Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/05/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Giacomo Rota Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1020/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] l'[...], c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv.ta Chiara Lucenti (del Foro di
Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellante
contro
:
(nato a [...] il [...], c.f. , Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Massimo Gozzo (del Foro di
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellato
OGGETTO: possesso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 703 c.p.c. del 18.7.2018 adiva il Tribunale di Parte_2
Siracusa e – premesso di essere proprietario di terreno, con entrostante fabbricato, in agro di Pachino, contrada Concerie/Punto Rio (censito in Catasto Terreni al foglio 33,
terreno nei pressi di quello di esso ricorrente, nell'agosto del 2017 si fosse arbitrato di collocare al termine di detta prima stradella – in corrispondenza dell'uno e dell'altro ciglio della stessa – dei grossi massi di pietra calcarea che avevano in realtà ristretto la larghezza della carreggiata, in tal guisa venendo a rendere la stradella non più transitabile (provenendo da detta via Portobello) se alla guida di autoveicoli anche soltanto di medie dimensioni (quale era pure il SUV abitualmente utilizzato da esso medesimo per i suoi spostamenti). Pt_2
Ritenuto che “l'illegittima condotta del resistente costituisce molestia e turbativa del possesso delle stradelle suddette determinando, nel concreto, una palese limitazione del diritto di passaggio sulle stesse”, chiedeva pertanto il ricorrente Parte_2
che con provvedimento interdittale fosse ordinato al “ritenuti sussistenti i Pt_1
presupposti di cui agli articoli 1170 del c.c. e 703 del c.p.c., l'esecuzione a sua cura e spese di ogni lavoro necessario al ripristino del regolare transito dei veicoli sulle medesime stradelle”.
Alla fissata udienza di comparizione si costituiva in contraddittorio Parte_1
per resistere al ricorso proposto dal in particolare obiettando di aver collocato i Pt_2
massi anzidetti – peraltro ben prima dell'agosto del 2017 donde, in ogni caso, il ricorso del doveva dirsi pregiudizialmente tardivo - a tutela dei confini della sua Pt_2
proprietà fondiaria senza che gli stessi massi potessero in realtà, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, ostacolare apprezzabilmente il transito sui luoghi di conducenti di autoveicoli anche di grosse dimensioni, al più onerati soltanto di qualche movimento di manovra in più all'atto di svoltare da una stradella sull'altra.
Tanto essendosi devoluto in causa il giudice designato, escussi gli informatori addotti dall'una e dall'altra parte, con ordinanza del 15.4.2019 rigettava il proposto ricorso, dopo aver in particolare ritenuto che quanto obiettato dal risultasse avallato Pt_1 anche dall'esito dell'accertamento cui, a cura di personale del Corpo di Polizia
Municipale di Pachino, si era dato corso sui luoghi.
Di diverso avviso era, tuttavia, il Collegio adito dal con reclamo ex art. Pt_2
669terdecies c.p.c. che, con ordinanza del 10.10.2019, ordinava infine al “di Pt_1
reintegrare nel possesso della servitù di passaggio della stradella de Parte_2
qua” e, conseguentemente, “di eseguire a sua cura e spese ogni lavoro necessario al ripristino del regolare transito dei veicoli su detta stradella”; e ciò dopo aver ritenuto:
- anzitutto, che il non fosse incorso in alcuna decadenza poiché “la Pt_2
giurisprudenza della Cassazione (30.4.2015 n. 8810) ha affermato che nel caso di spoglio clandestino il termine annuale di decadenza decorre dalla scoperta dello spoglio”,
- che, in punto di fatto, “l'informatore ha confermato di avere Persona_1
visto per la prima volta i grossi massi nell'estate del 2017, fine luglio, inizio agosto, percorrendo la strada per andare a mare, precisando altresì che, pur non impedendo i massi il passaggio delle auto, tuttavia questo era reso difficoltoso soprattutto per veicoli di non piccole dimensioni. L'informatore
, figlio del ricorrente, ha riferito di aver saputo dallo stesso Testimone_1
che nei primi giorni di agosto del 2017 aveva collocato grosse pietre Pt_1
sulla strada per impedire il passaggio a chiunque, confermando che il camion per lo spurgo delle fogne non era riuscito a passare a causa della presenza dei massi e che anche le stesse automobili avevano riportato danni durante il passaggio. Nessuno elemento di prova può essere assunto dal Giudice a sostegno del proprio convincimento dalle dichiarazioni rese dall'informatore
, in quanto questi ha riferito circostanze non congrue in Testimone_2
relazione ai tempi e ai luoghi di intervento sulla stradella oggetto di causa.
L'informatore, intervenuto nella sua qualità di Vigile urbano, ha riferito, infatti, di essersi recato sul posto nel maggio 2017, contrariamente a quanto riferito dal Vigile urbano , intervenuta sul luogo con il Controparte_1 collega suddetto. La ha dichiarato che l'intervento venne eseguito in CP_1
data diversa da quella indicata dal e precisamente il 12 luglio 2017. Tes_2
Dal tenore delle informazioni rese dal emerge, inoltre, che questi fa Tes_2
riferimento ad una strada diversa da quella oggetto di causa, tant'è che nel corso delle sue dichiarazioni l'informatore ha precisato che soltanto dopo aver incontrato l'addetto agli spurghi a bordo del camion aveva appreso dell'esistenza di un'altra stradina sulla quale erano apposti massi negli angoli che non permettevano al camion di uscire. L'informatore , Controparte_1
pur avendo confermato la data del 12 luglio 2017 di intervento sui luoghi, non ha, tuttavia, precisato se tale intervento fosse stato sollecitato dallo stesso ricorrente. La circostanza, del resto, non emerge neanche dal rapporto di servizio redatto in occasione di tale intervento (agli atti del fascicolo di parte resistente) nel quale si legge che l'intervento fu determinato al fine di accertare se vi fosse una strada bloccata con dei massi. Dall'insieme di tali dichiarazioni può quindi evincersi che, sebbene i Vigili fossero intervenuti sul posto prima della fine di luglio 2017, tuttavia, non emerge alcuna circostanza che possa escludere che il ricorrente abbia avuto conoscenza effettiva dell'apposizione dei massi alla fine di luglio, inizio agosto 2017”,
- che, ciò posto, “il comportamento di spoglio, o comunque di disturbo, del possesso deve dirsi realmente concretizzato alla luce delle dichiarazioni rese non solo dall'informatore ma anche dallo stesso Vigile Persona_1
intervenuto sul posto , la quale ha riferito che era stato Controparte_1
segnalato al Comando che l'autospurgo non poteva transitare perché erano state poste delle grosse pietre che intralciavano la viabilità dei mezzi meccanici ed ha aggiunto che, una volta recatasi sul posto, all'incrocio era parcheggiato il camion dello spurgo e i massi erano sul ciglio della strada, in fila l'uno dietro l'altro. Di nessun rilievo è infine quanto riferito dallo stesso informatore in ordine al fatto di aver constatato che l'impossibilità per il camion di transitare non era tanto dovuta alla presenza dei massi quanto piuttosto “alla dimensione della strada in sé”, in quanto l'espressione rappresenta un'opinione e non un fatto e dal momento che non è stata fornita alcuna prova contraria in ordine alla circostanza secondo cui, nonostante la presenza dei massi, il camion dello spurgo non sarebbe comunque potuto passare”.
A tal punto, con istanza del 18.12.2019/21.2.2020, chiedeva a detto Parte_1
giudice designato che fosse fissata udienza per la prosecuzione del processo ex art. 703, quarto comma, c.p.c.
Assegnati i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. il G.I. – ritenuta l'inammissibilità della prova testimoniale richiesta dall'una e dall'altra parte “perché in parte oggetto di prova documentale ed in parte volta a far esprimere valutazioni” - con ordinanza del 7.6.2021 rinviava prontamente le parti ad udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali – e posta la causa in decisione – con sentenza n. 325/2023 del
13.2.2023 il Tribunale di Siracusa riteneva che andasse infine confermato il provvedimento interdittale adottato a carico del con la citata ordinanza Pt_1
collegiale del 10.10.2019 e (dopo aver ritenuto di poter pedissequamente fare proprio tutto quanto lo stesso collegio aveva avuto modo di considerare in ordine sia alla tempestività del ricorso del sia alla reale ricorrenza, in quanto denunciato, di Pt_2
fatto di illecito “spoglio, o comunque .. disturbo” del possesso altrui) pertanto ordinava allo stesso “di reintegrare nel possesso della servitù Pt_1 Parte_2
di passaggio della stradella meglio descritta in parte motiva, mediante l'esecuzione a sua cura e spese di ogni lavoro necessario al ripristino del regolare transito dei veicoli su detta stradella”.
§§§
Avverso la sentenza così resa interponeva, con citazione Parte_1
tempestivamente notificata il 12.7.2023, appello per lamentare, in primo luogo, che a torto fosse stata rigettata la sua eccezione di tardività del ricorso ex art. 703 c.p.c. già proposto dal essendo provato per tabulas (vale a dire dal relativo rapporto di Pt_2 servizio) che i massi de quibus fossero già stati collocati sui luoghi alla data del
12.7.2017 del summenzionato sopralluogo di personale della Polizia Municipale di
Pachino. Senza che poi, anche ad ammettersi che nei casi di illecito possessorio il termine annuale di cui agli artt. 1168 e 1170 c.c. decorra (non dalla data della sua consumazione ma) soltanto dalla data della sua scoperta, fosse nella specie consentito di individuare un diverso dies a quo poiché – si deduceva – “in sede di loro escussione entrambi i vigili intervenuti in loco hanno apertamente dichiarato che, a seguito di apposita segnalazione telefonica (nel corso della quale il sig. Pt_2
lamentava che una strada comunale era ostruita da massi e che, pertanto, un autospurgo non riusciva a transitarvi) si recavano presso la contrada Punto Rio ….
Di nessun rilievo risulta la contestazione inerente le dichiarazioni rese dall'informatore che in sede di escussione non avrebbe precisato Controparte_1
se l'intervento del 12/07/2017 fosse stato richiesto dal sig. . Difatti, sebbene la Pt_2
non abbia esplicitamente indicato quale delle due parti in causa abbia CP_1
chiamato il Comando di Polizia Municipale (per l'esattezza, la predetta ha dichiarato quanto segue: “quello che so della lite tra le due parti è che una delle due chiamò il comando di Polizia Municipale […]”), tale circostanza è facilmente desumibile dalla stessa consistenza dei fatti: ed invero, se con il ricorso possessorio del 18/07/2018 a lamentare la lesione del diritto di transito fu il sig. , è più che Pt_2
ragionevole supporre che la richiesta di intervento del 12/07/2017 provenisse da quest'ultimo e non dal sig. che, stante la narrazione dei fatti, sarebbe l'autore Pt_1
stesso della turbativa denunziata. Ebbene, è facile comprendere come risulterebbe del tutto illogico ed alquanto ironico se l'autore di una asserita molestia denunciasse, alle competenti autorità, se stesso per aver leso un diritto altrui. Ragion per cui, può ritenersi che nessun dubbio sussista circa l'identità del soggetto richiedente l'intervento dei vigili in data 12/07/2017, identificabile esclusivamente nel sig. quale soggetto asseritamente leso nel possesso della servitù di Parte_2
passaggio per cui è causa”. Nel merito, censurava esso che non potesse non darsi atto che, contrariamente Pt_1
a quanto affermato dal Tribunale in termini clamorosamente erronei, “l'azione di manutenzione esercitata dal sig. è, ictu oculi, infondata in quanto nessuna Pt_2
turbativa è stata posta in essere dal sig. il quale si è limitato ad allocare ai Pt_1
margini della trazzera interpoderale, all'interno della sua proprietà, dei massi a protezione del di lui fondo. Non v'è stata alcuna restrizione della sede stradale, né tanto meno alcuna turbativa alla circolazione. Ergo, pare potersi affermare con buon grado di attendibilità che il Tribunale di Siracusa ha errato clamorosamente nel ritenere integrati gli estremi della turbativa possessoria idonei a legittimare l'allora ricorrente ad invocare la tutela di cui all'art. 1170 c.c. Ed invero, come evidenziato dal Tribunale di Siracusa con il provvedimento del 15.4.2019 (provvedimento che andava in ogni sua parte confermato, avendo il Giudice della fase possessoria attenzionato scrupolosamente ogni aspetto della vicenda per cui è causa e valutato correttamente le varie dichiarazioni raccolte in giudizio), a seguito dell'intervento dei VV. UU. del 12/07/2017 non è stata riscontrata alcuna mutazione e/o alterazione dello stato dei luoghi idonee a turbare la situazione possessoria del sig. , né di Pt_2
altri soggetti terzi (quali gli utenti della stradella per cui è processo). Dal rapporto dagli stessi redatto, infatti, e dalle loro dichiarazioni è nitidamente emerso che i massi oggetto di doglianza erano posti in maniera tale da non ostacolare il passaggio dei veicoli (in quanto allocati a ridosso della vegetazione), per cui la domanda di manutenzione non poteva essere accolta difettando i presupposti della richiesta turbativa, con la conseguenza che la impugnata sentenza non può che risultare errata anche su detto punto”.
E per quanto così riassunto concludeva chiedendo che, in riforma Parte_1
della sentenza impugnata, la domanda di manutenzione del possesso già formulata da fosse infine rigettata. Parte_2
§§§
Costituitosi in contraddittorio contestava in ogni sua parte l'appello Parte_2
del che pertanto chiedeva che fosse infine rigettato, in particolare obiettando: Pt_1 - quanto alla tempestività della originaria domanda di tutela interdittale di esso appellato, che in realtà “a precisa domanda del Giudice, nessuno dei due Vigili
Urbani sentiti alle udienze del 04.03.2019 e del 25.03.2019 ha saputo riferire alcunché sul soggetto che ha chiesto il loro intervento, sicché non risulta provato in alcun modo che l'istante abbia avuto conoscenza dei massi già dal
12.07.2017, così come capziosamente affermato nell'atto di appello. Né, per altro verso, dalle dichiarazioni rese da tali Vigili è dato evincere alcun elemento dal quale possa escludersi che il ricorrente abbia avuto conoscenza dei massi clandestinamente posizionati dal ricorrente nel periodo fine luglio/inizi di agosto del 2017”,
- quanto al merito, che lo spessore dell'illecito possessorio di cui il si era Pt_1
reso colpevole si ricavasse non soltanto da quanto desumibile dalla prodotta
“perizia tecnica del geometra del 07.07.2020, dalla quale Persona_2
risulta che “… la presenza dei massi alle estremità della stradella interpoderale ha ridotto notevolmente la larghezza della carreggiata riducendola di circa un metro e rendendo difficili le manovre di svolta per l'accesso alla strada creando notevoli difficoltà nella manovra di svolta, sia dirigendosi sul lato destro che dirigendosi sul lato sinistro;
per alcuni mezzi pesanti il passaggio è addirittura impossibile, come ben visibile dalla documentazione fotografica allegata alla presente””, ma anche dai prodotti “n.
3 video rappresentativi dell'attuale stato dei luoghi, da cui si evincono in guisa incontestabile le estreme difficoltà che i veicoli in transito incontrano per poter accedere alla stradella interpoderale di cui in narrativa. Alla luce di tutto ciò, appare evidente la fondatezza dell'azione di manutenzione esperita dall'odierno istante, con conseguente correttezza dell'iter logico-giuridico seguito dal primo Giudice in sentenza”.
§§§
Chiamata la causa direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c., all'esito della sua trattazione la Corte rimetteva le parti ad udienza di discussione finale. Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, riservandosi la Corte il deposito della sentenza nel termine di cui al nuovo terzo comma dell'art. 281sexies
c.p.c.
§§§
Con ordinanza del 17.3.2025 la Corte (non prima di aver considerato che “Quanto nell'ottica dell'appellante dovrebbe convincere del fatto che quella mattina del
12.7.2017 sia stato il – e non esso medesimo – a richiedere l'intervento Pt_2 Pt_1
sui luoghi di pattuglia dei VV.UU. di Pachino non si presta a costituire valida presunzione ex art. 2729 c.c.: ed invero, pur se non appare altrettanto verosimile, non si può tuttavia escludere che sia stato proprio il a telefonare al Comando Pt_1
di quella Polizia Municipale perché oggetto delle contestazioni di altro utente di quella stradella, ed al fine di scongiurare la possibilità che le contestazioni medesime potessero degenerare in atti di violenza”) rilevava che “essendo bensì pacifica ed incontestata la natura delle stradelle di cui si discute di strade vicinali (la seconda essendo persino inclusa, come premesso in narrativa, nella toponomastica cittadina)
- e dovendosi, d'altro canto, dire altrettanto pacifico che quanto al tempo denunciato dall'odierno appellato potesse e possa porre problema di molestie o turbative idonee a rilevare ex art. 1170 c.c. (e non invece di spoglio idoneo a rilevare ex art. 1168
c.c.: ciò che è tanto vero che, come s'è visto, con il suo originario ricorso il Pt_2
deduceva che “l'illegittima condotta del resistente costituisce molestia e turbativa del possesso delle stradelle suddette determinando, nel concreto, una palese limitazione del diritto di passaggio sulle stesse”, ed infine chiedeva l'adozione nei confronti del di idoneo provvedimento interdittale una volta “ritenuti Pt_1
sussistenti i presupposti di cui agli articoli 1170 del c.c. e 703 del c.p.c.” e medesime stradelle”) - ci si debba interrogare sulla stessa ammissibilità di detto originario ricorso a mente, invero, dell'art. 1145 c.c. (i cui commi secondo e terzo prevedono – quanto al “possesso” di cose fuori commercio – che “ .. nei rapporti tra privati è concessa l'azione di spoglio rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio e ai beni delle province e dei comuni soggetti al regime proprio del demanio pubblico” e che “Se trattasi di esercizio di facoltà, le quali possono formare oggetto di concessione da parte della pubblica amministrazione, è data altresì l'azione di manutenzione”): infatti, “Le strade vicinali assoggettate a pubblico transito sono equiparate alle strade pubbliche in senso proprio e sottoposte al regime giuridico di queste ultime per quanto riguarda sia l'esclusione dalla disciplina delle distanze nelle costruzioni (art. 879 c.c.), sia l'operatività del principio stabilito in materia di possesso di beni demaniali dall'art. 1145, comma 2 c.c., in base al quale è ammessa l'azione di spoglio nei rapporti fra privati, mentre l'azione di manutenzione è concessa soltanto quando si tratti di facoltà che possono formare oggetto di concessione della pubblica amministrazione” (Cass. II 2025/93). E' appena il caso di soggiungere che il transito pedonale e/o veicolare su strada demaniale – od anche vicinale – integra fattispecie di uso c.d. ordinario del bene demaniale, e non invece di uso c.d. speciale o di uso c.d. eccezionale consentiti – l'uno e l'altro – a soggetto privato solo dietro rilascio di concessione da parte della Pubblica Amministrazione proprietaria del bene medesimo”: e pertanto, ai sensi del secondo comma dell'art. 101 c.p.c., rimetteva la causa sul ruolo onde le parti potessero prendere posizione sulla rilevata quaestio juris, conseguentemente fissando la nuova udienza del 5 maggio 2025.
Alla quale tuttavia (pur se ne era stato dato tempestivo e rituale preavviso) nessuno compariva.
Analogamente, nessuno compariva all'udienza del 12 maggio 2025 (della quale era stato identicamente dato rituale e tempestivo preavviso) già ulteriormente fissata ex art. 309 c.p.c.
E pertanto, di seguito alla conseguente assegnazione della causa a sentenza occorre provvedere ai sensi del combinato disposto degli artt. 359, 309 e 181 c.p.c.: conseguentemente, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo. Nulla deve statuirsi in punto di spese atteso che, ai sensi del quarto comma dell'art. 310 c.p.c., “Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”.
P Q M
La Corte, visti gli artt. 359, 309 e 181 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo derivato dall'appello avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 325/2023 del
13.2.2023 proposto, con citazione del 12.7.2023, da nei confronti di Parte_1
. Parte_2
Spese irripetibili ex art. 310, quarto comma, c.p.c.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 15.V.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)