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Rigetto
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22/05/2025, n. 4422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4422 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/05/2025
N. 04422/2025REG.PROV.COLL.
N. 09665/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9665 del 2024, proposto da
Scf s.r.l. quale mandataria dell’omonimo costituendo Rti, Omnia Servitia s.r.l, quale mandante dell’omonimo costituendo Rti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Fausto Troilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
TO RO s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Mengassini, Sergio Massimiliano Sambri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Rete RO Italiana s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Marcone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 20936/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rete RO Italiana s.p.A. e di TO RO s.p.a;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti gli avvocati Francesco Vergara in delega dell'avv. Fausto Troilo, Aldo Areddu, Tommaso Di Nitto, Sergio Sambri e Nicola Marcone.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente proposto innanzi al Tar Lazio, TO RO s.p.a, in qualità di operatore economico partecipante alla procedura n. DAC.0062.2023 bandita da RFI s.p.a: “ per l’affidamento degli accordi quadro per la progettazione e l'esecuzione in appalto di manutenzione straordinaria per il rinnovo, potenziamento e upgrading degli impianti di SSE e LFM da eseguirsi nelle Direzioni Operative Infrastrutture Territoriali di RFI - Categoria da sistema di qualificazione SQ001 – LTE 001 del 14/07/2023 ”, collocatasi, relativamente al lotto n. 4 Bari-Reggio Calabria- Palermo (CIG: 9922137679), in posizione non utile per l’aggiudicazione del ridetto lotto (seconda graduata con punti 91,292), ha impugnato – chiedendone l’annullamento – l’avvenuta aggiudicazione in favore del RTI Scf srl/Omnia Servitia s.r.l, collocatasi prima graduatoria con punti 91,552.
Costituitesi in giudizio, RFI s.p.a, nonché Scf s.r.l. ed Omnia Servitia s.r.l, rispettivamente, in qualità di mandataria e di mandante del Raggruppamento odierna aggiudicataria, hanno chiesto il rigetto del ricorso, anche in virtù dello spiegato ricorso incidentale.
Con sentenza n. 20936/24 il TAR Lazio ha accolto il ricorso principale, annullando l’impugnata aggiudicazione, e riconoscendo altresì “ il diritto della ricorrente all’aggiudicazione della
gara, previa verifica, da parte della Stazione appaltante, del possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis. In ipotesi di esito positivo della verifica dei requisiti, la società ricorrente, ove aggiudicataria, ha diritto di subentrare nell’accordo quadro stipulato in data 23 luglio 2024 con il raggruppamento controinteressato, per una durata pari a quella originaria ”.
Avverso tale statuizione giudiziale le società SCF s.r.l. e Omnia Servitia s.r.l, nella qualità in atti, hanno interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: Error in iudicando et in procedendo , per avere la pronuncia impugnata erroneamente ritenuto che l’incarico del cd. “integratore” non potesse essere ricoperto da un professionista laureato in architettura. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis , nonché dell’art. 66 d. lgs. n. 36/2023 e dell’art. 34 della parte V dell’allegato II.12. Violazione e/o falsa applicazione del D.M. 37/08.
Hanno chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, il rigetto del ricorso proposto da TO RO s.p.a. in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, Rete RO s.p.a. ha aderito alle conclusioni di parte appellante.
Costituitasi in giudizio, TO RO s.p.a. ha chiesto il rigetto dell’appello, anche in virtù dello spiegato appello incidentale. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica dell’8.5.2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello principale è fondato.
3. Il TAR capitolino ha censurato la scelta, serbata dal progettista indicato dal raggruppamento aggiudicatario, di selezionare un professionista laureato in architettura, responsabile della categoria di progettazione S.03, secondaria rispetto allo scopo dell’appalto, quale persona fisica incaricata dell’integrazione (c.d. “integratore”) fra le varie prestazioni specialistiche.
Dovendo l’integratore occuparsi di coordinare il lavoro di un team di tecnici per assicurarsi che l'impianto funzioni in modo efficiente e sicuro, avendo riguardo alla categoria principale delle progettazioni oggetto di gara (“ Realizzazione di cabine e sottostazioni elettriche ”), l’individuazione dello stesso nella figura di un architetto, in luogo di un ingegnere, esprimerebbe pertanto, ad avviso del giudice di prime cure, l’inadeguatezza della struttura organizzativa del raggruppamento aggiudicatario rispetto all’oggetto dell’appalto.
4. Senonché, rileva il Collegio che, ai sensi dell’art. 66 co. 2 d. lgs. n. 36/2023: “ Per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 i soggetti ivi indicati devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 ”.
A sua volta, l’art. 34 All. II.12, nell’elencare i requisiti che i soggetti di cui all’articolo 66 citato devono possedere ai fini dell’ammissione alle procedure di affidamento, prescrive che gli stessi debbano essere “ in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara ”.
Dunque, il legislatore usa la disgiuntiva: “ingegneria o architettura”.
Per tali ragioni, era sufficiente anche il requisito del possesso, in capo al coordinatore, della laurea in architettura. Titolo di studio, quest’ultimo, pacificamente posseduto dal professionista indicato dal RTI appellante.
Ne consegue l’erroneità della pronuncia impugnata, la quale ha accolto il ricorso proposto dall’odierna appellante incidentale sulla base di argomentazioni giuridiche contrastanti con il suddetto dato normativo.
5. Alla luce di tali considerazioni, l’appello principale è fondato.
6. L’appello incidentale proposto da TO RO s.p.a. è invece infondato.
7. Con il primo motivo di appello incidentale TO RO s.p.a. censura il capo della sentenza in cui è stata ritenuta l’insussistenza della violazione dell’art. 39 Disciplinare, relativo alla possibilità di ricorso al subappalto.
Il motivo è infondato.
8. Ai sensi del Paragrafo XII.1 del Disciplinare: “ Non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, oltre il limite del 49,99% del valore della stessa ”.
Nondimeno, tale previsione della legge di gara sanziona la mancata espressa indicazione in sede di offerta di tali prestazioni o lavorazioni con la preclusione, per l’affidatario, di “ ricorrere al subappalto ”.
Per tali ragioni, come correttamente argomentato – in parte qua – dal giudice di prime cure, la suddetta previsione della legge di gara è chiara nello stabilire che l’omessa indicazione delle quote di lavorazioni o prestazioni che l’operatore intenda subappaltare non integra una ipotesi di esclusione dalla gara, ma, incidendo nella fase della esecuzione dell’appalto, preclude solo all’operatore aggiudicatario di avvalersi del subappalto.
Ne consegue che la riserva di subappalto formulata dall’appellante principale non si pone in termini di offerta condizionata e/o modificativa, come invece sostenuto dall’appellante incidentale, trattandosi invece di una mera esplicazione di una facoltà espressamente prevista dalla legge di gara, con l’unico limite dell’impossibilità, in fase di esecuzione, di ricorso al subappalto.
Per tali ragioni, il relativo motivo di gravame è infondato, e va dunque disatteso.
9. Con l’ulteriore motivo di gravame incidentale, TO RO s.p.a. lamenta l’illegittimità della pronuncia impugnata, nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che il chiarimento fornito in esito al quesito n. 48 non dovesse condurre ad una esclusione dell’aggiudicataria per non aver costituito il prescritto RTI.
Il motivo è infondato.
Il punto III del Disciplinare, rubricato: “ Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione – Protocolli III.1. Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione ”, stabilisce che: “ gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata ”.
Ne consegue che non vi era alcun obbligo di costituire apposito RTI, come invece sostenuto dall’appellante incidentale.
Tali conclusioni non sono in alcun modo smentite dalla risposta della stazione appaltante al quesito n. 48, atteso che, per pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato, anche di questa Sezione: “ In sede di gara pubblica le risposte fornite dalla stazione appaltante ai quesiti posti dall'operatore economico non possono avere effetti distorsivi della regola di gara, ma solo esplicativi ” (C.d.S, V, 20.3.2025, n. 2291).
Per tali ragioni, la relativa doglianza è infondata, e va dunque disattesa.
10. Alla stessa stregua, non coglie nel segno, e va dunque disattesa, l’ulteriore doglianza di parte appellante incidentale, di mancata indicazione del giovane professionista. Ciò per l’assorbente rilievo secondo cui non si è qui in presenza di raggruppamento di soggetti di cui all’art. 66 co. 1 lett. f) d. lgs. n. 36/2023 (prestatori di servizi di ingegneria e architettura; società di professionisti; società di ingegneria; prestatori di servizi di ingegneria e architettura; altri soggetti abilitati), atteso che l’appellante principale SCF s.r.l. è impresa di costruzioni, e non rientra pertanto in alcun delle categorie or ora considerate.
Pertanto, non versandosi nell’ipotesi di RTP costituito o costituendo tra professionisti, non vi era alcun obbligo di indicazione di un giovane progettista laureato, come invece sostenuto dall’appellante incidentale.
Ne consegue il rigetto della relativa censura.
11. Con l’ultimo motivo di gravame, l’appellante incidentale la mancata dichiarazione di impegno a conferire mandato collettivo richiesto dal Disciplinare di gara.
La doglianza va disattesa, essendo documentalmente smentita dalla domanda di partecipazione alla gara, in cui SCF e A1 Engineering “ si impegnano a realizzare le parti di prestazione ivi indicate e, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa ivi indicata come mandataria ”.
12. Conclusivamente, l’appello principale è fondato, nel mentre infondato è l’appello incidentale.
Ne consegue, in accoglimento dell’appello principale, e in riforma dell’impugnata sentenza, il rigetto del ricorso proposto da TO RO s.p.a. in primo grado.
13. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello principale, nonché su quello incidentale, così provvede;
- rigetta l’appello incidentale;
- accoglie l’appello principale, e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto in primo grado da TO RO s.p.a.
Condanna TO RO s.p.a. al rimborso delle spese di lite sostenute dall’appellante principale e da RFI s.p.a, che si liquidano, per ciascuna di esse, per il doppio grado di giudizio, in € 6.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO