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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 98/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 14:15 in composizione monocratica:
NC DAVID, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 537/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
IRicorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scafa - Piazza Matteotti, 5 65027 Scafa PE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000400591 TASI 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000400591 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ili ricorrente impugnava il provvedimento di fermo amministrativo adottato in conseguenza dell'iniziativa di
SOGET Spa, la quale, successivamente, agiva in autotutela procedendo all'annullamento dell'atto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato ad opera di parte resistente, la medesima richiedeva dichiararsi estinzione del giudizio con cessazione della materia del contendere. Parte ricorrente non assentiva alla compensazione delle spese di lite ed anzi concludeva per il loro riconoscimento.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e condanna parte reistente al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 450,00 da liquidarsi in favore del difensore antistatario.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 14:15 in composizione monocratica:
NC DAVID, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 537/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
IRicorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scafa - Piazza Matteotti, 5 65027 Scafa PE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000400591 TASI 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000400591 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ili ricorrente impugnava il provvedimento di fermo amministrativo adottato in conseguenza dell'iniziativa di
SOGET Spa, la quale, successivamente, agiva in autotutela procedendo all'annullamento dell'atto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato ad opera di parte resistente, la medesima richiedeva dichiararsi estinzione del giudizio con cessazione della materia del contendere. Parte ricorrente non assentiva alla compensazione delle spese di lite ed anzi concludeva per il loro riconoscimento.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e condanna parte reistente al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 450,00 da liquidarsi in favore del difensore antistatario.