Articolo 3 della Legge 17 agosto 1999, n. 307
Articolo 2
Versione
22 settembre 1999
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 21 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.2.1.3 "Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario" - capitolo 7451 dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole per l'anno finanziario 1999, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 3, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 , come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449 . Il relativo riparto e' disposto dal Ministero per le politiche agricole d'intesa con le regioni interessate.
Nota all'art. 3:
- Si trascrive la tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1999):
"Tabella C=====================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1999 2000 2001
_____________________________________________________________________ (milioni di lire)
MINISTERO
PER LE POLITICHE AGRICOLE
Legge n. 267 del 1991 : attuazione
del piano nazionale della pesca
marittima e misure in materia di
credito peschereccio, nonche' di
riconversione delle unita' adibite
alla pesca con reti da posta
derivante:
- Art. 1, comma 1: attuazione del
piano nazionale della pesca marittima
(5.1.1.0 - funzionamento - capp. 3100,
3101, 3534/p, 3535/p, 3537;
5.1.2.1 - Pesca - capp. 3583, 3586,
3587; 5.2.1.2 - Pesca - capp. 7972,
7973, 7974, 7975, 7977, 7979, 7983,
7985, 7986) 96.900 90.000 90.000 - Art. 1, comma 2: misure in materia
di credito peschereccio ( legge 28
agosto 1989, n. 302 ) (5.2.1.2 - Pesca
- cap. 7977) 1.000 1.000 1.000 Legge n. 185 del 1992 : nuova disci-
plina del Fondo di solidarieta'
nazionale (art. 1, comma 3)
(3.2.1.3 - Bonifica, miglioramento
e sviluppo fondiario - cap. 7451) 200.000 200.000 200.000 Legge n. 549 del 1995 : misure di
razionalizzazione della finanza
pubblica:
- Art. 1, comma 43: contributi ad
enti, istituti, associazioni, fonda-
zioni ed altri organismi (2.1.2.2 -
Contributi ad enti ed altri organismi
- cap. 1278) 11.000 11.000 11.000 ________ _______ ________ 308.900 302.000 302.000
Entrata in vigore il 22 settembre 1999