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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/10/2025, n. 2198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2198 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice MA IO, all'udienza del 23 ottobre
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7409/2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
AN UT ed elettivamente domiciliato a Caserta in Via Cesare Battisti n. 85, in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
, in persona del Direttore Generale, dott. Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Agnese Grassia Controparte_2 ed elettivamente domiciliata in Caserta alla Via Unità Italiana n. 28, giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 17.10.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere l' Controparte_1
al fine di ottenere l'indennità una tantum per maggior impegno correlato
[...] all'emergenza epidemiologica covid-19 prevista dalla Delibera della Giunta Regionale della
Campania n. 427/2020, in ragione del servizio prestato presso l'Unità operativa di salute mentale di Sessa Aurunca, dal 17 marzo 2020 a tutto il mese di aprile 2020, pari a 600 euro, oltre accessori come per legge. A sostengo della propria pretesa ha dedotto che aveva ricevuto, dalla resistente, nel mese di ottobre 2020, la corresponsione della premialità “una tantum” pari ad euro 600,00 disposta in attuazione della Delibera della Giunta Regionale n.427 del 03.08.2020 avente ad oggetto
“Riconoscimento del maggior impegno correlato all'emergenza epidemiologica Covid-19 del personale sanitario del servizio sanitario regionale”, per aver svolto turni lavorativi dal
17 marzo al 30 aprile 2020, quale operatore in servizio presso la predetta struttura;
ma che successivamente l' aveva provveduto al recupero delle somme corrisposte, CP_3 operando dalle buste paga del mese di novembre e dicembre 2020 e di gennaio 2021, un'arbitraria ed illegittima trattenuta pari ad un importo di euro 200,00 mensili, omettendo qualsiasi avviso e motivazione a sostengo di tale azione.
Tanto premesso, ritenuta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla percezione del descritto emolumento, ha quindi concluso come in atti.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita la resistente Controparte_1 chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere avendo la stessa assunto la determinazione n. 13995 del 9.10.2025 con la quale ha disposto di provvedere alla restituzione delle somme liquidate come richiesto dal ricorrente.
Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, come da concorde richiesta delle parti formulata all'odierna udienza.
Essendo sopraggiunta una situazione concreta che ha eliminato ogni posizione di contrasto tra le parti, facendo del resto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse, non resta a questo giudicante che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005,
n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000,
n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez. un., 28.9.2000,
n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Venuta meno la materia del contendere, residua la questione delle spese di lite.
Come è noto, in caso di pronuncia di cessata materia del contendere deve trovare applicazione il criterio della cd. soccombenza virtuale, in base al quale il giudice provvede sulle spese sulla scorta di una delibazione sul fondamento della domanda, con valutazione in termini di accoglimento o rigetto della stessa, laddove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77,
n. 4923). Ebbene, nel caso in esame, si ritiene che le stesse vadano poste a carico dell'
[...]
convenuta, in considerazione della verosimile fondatezza del ricorso e tenuto conto CP_1 del complessivo comportamento della stessa che ha provveduto alla restituzione delle somme solo a seguito della delibera del settembre 2025, a sua volta adottata dopo la notifica del ricorso introduttivo del 21.10.2024. Le spese sono liquidate come in dispositivo, considerata la serialità del contenzioso ed il valore del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 250,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 23.10.2025
Il giudice del lavoro
MA IO