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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 178/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CASTALDI EZIO, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
VENTURINI MARIO CARLO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 223/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 106/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1
e pubblicata il 04/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24-1T-015546-000 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 733/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'Agenzia delle Entrate chiede la riforma della sentenza impugnata con la conferma di validità dell'avviso di liquidazione. Vinte le spese di entrmabi i gradi di causa. Resistente/Appellato: La Società non é costituita in questa fase del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
la Resistente_1 Srl impuignava l'avviso di liquidazione n. 24/IT/015546/000 con il quale l'Agenzia delle Entrate determinava e richiedeva una maggiore imposta di registro di euro 84.743,00. Tale maggiore onere derivava, secondo l'Ufficio, dal fatto che la costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli era soggetta all'imposta di registro nella misura del 15% oltre alle imposte ipotecarie e catastali a fronte del
9% previsto in atto.
Trattasi di un contratto con il quale la Società_1 Srl, quale concedente, costituiva a favore della Resistente_1 Srl, quale superficiaria, il diritto di superficie della durata di trentacinque anni su diversi terreni siti nel Comune --------, in provincia di --------. Le pattuizioni fra le partiprevedevano che sui terrteni a destinazione agricola il diritto di superficie potesse prevedere la costruzione di un impianto fotovoltaico. In tale contratto veniva anche previsto un diritto di prelazione a favore del superficiario in caso di vendita.
Nel ricorso introduttivo la Società eccepiva che gli atti costitutivi del diritto di suoerficie vanno tassati con aliquota del 9% a prescindere dalla natura del terreno sottostante. Riteneva, inoltre, che nel caso di specie, andasse applicato il comma 1 dell'art. 1 della Tariffa allegata al TUR.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che contestava i motivi del ricorso e roibadiva che doveva tenersi in considerazione l'interpretazione complessiva della normas e cioé sia del comma 1 che del comma 2 dell'art. 1 della Tariffa parte prima allegata al DPR 131/86.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso e condannava l'Agenzia delle Entrate alle spese di lite.
Avverso tale decisione propone appello l'Ufficio che avanza i seguenti motivi di nullità : 1) nullità della sentenza per non aver tenuto conto del mancato pagamento da parte della Società dell'imposta principale autoliquidata con aliquota del 9%. 2) Illegittimità per violazione dell'art. 1 della Tariffa parte prima allegata al DPR 131/86-
La Società non é costituita in questo grado di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione centrale della controversia risiede nell'art. 1 della Tariffa, parte prima allegata al DPR 131/86 che disciplina l'imposta di registro applicabile agli atti immobiliari. Tale articolo distingue tra atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento per i quali si applica l'aliquota del 9% e atti di trasferimento di terreni agricoli a favore di soggetti diversi dai, coltivatori diretti o imprenditori agricoli ai quali si applica l'aliquota del 15%.
L'Agenzia delle Entrate in passato aveva dato una interpretazione estensiva della norma, affermando nella Circolare 36/E del 2013 che, in presenza di terreni agricoli, anche la costituzione di diritto di suoperficie a favorte di un terzo dovesse ricadere nell'ambito applicativo del terzo periodo della Tariffa, relativa ai trasferimenti, con applicazione dell'aliquota del 15%.
Nella Risoluzione n.23/E del 3 aprile 2025 l'Agenzia ha definitivamente chiarito che, in ossequio all'orientamente consolidato della giurisprudenza di legittimità (per tutte Cass. n.27293/24), agli atti costitutivi del diritto di superficie su terreni agricoli si applica l'aliquota del 9% previsto per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento.
D'altro canto la giurisprudenza di legittimità (Cass. 3461/2021 - 16495/2023) già in piu occasioni aveva sancito che "la costituzione a favore di un terzo del diritto di superficie dava origine ad un nuovo diritto reale senza peraltro ingenerare un trasferimento ma unicamente una limitazione del pieno diritto del concedente".
Per quanto sopra deve confermarsi la sentenza di primo grado con rigetto dell'appello.
La controvertibilità della materia definita soltanto con la Risoluzione n.23/E giustifica la compensazione delle spese di questo grado di causa.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e dichiara compensate le spese.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CASTALDI EZIO, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
VENTURINI MARIO CARLO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 223/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 106/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1
e pubblicata il 04/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24-1T-015546-000 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 733/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'Agenzia delle Entrate chiede la riforma della sentenza impugnata con la conferma di validità dell'avviso di liquidazione. Vinte le spese di entrmabi i gradi di causa. Resistente/Appellato: La Società non é costituita in questa fase del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
la Resistente_1 Srl impuignava l'avviso di liquidazione n. 24/IT/015546/000 con il quale l'Agenzia delle Entrate determinava e richiedeva una maggiore imposta di registro di euro 84.743,00. Tale maggiore onere derivava, secondo l'Ufficio, dal fatto che la costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli era soggetta all'imposta di registro nella misura del 15% oltre alle imposte ipotecarie e catastali a fronte del
9% previsto in atto.
Trattasi di un contratto con il quale la Società_1 Srl, quale concedente, costituiva a favore della Resistente_1 Srl, quale superficiaria, il diritto di superficie della durata di trentacinque anni su diversi terreni siti nel Comune --------, in provincia di --------. Le pattuizioni fra le partiprevedevano che sui terrteni a destinazione agricola il diritto di superficie potesse prevedere la costruzione di un impianto fotovoltaico. In tale contratto veniva anche previsto un diritto di prelazione a favore del superficiario in caso di vendita.
Nel ricorso introduttivo la Società eccepiva che gli atti costitutivi del diritto di suoerficie vanno tassati con aliquota del 9% a prescindere dalla natura del terreno sottostante. Riteneva, inoltre, che nel caso di specie, andasse applicato il comma 1 dell'art. 1 della Tariffa allegata al TUR.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che contestava i motivi del ricorso e roibadiva che doveva tenersi in considerazione l'interpretazione complessiva della normas e cioé sia del comma 1 che del comma 2 dell'art. 1 della Tariffa parte prima allegata al DPR 131/86.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso e condannava l'Agenzia delle Entrate alle spese di lite.
Avverso tale decisione propone appello l'Ufficio che avanza i seguenti motivi di nullità : 1) nullità della sentenza per non aver tenuto conto del mancato pagamento da parte della Società dell'imposta principale autoliquidata con aliquota del 9%. 2) Illegittimità per violazione dell'art. 1 della Tariffa parte prima allegata al DPR 131/86-
La Società non é costituita in questo grado di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione centrale della controversia risiede nell'art. 1 della Tariffa, parte prima allegata al DPR 131/86 che disciplina l'imposta di registro applicabile agli atti immobiliari. Tale articolo distingue tra atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento per i quali si applica l'aliquota del 9% e atti di trasferimento di terreni agricoli a favore di soggetti diversi dai, coltivatori diretti o imprenditori agricoli ai quali si applica l'aliquota del 15%.
L'Agenzia delle Entrate in passato aveva dato una interpretazione estensiva della norma, affermando nella Circolare 36/E del 2013 che, in presenza di terreni agricoli, anche la costituzione di diritto di suoperficie a favorte di un terzo dovesse ricadere nell'ambito applicativo del terzo periodo della Tariffa, relativa ai trasferimenti, con applicazione dell'aliquota del 15%.
Nella Risoluzione n.23/E del 3 aprile 2025 l'Agenzia ha definitivamente chiarito che, in ossequio all'orientamente consolidato della giurisprudenza di legittimità (per tutte Cass. n.27293/24), agli atti costitutivi del diritto di superficie su terreni agricoli si applica l'aliquota del 9% previsto per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento.
D'altro canto la giurisprudenza di legittimità (Cass. 3461/2021 - 16495/2023) già in piu occasioni aveva sancito che "la costituzione a favore di un terzo del diritto di superficie dava origine ad un nuovo diritto reale senza peraltro ingenerare un trasferimento ma unicamente una limitazione del pieno diritto del concedente".
Per quanto sopra deve confermarsi la sentenza di primo grado con rigetto dell'appello.
La controvertibilità della materia definita soltanto con la Risoluzione n.23/E giustifica la compensazione delle spese di questo grado di causa.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e dichiara compensate le spese.