CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 125/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
GRASSO SALVATORE, Relatore
RESCIGNO MARCELLO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 386/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011100109 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011100109 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 992/2025 depositato il
18/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 con ricorso inviato in data 1° aprile 2025,ricorre contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Latina, avverso l'avviso di accertamento in premessa indicato. Eccepisce che l'avviso di accertamento deve essere modificato in quanto sul totale compensi dell'anno 2019
(€ 118.254,00) alcuni compensi pari a € 16.701,00 non sono stati incassati, comportando una riduzione degli introiti derivanti dall'attività professionale a € 101.553,00.
Si costituisce con le proprie controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Latina chiedendo i rigetto del ricorsi per inammissibilità.
In data odierna il ricorso viene assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve esser dichiarato inammissibile. Infatti , dagli atti in causa, risulta che l'avviso di accertamento è stato notificato,in data 22 gennaio 2025 alle ore 16:31:23 tramite PEC, mentre il ricorso è stato inviato telematicamente all'ufficio in data 1° aprile 2025, ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992.
Sulla base di quanto appena osservato, ne discende che l'impugnativa si presenti inammissibile.
P.Q.M.
Si dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
GRASSO SALVATORE, Relatore
RESCIGNO MARCELLO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 386/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011100109 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011100109 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 992/2025 depositato il
18/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 con ricorso inviato in data 1° aprile 2025,ricorre contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Latina, avverso l'avviso di accertamento in premessa indicato. Eccepisce che l'avviso di accertamento deve essere modificato in quanto sul totale compensi dell'anno 2019
(€ 118.254,00) alcuni compensi pari a € 16.701,00 non sono stati incassati, comportando una riduzione degli introiti derivanti dall'attività professionale a € 101.553,00.
Si costituisce con le proprie controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Latina chiedendo i rigetto del ricorsi per inammissibilità.
In data odierna il ricorso viene assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve esser dichiarato inammissibile. Infatti , dagli atti in causa, risulta che l'avviso di accertamento è stato notificato,in data 22 gennaio 2025 alle ore 16:31:23 tramite PEC, mentre il ricorso è stato inviato telematicamente all'ufficio in data 1° aprile 2025, ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992.
Sulla base di quanto appena osservato, ne discende che l'impugnativa si presenti inammissibile.
P.Q.M.
Si dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate.