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Articolo 109 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
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Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 109 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Versione
20 settembre 1975
Art. 109.
Gli articoli 259 e 260 del codice civile sono abrogati.
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
Vedi fonte istituzionale
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