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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE - Sezione 1, riunitasi all'udienza del 15/12/2025, ore 15:00 e ss., nella seguente composizione collegiale:
D'IL MA IN - Presidente DICUONZO RUGGIERO - Relatore BASCUCCI SANTE - Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.121/2020 R.G.A. a seguito dell'appello depositato il 10/2/2020 e
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli, 1 62100 Macerata MC
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_3 CF_Resistente_3 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_4 CF_Resistente_4 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 289/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MACERATA sez. 2 e pubblicata il 10/07/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E01493-2016 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E01495-2016 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E01497-2016 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E01500-2016 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E' opportuno premettere, in punto di fatto, che il presente giudizio ha preso avvio dall'appello proposto dalle parti avverso la sentenza n.289/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di MACERATA, la quale, dopo averne disposto la riunione, Resistente_4 Resistente_3accoglieva nel merito i ricorsi separatamente proposti da , , Resistente_2 Resistente_1 Società_1 e nella qualità di soci della S.r.l. avverso gli avvisi di accertamento indicati in epigrafe, emessi dall'Ufficio nei loro confronti sulla base degli accertamenti condotti nei confronti della predetta società per il medesimo anno di imposta. In particolare, l'Ufficio procedeva al recupero a tassazione nei confronti deipredetti soci Società_1della S.r.l. applicando la duplice presunzione che la società avesse conseguito ricavi non dichiarati e che gli stessi fossero stati occultati nei conti correnti privati dei soci e distribuiti ai medesimi quali utile extrabilancio in virtù della ristretta base azionaria. A sostegno dei ricorsi separatamente proposti alla CTP di Macerata, i soci della Società_1 S.r.l. articolavano motivi di gravame pressochè identici, così riassumibili: 1) violazione della legge 241/90 e dello statuto del contribuente, per carenza di motivazione e per violazione del principio del contraddittorio;
2) violazione delle norme del codice civile sull'onere della prova e infondatezza degli atti impugnati in relazione alla ricostruzione dei movimenti di verifica fiscale nei confronti della società Società_1 srl. Si costituiva in giudizio l'Ufficio, deducendo: 1) la inammissibilità delle eccezioni riguardanti gli utili extracontabili asseritamente distribuiti dalla società; 2) la sufficienza della motivazione degli avvisi di accertamento e la corretta instaurazione del contraddittorio, non essendo obbligatorio il contraddittorio preventivo;
3) la legittimità della duplice presunzione. Come detto, la CTP di Macerata, disattese le eccezioni formali e procedurali sollevate dai ricorrenti, accoglieva nel merito i ricorsi dei contribuenti, ritenendo che la documentazione dai medesimi fornita per giustificare i movimenti registrati sui propri c/c aveva dimostrato l'inesistenza in capo alla società di redditi non dichiarati e, conseguentemente, la inesistenza della redistribuzione degli utili presunta dall'Ufficio. La CTP condannava altresì l'Agenzia delle Entrate a rifondere ai ricorrenti le spese processuali.
*** Avverso la predetta decisione l'Ufficio proponeva appello, affidandosi ai seguenti motivi: 1) violazione del disposto dell'art.39, comma 1-bis del D. Lgs. n.546/1992 e dell'art.295 c.p.c. per non avere la Commissione Tributaria Provinciale sospeso il presente giudizio fino al passaggio in giudicato della sentenza emessa nell'ambito della causa avente ad oggetto l'avviso di accertamento notificato nei confronti della Società_1 S.r.l., costituendo il medesimo l'antecedente logico-giuridico degli atti impositivi emessi nei confronti dei soci;
2) erroneità della sentenza per avere la CTP Società_1ritenuto provata la esclusiva riconducibilità ai soci della dei movimenti registrati sui rispettivi conti correnti fossero da ricondurre ai titolari dei conti stessi e non alla società. In particolare, l'appellante lamentava che la Commissione Tributaria Provinciale di Macerata non aveva analizzato ogni singola movimentazione emersa dall'analisi dei conti correnti o, quanto meno, gruppi di movimentazione omogenei ed assumeva che la documentazione offerta dai ricorrenti era consistita, in realtà, nella mera copia di assegni bancari, con indicazione del solo nome e cognome del beneficiario e senza ulteriori informazioni, e che la maggior parte delle movimentazioni oggetto di recupero Resistente_4aveva ad oggetto l'emissione o il versamento di assegni da parte di . In proposito, contestava che tali operazioni erano riconducibili a prestiti personali, come dimostrato dalla sentenza di applicazione della pena emessa nei confronti del contribuente nell'ambito del procedimento penale iscritto per il delitto di esercizio abusivo della professione creditizia. Con riferimento ai prelevamenti effettuati da Resistente_4 nei confronti della Società
“Società_2 S.R.L.”, l'Ufficio rappresentava il difetto nel bilancio della stessa società di contabilizzazioni di crediti in favore dei soci.
*** A loro volta i contribuenti proponevano appello incidentale, reiterando le eccezioni formali e procedurali formulate in primo grado. I contribuenti depositavano memoria illustrativa. All'udienza del 15 dicembre 2025 il Collegio tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preme preliminarmente ribadire che oggetto del presente giudizio sono gli avvisi di Società_1accertamento emessi dall'Ufficio nei confronti dei soci della S.r.l. sulla base dell'atto impositivo emesso nei confronti della medesima per lo stesso anno di imposta. Tanto premesso, ritiene questa Corte che l'appello principale proposto dall'Ufficio è inforndato. Infatti, con la memoria depositata nel corso del presente giudizio i resistenti hanno prodotto documentazione attestante che la Commissione Tributaria Provinciale di Ancona ha annullato gli avvisi di accertamento emessi dall'Ufficio nei confronti della Società. Precisamente, risulta che:
1. con sentenza n. 6/18 la C.T.P. di Ancona ha annullato l'avviso di accertamento societario notificato per l'anno d'imposta 2011; 2. con sentenza n. 548/18 la C.T.P. di Ancona ha annullato l'avviso di accertamento societario notificato per l'anno d'imposta 2012; 3. con sentenza n. 768/18 la C.T.P. di Ancona ha annullato l'avviso di accertamento societario notificato per l'anno d'imposta 2013; 4. con sentenza n. 169/19 la C.T.P. di Ancona ha annullato l'avviso di accertamento societario notificato per l'anno d'imposta 2014. 5. con sentenza n. 391/21 la C.T.P. di Ancona ha annullato l'avviso di accertamento societario notificato per l'anno d'imposta 2015. Le sentenze di primo grado sono state confermate dalla CGT di secondo grado. Precisamente: - con sentenza n. 159/2024 la CGT di secondo grado delle Marche ha confermato la sentenza n. 6/2018 emessa dalla CTP di Ancona mediante cui è stato annullato l'avviso di accertamento societario notificato per l'anno d'imposta 2011; - con sentenza n. 854/2024 la CGT di secondo grado delle Marche ha confermato la sentenza n. 548/18 emessa dalla CTP di Ancona mediante cui è stato annullato l'avviso di accertamento societario notificato per l'anno d'imposta 2012; - con sentenza n. 864/2024 la CGT di secondo grado delle Marche ha confermato la sentenza n. 768/18 emessa dalla CTP di Ancona mediante cui è stato annullato l'avviso di accertamento societario notificato per l'anno d'imposta 2013; - con sentenza n. 865/2024 la CGT di secondo grado delle Marche ha confermato la sentenza n. 169/19 emessa dalla CTP di Ancona mediante cui è stato annullato l'avviso di accertamento societario notificato per l'anno d'imposta 2014; - con sentenza n. 866/2024 la CGT di secondo grado delle Marche ha confermato la sentenza n. 391/21 emessa dalla CTP di Ancona mediante cui è stato annullato l'avviso di accertamento societario notificato per l'anno d'imposta 2015. Pertanto, appare manifesto che non sussiste un valido accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati, dal momento che l'avviso emesso nei suoi confronti è stato dichiarato illegittimo. Venendo meno l'antecedente logico-giuridico degli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci, gli stessi vanno dichiarati illegittimi. E' solo il caso di aggiungere che, difettando elementi di prova di segno contrario, i movimenti registrati sui conti correnti privati devono ritenersi giustificati. *** Anche l'appello incidentale proposto dalle parti private è infondato. Quanto alla carenza di motivazione e di violazione del contraddittorio osserva questa Corte che prima della fase giudiziale si è svolto un contraddittorio tra le parti, che ha consentito ai ricorrenti di esporre le proprie ragioni e di esibire ampia documentazione. Anche la motivazione dell'atto impugnato è chiara ed esaustiva, indicando i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della ripresa a tassazione. La reciproca soccombenza delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria conferma la sentenza di primo grado, così rigettando sia l'appello principale che quello incidentale. Spese compensate. Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2025. IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE RUGGIERO DICUONZO MA IN D'IL
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE - Sezione 1, riunitasi all'udienza del 15/12/2025, ore 15:00 e ss., nella seguente composizione collegiale:
D'IL MA IN - Presidente DICUONZO RUGGIERO - Relatore BASCUCCI SANTE - Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.121/2020 R.G.A. a seguito dell'appello depositato il 10/2/2020 e
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli, 1 62100 Macerata MC
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_3 CF_Resistente_3 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_4 CF_Resistente_4 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 289/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MACERATA sez. 2 e pubblicata il 10/07/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E01493-2016 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E01495-2016 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E01497-2016 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E01500-2016 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E' opportuno premettere, in punto di fatto, che il presente giudizio ha preso avvio dall'appello proposto dalle parti avverso la sentenza n.289/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di MACERATA, la quale, dopo averne disposto la riunione, Resistente_4 Resistente_3accoglieva nel merito i ricorsi separatamente proposti da , , Resistente_2 Resistente_1 Società_1 e nella qualità di soci della S.r.l. avverso gli avvisi di accertamento indicati in epigrafe, emessi dall'Ufficio nei loro confronti sulla base degli accertamenti condotti nei confronti della predetta società per il medesimo anno di imposta. In particolare, l'Ufficio procedeva al recupero a tassazione nei confronti deipredetti soci Società_1della S.r.l. applicando la duplice presunzione che la società avesse conseguito ricavi non dichiarati e che gli stessi fossero stati occultati nei conti correnti privati dei soci e distribuiti ai medesimi quali utile extrabilancio in virtù della ristretta base azionaria. A sostegno dei ricorsi separatamente proposti alla CTP di Macerata, i soci della Società_1 S.r.l. articolavano motivi di gravame pressochè identici, così riassumibili: 1) violazione della legge 241/90 e dello statuto del contribuente, per carenza di motivazione e per violazione del principio del contraddittorio;
2) violazione delle norme del codice civile sull'onere della prova e infondatezza degli atti impugnati in relazione alla ricostruzione dei movimenti di verifica fiscale nei confronti della società Società_1 srl. Si costituiva in giudizio l'Ufficio, deducendo: 1) la inammissibilità delle eccezioni riguardanti gli utili extracontabili asseritamente distribuiti dalla società; 2) la sufficienza della motivazione degli avvisi di accertamento e la corretta instaurazione del contraddittorio, non essendo obbligatorio il contraddittorio preventivo;
3) la legittimità della duplice presunzione. Come detto, la CTP di Macerata, disattese le eccezioni formali e procedurali sollevate dai ricorrenti, accoglieva nel merito i ricorsi dei contribuenti, ritenendo che la documentazione dai medesimi fornita per giustificare i movimenti registrati sui propri c/c aveva dimostrato l'inesistenza in capo alla società di redditi non dichiarati e, conseguentemente, la inesistenza della redistribuzione degli utili presunta dall'Ufficio. La CTP condannava altresì l'Agenzia delle Entrate a rifondere ai ricorrenti le spese processuali.
*** Avverso la predetta decisione l'Ufficio proponeva appello, affidandosi ai seguenti motivi: 1) violazione del disposto dell'art.39, comma 1-bis del D. Lgs. n.546/1992 e dell'art.295 c.p.c. per non avere la Commissione Tributaria Provinciale sospeso il presente giudizio fino al passaggio in giudicato della sentenza emessa nell'ambito della causa avente ad oggetto l'avviso di accertamento notificato nei confronti della Società_1 S.r.l., costituendo il medesimo l'antecedente logico-giuridico degli atti impositivi emessi nei confronti dei soci;
2) erroneità della sentenza per avere la CTP Società_1ritenuto provata la esclusiva riconducibilità ai soci della dei movimenti registrati sui rispettivi conti correnti fossero da ricondurre ai titolari dei conti stessi e non alla società. In particolare, l'appellante lamentava che la Commissione Tributaria Provinciale di Macerata non aveva analizzato ogni singola movimentazione emersa dall'analisi dei conti correnti o, quanto meno, gruppi di movimentazione omogenei ed assumeva che la documentazione offerta dai ricorrenti era consistita, in realtà, nella mera copia di assegni bancari, con indicazione del solo nome e cognome del beneficiario e senza ulteriori informazioni, e che la maggior parte delle movimentazioni oggetto di recupero Resistente_4aveva ad oggetto l'emissione o il versamento di assegni da parte di . In proposito, contestava che tali operazioni erano riconducibili a prestiti personali, come dimostrato dalla sentenza di applicazione della pena emessa nei confronti del contribuente nell'ambito del procedimento penale iscritto per il delitto di esercizio abusivo della professione creditizia. Con riferimento ai prelevamenti effettuati da Resistente_4 nei confronti della Società
“Società_2 S.R.L.”, l'Ufficio rappresentava il difetto nel bilancio della stessa società di contabilizzazioni di crediti in favore dei soci.
*** A loro volta i contribuenti proponevano appello incidentale, reiterando le eccezioni formali e procedurali formulate in primo grado. I contribuenti depositavano memoria illustrativa. All'udienza del 15 dicembre 2025 il Collegio tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preme preliminarmente ribadire che oggetto del presente giudizio sono gli avvisi di Società_1accertamento emessi dall'Ufficio nei confronti dei soci della S.r.l. sulla base dell'atto impositivo emesso nei confronti della medesima per lo stesso anno di imposta. Tanto premesso, ritiene questa Corte che l'appello principale proposto dall'Ufficio è inforndato. Infatti, con la memoria depositata nel corso del presente giudizio i resistenti hanno prodotto documentazione attestante che la Commissione Tributaria Provinciale di Ancona ha annullato gli avvisi di accertamento emessi dall'Ufficio nei confronti della Società. Precisamente, risulta che:
1. con sentenza n. 6/18 la C.T.P. di Ancona ha annullato l'avviso di accertamento societario notificato per l'anno d'imposta 2011; 2. con sentenza n. 548/18 la C.T.P. di Ancona ha annullato l'avviso di accertamento societario notificato per l'anno d'imposta 2012; 3. con sentenza n. 768/18 la C.T.P. di Ancona ha annullato l'avviso di accertamento societario notificato per l'anno d'imposta 2013; 4. con sentenza n. 169/19 la C.T.P. di Ancona ha annullato l'avviso di accertamento societario notificato per l'anno d'imposta 2014. 5. con sentenza n. 391/21 la C.T.P. di Ancona ha annullato l'avviso di accertamento societario notificato per l'anno d'imposta 2015. Le sentenze di primo grado sono state confermate dalla CGT di secondo grado. Precisamente: - con sentenza n. 159/2024 la CGT di secondo grado delle Marche ha confermato la sentenza n. 6/2018 emessa dalla CTP di Ancona mediante cui è stato annullato l'avviso di accertamento societario notificato per l'anno d'imposta 2011; - con sentenza n. 854/2024 la CGT di secondo grado delle Marche ha confermato la sentenza n. 548/18 emessa dalla CTP di Ancona mediante cui è stato annullato l'avviso di accertamento societario notificato per l'anno d'imposta 2012; - con sentenza n. 864/2024 la CGT di secondo grado delle Marche ha confermato la sentenza n. 768/18 emessa dalla CTP di Ancona mediante cui è stato annullato l'avviso di accertamento societario notificato per l'anno d'imposta 2013; - con sentenza n. 865/2024 la CGT di secondo grado delle Marche ha confermato la sentenza n. 169/19 emessa dalla CTP di Ancona mediante cui è stato annullato l'avviso di accertamento societario notificato per l'anno d'imposta 2014; - con sentenza n. 866/2024 la CGT di secondo grado delle Marche ha confermato la sentenza n. 391/21 emessa dalla CTP di Ancona mediante cui è stato annullato l'avviso di accertamento societario notificato per l'anno d'imposta 2015. Pertanto, appare manifesto che non sussiste un valido accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati, dal momento che l'avviso emesso nei suoi confronti è stato dichiarato illegittimo. Venendo meno l'antecedente logico-giuridico degli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci, gli stessi vanno dichiarati illegittimi. E' solo il caso di aggiungere che, difettando elementi di prova di segno contrario, i movimenti registrati sui conti correnti privati devono ritenersi giustificati. *** Anche l'appello incidentale proposto dalle parti private è infondato. Quanto alla carenza di motivazione e di violazione del contraddittorio osserva questa Corte che prima della fase giudiziale si è svolto un contraddittorio tra le parti, che ha consentito ai ricorrenti di esporre le proprie ragioni e di esibire ampia documentazione. Anche la motivazione dell'atto impugnato è chiara ed esaustiva, indicando i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della ripresa a tassazione. La reciproca soccombenza delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria conferma la sentenza di primo grado, così rigettando sia l'appello principale che quello incidentale. Spese compensate. Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2025. IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE RUGGIERO DICUONZO MA IN D'IL