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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/09/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. n.2678/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2678 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 25 settembre 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Santa Maria Capua Vetere alla via A.S. Mazzocchi, 12 presso lo studio dell'avv. Pietro Le Rose che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Santa Maria Controparte_1 C.F._2
Capua Vetere alla via A.S.Mazzocchi, 12 presso lo studio dell'avv. Pietro Le Rose che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 settembre 2025 tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
1 V.G. n.2678/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis- 49 e 51 c.p.c. depositato il 2 luglio 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 5 marzo 1979, dal quale nascevano quattro figli, attualmente maggiorenni ed economicamente indipendenti , chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art.3 l.898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 25 settembre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
-nulla per i figli , , e Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, tutti ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti;
[...]
- assegnare la casa coniugale, sita in Caivano (NA) P.co Verde B2/3 /int. 14, insieme ai mobili e agli arredi che la compongono;
- dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento
Gli accordi possono essere recepiti nella presente pronuncia non apparendo in contrasto con norme imperative.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt.
473bis 49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n- 898/1970
e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la
2 V.G. n.2678/2025
dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.
898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato a [...] l'[...]) e Parte_1
(nata a [...] il [...]); Controparte_1
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI (atto n.10, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1979) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione i sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.
e) spese al definitivo;
f) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 25 settembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
3 V.G. n.2678/2025
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2678 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 25 settembre 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Santa Maria Capua Vetere alla via A.S. Mazzocchi, 12 presso lo studio dell'avv. Pietro Le Rose che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Santa Maria Controparte_1 C.F._2
Capua Vetere alla via A.S.Mazzocchi, 12 presso lo studio dell'avv. Pietro Le Rose che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 settembre 2025 tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
1 V.G. n.2678/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis- 49 e 51 c.p.c. depositato il 2 luglio 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 5 marzo 1979, dal quale nascevano quattro figli, attualmente maggiorenni ed economicamente indipendenti , chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art.3 l.898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 25 settembre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
-nulla per i figli , , e Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, tutti ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti;
[...]
- assegnare la casa coniugale, sita in Caivano (NA) P.co Verde B2/3 /int. 14, insieme ai mobili e agli arredi che la compongono;
- dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento
Gli accordi possono essere recepiti nella presente pronuncia non apparendo in contrasto con norme imperative.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt.
473bis 49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n- 898/1970
e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la
2 V.G. n.2678/2025
dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.
898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato a [...] l'[...]) e Parte_1
(nata a [...] il [...]); Controparte_1
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI (atto n.10, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1979) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione i sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.
e) spese al definitivo;
f) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 25 settembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
3 V.G. n.2678/2025
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