Articolo 11 della Legge 15 dicembre 1959, n. 1089
Articolo 10Articolo 12
Versione
24 dicembre 1959
Art. 11.
Quando nel grado di generale di divisione non si verificano vacanze per quattro anni, alla data di scadenza di tale periodo viene formata vacanza collocando a, disposizione il generale di divisione avente maggiore permanenza nel grado o, a parita' di permanenza, quello piu' vicino al limite di eta'.
Entrata in vigore il 24 dicembre 1959