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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 16/12/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Urbino
Il Tribunale, nella persona di
Dott. ssa Sabrina Carbini: Presidente rel.
Dott. Egidio De Leone: Giudice
Dott. Francesco Paolo Grippa: Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al N. 232/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell' avv. DOMINICI PAOLO e con elezione di domicilio presso avv.
DOMINICI PAOLO;
ricorrenti e PUBBLICO MINISTERO NELLA PERSONA DEL PROCURATORE IN SEDE pagina 1 di 4 INTERVENUTO
Oggetto: separazione e divorzio congiunti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso
Motivi della decisione
Con ricorso e deducevano che avevano Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in AC IA (PU) il 13/05/1973, matrimonio trascritto nei registri civili del predetto Comune nell'anno 1973, numero 2, p.II^; i coniugi avevano optato per il regime della separazione dei beni;
dal matrimonio erano nati i figli
[...]
nato a [...] il [...], nato a [...] Per_1 Persona_2
il 19.07.1976, nata a [...] il [...] e nato a [...] Persona_3 Persona_4
il 02.11.1988, tutti maggiorenni, autosufficienti ed usciti dalla famiglia ad eccezione di
. Persona_2
Chiedevano la separazione, intervenuta la crisi nella coppia tale da rendere intollerabile la convivenza. Chiedevano altresì di dichiararsi il divorzio, decorso il tempo di legge.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151, 1° comma c.c..
Il Tribunale, valutate le condizioni le condizioni di cui al ricorso stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 2 di 4 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
Rileva il Tribunale che con lo stesso ricorso introduttivo, ai sensi dell'articolo 473 bis.
49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronunzia.
Deve rilevarsi, tuttavia, che tale domanda non è ancora procedibile, non essendo ancora decorso il termine indicato all'articolo 3, n. 2, lettera b), della legge numero 898/70 e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, il quale trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e quindi ai sensi dell'articolo 127 ter 5° comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato, provvederà ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 898/1970. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2
condizioni di cui al ricorso da intendersi in questa sede ritrascritte.
Manda l'ufficiale di Stato civile per l'annotazione nel registro del Comune di AC
IA.
rimette la causa in istruttoria come da separata contestuale ordinanza.
pagina 3 di 4 Spese al definitivo.
Cosi' deciso in data 16/12/2025 .
Il Presidente est.
Dott. ssa Sabrina Carbini
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Urbino
Il Tribunale, nella persona di
Dott. ssa Sabrina Carbini: Presidente rel.
Dott. Egidio De Leone: Giudice
Dott. Francesco Paolo Grippa: Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al N. 232/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell' avv. DOMINICI PAOLO e con elezione di domicilio presso avv.
DOMINICI PAOLO;
ricorrenti e PUBBLICO MINISTERO NELLA PERSONA DEL PROCURATORE IN SEDE pagina 1 di 4 INTERVENUTO
Oggetto: separazione e divorzio congiunti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso
Motivi della decisione
Con ricorso e deducevano che avevano Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in AC IA (PU) il 13/05/1973, matrimonio trascritto nei registri civili del predetto Comune nell'anno 1973, numero 2, p.II^; i coniugi avevano optato per il regime della separazione dei beni;
dal matrimonio erano nati i figli
[...]
nato a [...] il [...], nato a [...] Per_1 Persona_2
il 19.07.1976, nata a [...] il [...] e nato a [...] Persona_3 Persona_4
il 02.11.1988, tutti maggiorenni, autosufficienti ed usciti dalla famiglia ad eccezione di
. Persona_2
Chiedevano la separazione, intervenuta la crisi nella coppia tale da rendere intollerabile la convivenza. Chiedevano altresì di dichiararsi il divorzio, decorso il tempo di legge.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151, 1° comma c.c..
Il Tribunale, valutate le condizioni le condizioni di cui al ricorso stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 2 di 4 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
Rileva il Tribunale che con lo stesso ricorso introduttivo, ai sensi dell'articolo 473 bis.
49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronunzia.
Deve rilevarsi, tuttavia, che tale domanda non è ancora procedibile, non essendo ancora decorso il termine indicato all'articolo 3, n. 2, lettera b), della legge numero 898/70 e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, il quale trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e quindi ai sensi dell'articolo 127 ter 5° comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato, provvederà ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 898/1970. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2
condizioni di cui al ricorso da intendersi in questa sede ritrascritte.
Manda l'ufficiale di Stato civile per l'annotazione nel registro del Comune di AC
IA.
rimette la causa in istruttoria come da separata contestuale ordinanza.
pagina 3 di 4 Spese al definitivo.
Cosi' deciso in data 16/12/2025 .
Il Presidente est.
Dott. ssa Sabrina Carbini
pagina 4 di 4