Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui al precedente articolo, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 21 dell'accordo medesimo.
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui al precedente articolo, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 21 dell'accordo medesimo.