di custodia risulti accessorio all'espletamento di una prestazione principale (qual è, nel caso di specie, quella correlata al contratto d'opera ex art. 2222 c.c.), la natura della responsabilità del depositario è quella soggetti- va presunta secondo il modello delineato dall'art. 1218 c.c., che consente la liberazione del debitore ove questi dimostri la sopravvenienza di un fattore imprevedibile ed inevi- tabile, inidoneo ad essere scongiurato anche con la predisposizione di tutte le cautele ri- chieste dal caso concreto.
Declinando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, è possibile ritenere che l'evento lesivo occorso ai beni dell'attrice sia integralmente imputabile alla CP_2
la quale, lungi dall'adottare tutte le misure di protezione atte ad evitare la perdi-
[...] ta o la distruzione dei veicoli detenuti, ha serbato una condotta gravemente negligente.
Infatti, dalla lettura del verbale di sommarie informazioni rese il 04.09.2010 da Locon- sole (guardiano della ai Carabinieri del nucleo operativo Per_3 Controparte_1 di Modugno emerge che il suo servizio di guardiania si articolava in un unico turno la- vorativo dalle ore 20.00 alle ore 8.00, durante il quale venivano effettuati dei controlli all'interno dello stabilimento. Tuttavia, rispetto al giorno in cui si è verificato l'incendio, lo stesso Loconsole ha ammesso che «quel giorno non mi ero recato sul po- sto di lavoro perché avevo la febbre. Tuttavia, non ho avvisato nessuno. Quando la mat- tina seguente sono stato avvisato dal sig. del fatto accaduto sono rimasto Pt_2 sconvolto. Ho solo detto al titolare che ero stato assolutamente impossibilitato a recar- mi sul posto di lavoro. Lo stesso mi ha replicato che avrei anche potuto avvisarlo (…) anche perché, essendo l'unico a detenere tutte le chiavi dell'intero stabilimento dubito che avesse potuto trovare un sostituto. (…) Ero al corrente che il servizio di guardiania sarebbe rimasto scoperto. (…) Preciso che quando lo stabilimento funziona a pieno re-
Il Giudice 4 A. RU TRIBUNALE DI BARI
gime la guardiania viene esperita dalle ore 8.00 alle ore 20.00 da un servizio di vigi- lanza non armato di una ditta privata. Al termine del turno, quando tale servizio termi- na, inizio la mia attività dopo circa 10 minuti» (cfr. all. 1 fascicolo convenuta).
Tale ricostruzione fattuale dimostra, pertanto, che lo stabilimento dell CP_1
al momento dell'incendio, fosse incustodito, sì da consentire a chiunque la com-
[...] missione di fatti illeciti al suo interno, nella forma vuoi del furto, vuoi del danneggia- mento, vuoi dell'incendio dei veicoli ivi custoditi.
Infatti, sul punto, devono ritenersi quanto meno fortemente inattendibili le dichiarazioni rese dallo stesso nel corso della prova testimoniale espletata all'udienza del CP_4
28.02.2017, durante la quale il teste ha affermato di trovarsi a riposo il giorno dell'incendio e di non ricordare i nomi degli altri guardiani.
Tali circostanze, infatti, si pongono in insanabile contrasto con le dichiarazioni rese nel citato verbale di sommarie informazioni ai Cc., le quali devono ritenersi maggiormente credibili, poiché rese nell'immediatezza dei fatti (e non a distanza di sette anni) e, co- munque, non confutate nel processo dall'altro teste di parte convenuta, Testimone_1
[...
, che, al pari del primo, non ha saputo riferire circa la presenza di guardiani diversi dal Loconsole.
Né la correttezza di tale ipotesi ricostruttiva può ritenersi inficiata da quanto affermato, nel corso della prova testimoniale del 10.07.2018, dal (ragioniere della Pt_2 [...]
altro teste di parte convenuta), il quale, pur riferendo dell'esistenza di un CP_1 servizio di vigilanza privato, ha omesso di precisare che lo stesso svolgesse servizio diurno e non notturno, così come desumibile dal predetto verbale di sommarie informa- zioni.
Alla luce di quanto esposto, deve quindi configurarsi la piena responsabilità della
[...]
la quale, non solo non predispose tutte le misure necessarie ad impedire il CP_1 concreto evento lesivo verificatosi (i.e. l'incendio), ma agì altresì con colpa grave, de- terminando l'impossibilità di esecuzione della prestazione assunta. Invero, la condotta osservata dalla convenuta si pone in spregio ai più basilari doveri di diligenza, denotan- do un significativo deficit organizzativo, rappresentato dalla previsione di un solo guar- diano per tutto lo stabilimento (peraltro unico detentore di tutte le chiavi) e dal mancato controllo, da parte del titolare dell'impresa, circa la presenza effettiva dei dipendenti sui luoghi di lavoro.
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Pertanto, sebbene tali circostanze risultino già assorbenti e rendano superflua ogni ulte- riore valutazione in ordine alla responsabilità della convenuta, basti qui rilevare che quest'ultima non ha comunque fornito la prova liberatoria dell'inevitabilità dell'evento, così come richiesta dall'art. 1780 c.c. Infatti, «la natura dolosa dell'incendio non esone- ra il depositario dalla responsabilità ex recepto, essendo necessaria la dimostrazione di aver adottato tutte le cautele possibili, suggerite dall'ordinaria diligenza, idonee a evi- tare il danno, tra cui l'apprestamento di un sistema di sorveglianza del deposito e l'ef- fettuazione di una manutenzione periodica del sistema elettrico» (così, Trib. Napoli, 09 novembre 2022, n. 3929).
Nel caso di specie, le misure di sicurezza predisposte dalla (sistema Controparte_1 di allarme e muro stratificato in tufo e cemento armato di circa 3 mt., cfr. p. 5 c.t.u.) ap- paiono idonee – come peraltro sostiene la difesa della stessa convenuta (pp. 6 e 10 della comparsa) – a prevenire furti, ma non anche illeciti o comunque fatti dannosi della natu- ra di quello nella specie verificatosi, atteso che non è stata provata l'esistenza di presidi antincendio (comunque indispensabili in un'autofficina), né la regolarità dei controlli sul sistema di allarme.
Inoltre, sulla base delle risultanze processuali, risulta comunque inadeguato anche il si- stema di vigilanza notturno che – quando operativo – si basava su un unico guardiano chiamato a sorvegliare, in assenza di telecamere a circuito chiuso, una superficie molto estesa, pari a circa 20.000 mq (2050 mq di officina, 600 mq di spazi verdi e uffici e
17.263 mq di parcheggio).
L'iter argomentativo appena illustrato, d'altronde, non può nemmeno essere scalfito dal- la prospettazione della mora credendi avanzata dalla difesa della convenuta, secondo la quale l' avrebbe tardato nel ritiro dei veicoli già riparati e pronti per la consegna, Pt_1 così esponendoli al rischio di perimento. Tale ricostruzione, infatti, non ha trovato ri- scontri processuali, posto che la non solo non ha fornito alcuna prova Controparte_1 in merito alla comunicazione che la stessa avrebbe effettuato nei confronti dell' Pt_1 per invitarla a ritirare i propri veicoli, ma è stata, altresì, sconfessata dal teste Tes_2
(cfr. p. 15 verb. ud. del 28.02.2017), il quale ha dichiarato che i mezzi, una
[...] volta pronti, venivano consegnati dalla convenuta presso la sede di ove avveni- Pt_1 va il collaudo alla presenza dei propri tecnici.
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Per tutte queste ragioni deve quindi concludersi che l'evento dannoso occorso ai beni dell'attrice sia imputabile esclusivamente alla la quale, agendo con Controparte_1 colpa grave e omettendo di predisporre tutte le cautele atte a prevenirlo, ha finito per de- terminarne la causazione.
II.2.- Dalla dichiarazione di responsabilità della convenuta discende l'obbligo di risarcire il danno cagionato ai cinque autobus di proprietà dell' (art. 1218 c.c.). Pt_1
In ordine al quantum debeatur, la c.t.u. espletata nel corso del giudizio ha confermato gli elementi fattuali atti a configurare la causalità giuridica, attestando che il danno ri- portato dai veicoli dell'attrice sia la conseguenza dell'incendio divampato presso la quantificabile, secondo parametri condivisibili, in complessivi Controparte_1
€247.000,00 (valore ante-sinistro, che tiene conto, sulla base degli indici riportati nell'Estimo Automobilistico, della data di prima immatricolazione, della percorrenza chilometrica, dello stato di conservazione della carrozzeria, dello stato di efficienza de- gli organi e complessivi meccanici, dello stato di usura dei pneumatici, della manuten- zione ordinaria e straordinaria effettuata periodicamente, nonché degli optional montati, quantificati forfetariamente nel 5%, non essendovi prove di parte attrice attestanti un maggior valore).
Pertanto, venendo in rilievo un debito di valore, sull'importo già quantificato dalla c.t.u. al momento della verificazione dell'evento dannoso, deve essere operata la rivalutazio- ne monetaria, secondo gli indici Istat-FOI, dalla data dell'illecito sino alla data della presente decisione.
II.3.- In ordine alla generica richiesta di pagamento degli “interessi” formulata da parte attrice, non è possibile riconoscere i c.d. interessi compensativi, in quanto la stessa non ha allegato né provato il nocumento finanziario (lucro cessante) subìto a cau- sa della mancata, tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di ri- sarcimento. Pertanto, in assenza di un'adeguata prova sul punto, deve ritenersi che la somma liquidata in moneta attuale sia di per sé idonea a ristorare anche il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario (da ultimo Cass., 10 marzo 2025, n.
635; in senso conforme, già Cass., 25 agosto 2003, n. 12452; Cass., 28 luglio 2005, n.
15823; Cass., 12 febbraio 2008, n. 3268, Cass., 12 febbraio 2010, n. 3355).
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Devono, invece, essere riconosciuti, dalla sentenza sino al soddisfo, gli interessi nella misura legale, atteso che la presente liquidazione consente di convertire il debito di va- lore in debito di valuta.
III.- Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in considerazione della somma attribuita (c.d. decisum), in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n.
147/2022.
Scaglione: da € 52.001 a € 260.000
Pt_3 Parte_4
2552,00 == 2552,00
[...] Introduttiva 1628,00 == 1628,00 Istruttoria 5670,00 == 5670,00 Decisoria 4253,00 == 4253,00 Totale 11.268,00
IV.- Sempre in applicazione del principio della soccombenza, le spese per l'espletata consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico della con- venuta.
P.Q.M
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitiva- mente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_5 nei confronti di così prov-
[...] Controparte_1 vede:
1- ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto:
a) CONDANNA alla corresponsione in favore di Controparte_1 della somma di € 247.000,00 (al netto di Iva, ove dovu- Parte_1 ta), oltre alla rivalutazione monetaria dal giorno dell'illecito sino alla da- ta della pubblicazione della presente sentenza, a titolo di risarcimento del danno;
b) CONDANNA al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
degli interessi legali da riconoscersi dalla data di pubblica- Parte_6 zione della presente sentenza e fino al soddisfo;
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2- CONDANNA alla rifusione, in favore di Controparte_1 Pt_1
delle spese processuali, che liquida in €11.268,00, a titolo di compenso,
[...]
oltre a €1241,00 per esborsi e rimborso forf. spese generali (15% del compenso),
IVA e CPA come per legge.
3- PONE gli oneri dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come liquidati con decreto del 23-29/10/2019, definitivamente a carico della CP_1
condannando quest'ultima a rifondere l'altra parte di quanto da essa
[...]
eventualmente pagato a tale titolo
Bari, 16/12/2025 Il Giudice
Antonio RU
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con il Mot, dott.ssa Valentina Sara Ruscigno.
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