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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 18/03/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 761/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 761/2024 R.G. Cont.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
promossa con ricorso da:
codice fiscale nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia
Ceste ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Pomba n. 18, Torino giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ), residente in [...] C.F._2
Vercelli n. 8 ed elettivamente domiciliata in Settimo Torinese, Via Roma n. 20/A, presso lo studio dell'Avv. Rosarita De Michele che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
resistente pagina 1 di 6 Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
di Ivrea-
Conclusioni congiunte delle parti
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
A) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento
del matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra ordinando Parte_1 Controparte_1
all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
B) assegnare la casa coniugale con gli arredi alla signora Controparte_1
C) Disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio maggiorenne
quando è con sé, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso;
Per_1
inoltre, disporre a carico del padre il pagamento in favore della madre convivente, per il contributo
al mantenimento del figlio maggiorenne di assegno mensile di € 200,00 da Persona_2
versare entro il giorno 1 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT, fino al raggiungimento
dell'indipendenza economica dello stesso;
D) Disporre che ciascun genitore contribuisca, per il 50% ciascuno, al pagamento delle spese
mediche non coperte dal SSN e scolastiche straordinarie nonché sportive e/o ricreative purché
concordate e documentate, come da Protocollo siglato tra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di
Ivrea del 24.6.2016;
E) confermare che entrambi i coniugi siano tenuti a provvedere al pagamento, nella misura del 50%
ciascuno, della rata mensile di mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, sino alla totale
estinzione dello stesso. A tal fine, la assume l'obbligo di versare € 200,00 mensili al CP_1
marito, entro il giorno 3 di ogni mese con bonifico permanente immediato, per la sua quota di
partecipazione di rata di mutuo;
trattandosi di mutuo variabile saranno effettuati i conguagli
necessari eventualmente nel momento in cui i comproprietari decidessero di vendere la casa.
F) la convenuta rinuncia alla domanda di assegno e le parti dichiarano di essere economicamente
autosufficienti e di nulla pretendere reciprocamente a titolo di assegno divorzile;
G) le parti si impegnano a tutela del figlio a comunicare tra loro in maniera civile pacata e
rispettosa;
pagina 2 di 6 H) compensa le spese di lite tra le parti.”
Per il P.M.: “V° il PM conclude per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 14.3.2024,
[...]
evocava in giudizio la moglie innanzi l'intestato Parte_1 Controparte_1
Tribunale affinché pronunciasse lo scioglimento del loro matrimonio, premettendo che:
- le parti hanno contratto matrimonio civile in data 18.02.2006, in Settimo Torinese (TO),
con atto reg. n. 8, parte 1, anno 2006;
- dalla loro unione è nato il figlio in data 20.05.2006 a Chivasso (TO); Per_1
- i coniugi nella procedura per la separazione consensuale comparivano dinanzi al
Presidente del Tribunale di Ivrea il 29.3.2018, venivano autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto del 16.4.2018;
- da allora la separazione durava ininterrotta.
La convenuta si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio formulata dalla controparte.
All'udienza di prima comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. del
29 gennaio 2025, esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione, le parti hanno trovato un accordo, discusso la causa e, a tanto autorizzate, hanno rassegnato conclusioni congiunte, previa rinuncia alle istanze istruttorie, ai provvedimenti provvisori ed agli scritti ex art. 473bis.28 c.p.c..
Nelle sue conclusioni (trasmesse in data 3.2.2025), il P.M. ha chiesto l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia pagina 3 di 6 protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6
maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento di separazione consensuale all'udienza del
29.3.2018, comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea, venivano autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto del 16.4.2018 n. cron. 1755/2018. Da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti, riscontrata, sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno raggiunto l'accordo per definire le questioni tra loro e per il mantenimento del figlio, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
tale accordo, può essere recepito e ratificato dal Collegio in quanto conforme a legge ed all'interesse della prole.
Le spese di procedura vanno integralmente compensate tra le parti, come del resto dalle stesse richiesto.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M., così provvede:
A. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in data 18.02.2006, in
Settimo Torinese (TO), con atto reg. n. 8, parte 1, anno 2006,
pagina 4 di 6 ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38 e success. modif;
B. assegna la casa coniugale con gli arredi alla signora Controparte_1
C. dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio maggiorenne quando è con sé, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello Per_1
stesso;
inoltre, dispone a carico del padre il pagamento in favore della madre convivente, per il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne di assegno mensile Persona_2
di € 200,00 da versare entro il giorno 1 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso;
D. Dispone che ciascun genitore contribuisca, per il 50% ciascuno, al pagamento delle spese mediche non coperte dal SSN e scolastiche straordinarie nonché sportive e/o ricreative purché concordate e documentate, come da Protocollo siglato tra Magistrati ed
Avvocati del Tribunale di Ivrea del 24.6.2016;
E. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che entrambe siano tenute a provvedere al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, della rata mensile di mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, sino alla totale estinzione dello stesso. A tal fine,
la assume l'obbligo di versare € 200,00 mensili al marito, entro il giorno 3 di CP_1
ogni mese con bonifico permanente immediato, per la sua quota di partecipazione di rata di mutuo;
trattandosi di mutuo variabile saranno effettuati i conguagli necessari eventualmente nel momento in cui i comproprietari decidessero di vendere la casa.
F. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che la convenuta rinuncia alla domanda di assegno e di essere economicamente autosufficienti e di nulla pretendere reciprocamente a titolo di assegno divorzile;
G. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che si impegnano a tutela del figlio a comunicare tra loro in maniera civile pacata e rispettosa;
H. compensa le spese di procedura integralmente tra le parti.
pagina 5 di 6 Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 11 marzo 2025
IL GIUDICE rel./est.
Rossella Mastropietro
IL PRESIDENTE
Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 761/2024 R.G. Cont.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
promossa con ricorso da:
codice fiscale nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia
Ceste ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Pomba n. 18, Torino giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ), residente in [...] C.F._2
Vercelli n. 8 ed elettivamente domiciliata in Settimo Torinese, Via Roma n. 20/A, presso lo studio dell'Avv. Rosarita De Michele che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
resistente pagina 1 di 6 Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
di Ivrea-
Conclusioni congiunte delle parti
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
A) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento
del matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra ordinando Parte_1 Controparte_1
all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
B) assegnare la casa coniugale con gli arredi alla signora Controparte_1
C) Disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio maggiorenne
quando è con sé, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso;
Per_1
inoltre, disporre a carico del padre il pagamento in favore della madre convivente, per il contributo
al mantenimento del figlio maggiorenne di assegno mensile di € 200,00 da Persona_2
versare entro il giorno 1 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT, fino al raggiungimento
dell'indipendenza economica dello stesso;
D) Disporre che ciascun genitore contribuisca, per il 50% ciascuno, al pagamento delle spese
mediche non coperte dal SSN e scolastiche straordinarie nonché sportive e/o ricreative purché
concordate e documentate, come da Protocollo siglato tra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di
Ivrea del 24.6.2016;
E) confermare che entrambi i coniugi siano tenuti a provvedere al pagamento, nella misura del 50%
ciascuno, della rata mensile di mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, sino alla totale
estinzione dello stesso. A tal fine, la assume l'obbligo di versare € 200,00 mensili al CP_1
marito, entro il giorno 3 di ogni mese con bonifico permanente immediato, per la sua quota di
partecipazione di rata di mutuo;
trattandosi di mutuo variabile saranno effettuati i conguagli
necessari eventualmente nel momento in cui i comproprietari decidessero di vendere la casa.
F) la convenuta rinuncia alla domanda di assegno e le parti dichiarano di essere economicamente
autosufficienti e di nulla pretendere reciprocamente a titolo di assegno divorzile;
G) le parti si impegnano a tutela del figlio a comunicare tra loro in maniera civile pacata e
rispettosa;
pagina 2 di 6 H) compensa le spese di lite tra le parti.”
Per il P.M.: “V° il PM conclude per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 14.3.2024,
[...]
evocava in giudizio la moglie innanzi l'intestato Parte_1 Controparte_1
Tribunale affinché pronunciasse lo scioglimento del loro matrimonio, premettendo che:
- le parti hanno contratto matrimonio civile in data 18.02.2006, in Settimo Torinese (TO),
con atto reg. n. 8, parte 1, anno 2006;
- dalla loro unione è nato il figlio in data 20.05.2006 a Chivasso (TO); Per_1
- i coniugi nella procedura per la separazione consensuale comparivano dinanzi al
Presidente del Tribunale di Ivrea il 29.3.2018, venivano autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto del 16.4.2018;
- da allora la separazione durava ininterrotta.
La convenuta si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio formulata dalla controparte.
All'udienza di prima comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. del
29 gennaio 2025, esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione, le parti hanno trovato un accordo, discusso la causa e, a tanto autorizzate, hanno rassegnato conclusioni congiunte, previa rinuncia alle istanze istruttorie, ai provvedimenti provvisori ed agli scritti ex art. 473bis.28 c.p.c..
Nelle sue conclusioni (trasmesse in data 3.2.2025), il P.M. ha chiesto l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia pagina 3 di 6 protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6
maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento di separazione consensuale all'udienza del
29.3.2018, comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea, venivano autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto del 16.4.2018 n. cron. 1755/2018. Da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti, riscontrata, sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno raggiunto l'accordo per definire le questioni tra loro e per il mantenimento del figlio, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
tale accordo, può essere recepito e ratificato dal Collegio in quanto conforme a legge ed all'interesse della prole.
Le spese di procedura vanno integralmente compensate tra le parti, come del resto dalle stesse richiesto.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M., così provvede:
A. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in data 18.02.2006, in
Settimo Torinese (TO), con atto reg. n. 8, parte 1, anno 2006,
pagina 4 di 6 ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38 e success. modif;
B. assegna la casa coniugale con gli arredi alla signora Controparte_1
C. dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio maggiorenne quando è con sé, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello Per_1
stesso;
inoltre, dispone a carico del padre il pagamento in favore della madre convivente, per il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne di assegno mensile Persona_2
di € 200,00 da versare entro il giorno 1 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso;
D. Dispone che ciascun genitore contribuisca, per il 50% ciascuno, al pagamento delle spese mediche non coperte dal SSN e scolastiche straordinarie nonché sportive e/o ricreative purché concordate e documentate, come da Protocollo siglato tra Magistrati ed
Avvocati del Tribunale di Ivrea del 24.6.2016;
E. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che entrambe siano tenute a provvedere al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, della rata mensile di mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, sino alla totale estinzione dello stesso. A tal fine,
la assume l'obbligo di versare € 200,00 mensili al marito, entro il giorno 3 di CP_1
ogni mese con bonifico permanente immediato, per la sua quota di partecipazione di rata di mutuo;
trattandosi di mutuo variabile saranno effettuati i conguagli necessari eventualmente nel momento in cui i comproprietari decidessero di vendere la casa.
F. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che la convenuta rinuncia alla domanda di assegno e di essere economicamente autosufficienti e di nulla pretendere reciprocamente a titolo di assegno divorzile;
G. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che si impegnano a tutela del figlio a comunicare tra loro in maniera civile pacata e rispettosa;
H. compensa le spese di procedura integralmente tra le parti.
pagina 5 di 6 Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 11 marzo 2025
IL GIUDICE rel./est.
Rossella Mastropietro
IL PRESIDENTE
Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)
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