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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/04/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 8311/2023 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I.
Gustapane, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 11 Aprile 2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito - promossa da:
- nata a [...] il [...], residente a [...]Parte_1
(LE), rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato Chiara Galignano
Ricorrente
C O N T R O
- , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ai sensi CP_1 dell'art.10 D.L. 203/2005, convertito in Legge 248/2005, dai Dott.ri Massimo Di
Chiara, Angelo Gala, Letizia Leopizzi, Maria Antonella Sodo, Concetta Polimeno
Surace e Gianluca Licciardello
Resistente
Oggetto: diritto alla Indennità di Accompagnamento e al riconoscimento dello stato di grave handicap
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 21/7/2023 la ricorrente di cui in epigrafe espone di aver presentato in data 19/7/2022, tramite Patronato, istanza per il riconoscimento della indennità di accompagnamento e dello stato di portatrice di handicap grave ai sensi dell'art.3, terzo comma, Legge 104/92, di non essere riuscita ad inviare la domanda per la pendenza di altro contenzioso in corso e di aver nuovamente inoltrato la domanda in CP_ data 23/9/2022, dopo aver notificato ad il Decreto di Omologa dell'8/11/2018 che CP_ aveva chiuso il precedente procedimento, di aver ricevuto da nota del 28/9/2022 che la avvisava che il disguido era stato regolarizzato, lamenta di non aver tuttavia mai ricevuto alcun invito a visita innanzi alla Commissione per l'accertamento delle Invalidità
Civili, nonostante numerosi solleciti e, dedotto il possesso del requisito sanitario per accedere alla prestazione, chiede, testualmente: “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
- Accertare e dichiarare la ricorrente invalida al 100% con necessità di assistenza continua in tutti gli atti di vita quotidiana nonché portatrice di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 L. 104/92), sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa o, in subordine, da altra data diversa che dovesse essere accertata in corso di causa;
- Condannare, per l'effetto, l' all'erogazione dei ratei dell'indennità di accompagnamento sin dal CP_1 primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, o, in subordine dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria;
- Con condanna al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, di cui si chiede la distrazione in favore della sottoscritta procuratrice.
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
CP_ Si è costituito in giudizio l' con memoria nella quale chiede dichiararsi cessata la materia del contendere, affermando che la signora è stata invitata a sottoporsi a Pt_1 visita medica.
Rinviato d'ufficio il procedimento dalla udienza del 19/1/2024 alla udienza del CP_ 24/1/2025, l' ha inviato nuova memoria ad integrazione della precedente nella quale chiede il rigetto del ricorso, affermando la correttezza del proprio operato e rappresentando che la ricorrente è stata invitata a visita per il giorno 30/1/2024, ma non si è presentata ed è stata perciò nuovamente invitata a presentarsi per il giorno
15/3/2024 e che tuttavia la raccomandata contenente il secondo invito non è stata recapitata per indirizzo insufficiente. CP_ A fronte delle difese dell' , con le note depositate il 16/1/2025 per l'udienza del
24/1/2025, parte ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto alcun invito a visita e chiede disporsi CTU per accertare il suo grado di invalidità.
Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
Occorre preliminarmente ricordare che l'art. 445-bis c.p.c., intitolato “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, e all'articolo 195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata
d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso. 3 .La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione. 4. Il giudice, terminate le operazioni di
2 consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. 5. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni. 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Occorre inoltre rilevare che il Decreto Legge 30 Settembre 2003, n.269, convertito in
Legge
24 novembre 2003, n. 326, all'art.42, terzo comma, ultima parte, recita: “La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”.
Se ne desume che il ricorso per accertamento tecnico preventivo deve essere proposto entro sei mesi dalla comunicazione all'interessato del provvedimento assunto in via amministrativa dal competente organo, nel caso in esame dalla Commissione Medica per l'accertamento delle invalidità Civili.
Nella fattispecie la ricorrente sostiene di non essere mai stata convocata a visita dalla predetta commissione e pertanto, non avendo la disponibilità di un verbale da impugnare con ricorso per accertamento tecnico preventivo, chiede di accertare nel presente giudizio la sussistenza dei requisiti sanitari per accedere alla indennità di accompagnamento e per essere riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità dalla data della domanda amministrativa o da altra data da determinarsi in corso di causa.
Tuttavia, si deve ritenere che non si sia in presenza di una controversia “in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità” ai sensi dell'art,445 bis CP_ c.p.c. sopra citato, perché, come affermato dalla ricorrente e come confermato da , la signora non è mai stata sottoposta a visita medica dalla competente Pt_1
e non vi è quindi un Verbale contenente un giudizio sul grado di invalidità CP_2 della istante.
Invero, parte ricorrente afferma di non aver mai ricevuto alcun invito a sottoporsi a visita.
3 Si deve a questo punto osservare che dalla documentazione allegata alla memoria CP_ integrativa depositata da il 19/12/2024 emerge che alla signora è stato Pt_1 inviato un primo invito a visita per il giorno 9/1/2024, invito di cui è documentata la spedizione in data 17/1/2024, ma non la ricezione, ed un secondo invito per il giorno
9/4/2024, invito del quale è documentato l'esito negativo per “Indirizzo insufficiente”.
Dalla documentazione allegata alla memoria depositata il 19/12/2024 emerge altresì che nella domanda presentata il 19/7/2022 dalla signora per il tramite del Pt_1
Patronato è indicato il seguente indirizzo “VIA SPIRITO SANTO, SNC 73010 SOGLIANO
CAVOUR (LE) - ASL LE”.
Nel ricorso e nella Carta di Identità ad esso allegata è invece indicato l'indirizzo di
Sogliano Cavour, Via Spirito Santo, n.55.
Ne consegue che la ricorrente non ha indicato in maniera compiuta il suo indirizzo all'Istituto, perché non ha indicato il numero civico.
A tal proposito si deve osservare che la Suprema Corte ha precisato che, ai fini della CP_ maturazione del diritto all'indennità di malattia, posta a carico dell' , il lavoratore, nell'inviare a tale ente il certificato medico, ha l'onere -in adempimento della prescrizione di cui all'art. 2 del D.L. n. 663 del 1979 (convertito nella legge n. 33 del 1980)- di verificare che sia stato indicato in esso il proprio indirizzo, affinché sia possibile procedere alla visita di controllo e, in difetto, di indicarvi egli stesso il luogo del proprio domicilio durante la malattia (in tal senso Cass. sent. n. 8093 del 1999, Cass. sent. n. 7909 del 1997).
Nelle numerose pronunce emesse in materia è stato evidenziato che la inosservanza dell'onere anzidetto, peraltro, non è equiparabile al mancato invio del certificato, essendo comunque idoneo ad attivare il procedimento amministrativo e a determinare, anche a norma dell'art.6, lett. b), della legge n. 241 del 1990, l'obbligo dell'amministrazione di esperire le opportune indagini al fine di integrare i dati contenuti nel documento.
Ne consegue che il mancato assolvimento di tale onere da parte del lavoratore comporta la perdita del diritto all'indennità per il solo periodo in cui l'istituto previdenziale non è stato in grado, pur usando l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere di controllo sull'esistenza del necessario stato di malattia, restando a carico dell'assistito l'onere di provare che il mancato espletamento del controllo è correlato non all'omessa indicazione del recapito, ma ad un comportamento negligente dell' , che non può essere CP_3 presunto in base a considerazioni astratte, avulse dalla specifica situazione (Cass. sent.
n. 6331 del 1995, n. 7909/1997).
Va inoltre ricordato che la Corte di Cassazione con sentenza n.11688 del 19/11/1998 ha chiarito che “Per l'accertamento della sussistenza dei requisiti condizionanti l'attribuzione del diritto all'indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18 del 1980, è necessario che l'interessato, al fine di un adeguato soddisfacimento dell'onere probatorio a suo carico, non soltanto produca una documentazione rilevante, ma offra la sua piena collaborazione con gli specialisti medico - legali ai fini di una diagnosi completa” (trattasi di principio in base al quale la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il diritto alla prestazione assistenziale in argomento rilevando che l'interessata si era sottratta alle
4 conclusive indagini di completamento dell'approfondimento richiesto al C.T.U. nominato in appello - sotto il duplice profilo della mancata presentazione alla prima visita disposta e, successivamente, della mancata collaborazione ai fini di una completa diagnosi - sicché la sua ingiustificata condotta, correlata con l'irrilevanza della documentazione prodotta, comportava il mancato soddisfacimento dell'onere probatorio a suo carico circa la ricorrenza dei requisiti di legge necessari per il riconoscimento del diritto vantato).
Alla luce della giurisprudenza testè richiamata, si deve ritenere che nel caso in esame la omessa indicazione di un recapito esatto nella domanda amministrativa abbia impedito CP_ ad di procedere alla necessaria verifica della esistenza dei requisiti sanitari per l'accesso alla prestazione assistenziale e per il riconoscimento dello stato di handicap.
Ne consegue che la ricorrente non ha offerto prova di aver prestato una piena collaborazione ai fini dell'accertamento dei requisiti sanitari necessari per i benefici richiesti e che non si può ritenere instaurata alcuna controversia in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità” ai sensi dell'art,445 bis c.p.c. che possa comportare la apertura di un procedimento di accertamento tecnico preventivo
Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese processuali devono essere compensate, considerato il carattere preliminare della questione affrontata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Lecce, 11 Aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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