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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/04/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente
Dott. Gabriella Zanon
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 12/02/2025 al n. 248/2025
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
Parte_1
( ), nata a [...] il [...], CodiceFiscale_1
RAPPRESENTATA DALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO AVV.
CAOBELLI EMANUELE, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Marco
Mamoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Via
Interrato Dell'acqua Morta n. 50, Verona, come da procura allegata all'atto di reclamo
pagina 1 di 11 -reclamante-
avente per oggetto: Altri istituti di diritto fallimentare,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 10/04/2025, nella quale la reclamante ha formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLA RECLAMANTE:
Accertata e dichiarata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per
l'accesso alla procedura di «liquidazione controllata de[lla] sovraindebitat[a]»,
ne disponga l'apertura in ossequio alle previsioni dell'art. 270, C.C.I.I.,
provvedendo, altresì:
➢ a dichiarare, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. a) e b), D.lgs. n. 14/2019: •
che nessuna parte della pensione mensile percepita dalla sig.ra
[...]
è ricompresa nella liquidazione Parte_1
controllata, dovendo, perciò, rimanere integralmente sottratta al
soddisfacimento dei creditori;
In ogni caso, disporre che non possano essere iniziate o proseguite azioni
cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione da parte dei creditori della
Ricorrente aventi titoli o causa anteriore
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Il Tribunale di Verona con ordinanza collegiale del 20.12.2024 dichiarava inammissibile il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata depositato da , rappresentata Parte_1
dall'amministratore di sostegno avv. Emanuele Caobelli, per la mancata pagina 2 di 11 indicazione nella relazione dell'OCC della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni richiesta dall'art. 269, comma 2, CCII.
I primi giudici ricordavano di avere chiesto sul punto un'integrazione della relazione depositata dal gestore della crisi, il quale aveva risposto che ogni indagine in merito al profilo della diligenza era preclusa in ragione dell'origine erariale-previdenziale pressoché esclusiva dell'esposizione debitoria.
Ritenevano, tuttavia, non condivisibile tale posizione in quanto assume rilievo l'assunzione di altre obbligazioni a fronte di tali debiti e comunque la soddisfazione selettiva delle posizioni debitore. Inoltre, “la prescrizione di
contenuto della relazione in questione è funzionale ad una disclosure anticipata
in ordine al requisito per l'esdebitazione prevista dall'art. 282, comma 2, CCII,
che deve essere esclusa nell'ipotesi di concentrazione selettiva della posizione
debitoria, tanto più se riguardi debiti erariali e previdenziali”
2.1 La sig.ra in data 12.2.2025 ha presentato, sempre per il tramite del Pt_1
proprio ADS, reclamo avverso la predetta ordinanza
2.2. Preliminarmente la reclamante ha dato atto di avere effettuato un primo deposito a mezzo PEC in data 3.2.2025 (e quindi entro il termine di 30 giorni previsto dal d.lgs. n. 14/19 per l'impugnazione del provvedimento di inammissibilità) e di non avere ricevuto la c.d. terza busta relativa all'esito dei controlli automatici da parte della cancelleria. Analogo esito ha avuto il secondo ricorso depositato in data 10.2.2015. Ha pertanto, chiesto, per l'ipotesi in cui il deposito del reclamo venga ritenuto non tempestivo, la rimessione in termini
“posto che il disguido informatico deriva evidentemente da un problema dei
pagina 3 di 11 gestori dei servizi telematici e che detto malfunzionamento non può imputarsi
alla parte istante”
2.3. Nel merito la reclamante ha eccepito l'erroneità dell'impugnata ordinanza sotto i seguenti profili:
- il Tribunale ha omesso di considerare la parte della relazione integrativa che
“corroborava l'illustrazione con fatti precisi e correlato documenti di
supporto”;
- il provvedimento impugnato viola il principio della domanda in quanto con il ricorso non era stata chiesta l'esdebitazione.
Il Tribunale avrebbe, pertanto, dovuto procedere all'esame nel merito di quanto esposto nella relazione integrativa che aveva evidenziato la gestione dei pagamenti non svolta dall'interessata già da tempo in mancanza di autonomia operativa, costretta ad affidarsi a terzi che non poteva controllare, attese le sue evidenti condizioni di limitata capacità tali da renderla bisognosa di amministratore di sostegno.
La reclamante, per l'ipotesi in cui questa Corte ritenga che il Tribunale abbia inteso affermare che ad una domanda di liquidazione controllata debba intendersi sottesa anche una domanda di esdebitazione, ha eccepito che “nessuna
meritevolezza soggettiva è affatto richiesta in via generale, né tanto meno in
procedure diverse dalla liquidazione controllata, che pure possono avere ad
oggetto anche indebitamenti di natura fiscale e previdenziale e per i quali
tuttavia lo stesso CCII prevede ed ammette espressamente persino la falcidia
forzosa”
pagina 4 di 11 2.4 Ha chiesto, pertanto, in principalità, l'apertura della proceduta di liquidazione controllata e, in subordine, che venga sollevata questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3, comma 2, Cost., per disparità di trattamento rispetto alle altre procedure concorsuali disciplinate dal d.lgs. n.
14/19 posto che il CCII consente l'accesso a strumenti di gestione per via giudiziale dell'insolvenza anche in casi di indebitamento verso il Fisco o Enti
Previdenziali a prescindere dalla valutazione di meritevolezza soggettiva del debitore istante.
3. In data 9.04.2025 la difesa della reclamante ha depositato relazione di aggiornamento sulla situazione della beneficiaria ed all'odierna udienza ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate. La Corte ha riservato la decisione.
*****
4. Sulle circostanze oggetto dell'istanza di rimessione in termini sussiste ormai un consolidato orientamento giurisprudenziale, riassunto da Cass. civ. Sez. II,
Ord., del14-12-2022, n. 36542 , che ha posto in evidenza quanto segue:
-“Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 bis, comma 7, conv., con
modificazioni, in L. 17 dicembre 2012, n. 221, prevede, tra l'altro, che il
deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene
generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta
elettronica certificata del Ministero della Giustizia.
Quindi, il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta
consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza (così superando quanto
previsto dal D.M. n. 44 del 2011, art. 13, comma 3) e si applicano le disposizioni
pagina 5 di 11 di cui all'art. 155 c.p.c., commi 4 e 5. Pertanto, il deposito è tempestivo quando è
eseguito entro la fine del giorno di scadenza.
- Ne discende che il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona
quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna,
da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia
(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17328 del 27/06/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 11726
del 03/05/2019; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1366 del 19/01/2018).
Con l'effetto che deve ritenersi tempestivamente depositato l'atto di appello, la
cui ricevuta di avvenuta consegna sia stata emessa l'ultimo giorno utile (..)
- (..) la funzione della terza e della quarta ricevuta trasmesse via PEC -
riguardanti, rispettivamente, l'esito dei controlli automatici e di quelli manuali
effettuati dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario - è eterogenea rispetto alla
funzione delle prime due, poichè da tali controlli non dipende la perfezione
dell'effetto giuridico di deposito dell'atto, ma solo il caricamento di esso nel
fascicolo telematico e la sua visibilità in favore delle altre parti del processo. “
- “Ne deriva che l'eventuale esito negativo dei successivi controlli telematici e
manuali non fa venir meno tale effetto, ma determina, al più, la necessità di
rinnovare la trasmissione delle buste telematiche contenenti l'atto stesso o i suoi
allegati (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19796 del 12/07/2021).
Orbene, in mancanza di una espressa sanzione di nullità, avendo il sistema
telematico permesso il deposito dell'atto introduttivo, deve ritenersi perfezionata
la fattispecie del deposito telematico, benché si preveda una nuova iscrizione a
ruolo con conseguenziale apertura di una nuova entità procedimentale
telematica. Avendo il sistema informatico consentito l'invio telematico dell'atto,
pagina 6 di 11 generando le relative ricevute e ingenerando il conseguente affidamento di
completamento del deposito pur contraddetto da una PEC "manuale" da parte
della cancelleria di invito a procedere a iscrizione a ruolo con nuovo deposito,
previo rifiuto dell'atto -, la fattispecie risulta connotata da mera irregolarità
(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15662 del 11/06/2019).“
Nel caso di specie non risulta neppure inviata una risposta della cancelleria ai primi due depositi di parte reclamante, la quale ha, tuttavia, depositato la ricevuta di consegna generata dal sistema in data 3.2.2025 in occasione del primo deposito (avvenuto l'ultimo giorno utile per proporre il reclamo).
L'impugnazione è, pertanto, tempestiva e va esaminata nel merito.
*****
5. Quanto al merito, osserva il Collegio che la richiesta di integrazione della relazione dell'OCC formulata dal Tribunale di Verona è conforme a quanto prevede l'art. 268, comma 2, d.lgs. n. 14/2019 che, nella versione modificata dall'art. 41, comma 2, D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, stabilisce che “Al
ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una
valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a
corredo della domanda e che illustri la situazione economico-patrimoniale e
finanziaria del debitore. La relazione indica le cause dell'indebitamento e la
diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene
l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo. “
La finalità della novella legislativa è effettivamente quella indicata dal Tribunale,
il quale non ha, tuttavia, considerato il contenuto dell'integrazione depositata dalla ricorrente.
pagina 7 di 11 In termini generali è sicuramente errata la considerazione del gestore secondo cui, posto che l'obbligazione tributaria trova la propria fonte genetica esclusivamente nella legge, a prescindere dalla volontà del soggetto passivo d'imposta, non sarebbe possibile indagare se l'obbligazione sia stata o meno assunta con dolo o colpa dal debitore ovvero senza che questi potesse prevedere che sarebbe stato impossibilitato ad adempire. E' noto, ad esempio, che il mancato pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali determina gravose sanzioni e spese accessorie (a titolo di interessi di mora, aggi etc…)
sicché una valutazione sulla diligenza può essere compiuta (sia pure nella successiva fase dell'esdebitazione) per comprendere, ad esempio, se il debitore,
con le sue scelte , ha quanto meno aggravato in modo doloso o colposo l'entità
dell'esposizione debitoria, decidendo, ad esempio, di impiegare i beni ed i redditi posseduti per spese superflue o comunque eccedenti le proprie possibilità
economiche così trovandosi nell'impossibilità di versare le somme dovute all'erario.
Il gestore nella citata nota ha comunque ritenuto di evidenziare quanto segue:
“Ciononostante, ho richiesto precisazioni in merito all'amministratore di
sostegno, il quale, tramite relazione che si allega (doc.7), mi ha riferito che:
«Ho acquisito dalla signora figlia della beneficiaria, copia Testimone_1
del verbale di ricezione di querela sporta dalla signora nei confronti Pt_1
della figlia il 14.5.17 (doc.8) e il verbale di remissione di querela del 24.10.17
(doc.9) e un'e-mail del commercialista diretta a SI NT ma CP_1
riguardante la posizione debitoria della signora (doc.10). Il primo Pt_1
documento evidenzierebbe l'aspetto conflittuale che ha contraddistinto i rapporti
pagina 8 di 11 familiari (qui persino tra madre e figlia), il secondo una gestione (forse
indiretta) delle questioni amministrative e tributarie della signora che Pt_1
aveva – questo l'aspetto che pare emergere - un filtro – quantomeno nelle
comunicazioni- della figlia. Per quanto sia possibile ricostruire la vicenda
debitoria, anche questa circostanza costituirebbe un ulteriore elemento diretto
ad escludere – laddove fosse necessario indagare tale aspetto ai fini della
procedura che si intende coltivare – profili di colpevolezza in capo alla
beneficiaria. Infine, allego i verbali dell'Inps (doc.11) risalenti al 2021
(domanda del 2020) che attestano lo stato di invalidità e di handicap grave della
signora la quale, anche forse per un progressivo peggioramento dello Pt_1
stato di salute, non ha potuto seguire le pratiche amministrative e tributarie con
piena autonomia, anche nei rapporti con i consulenti».”
Dalle spiegazioni fornite dall'amministratore di sostegno e dalla documentazione ivi allegata è possibile comprendere che per lungo tempo la sig.ra ha Pt_1
affidato la gestione dei suoi affari alla figlia SI NT, con la quale i rapporti sono divenuti, ad un certo punto, conflittuali (tanto da sfociare nella denuncia-querela per furto del 14.5.2017 sia pure successivamente rimessa). I
verbali INPS del 2020 comprovano, invece, una condizione di invalidità
particolarmente grave della beneficiaria di amministrazione di sostegno, che è
stata riconosciuta “portatore d'handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.
3, comma 2, L.
5.2.1992 n. 104”. In ragione di tale condizione la Commissione
medica le ha riconosciuto l'indennità di accompagnamento in quanto persona affetta da handicap psichico o mentale particolarmente accentuato e con capacità
di deambulazione sensibilmente ridotta.
pagina 9 di 11 Emergono allora due elementi rilevanti per la valutazione della diligenza impiegata dalla reclamante nell'assunzione delle obbligazioni: la delega della gestione del proprio patrimonio alla figlia SI e, a partire da un certo momento, l'incapacità di assumere consapevolmente le proprie obbligazioni a causa dello stato di infermità fisica e mentale in cui si è venuta a trovare.
Secondo il Collegio si tratta di circostanze eventualmente da approfondire nella valutazione dei presupposti per la concessione del beneficio di cui all'art. 282
CCII, non potendosi, però, ritenere del tutto omesse le indicazioni richieste dal legislatore, tanto più che nel caso di specie l'adeguatezza delle informazioni richieste all'OCC deve essere valutata anche tenendo in considerazione le condizioni della beneficiaria di amministrazione di sostegno, impossibilitata, per l'infermità di cui è affetta, a riferire al gestore della crisi le circostanze che hanno portato alla formazione del passivo accertato nella relazione. Il gestore non poteva che valutare la diligenza della debitrice sulla base di dichiarazioni rese da terzi e della documentazione che, anche mediante l'utilizzo delle banche dati pubbliche, gli è stato possibile reperire.
Pertanto, in riforma dell'ordinanza collegiale, va dichiarata aperta la liquidazione controllata dei beni della reclamante, rimettendo gli atti al Tribunale di Verona
per la nomina del liquidatore e l'adozione di ogni altro provvedimento previsto dagli artt. 270 e ss. del d.lgs n. 14/2019
Nulla sulle spese, non essendovi altre parti costituite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da
[...]
, per il tramite del proprio amministratore di sostegno avv. Parte_1
pagina 10 di 11 avverso l'ordinanza del 20.12.2014 pronunciata dal Parte_2
Tribunale di Verona a definizione del procedimento n. 2024/295 R.P.U., lo accoglie e per l'effetto:
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni della reclamante e rimette gli atti al Tribunale di Verona per la nomina del liquidatore e l'adozione di ogni altro provvedimento previsto dagli artt. 270 e ss. d.lgs n.
14/2019
Venezia, 10 aprile 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott. Guido Santoro
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott. Guido Santoro
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente
Dott. Gabriella Zanon
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 12/02/2025 al n. 248/2025
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
Parte_1
( ), nata a [...] il [...], CodiceFiscale_1
RAPPRESENTATA DALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO AVV.
CAOBELLI EMANUELE, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Marco
Mamoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Via
Interrato Dell'acqua Morta n. 50, Verona, come da procura allegata all'atto di reclamo
pagina 1 di 11 -reclamante-
avente per oggetto: Altri istituti di diritto fallimentare,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 10/04/2025, nella quale la reclamante ha formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLA RECLAMANTE:
Accertata e dichiarata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per
l'accesso alla procedura di «liquidazione controllata de[lla] sovraindebitat[a]»,
ne disponga l'apertura in ossequio alle previsioni dell'art. 270, C.C.I.I.,
provvedendo, altresì:
➢ a dichiarare, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. a) e b), D.lgs. n. 14/2019: •
che nessuna parte della pensione mensile percepita dalla sig.ra
[...]
è ricompresa nella liquidazione Parte_1
controllata, dovendo, perciò, rimanere integralmente sottratta al
soddisfacimento dei creditori;
In ogni caso, disporre che non possano essere iniziate o proseguite azioni
cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione da parte dei creditori della
Ricorrente aventi titoli o causa anteriore
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Il Tribunale di Verona con ordinanza collegiale del 20.12.2024 dichiarava inammissibile il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata depositato da , rappresentata Parte_1
dall'amministratore di sostegno avv. Emanuele Caobelli, per la mancata pagina 2 di 11 indicazione nella relazione dell'OCC della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni richiesta dall'art. 269, comma 2, CCII.
I primi giudici ricordavano di avere chiesto sul punto un'integrazione della relazione depositata dal gestore della crisi, il quale aveva risposto che ogni indagine in merito al profilo della diligenza era preclusa in ragione dell'origine erariale-previdenziale pressoché esclusiva dell'esposizione debitoria.
Ritenevano, tuttavia, non condivisibile tale posizione in quanto assume rilievo l'assunzione di altre obbligazioni a fronte di tali debiti e comunque la soddisfazione selettiva delle posizioni debitore. Inoltre, “la prescrizione di
contenuto della relazione in questione è funzionale ad una disclosure anticipata
in ordine al requisito per l'esdebitazione prevista dall'art. 282, comma 2, CCII,
che deve essere esclusa nell'ipotesi di concentrazione selettiva della posizione
debitoria, tanto più se riguardi debiti erariali e previdenziali”
2.1 La sig.ra in data 12.2.2025 ha presentato, sempre per il tramite del Pt_1
proprio ADS, reclamo avverso la predetta ordinanza
2.2. Preliminarmente la reclamante ha dato atto di avere effettuato un primo deposito a mezzo PEC in data 3.2.2025 (e quindi entro il termine di 30 giorni previsto dal d.lgs. n. 14/19 per l'impugnazione del provvedimento di inammissibilità) e di non avere ricevuto la c.d. terza busta relativa all'esito dei controlli automatici da parte della cancelleria. Analogo esito ha avuto il secondo ricorso depositato in data 10.2.2015. Ha pertanto, chiesto, per l'ipotesi in cui il deposito del reclamo venga ritenuto non tempestivo, la rimessione in termini
“posto che il disguido informatico deriva evidentemente da un problema dei
pagina 3 di 11 gestori dei servizi telematici e che detto malfunzionamento non può imputarsi
alla parte istante”
2.3. Nel merito la reclamante ha eccepito l'erroneità dell'impugnata ordinanza sotto i seguenti profili:
- il Tribunale ha omesso di considerare la parte della relazione integrativa che
“corroborava l'illustrazione con fatti precisi e correlato documenti di
supporto”;
- il provvedimento impugnato viola il principio della domanda in quanto con il ricorso non era stata chiesta l'esdebitazione.
Il Tribunale avrebbe, pertanto, dovuto procedere all'esame nel merito di quanto esposto nella relazione integrativa che aveva evidenziato la gestione dei pagamenti non svolta dall'interessata già da tempo in mancanza di autonomia operativa, costretta ad affidarsi a terzi che non poteva controllare, attese le sue evidenti condizioni di limitata capacità tali da renderla bisognosa di amministratore di sostegno.
La reclamante, per l'ipotesi in cui questa Corte ritenga che il Tribunale abbia inteso affermare che ad una domanda di liquidazione controllata debba intendersi sottesa anche una domanda di esdebitazione, ha eccepito che “nessuna
meritevolezza soggettiva è affatto richiesta in via generale, né tanto meno in
procedure diverse dalla liquidazione controllata, che pure possono avere ad
oggetto anche indebitamenti di natura fiscale e previdenziale e per i quali
tuttavia lo stesso CCII prevede ed ammette espressamente persino la falcidia
forzosa”
pagina 4 di 11 2.4 Ha chiesto, pertanto, in principalità, l'apertura della proceduta di liquidazione controllata e, in subordine, che venga sollevata questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3, comma 2, Cost., per disparità di trattamento rispetto alle altre procedure concorsuali disciplinate dal d.lgs. n.
14/19 posto che il CCII consente l'accesso a strumenti di gestione per via giudiziale dell'insolvenza anche in casi di indebitamento verso il Fisco o Enti
Previdenziali a prescindere dalla valutazione di meritevolezza soggettiva del debitore istante.
3. In data 9.04.2025 la difesa della reclamante ha depositato relazione di aggiornamento sulla situazione della beneficiaria ed all'odierna udienza ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate. La Corte ha riservato la decisione.
*****
4. Sulle circostanze oggetto dell'istanza di rimessione in termini sussiste ormai un consolidato orientamento giurisprudenziale, riassunto da Cass. civ. Sez. II,
Ord., del14-12-2022, n. 36542 , che ha posto in evidenza quanto segue:
-“Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 bis, comma 7, conv., con
modificazioni, in L. 17 dicembre 2012, n. 221, prevede, tra l'altro, che il
deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene
generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta
elettronica certificata del Ministero della Giustizia.
Quindi, il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta
consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza (così superando quanto
previsto dal D.M. n. 44 del 2011, art. 13, comma 3) e si applicano le disposizioni
pagina 5 di 11 di cui all'art. 155 c.p.c., commi 4 e 5. Pertanto, il deposito è tempestivo quando è
eseguito entro la fine del giorno di scadenza.
- Ne discende che il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona
quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna,
da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia
(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17328 del 27/06/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 11726
del 03/05/2019; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1366 del 19/01/2018).
Con l'effetto che deve ritenersi tempestivamente depositato l'atto di appello, la
cui ricevuta di avvenuta consegna sia stata emessa l'ultimo giorno utile (..)
- (..) la funzione della terza e della quarta ricevuta trasmesse via PEC -
riguardanti, rispettivamente, l'esito dei controlli automatici e di quelli manuali
effettuati dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario - è eterogenea rispetto alla
funzione delle prime due, poichè da tali controlli non dipende la perfezione
dell'effetto giuridico di deposito dell'atto, ma solo il caricamento di esso nel
fascicolo telematico e la sua visibilità in favore delle altre parti del processo. “
- “Ne deriva che l'eventuale esito negativo dei successivi controlli telematici e
manuali non fa venir meno tale effetto, ma determina, al più, la necessità di
rinnovare la trasmissione delle buste telematiche contenenti l'atto stesso o i suoi
allegati (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19796 del 12/07/2021).
Orbene, in mancanza di una espressa sanzione di nullità, avendo il sistema
telematico permesso il deposito dell'atto introduttivo, deve ritenersi perfezionata
la fattispecie del deposito telematico, benché si preveda una nuova iscrizione a
ruolo con conseguenziale apertura di una nuova entità procedimentale
telematica. Avendo il sistema informatico consentito l'invio telematico dell'atto,
pagina 6 di 11 generando le relative ricevute e ingenerando il conseguente affidamento di
completamento del deposito pur contraddetto da una PEC "manuale" da parte
della cancelleria di invito a procedere a iscrizione a ruolo con nuovo deposito,
previo rifiuto dell'atto -, la fattispecie risulta connotata da mera irregolarità
(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15662 del 11/06/2019).“
Nel caso di specie non risulta neppure inviata una risposta della cancelleria ai primi due depositi di parte reclamante, la quale ha, tuttavia, depositato la ricevuta di consegna generata dal sistema in data 3.2.2025 in occasione del primo deposito (avvenuto l'ultimo giorno utile per proporre il reclamo).
L'impugnazione è, pertanto, tempestiva e va esaminata nel merito.
*****
5. Quanto al merito, osserva il Collegio che la richiesta di integrazione della relazione dell'OCC formulata dal Tribunale di Verona è conforme a quanto prevede l'art. 268, comma 2, d.lgs. n. 14/2019 che, nella versione modificata dall'art. 41, comma 2, D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, stabilisce che “Al
ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una
valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a
corredo della domanda e che illustri la situazione economico-patrimoniale e
finanziaria del debitore. La relazione indica le cause dell'indebitamento e la
diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene
l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo. “
La finalità della novella legislativa è effettivamente quella indicata dal Tribunale,
il quale non ha, tuttavia, considerato il contenuto dell'integrazione depositata dalla ricorrente.
pagina 7 di 11 In termini generali è sicuramente errata la considerazione del gestore secondo cui, posto che l'obbligazione tributaria trova la propria fonte genetica esclusivamente nella legge, a prescindere dalla volontà del soggetto passivo d'imposta, non sarebbe possibile indagare se l'obbligazione sia stata o meno assunta con dolo o colpa dal debitore ovvero senza che questi potesse prevedere che sarebbe stato impossibilitato ad adempire. E' noto, ad esempio, che il mancato pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali determina gravose sanzioni e spese accessorie (a titolo di interessi di mora, aggi etc…)
sicché una valutazione sulla diligenza può essere compiuta (sia pure nella successiva fase dell'esdebitazione) per comprendere, ad esempio, se il debitore,
con le sue scelte , ha quanto meno aggravato in modo doloso o colposo l'entità
dell'esposizione debitoria, decidendo, ad esempio, di impiegare i beni ed i redditi posseduti per spese superflue o comunque eccedenti le proprie possibilità
economiche così trovandosi nell'impossibilità di versare le somme dovute all'erario.
Il gestore nella citata nota ha comunque ritenuto di evidenziare quanto segue:
“Ciononostante, ho richiesto precisazioni in merito all'amministratore di
sostegno, il quale, tramite relazione che si allega (doc.7), mi ha riferito che:
«Ho acquisito dalla signora figlia della beneficiaria, copia Testimone_1
del verbale di ricezione di querela sporta dalla signora nei confronti Pt_1
della figlia il 14.5.17 (doc.8) e il verbale di remissione di querela del 24.10.17
(doc.9) e un'e-mail del commercialista diretta a SI NT ma CP_1
riguardante la posizione debitoria della signora (doc.10). Il primo Pt_1
documento evidenzierebbe l'aspetto conflittuale che ha contraddistinto i rapporti
pagina 8 di 11 familiari (qui persino tra madre e figlia), il secondo una gestione (forse
indiretta) delle questioni amministrative e tributarie della signora che Pt_1
aveva – questo l'aspetto che pare emergere - un filtro – quantomeno nelle
comunicazioni- della figlia. Per quanto sia possibile ricostruire la vicenda
debitoria, anche questa circostanza costituirebbe un ulteriore elemento diretto
ad escludere – laddove fosse necessario indagare tale aspetto ai fini della
procedura che si intende coltivare – profili di colpevolezza in capo alla
beneficiaria. Infine, allego i verbali dell'Inps (doc.11) risalenti al 2021
(domanda del 2020) che attestano lo stato di invalidità e di handicap grave della
signora la quale, anche forse per un progressivo peggioramento dello Pt_1
stato di salute, non ha potuto seguire le pratiche amministrative e tributarie con
piena autonomia, anche nei rapporti con i consulenti».”
Dalle spiegazioni fornite dall'amministratore di sostegno e dalla documentazione ivi allegata è possibile comprendere che per lungo tempo la sig.ra ha Pt_1
affidato la gestione dei suoi affari alla figlia SI NT, con la quale i rapporti sono divenuti, ad un certo punto, conflittuali (tanto da sfociare nella denuncia-querela per furto del 14.5.2017 sia pure successivamente rimessa). I
verbali INPS del 2020 comprovano, invece, una condizione di invalidità
particolarmente grave della beneficiaria di amministrazione di sostegno, che è
stata riconosciuta “portatore d'handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.
3, comma 2, L.
5.2.1992 n. 104”. In ragione di tale condizione la Commissione
medica le ha riconosciuto l'indennità di accompagnamento in quanto persona affetta da handicap psichico o mentale particolarmente accentuato e con capacità
di deambulazione sensibilmente ridotta.
pagina 9 di 11 Emergono allora due elementi rilevanti per la valutazione della diligenza impiegata dalla reclamante nell'assunzione delle obbligazioni: la delega della gestione del proprio patrimonio alla figlia SI e, a partire da un certo momento, l'incapacità di assumere consapevolmente le proprie obbligazioni a causa dello stato di infermità fisica e mentale in cui si è venuta a trovare.
Secondo il Collegio si tratta di circostanze eventualmente da approfondire nella valutazione dei presupposti per la concessione del beneficio di cui all'art. 282
CCII, non potendosi, però, ritenere del tutto omesse le indicazioni richieste dal legislatore, tanto più che nel caso di specie l'adeguatezza delle informazioni richieste all'OCC deve essere valutata anche tenendo in considerazione le condizioni della beneficiaria di amministrazione di sostegno, impossibilitata, per l'infermità di cui è affetta, a riferire al gestore della crisi le circostanze che hanno portato alla formazione del passivo accertato nella relazione. Il gestore non poteva che valutare la diligenza della debitrice sulla base di dichiarazioni rese da terzi e della documentazione che, anche mediante l'utilizzo delle banche dati pubbliche, gli è stato possibile reperire.
Pertanto, in riforma dell'ordinanza collegiale, va dichiarata aperta la liquidazione controllata dei beni della reclamante, rimettendo gli atti al Tribunale di Verona
per la nomina del liquidatore e l'adozione di ogni altro provvedimento previsto dagli artt. 270 e ss. del d.lgs n. 14/2019
Nulla sulle spese, non essendovi altre parti costituite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da
[...]
, per il tramite del proprio amministratore di sostegno avv. Parte_1
pagina 10 di 11 avverso l'ordinanza del 20.12.2014 pronunciata dal Parte_2
Tribunale di Verona a definizione del procedimento n. 2024/295 R.P.U., lo accoglie e per l'effetto:
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni della reclamante e rimette gli atti al Tribunale di Verona per la nomina del liquidatore e l'adozione di ogni altro provvedimento previsto dagli artt. 270 e ss. d.lgs n.
14/2019
Venezia, 10 aprile 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott. Guido Santoro
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott. Guido Santoro
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