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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/05/2025, n. 2481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2481 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 2383 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 con
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale e vertente
TRA
nato a [...] il [...], nato ad [...] il [...], Parte_1 Parte_2
nata ad [...] il [...] e nata ad [...] il [...], tutti Parte_3 Parte_4
elettivamente domiciliati in Pomigliano d'Arco alla Via Mauro Leone n. 125 presso l'avv. Raffaele Guadagni
(C.F. ) da cui sono rappresentati e difesi in virtù di procura alle liti prodotta in sede di CodiceFiscale_1
iscrizione a ruolo telematica della causa di appello.
APPELLANTI
E
con sede in Mogliano Veneto alla Via Marocchesa n. 14 (C.F. e P. Iva: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore e quale impresa designata per territorio alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime di Garanzia, elettivamente domiciliata in Somma
Vesuviana al Corso Italia n. 3 presso l'avv. Mario Piccolo (C.F.: ) da cui è CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti per notar del 26.07.2017 prodotta in Persona_1
sede di costituzione telematica.
APPELLATA
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “L'Avv. Raffaele Guadagni, quale procuratore costituito degli Eredi Sig.ra
[...]
, in ottemperanza al provvedimento dell'Adita Corte d'Appello, con le seguenti note di trattazione Per_2
scritta in via preliminare impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito perché
infondato in fatto e diritto chiedendo il rigetto delle avverse istanze. Si riporta al proprio atto di appello
chiedendo l'accoglimento delle proprie istanze con vittoria di diritti, spese ed onorari del doppio grado di
giudizio”.
PER L'APPELLATA: “L' Avv. Mario Piccolo si riporta integralmente alla proprie difese, così come illustrate
in comparsa di costituzione, chiedendo il rigetto dell'appello proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto
per tutti i motivi sopra indicati, e la relativa conferma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di
Nola…n.° 538/2021. Si ribadisce quanto già affermato in comparsa di costituzione, condividendo quanto
sostenuto dal Giudice di prime cure circa la mancata proposizione di querela da parte della danneggiata a
seguito di sinistro con veicolo pirata, la genericità delle dichiarazioni testimoniali rese e la mancata indicazione
della presunta omissione di soccorso nel referto di P.S. Chiede pertanto che la causa sia riservata in decisione
con termini ex art. 190 cpc”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato il 21.12.2012 ha riferito che alle ore 18,30 circa del 06.11.2009, Persona_2
mentre circolava a bordo della propria bicicletta su via Cucca nel Comune di Brusciano, veniva investita da un veicolo soggetto a obbligo assicurativo che, percorrendo ad elevata velocità detta arteria stradale, l'attingeva,
facendola rovinare al suolo, per poi allontanarsi rapidamente senza prestarle il dovuto soccorso e senza consentire né la rilevazione del suo numero di targa né l'identificazione del suo conducente.
Tanto premesso l'istante, deducendo di aver patito nell'occorso una frattura dell'epifisi distale del femore diagnosticatale presso l'Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino e trattata con intervento chirurgico di riduzione e sintesi, ha convenuto innanzi al Tribunale di Nola la , in qualità di impresa Controparte_1
territorialmente designata alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada,
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro da liquidare in € 84.052,71, oltre rivalutazione e interessi, o nel diverso importo ritenuto di giustizia.
L'impresa designata, costituitasi in giudizio, ha resistito alla domanda di cui ha chiesto il rigetto pagina 2 di 13 contestando la sussistenza dei presupposti normativamente richiesti per porre l'onere del risarcimento a carico del . Parte_5
La causa è stata quindi istruita assumendo la prova testimoniale capitolata dall'attrice che, in data
28.09.2017, è deceduta per cause indipendenti dal sinistro dedotto in lite con prosecuzione del giudizio da parte di , , e , suoi eredi legittimi, i quali si Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4
sono costituiti facendo propria la domanda della loro dante causa.
È stata quindi disposta una c.t.u. medico-legale di natura documentale e, in seguito al suo deposito, la causa è stata decisa con sentenza pubblicata il 22.03.2021 e non notificata la quale ha rigettato la domanda ed ha condannato gli eredi di al rimborso delle spese di lite avversarie con la seguente motivazione: Persona_2
“…passando alla disamina della “res controversa”, la domanda giudiziale è infondata. Come noto,
perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da “veicolo non identificato”
non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è altresì
necessario provare anche che la non identificazione dello stesso sia dipesa da impossibilità incolpevole del
danneggiato (ex multis, Cassazione civile sez. III, 29.05.2014, n.12060).
E ciò in quanto il sistema risarcitorio posto a carico del Fondo di Garanzia non vale a rimpiazzare ma
solo a completare gli strumenti di tutela esperibili dai danneggiati da sinistro stradale per il ristoro del
pregiudizio subito, non consentendo una surrogazione incondizionata del nella posizione del Pt_5
responsabile né, per l'effetto di uno “scaricamento” sulla Compagnia designata dal Fondo di oneri riparatori
che avrebbero potuto essere facilmente pretesi nei confronti di chi sarebbe stato individuabile mediante
ordinaria accortezza e diligenza.
Perciò, potrà essere qualificato come “veicolo non identificato”, tale da giustificare una domanda nei
confronti del Fondo, solo quello rimasto ignoto nonostante la vittima abbia tenuto una condotta di usuale ed
esigibile diligenza nel corso dell'intera vicenda. Dunque, il comportamento tenuto da coloro che agiscono nei
confronti del può assumere rilevanza ove si riscontrino incompletezze od omissioni in ordine alla Pt_5
dimostrazione della effettiva verificazione del sinistro, della riconducibilità delle lesioni ad esso, ovvero della
incolpevole impossibilità di identificare il veicolo investitore (…).
Da quanto detto deriva che, nel caso in cui si riscontrino omissioni o incompletezze nel comportamento
tenuto dal presunto danneggiato che agisca nei confronti del Fondo, non potrà il giudice non attribuirvi
pagina 3 di 13 rilevanza, imponendosi un rigore maggiore nelle controversia contro il FGVS, in quanto l'impresa designata
diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro da
quella prospettata dall'attore stesso, soprattutto laddove manchino rapporti e rilievi eventualmente svolti al
momento del sinistro dagli organi competenti (come nel presente caso).
Nel caso in esame, la prova rigorosa di cui sopra si è detto, non è stata raggiunta. Manca, infatti, un
rapporto delle autorità in ordine al sinistro del quo, alcun riferimento ad un veicolo pirata si legge nel verbale
di ingresso della danneggiata al P.S., radicalmente omessa risulta poi la proposizione, da parte attrice, di una
denuncia querela nei confronti di ignoti idonea ad attivare le opportune ricerche per l'identificazione del
veicolo sconosciuto.
Sebbene, per giurisprudenza pressoché costante, la mancata presentazione della denuncia del sinistro
non esclude di per sé la prova che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, la sua mancanza
può comunque costituire un elemento di valutazione idoneo a fondare, unitamente ad altri elementi, il
convincimento del giudice.
La “non identificazione” necessaria ad attivare la tutela del F.G.V.S. è, infatti, il risultato finale di un
processo conoscitivo, all'interno del quale il danneggiato è comunque tenuto ad offrire i contributi di
conoscenza di cui dispone.
Nel caso, di specie, l'unico elemento probatorio riguardo all'an debeatur, è rappresentato dalla isolata
deposizione di un unico teste, escusso all'udienza del 25.06.2015, il quale si limitava a Testimone_1
confermare i vari capi di domanda formulati nella memoria istruttoria di parte attrice, senza apportare
significativi elementi, sia in ordine alla precisa dinamica del sinistro, sia in ordine alla impossibilità di
individuare il veicolo investitore. In particolare, il teste confermava genericamente che “La macchina urtava
con la parte anteriore destra la bicicletta della sig.ra ”. Il teste affermava poi che “il veicolo era di Per_2
colore scuro” (non meglio precisato) aggiungendo “Il tipo di macchina non lo ricordo e neanche le
dimensioni”, salvo poi affermare genericamente “comunque era di medie dimensioni”. Egli, inoltre, pur
affermando che “la strada era sufficientemente illuminata” si limitava a dedurre la impossibilità di
identificazione dei veicolo assumendo che “la strada era libera e il veicolo non identificato aveva campo libero
per scappare velocemente”, senza alcuna ulteriore specificazione (ad es. in ordine al carattere rettilineo o meno
della strada luogo del sinistro). Il teste riferiva poi “successivamente al sinistro, ho chiesto ai vigili come stava
pagina 4 di 13 la sig.ra e ho lasciato ai vigili i miei dati”, ma, come detto, dalla documentazione agli atti non risulta alcun
verbale delle autorità. Emerge, inoltre, che, sebbene il Giudice avesse ammesso anche l'altro teste richiesto
dall'attrice, quest'ultima, a seguito dell'unica e laconica deposizione resa dal teste , chiedeva una Parte_1
serie di rinvii in prosieguo prova e, all'udienza del 10.10.2017, rinunciava all'audizione del secondo teste e
chiedeva conferirsi incarico al CTU. In definitiva, il quadro probatorio offerto dall'attrice è ben lontano da
quella rigorosa prova di cui sopra e la relativa domanda non può, pertanto, trovare accoglimento.
La omessa presentazione della denuncia da parte della danneggiata, l'omessa segnalazione, all'atto del
relativo ricovero ospedaliero per i necessari soccorsi,, della riconducibilità del fatto ad un conducente
sconosciuto, la laconicità dell'unica testimonianza assunta, la mancanza di un verbale redatto da eventuali
autorità intervenute sul posto, hanno assunto il carattere di specifici elementi di valutazione istruttoria idonei a
convincere della infondatezza della domanda (cfr. Cassazione civile sez. III, 23.06.2017, n.15659)…”.
§§§§§§
Con atto notificato il 26.05.2021 ed iscritto a ruolo il giorno successivo , Parte_1 Parte_2
, e hanno proposto tempestivo appello avverso tale sentenza
[...] Parte_3 Parte_4
chiedendo a questa Corte di riformarla integralmente accertando la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo rimasto sconosciuto nella causazione del sinistro con conseguente condanna dell'impresa designata al risarcimento dei danni patiti dalla loro dante causa.
La , costituitasi in giudizio, ha concluso in via principale per il rigetto dell'appello Controparte_1
ed in subordine per una congrua riduzione del quantum debeatur sia in ragione del mancato superamento della presunzione di colpa concorrente di cui all'art. 2054 co. 2 c.c. che in considerazione del prematuro decesso dell'originaria attrice per causa indipendente dal sinistro.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza poi sostituita dalla fissazione di un termine per deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa è
stata introitata in decisione disponendo il deposito delle difese finali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§§§§
Con l'unico motivo di gravame gli appellanti si dolgono dell'erronea valutazione del quadro probatorio pagina 5 di 13 da parte del tribunale e della violazione dell'art. 116 c.p.c. Sostengono in particolare gli istanti che il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto non raggiunta la prova della sussistenza dei presupposti di fatto che determinano l'insorgenza dell'obbligazione risarcitoria in capo al Fondo di Garanzia, ossia la verificazione di un sinistro causato da veicolo non identificato senza colpa del leso, basandosi su degli elementi non decisivi e trascurando le risultanze processuali.
Ciò in quanto è stato attribuito un peso sproporzionato alla mancata denuncia del sinistro da parte della danneggiata, pur richiamando consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'assenza di una denuncia alle autorità non esclude di per sé la prova della causazione del sinistro da parte di un veicolo non identificato, con imposizione alla parte lesa un onere probatorio eccessivo e difficilmente assolvibile che ne ha aggravato ingiustamente la posizione.
Il Tribunale ha infatti preteso una prova "rigorosa" della non identificazione del veicolo investitore pretendendo così, indirettamente, un comportamento investigativo da parte della vittima incompatibile con i principi generali in materia.
Il Tribunale, non tenendo conto del fatto che la dimostrazione della causazione del danno ad opera di veicolo non identificato può essere fornita dal danneggiato anche a mezzo di prove orali, avrebbe inoltre svalutato del tutto immotivatamente la testimonianza di qualificandola come generica e priva di Testimone_1
elementi utili all'accertamento della responsabilità del veicolo pirata.
Al contrario, il teste ha confermato l'accadimento del sinistro, descrivendo chiaramente la dinamica dei fatti, il luogo dell'impatto, le caratteristiche del veicolo investitore (colore scuro, media grandezza) e le lesioni riportate dalla vittima.
La motivazione del Tribunale sarebbe pertanto carente poiché ha sminuito le dichiarazioni dell'unico teste escusso senza un'effettiva ragione.
§§§§§§
L'appello è fondato e merita di trovare accoglimento per quanto di ragione. L'azione originariamente riconosciuta al danneggiato dall'art. 19 lett. a) L. n. 990/1969, e in seguito dall'art. 283 co. 1 lett. a) D. lgs. n.
209 del 2005, è infatti ancorata solo ed esclusivamente ad un dato fattuale, ossia alla circostanza che “il sinistro
sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato”, e niente altro la norma richiede se non l'accertamento del coinvolgimento nell'incidente di un veicolo soggetto ad obbligo assicurativo e dell'esistenza di una pagina 6 di 13 situazione fattuale oggettivamente ostativa all'identificazione del mezzo investitore.
La vittima di un sinistro stradale cagionato da veicolo non identificato, al fine di ottenere il risarcimento dall'impresa designata ad operare per conto del Fondo di Garanzia, non ha dunque l'obbligo di presentare una denuncia o una querela contro ignoti occorrendo escludere non solo che questa integri una condizione di proponibilità dell'azione, come talora si è sostenuto, ma anche che il danneggiato sia tenuto ad attivarsi in tal senso in quanto l'accertamento giudiziale da compiere non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile ma la mera circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non indentificato per circostanze a tanto oggettivamente ostative (cfr. in termini cass. n. 23434/2014, n.
27540/2016, n. 27541/2016 e n. 9873/2021).
Se dunque il veicolo investitore si è dato alla fuga subito dopo il fatto, o il danneggiato si è trovato per effetto del sinistro in stato di incoscienza o comunque in gravi condizioni, la prova di tali circostanze ostative alla rilevazione della targa del mezzo ed all'identificazione del suo conducente ben potrà essere tratta da dichiarazioni testimoniali non potendosi configurare, a carico del danneggiato, un onere di collaborazione attiva per l'individuazione del responsabile che, travalicando la norma positiva, finisca con il trasformarlo in un investigatore privato o necessariamente in un querelante.
Tanto con l'ulteriore precisazione che all'esistenza di una querela con susseguente decreto di archiviazione, così come pure alla sua mancanza, non si può assegnare una sorta di efficacia probatoria automatica nel senso che il sinistro sia o meno riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 283 D. lgs. cit. essendo il giudice a dover stabilire, nell'ambito di una globale valutazione delle risultanze processuali, se sia stata acquisita un'idonea prova del fatto che il danno di cui si reclama il ristoro fu effettivamente cagionato da un veicolo non identificato (cfr. così cass. n. 24449/2005, cass. n. 18532/2007, cass. n. 4480/2011, cass. n.
20066/2013 e cass. n. 3019/2016).
Ciò premesso occorre passare a rilevare come la deposizione testimoniale raccolta in primo grado,
immune da contraddizioni interne e di contenuto pienamente lineare, non offra motivo alcuno per dubitare dell'effettiva presenza del teste sul luogo dell'incidente e della veridicità della sua narrazione.
Il teste in questione ha infatti dichiarato quanto segue: “Sono a conoscenza dei fatti di causa perché ero
presente sul luogo. Mi trovavo sul marciapiede mentre stavo passeggiando. Il veicolo era di colore scuro. Il tipo
di macchina non lo ricordo e neanche le dimensioni. Era comunque una macchina di media grandezza. C'erano
pagina 7 di 13 altre persone sul luogo ma non le conosco. Ero presente quando è arrivata l'ambulanza. Non l'ho chiamata io.
La strada è a doppio senso di circolazione. La macchina urtava con la parte anteriore destra la bicicletta della
signora . La signora lamentava forti dolori alla gamba sinistra. La strada era libera e il veicolo non Per_2
identificato aveva campo libero per scappare velocemente. La signora aveva intorno ai 50 anni. Il sinistro è
avvenuto all'altezza del Banco di Napoli, in via Cucca. La strada era sufficientemente illuminata. Mi trovavo a
pochi metri dal luogo del sinistro. La signora guidava una bicicletta da donna. Successivamente al sinistro ho
chiesto ai vigili come stava la signora e ho lasciato ai vigili i miei dati”.
La deposizione ha dunque comprovato l'esistenza di circostanze oggettivamente ostative all'identificazione del veicolo investitore, versando la ciclista in condizioni fisiche tali da tale da rendere assolutamente impossibile la rilevazione del numero di targa dell'auto-pirata che si dileguava subito dopo il fatto approfittando dell'assenza di traffico, offrendo perciò dimostrazione della ricorrenza delle condizioni di legge per porre l'onere del risarcimento a carico del Fondo di Garanzia. Non si può, d'altro canto, condividere l'affermazione del tribunale secondo cui il teste non sarebbe credibile perché “si limitava a confermare i vari
capi di domanda formulati nella memoria istruttoria di parte attrice, senza apportare significativi elementi sia
in ordine alla precisa dinamica del sinistro, sia in ordine all'impossibilità di individuare il veicolo investitore”.
In più occasioni la giurisprudenza di legittimità ha infatti avuto modo di ribadire che, in sede di assunzione della prova testimoniale, il giudice di merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone ma un soggetto attivamente partecipe dell'escussione, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-
dovere non solo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone, ma anche di acquisire da esso tutte le informazioni indispensabili per una giusta decisione, sicché egli non può, senza contraddirsi, dapprima, astenersi dal rivolgere al testimone delle domande a chiarimento e, successivamente, ritenerne lacunosa la deposizione perché carente su circostanze non capitolate, sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire. In tale ipotesi,
pertanto, la svalutazione della testimonianza fondata sul rilievo che il teste si è limitato a confermare la rispondenza al vero delle circostanze dedotte nei capitoli di prova, senza aggiungere dettagli mai richiestigli,
riposa su delle argomentazioni tra di loro logicamente inconciliabili, dando luogo ad una motivazione solo apparente (cfr. tra tante cass. n. 32456/2022 e n. 17981/2020).
Allo stesso modo dal fatto che l'attrice non abbia prodotto il verbale redatto dalle autorità intervenute sul posto non si può inferire l'inattendibilità del teste, non essendo tale circostanza dimostrativa della sua pagina 8 di 13 inesistenza, né è significativa la circostanza che nel verbale di accesso al pronto soccorso non si faccia specifico riferimento al coinvolgimento nel sinistro di un'auto pirata.
Non vengono infatti in esame delle dichiarazioni rese all'autorità investigativa al fine di perseguire un reato, ma dei semplici ragguagli forniti a personale medico per individuare la causa delle lesioni, in funzione degli accertamenti diagnostici da compiere, per cui concorre a confermare l'attendibilità del teste la circostanza che, nella cartella clinica stilata in occasione del ricovero in pronto soccorso di presso Persona_2
l'Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, sia annotato che la donna accedeva alla struttura nosocomiale con un'ambulanza, come riferito dal testimone, a seguito del coinvolgimento in un sinistro stradale.
La responsabilità dell'evento, alla luce della resa testimonianza, non può però essere attribuita in via esclusiva all'automobilista non identificato occorrendo fare applicazione della presunzione di pari concorso di colpa prevista in via sussidiaria dall'art. 2054 co. 2 c.c. per il caso di scontro tra veicoli senza guida di rotaie a prescindere dal fatto che si tratti di veicoli a motori o di biciclette che, al pari degli altri veicoli, circolando sulla pubblica via devono osservare i dettami del Codice della Strada approvato con D. lgs. n. 285 del 1992 oltre che gli specifici obblighi facenti capo ai ciclisti ex art. 182 D. lgs. cit. e le norme di comune prudenza.
Dalla deposizione testimoniale non emerge, infatti, che la bici condotta da circolasse Persona_2
il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, come è prescritto dall'art. 143 co. 2 D. lgs. cit. per i veicoli sprovvisti di motore, e neppure che la stessa fosse dotata di catarifrangenti, risultando perciò visibile agli altri utenti della strada anche in assenza di luce diurna (il sinistro è avvenuto alle ore 18,30 del mese di novembre) o che la donna procedesse rigorosamente in linea retta, senza zigzagare, come di sovente avviene quando la bicicletta non procede in piano.
Nel dubbio circa le concrete modalità del fatto, l'effettiva misura delle colpe e l'entità del contributo causale arrecato da ciascuno alla collisione, è pertanto gioco forza applicare la presunzione di pari concorrente responsabilità con conseguente risarcimento al 50% del danno subito dalla ciclista.
Occorre a questo punto procedere alla liquidazione di tale danno muovendo dalla documentazione medica prodotta e delle risultanze della c.t.u. espletata in primo grado.
Da tali elementi si evince che l'originaria attrice, cinquantaduenne al momento del fatto, riportò nel sinistro una frattura pluriframmentaria scomposta del femore destro per la quale fu sottoposta ad intervento di riduzione e sintesi venendo dimessa il 22.12.09 con prescrizione di divieto di carico e deambulazione con ausilio pagina 9 di 13 di bastoni canadesi, FKT e previsione di ritorno a controllo il 19.01.2010.
Tali lesioni, in base al condivisibile giudizio del consulente tecnico d'ufficio, sono guarite dopo un periodo di invalidità temporanea totale di 60 gg. - seguito da un'invalidità temporanea parziale di 30 gg al valore medio del 75%, di ulteriori 30 gg. al 50% e di altri 30 gg al valore medio del 25% - con postumi permanenti valutati tabellarmente nella misura del 7%.
Il danno biologico subito da integra, pertanto, una micropermanente da liquidare Persona_2
attenendosi ai parametri legali individuati dall'art. 139 D. lgs. n. 209/05. Avuto riguardo all'età dell'infortunata al momento del fatto, ed ai valori dei punti di invalidità permanente così come da ultimo aggiornati con D.M. del
16.07.2024 in G.U. n. 173 del 25.07.2024, il pregiudizio in parola va dunque monetizzato nella somma di €
9.953,28. A titolo di danno biologico da invalidità temporanea, per il quale le citate disposizioni normative aggiornate riconoscono l'importo di € 55,24 per ogni giorno di inabilità assoluta e, in caso di invalidità inferiore al 100%, un importo ridotto in misura corrispondente alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno, risultano poi dovuti € 5.800,20.
Per quanto attiene ancora al danno morale, riconoscibile anche in caso di sinistro stradale produttivo di una micropermanente, la sua misura, tenuto contro dell'entità della menomazione e delle sofferenze che ne sono verosimilmente scaturite, va determinata in misura pari al 20% di quanto liquidato a titolo di danno biologico con conseguente riconoscimento per tale causale di € 3.150,70.
Rispetto alle spese mediche documentate il c.t.u. ha infine stimato congruo e riconducibile dal punto di vista causale al sinistro l'importo di € 533,08 il quale, integrando un danno patrimoniale emergente, va attualizzato in € 701,53 considerata l'evoluzione del fenomeno inflattivo successiva all'erogazione della somma.
L'importo in teoria dovuto agli appellanti per il danno non patrimoniale subito dalla de cuius, senza tener conto per il momento dell'affermato concorso di colpa, sarebbe pertanto di complessivi € 18.904,18.
Va però a questo punto evidenziato come, in tutti i casi in cui si deve procedere alla liquidazione del danno alla salute patito dalla vittima primaria di un illecito e trasmesso jure successionis ai suoi eredi, secondo un ormai costante indirizzo giurisprudenziale, non ci si può attenere agli ordinari parametri di valutazione di tale pregiudizio profilandosi l'esigenza di parametrare l'ammontare del risarcimento dovuto al periodo di effettiva sopravvivenza del danneggiato e non già, come di norma avviene, al suo presumibile arco di vita futura.
Occorre in altri termini tener conto del fatto che le ripercussioni negative della permanente menomazione pagina 10 di 13 dell'integrità psico-fisica del soggetto leso sulla sua esistenza quotidiana non sono in tal caso da valutare presumendone la durata per un tempo corrispondente alla sua ordinaria speranza di vita poiché il pregiudizio in parola si è in concreto manifestato ed esaurito entro un lasso temporale ben definito e circoscritto (cfr. in termini già cass. n. 4551/2019).
Il danno da premorienza - cioè, quello spettante iure successionis agli eredi della vittima di lesioni deceduta prima della conclusione del giudizio e per causa indipendente dalla menomazione conseguente all'illecito - va in altri termini liquidato secondo un criterio di proporzionalità tra la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio ed in ragione del numero di anni effettivamente vissuti.
Esso va dunque parametrato alla durata effettiva della vita del leso, e non a quella statisticamente probabile, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo poi quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti (cfr. così cass. n. 8481/2025, n.
29832/2024 e n. 41933/2921).
Le operazioni da compiere sono pertanto le seguenti: a) si calcola il risarcimento tabellarmente spettante in base all'aspettativa di vita media del soggetto al momento dell'incidente (nella fattispecie corrispondente ad altri 33 anni essendo l'attrice all'epoca cinquantaduenne); b) si divide tale risarcimento per il numero di anni di vita presumibili ottenendo l'importo annualmente dovuto;
c) si moltiplica l'importo annualmente dovuto per il numero di anni concretamente vissuti.
Nel caso di specie la somma di € 18.904,18 va dunque divisa per 33 ottenendo l'importo annuo di €
572,85. Va poi considerato che è deceduta il 29.09.2017, ossia all'età di 60 anni, Persona_2
sopravvivendo per soli otto anni dopo il sinistro sicché il danno non patrimoniale da riconoscere ai suoi eredi è
di € 4.582,80 (€ 572,85 x 8), a cui va sommato l'importo di € 701,53, spettante a titolo di danno patrimoniale,
per un totale di € 5.284,33.
La somma in parola va poi ridotta, in considerazione del contributo causale fornito da Persona_2
alla produzione del danno, stimato presuntivamente nella misura del 50%, sicché, in definitiva, compete ai suoi eredi l'importo complessivo di € 2.642,16.
L'apprezzabile scarto temporale esistente tra la data dell'illecito e quella della liquidazione lascia infine pagina 11 di 13 ragionevolmente presumere che, se l'importo dovuto fosse stato corrisposto senza ritardo, esso non sarebbe stato destinato al consumo immediato bensì impiegato in modo fruttifero.
Compete dunque agli appellanti anche il cd. “danno da ritardo” che, in base all'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla Suprema Corte con la sentenza a sezioni unite n. 1712/1995, è suscettibile di ristoro tramite la corresponsione di interessi il cui tasso, passibile di determinazione equitativa, può nella fattispecie essere parametrato a quello legale.
Sempre alla stregua di tale orientamento detti interessi non possono tuttavia essere computati sulla somma attualmente dovuta occorrendo piuttosto rifarsi al credito vantato al momento di consumazione dell'illecito e poi via via rivalutato nel corso del tempo. Nel caso di specie risultano quindi dovuti gli interessi al tasso legale da calcolare inizialmente sull'importo del risarcimento così come devalutato in base agli indici Istat alla data del
06.11.2009 e quindi, anno per anno sino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione dell'importo dovuto al momento del fatto.
Dalla presente sentenza, la quale converte l'originario debito di valore in un debito di valuta, sono invece dovuti gli interessi sull'importo finale liquidato da computare al tasso legale sino al saldo effettivo.
L'accoglimento dell'appello impone di regolamentare diversamente le spese processuali le quali, per entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo attenendosi ai compensi medi previsti in relazione in relazione al decisum dai D.M. n 55 del 2014 e n. 147 del 2022 e con distrazione della somma in favore dell'avv. Raffaele Guadagni per dichiarato anticipo.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava Sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, in riforma della sentenza del Tribunale di Nola n. 538/2021 pubblicata il 22.03.2021, così provvede:
1) Condanna la , in qualità di impresa territorialmente designata alla liquidazione dei danni Controparte_1
a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al pagamento in favore di , Parte_2
, e del complessivo importo di € 2.642,16 oltre interessi Parte_1 Parte_3 Parte_4
legali da computare con le modalità indicate in motivazione.
2) Condanna la al rimborso delle spese avversarie del giudizio di primo grado che si Controparte_1
liquidano in € 678,00 per esborsi vivi ed in € 2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% dei compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv. Raffaele
pagina 12 di 13 Guadagni.
3) Condanna la al rimborso delle spese avversarie del giudizio di appello che si liquidano Controparte_1
in € 174,00 per esborsi vivi ed in 2.915,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al
15% di detti compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv. Raffaele Guadagni.
4) Pone la spesa liquidata in primo grado per la redazione della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico della . Controparte_1
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 14.05.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_2
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