TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 01/12/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3322 /2022 R.G.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice IN RI, ha pronunciato.
la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 3322 /2022 R.G. promossa da:
C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. ANTINUCCI ALBERTO giusta mandato allegato all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
- attore -
contro
C.F. CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. DE LUCA ILARIA , giusta mandato allegato all'atto di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio.
- convenuto –
Controparte_2
in persona del procuratore speciale, rappresentato e difeso, dall'Avv. Maria Controparte_3
TE IA
- convenuto -
Conclusioni delle parti: Per parte attrice:
Nel merito: accertato e dichiarato che la Sig.ra a seguito dell'errata diagnosi, della Parte_1
mancata e/o omessa raccolta del consenso informato e del successivo errato intervento – perché
errato tecnicamente e errato perché non rimedio corretto - in data 23-6-2016 presso l' CP_2 [...]
di da parte del dott. , ha riportato i danni come riportati e specificati CP_2 CP_2 CP_1
in citazione, e, comunque, ha peggiorato la propria condizione iniziale, condannare i convenuti,
anche in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti, per euro 86755,00, o somma maggiore o
minore che risulti di giustizia, e alla rifusione delle spese mediche future che l'attrice dovrà
sopportare per alleviare la propria condizione, oltre interessi ex art. 1284 c.c. comma 4, e
rivalutazione da dì dell'operazione. Spese, di CTU, CCTTPP ed onorari di mediazione e causa
interamente rifusi.
In istruttoria: insiste per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie come da propria memoria 22-
12-2022
Per parte convenuta dott. CP_1
In via principale - respingersi qualsivoglia domanda proposta nei riguardi del dottor , CP_1
in quanto non provata nonché del tutto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio esposti
in narrativa, con tutte le statuizioni inerenti e conseguenti;
- con vittoria di spese competenze
professionali ex DM 55 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni, oneri previdenziali e
fiscali come per legge, rimborso forfettario nella misura del 15%;
In via subordinata: - Nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta responsabilità del convenuto,
dottor , accertare l'intervenuta prescrizione del conseguente diritto risarcitorio, stante CP_1
il decorso del termine quinquennale fra l'evento contestato e la prima richiesta risarcitoria rivolta
al sanitario e, per l'effetto, rigettare qualsivoglia domanda attorea nei confronti del dottor CP_1
; - con vittoria di spese competenze professionali ex DM 55 del 2014 e successive modificazioni
[...]
e integrazioni, oneri previdenziali e fiscali come per legge, rimborso forfettario nella misura del
15%; In via ulteriormente subordinata: - Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate nei riguardi del dott. , limitare l'esposizione del CP_1
medico ai soli danni denegatamente accertati in corso di causa, per la sola quota di danno che
dovesse risultare direttamente e personalmente imputabile allo stesso dottor , con esclusione CP_1
di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altri soggetti,
ed in relazione ai soli danni e perdite patrimoniali che dovessero essere accertati in corso di causa,
involontariamente dallo stesso cagionati a terzi. Con compensazione delle spese di lite. In via
istruttoria - Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, argomentare, articolare
mezzi di prova istruttori ed indicare testimoni nei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c
Per : Controparte_2
Nel merito Rigettarsi la domanda risarcitoria avanzata dalla Signora nei confronti Pt_1
dell' , in quanto infondata in fatto e Controparte_2
diritto per le ragioni di cui in narrativa. In subordine, nella denegata ipotesi in cui fosse accertata
la sussistenza di responsabilità dell' , Controparte_2 Controparte_2
per la fattispecie in discussione, accertarsi il grado di responsabilità eventualmente gravante in capo
a ciascuna delle parti, specificando quella imputabile in via diretta ed immediata alla struttura
sanitaria e quella invece imputabile al medico, con conseguente eventuale condanna dell'Istituto
deducente in proporzione al grado di responsabilità in concreto accertato, con esclusione del vincolo
di solidarietà ovvero con accertamento del diverso grado di responsabilità rispetto al vincolo di
solidarietà; in ipotesi di condanna solidale, si chiede di pronunciarsi la condanna del Dr. a CP_1
manlevare e garantire anche ex art. 2055 c.c. l' per tutte le somme Controparte_2
eventualmente pagate in eccedenza rispetto al grado di colpa accertato. In ogni caso, limitarsi
l'esborso cui sia dichiarato tenuto il convenuto a quanto effettivamente risulti Controparte_2
di giustizia. Con vittoria o, in subordine, con compensazione di spese e competenze di lite. In via
istruttoria Si contesta l'efficacia e la valenza probatoria dell'avversa produzione documentale.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione del 25.05.2022 ha convenuto in giudizio il dott. e Parte_1 CP_1
l' di , al fine di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente patiti in Controparte_2 CP_2 conseguenza delle visite preliminari e dell'intervento eseguito in data 23.06.2016 dal Dr. CP_1
L'attrice è stata ricoverata all' di e operata, in ambito privatistico, dal CP_2 CP_2 CP_2 dott. in data 23/06/2016. CP_1
A seguito dell'intervento chirurgico, la ricorrente ha avuto importanti problemi di defecazione per cui si è rivolta al Dr. da cui è stata visitata cinque volte in circa sei mesi. CP_1
L'attrice è stata successivamente seguita per i disturbi di incontinenza fecale.
Si è costituito l' richiedendo il rigetto delle domande attoree. Controparte_2
Il dott. si è costituito solo alla prima udienza. CP_1
In corso di causa è stata esperita la CTU medico legale e sono stati sentiti i testi indicati dall'attrice.
All'udienza del 22-5-2025 sono state precisate le conclusioni e assegnati termini per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
***
1) Della disciplina applicabile.
L'intervento è stato eseguito il 23.6.2016.
In data 1 aprile 2017, è, come noto, entrata in vigore la legge 8 marzo 2017 n. 24 (cosiddetta legge
“Gelli”), il cui art. 7, comma terzo, statuisce che l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., salvo che abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
La norma contrasta apertamente la ricostruzione giurisprudenziale consolidatasi in punto di responsabilità da contatto sociale del medico, qualificando esplicitamente detta responsabilità come extracontrattuale.
Per la verità, già l'art. 3, comma primo, d.l. 13.09.2012 n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8.11.2012 n. 189 (cosiddetta legge “Balduzzi”), abrogato dalla legge n. 24/2017, prevedeva che
“l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”, fermo in tali casi “l'obbligo di cui all'art. 2043 cod. civ.”. Questa innovazione legislativa era stata però ritenuta espressiva solo della preoccupazione del legislatore di escludere l'irrilevanza della colpa lieve in ambito extracontrattuale e non anche dell'intenzione di prendere posizione in ordine alla qualificazione della responsabilità del medico (Cass. sent. n. 8940/2014; Cass. sent. n.
4030/2013).
L'ultima riforma invece colloca definitivamente la responsabilità del sanitario nel perimetro della responsabilità aquiliana, pur prevedendo una clausola di salvezza per l'ipotesi in cui si accerti l'assunzione (diretta) di un'obbligazione del medico nei confronti del paziente.
La disciplina che a detta qualificazione normativa consegue (specie in punto di onere probatorio e di prescrizione) non può essere ritenuta applicabile ai fatti – quale è quello in esame – verificatisi prima del 1.4.2017.
Trova invero applicazione la regola generale prevista dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale. E vale la considerazione, ripetutamente svolta dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'applicazione retroattiva di una nuova legge ai fatti, agli status ed alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto trascorso, è consentita solo allorquando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in sé stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore (Cass. sent. n. 166620/2013; Cass. sent. n. 1579/1971).
Ciò posto e considerato che l'applicazione dell'art. 7, comma 3, della legge n. 24/2017 a fatti già verificatisi ed a rapporti già esauritisi prima della sua entrata in vigore inciderebbe negativamente sul fatto generatore del diritto alla prestazione, ledendo, cosi, in maniera peraltro del tutto ingiustificata, il legittimo affidamento riposto dalla generalità dei consociati in ordine al regime contrattuale della responsabilità del medico, deve ritenersi che tali fatti e rapporti continuino ad essere disciplinati dai principi del previgente quadro normativo e giurisprudenziale.
E venendo a questi, va considerato, innanzitutto e con riferimento alla posizione della struttura sanitaria, che l'accettazione del paziente all'interno di essa, per un ricovero o per una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto atipico a prestazioni corrispettive, definito come contratto di spedalità, avente ad oggetto una prestazione complessa ed articolata (cosiddetta assistenza sanitaria), che include sia la prestazione medica principale sia le prestazioni alberghiere, la messa a disposizione del personale medico ausiliario e paramedico, la predisposizione di medicinali, strumenti e attrezzature (Cass. sent. n. 18610/2015; Cass. sent. n. 10616/2012; Cass. sent.
n. 2334/2011). La responsabilità conseguente all'inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto ha natura contrattuale.
Quanto poi alla posizione del medico operante all'interno della struttura, deve considerarsi, alla luce dell'orientamento inaugurato dalla Cassazione con la sentenza n. 589/1999, che in capo al medico grava una responsabilità da inadempimento (avente anch'essa natura contrattuale), che trova fondamento non in un contratto stipulato tra due soggetti, ma nel contatto sociale che si instaura nel momento della presa in cura del paziente da parte del medico e che genera, ex art. 1173 cod. civ., un obbligo di protezione del secondo nei confronti del primo (Cass. sent. n. 25292/2015; Cass. sent. n.
11642/2012).
Nel caso in esame la natura della responsabilità in capo al dott. è sicuramente contrattuale, in CP_1 ragione del fatto che l'operazione è stata effettuata in regime privatistico.
Egli ha peraltro sollevato eccezione di prescrizione, la quale è stata però tardivamente proposta e, per tale ragione, non può essere esaminata.
Le osservazioni appena rese sulla natura della responsabilità del medico inducono però a ritenere decennale il termine di prescrizione applicabile al caso in esame.
2. Della responsabilità dei convenuti per il danno cagionato all'attore.
La colpa medica consiste nella violazione delle c.d. leges artis, ovvero delle pratiche generalmente accettate e condivise dalla comunità scientifica.
Trattandosi di attività professionale, trova applicazione la regola dettata dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ., che impone al medico di adempiere alla sua obbligazione con exacta diligentia dell'homo eiusdem generis et condicionis.
Deve, tuttavia, applicarsi anche la norma prevista dall'art. 2236 cod. civ., che esclude la responsabilità per i danni causati con colpa lieve, nell'esecuzione di prestazioni di speciale difficoltà (che, però, non può ravvisarsi negli interventi routinari o di facile esecuzione). Infatti, la particolare difficoltà si rinviene solo ove il caso affidato al medico non sia ancora stato sperimentato o studiato a sufficienza o i cui metodi terapeutici siano ancora dibattuti (Cass. sent. n. 7997/2005).
Preliminarmente all'accertamento della colpa del sanitario, tuttavia, deve indagarsi sull'esistenza di un valido nesso causale tra la condotta del medico e il pregiudizio lamentato dal paziente. Infatti, il nesso causale ricollega la condotta del sanitario al danno, mentre la sussistenza dell'eventuale errore rileverà sul diverso piano dell'imputabilità del danno a titolo di colpa (Cass. sent. n. 14759/2007).
L'accertamento del nesso di causalità commissiva tra l'atto medico e il danno deve essere compiuto in base al criterio della “preponderanza dell'evidenza”, ovvero del “più probabile che non”, e tale criterio sarà soddisfatto ogni qual volta sia ragionevole ritenere che la condotta del medico abbia causato il danno, anche solo secondo una mera probabilità scientifica, corroborata da elementi oggettivi.
Applicando suddetti principi al caso di specie, sulla base della relazione peritale predisposta dalla dott.ssa e dal dott. deve ritenersi adeguatamente raggiunta la prova sia del nesso causale Per_1 Per_2 tra la condotta del sanitario e il danno patito dall'attrice, sia dell'errore commesso dal sanitario che ha eseguito l'intervento.
La Ctu, infatti, scrive: “Richiamando quindi quanto più sopra argomentato circa la complessità della fisiopatologia di tale distretto anatomico, si ritiene che la parziale incontinenza dalla quale è affetta la Ricorrente sia da ricondursi alla documentata e clinicamente accertata ipotonia sfinteriale. Dal momento che tale ipotonia sfinteriale, apprezzabile ad una visita diretta, non risulta segnalata nella cartella clinica relativa all'intervento del 18-5-2016 e si deduce logicamente che la lesione sfinteriale possa essersi realizzata, con alta probabilità, nel corso dell'intervento stesso per manovra
“divulsione”, ancorchè tale manovra non risulti citata nel sintetico verbale operatorio. … Dalla lesione sfinteriale è derivato un danno consistente nella parziale incontinenza (a feci e a gas)”.
Deve, quindi, ritenersi raggiunta la prova del nesso causale tra la condotta del medico ed il danno cagionato all'attrice in base alla regola, sopra descritta, del “più probabile che non”.
Con riferimento alla colpa del professionista, inoltre, il c.t.u. ha espressamente affermato la sussistenza di una sua responsabilità nei termini ricordati.
Devono, pertanto, intendersi qui integralmente richiamate e condivise le conclusioni della consulenza tecnica.
3. Della responsabilità della struttura.
Va considerato, con riferimento alla posizione della struttura sanitaria, che l'accettazione del paziente all'interno di essa, per un ricovero o per una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto atipico a prestazioni corrispettive, definito come contratto di spedalità, avente ad oggetto una prestazione complessa ed articolata (cosiddetta assistenza sanitaria), che include sia la prestazione medica principale sia le prestazioni alberghiere, la messa a disposizione del personale medico ausiliario e paramedico, la predisposizione di medicinali, strumenti e attrezzature (Cass. sent. n.
18610/2015; Cass. sent. n. 10616/2012; Cass. sent. n. 2334/2011).
La responsabilità conseguente all'inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto ha natura contrattuale.
L'attrice ha provato di essersi rivolta all'ospedale e di essere stata operata dal dott. CP_2 CP_1 in regime privatistico.
Ritiene la struttura convenuta che la responsabilità sia da riconoscere soltanto in capo al medico.
La manovra di divulsione costituirebbe una scelta tecnica esclusiva del chirurgo operatore, non riconducibile ad alcun profilo organizzativo o strutturale dell' CP_2
La struttura sanitaria avrebbe infatti soltanto messo a disposizione: sale operatorie adeguate e conformi agli standard;
personale infermieristico qualificato;
strumentazione chirurgica idonea;
protocolli post-operatori appropriati.
La convenuta richiama quindi la giurisprudenza che ha consolidato il principio della ripartizione paritaria al 50% della responsabilità tra struttura e medico nei rapporti interni, con l'eccezione dei casi in cui si verifichi una devianza imprevedibile del sanitario rispetto ai principi ed alle linee guida esigibili per la fattispecie.
In tali casi la responsabilità del medico deve essere considerata assorbente, in quanto espressione di gravi manchevolezze nell'esecuzione delle prestazioni professionali, o realizzatasi quale condotta fuori dall'ordinario, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile.
Il dott. avrebbe praticato una manovra non prevista dalle linee guida, che non ha descritto nel CP_1 verbale operatorio, così impedendo alla struttura di prendere atto di quanto avvenuto in sala operatoria.
La decisione sarebbe stata presa in maniera autonoma ed estemporanea dal medico, senza possibilità per la struttura di poter intervenire.
La presente ricostruzione non può essere condivisa.
La giurisprudenza più recente ritiene che, nel regime anteriore alla legge Gelli-Bianco, in cui rientra anche il presente caso, trovi applicazione il principio per cui la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva del medico deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, 2 comma, e 2055, 3 comma, c.c..
Tale criterio è derogato solo nel caso in cui la struttura dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute (Cass. 11.12.2023, n. 34516).
Il criterio presuntivo può essere quindi superato solo laddove la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati (Cass. 07.11.2024 n. 28642).
Nel caso di specie, l'ospedale si è limitato a mettere in luce l'esclusiva responsabilità del sanitario, non dimostrando in alcun modo un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute.
Dalla documentazione depositata in atti dagli attori emerge chiaramente che, tra le varie prestazioni rese dalla struttura, c'è anche il “compenso équipe” (doc. 9).
La struttura, quindi, non ha fornito solo ed esclusivamente l'attrezzatura, ma anche medici ed infermieri che hanno operato in sala operatoria con il dott. e che, quindi, avevano anche il CP_1 compito di intervenire e vigilare sull'operato del professionista, quale équipe, e che avrebbero potuto proporre diverse modalità operatorie o annotare nel verbale la manovra eseguita, scelta evidentemente condivisa, se non annotata anche al solo fine di manifestare il proprio dissenso.
Nella cartella clinica (doc. 6, pag. 4) viene infatti riportato il nome di un atro operatore, oltre al dott.
, il dott. . CP_1 Per_3
La struttura non può quindi andare esente da responsabilità.
4. Del danno patrimoniale.
Il ctu individua le spese mediche riconosciute come necessarie e già sostenute in euro 857.
Il perito prevede, inoltre, che in futuro saranno necessarie cure riabilitative, ipotizzando una spesa di
800 euro all'anno per circa dieci anni.
La spesa relativa alla stesura della perizia di parte del dott. deve essere riconosciuta in 2.440 Per_4 euro. In atti vi è infatti la prova del pagamento di tale somma a mezzo del doc.
7. Più precisamente, con il doc. 7 è stata depositata duplice copia dello stesso assegno, di 2.440 euro, come si può evincere dal numero riportato sull'assegno stesso, che è il medesimo.
Possono inoltre essere riconosciute, in quanto documentate, le spese sostenute dall'attrice per sedute e relazioni psicologiche e psichiatriche (docc. 8, 15 e 16), per un totale di euro 4446.
Non possono essere risarcite le spese sostenute per la mediazione, in quanto assente è la prova del relativo esborso.
Nel totale, il danno patrimoniale che dovrà essere ristorato ammonta ad euro 15.743.
5. Del danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.
Va esaminato, in primo luogo, il c.d. profilo biologico, ovvero la lesione permanente o temporanea dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé considerata e il correlativo pregiudizio alla possibilità di esplicazione della personalità in tutti gli ambiti della vita individuale e sociale.
Tale voce di danno, suscettibile di accertamento medico-legale, va determinata, ai fini del risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, con riferimento sia alle componenti a prova scientifica medico-legale, sia a quelle relative all'incidenza negativa sulle attività quotidiane (c.d. inabilità totale o parziale), sia a quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, che attengono anche alla perdita della capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva (Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 2010, n. 3906). Occorre avere riguardo, cioè, alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, ovvero a tutte le attività realizzatrici della persona umana (Corte Cost., 18 luglio
1991, n. 356, Corte Cost. 14 luglio 1986, n. 184).
Dalla documentazione clinica in atti e dalla relazione del collegio di c.t.u. nominato nel presente giudizio, dott.ssa e dott. (qui da intendersi integralmente richiamata), emerge che Per_1 Per_2
l'attrice ha riportato parziale incontinenza, compatibile con le modalità di accadimento dell'operazione e strumentalmente accertata.
Ne è conseguito – secondo la ricostruzione dei c.t.u. – un periodo di temporanea compromissione dello stato di salute (ovvero un danno biologico temporaneo) di complessivi 60 giorni, di cui i primi
30 al 100%, i successivi 30 al 33%.
Sussistono, inoltre, postumi permanenti in misura pari ad un danno biologico del 15%.
Ciò premesso, la quantificazione del danno va operata in via equitativa, in considerazione della sua specifica natura: in concreto appare congruamente determinabile assumendo come parametro le
“tabelle” in uso presso il Tribunale di Milano alla data della decisione, personalizzando il risultato sulla base delle peculiarità del caso concreto e della reale entità del danno.
La Suprema Corte, infatti, ha spiegato che nella liquidazione del danno non patrimoniale, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo in quanto esaminati da differenti uffici giudiziari.
Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di Milano, in conseguenza dell'ampia diffusione sul territorio nazionale, ed al quale la
Suprema Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226
e 2056 cod. civ., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
Nel caso di specie, avuto riguardo alla misura percentuale di invalidità permanente, individuata dal c.t.u. nel 15% (con punto base pari ad € 4.207,8, incrementato per la sofferenza soggettiva come prescritto dall'ultima versione delle tabelle milanesi ed adeguatamente abbattuto con riferimento all'età della persona danneggiata al momento del fatto).
Si ravvisa un profilo di personalizzazione del danno, come si esporrà più compiutamente nel paragrafo dedicato al danno esistenziale. Con riferimento all'inabilità temporanea, assumendo come punto base l'attuale valore tabellare medio, ovvero € 115,00 (in funzione della gravità e della durata dell'inabilità temporanea), dev'essere liquidata la somma di € 3.450 per i 30 giorni di invalidità temporanea totale, € 1.138,50 per i 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 33%.
Conclusivamente, per il danno biologico temporaneo compete la complessiva somma di € 4.588,50.
Va rimarcato che il valore del punto previsto dalla tabella milanese, così come determinato dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, ricomprende e prevede già l'incidenza media della sofferenza soggettiva in ragione di una certa percentuale di danno anatomo-funzionale, oltre che la compromissione che tipicamente ne consegue in ordine agli aspetti relazionali.
Può operarsi una personalizzazione del 10%, laddove le tabelle prevedono una personalizzazione massima del 44%, in ragione delle peculiarità del caso concreto.
Conclusivamente, per il danno non patrimoniale compete la complessiva somma di € 45.508.
5.1. Del danno da mancata informazione.
L'attrice lamenta di aver subito un danno diverso, originato dall'omessa informazione che il medico avrebbe dovuto fornire.
Sarebbe stato leso il diritto all'autodeterminazione della paziente, che avrebbe potuto decidere di evitare l'intervento a cui invece si è sottoposta.
Ritiene la giurisprudenza che per ottenere il risarcimento di questo pregiudizio, il paziente debba dimostrare la relazione tra evento lesivo del diritto alla autodeterminazione - perfezionatosi con la condotta omissiva violativa dell'obbligo informativo preventivo - e conseguenze pregiudizievoli che da quello derivano secondo un nesso eziologico inteso come causalità giuridica ex art. 1223 c.c.
Il fatto positivo da provare è il rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al medico, mentre il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla scelta soggettiva del paziente.
La distribuzione del relativo onere va individuato in base al criterio della cd. "vicinanza della prova", sicché è onere del paziente dimostrarla.
Il discostamento della scelta del paziente dalla valutazione di necessità/opportunità dell'intervento operata dal medico costituisce eventualità non corrispondente all'"id quod plerumque accidit".
Tale prova, secondo la Suprema Corte, “potrà essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza, le presunzioni, queste ultime fondate, in un rapporto di proporzionalità diretta, sulla gravità delle condizioni di salute del paziente e sul grado di necessarietà dell'operazione” (Cass. 28985/2019).
Il danneggiato deve quindi specificare: quali fossero le scelte che egli avrebbe considerato (quali la rinuncia al trattamento, le altre opzioni terapeutiche, il ricorso a strutture diverse) e quali siano gli altri pregiudizi subiti, oltre al danno alla salute.
L'attrice ha chiarito che, se fosse stata a conoscenza dell'esito dell'operazione, del disagio a cui sarebbe andata incontro e delle modifiche delle proprie abitudini di vita, ella non avrebbe scelto di operarsi.
Nel caso in esame il consenso informato è presente in atti ed è stato sottoscritto dalla paziente, ma lo stesso non risulta essere completo, non prendendo in considerazione le lesioni di fatto procurate alla paziente a mezzo della manovra di divulsione o comunque dell'operazione.
A pag. 35 della cartella clinica (dic. 1 attrice) la paziente dichiara di essere stata informata, quanto alle complicanze postoperatorie, della possibile comparsa di “lieve incontinenza (soiling)”, generalmente collegata ad una scorretta o incompleta cicatrizzazione delle ferite chirurgiche.
Tale evenienza, però, si discosta dall'esito ad oggi apprezzabile, che non più essere definito “lieve incontinenza”, tanto più che il collegio peritale ha riconosciuto un'invalidità permanente del 15%.
La manovra di divulsione ha infatti causato una ipotonia sfinteriale, accertabile mediante visita diretta, che, non essendo stata annotata nella cartella prima dell'intervento, deve dedursi essere stata causata in sede operatoria.
Può quindi facilmente dedursi, facendo ricorso alla prova presuntiva, che la paziente non avrebbe scelto di operarsi se solo fosse stata correttamente informata della complicanza poi verificatasi.
L'intervento scelto dalla attrice, infatti, non è un intervento necessario o salva vita, ma una scelta terapeutica fatta dalla paziente per migliorare la sua condizione e la sua qualità di vita.
L'esito, tuttavia, ha avuto il risultato opposto, andando a peggiorare la qualità della vita della paziente.
Deve quindi riconoscersi una violazione del diritto all'autodeterminazione della paziente, la quale, se fosse stata correttamente messa a conoscenza del possibile esito dell'operazione, molto probabilmente non avrebbe accettato di sottoporsi alla stessa.
Le testimoni hanno infatti rappresentato abitudini di vita della sig.ra , prima dell'operazione, Pt_1 sicuramente più soddisfacenti rispetto a quelle odierne, caratterizzate da tutta una serie di privazioni a cui la stessa è stata costretta in ragione della sua incontinenza.
L'Osservatorio del Tribunale di Milano ha elaborato una tabella che riassume i criteri orientativi per la quantificazione del danno al diritto all'autodeterminazione in ambito sanitario.
Tra i fattori presi in considerazione vi sono: l'entità delle sofferenze fisiche e psichiche conseguenti al trattamento non preceduto da consenso;
lo stato di vulnerabilità del paziente (per età, storia clinica, condizioni personali o psicologiche); l'invasività del trattamento eseguito senza consenso e la sua eventuale urgenza;
le complicanze prevedibili che si sono effettivamente verificate;
l'eventuale presenza di alternative terapeutiche meno rischiose;
la gravità della violazione degli obblighi informativi. Nel caso in esame si ritiene di poter qualificare l'entità del danno come media, applicando i seguenti parametri: postumi/sofferenze di media entità; necessità di trattamenti riparatori non invasivi;
sofferenza interiore di media entità; intervento di media invasività, abbastanza urgente, con poche alternative terapeutiche;
violazione informativa di media entità.
Il danno liquidabile viene indicato nella forbice: 4.650,00 – 10.460,00 euro.
Si ritiene equo, applicando i parametri ricordati al caso di specie, liquidare la somma di euro 6.000 a titolo di danno da lesione del diritto all'autodeterminazione.
5.2. Del danno esistenziale.
E' stata altresì proposta la domanda relativa ad un aspetto del danno patrimoniale, vale a dire quello esistenziale.
L'attrice rappresenta di aver avuto disagi e di aver visto modificare la propria vita.
La circostanza è stata provata documentalmente ed a mezzo di testimoni.
Le relazioni della psicologa e della psichiatra prodotte in atti, relativamente alle quali non è stato chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale biologico (manca, quanto a questo aspetto, una precisa allegazione di parte), valgono a confermare i disagi ed il mutamento delle abitudini di vita causati dall'intervento.
Le stesse testimoni hanno riferito di come le abitudini di vita dell'attrice siano mutate: la stessa era solita viaggiare, camminare in montagna, andare in palestra o in bicicletta.
Tutte queste attività sono state interrotte e, ad oggi, le amiche della sig.ra la frequentano Pt_1 esclusivamente all'interno delle mura domestiche.
Nel 2016 era stato prenotato un viaggio, di seguito annullato, e da allora la sig.ra non ha più Pt_1 viaggiato con l'amica , se non per andare in montagna, dove è rimasta in casa Parte_2 senza uscire.
La liquidazione deve avvenire in forma equitativa, a mezzo personalizzando il danno non patrimoniale, come già speigato.
6) Degli interessi e della rivalutazione monetaria
Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno spetteranno rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di seguito esplicati.
Il danno non patrimoniale liquidato deve intendersi in termini monetari attuali. Su tale somma, devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del sinistro alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
Con riferimento, invece, al danno patrimoniale emergente, la somma corrispondente alle spese sostenute deve essere rivalutata dalla data in cui la spesa è stata sostenuta (“data della spesa”: Cass. civ, sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2335) e su tale importo, devalutato alla data dell'esborso ed anno per anno rivalutato su base Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data della spesa alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
7) Delle spese di lite.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Nel liquidare le spese si applica il DM 55/2014, relativamente al valore della causa e tenendo conto delle quattro fasi, valori medi.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accerta la responsabilità solidale della clinica e del dott. Controparte_4 CP_1 nella causazione dei danni alla sig.ra Parte_1
- Condanna i convenuti in solido a pagare a la somma di euro 51.508 ( 45.508 + 6.000) Parte_1
a titolo di danno non patrimoniale, e di euro 15.743 a titolo di danno patrimoniale, somme debitamente devalutate e rivalutate, oltre rivalutazione e interessi al saggio legale calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
- Liquida le spese processuali in euro 518 per spese e 14.103 per compenso, oltre rimborso forfetario,
IVA e CPA se dovuti per legge, condannando le parti convenute in solido al pagamento della somma in favore dell'attrice.
- Pone definitivamente a carico delle parti convenute in solido le spese di ctu, come liquidate e di ctp.
Così deciso in Treviso, 30.11.2025
Il Giudice
IN RI Come già chiarito, per i fatti verificatisi anteriormente all'entrata in vigore della Legge n. 24/2017
(Legge Gelli-Bianco), trova applicazione il regime giurisprudenziale consolidato che si era sviluppato nel periodo 1999-2017, successivamente alla storica sentenza Cass. Civ. n. 589/1999. La consulenza tecnica d'ufficio ha chiaramente individuato la causa del danno lamentato dalla Sig.ra in una Pt_1 manovra di divulsione, non descritta nel verbale operatorio, ma ipotizzata dai periti per spiegare l'insorgenza dell'ipotonia sfinteriale. Come emerge dalla relazione peritale: "Dal momento che tale ipotonia sfinteriale, apprezzabile ad una visita diretta, non risulta segnalata nella cartella clinica relativa all'intervento chirurgico del 18.05.16, si deduce logicamente che la lesione sfinteriale possa essersi realizzata, con alta probabilità, nel corso dell'intervento stesso per manovra di 'divulsione'".
Tale manovra costituisce una scelta tecnica esclusiva del chirurgo operatore (id est Dr. , non CP_1 riconducibile ad alcun profilo organizzativo o strutturale dell'Ospedale.