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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/02/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza composta dai signori Magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 364 R.G anno 2023 promossa in grado di appello DA
, in persona del rappresentante legale Parte_1
p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Luigi Cardone, Luigi Cimino e Vito Berretta, con studio in Catania nel Viale XX Settembre n.43, con domicilio telematico. Appellante CONTRO
, elettivamente domiciliato in Agrigento nella via Leonardo Controparte_1
Sciascia n.82, presso lo studio dell'avv. Calogero Termine che lo rappresenta ed assiste. Appellato E nei confronti di
, in persona del legale rappresentante CP_2
Appellato- contumace
All'udienza del 13 febbraio 2025 le parti costituite hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con distinti ricorsi – poi riuniti - depositati il 18.02.2020 e il 7.12.2020 presso il Tribunale di Agrigento premesso di esser dipendente della Controparte_1 [...]
e di avere prestato adesione al fondo di previdenza Parte_1 complementare denominato , in forza del quale il datore di lavoro era CP_2
1 obbligato a versare periodicamente la contribuzione integrativa ed il FR accantonato mensilmente, lamentava che il datore di lavoro non aveva provveduto a versare nel detto Fondo le quote di FR maturate nel periodo compreso fra il mese di CP_2 dicembre 2016 e il mese di ottobre 2019 e tra il mese di novembre 2019 sino al mese di settembre 2020, nonché il contributo del 2% trattenutogli sulle buste paga e quello dovuto dal datore di lavoro in egual misura;
pertanto chiedeva condannarsi la Pt_1
[...] all'immediato versamento al Fondo Priamo dei contributi trattenuti al ricorrente e non versati al fondo e delle quote del FR maturato e da destinarsi al fondo per la somma complessiva di € 8.055,75 maggiorata dell'indennizzo previsto a norma dell'art.8 comma 10 dello Statuto del Fondo Priamo, in misura pari al tasso di interesse della BCE + 2%, da calcolarsi in ragione di anno su tali somme sin dalle singole scadenze e fino all'integrale soddisfo;
in subordine, condannare la società convenuta a corrispondere direttamente al ricorrente la somma complessiva di € 8.055.75 maggiorata dell'indennizzo previsto a norma dell'art.8 comma 10 dello Statuto del Fondo , in misura pari al tasso CP_2 di interesse della BCE + 2%, da calcolarsi in ragione di anno su tali somme sin dalle singole scadenze e fino all'integrale soddisfo;
affinché possa provvedere direttamente al versamento al ed alla regolarizzazione della propria CP_2 posizione contributiva;
in ogni caso, sempre previo accertamento dell'inadempimento della Società convenuta al versamento dei contributi contrattualmente dovuti al e previo CP_2 CP_2 accertamento della potenzialità lesiva dell'omissione contributiva sulla posizione previdenziale del ricorrente, condannare in forma generica la società convenuta al risarcimento del danno con espressa riserva di esperire successiva azione al momento dell'attualizzarsi del danno stesso (…) Sulle difese della società convenuta, la quale non contestava l'inadempimento della obbligazione delegata, ma lo addebitava alla carenza di liquidità finanziaria causata dalla ritardata riscossione di crediti con la P.A., e nella contumacia del CP_2
, con sentenza n.835 del 26/10/2022 il Tribunale adito, previa c.t.u. contabile, CP_2 sul presupposto della natura retributiva del FR e della funzione previdenziale cui nel sistema della previdenza complementare esso risultava preordinato, condannava la a conferire al fondo di previdenza complementare sottoscritto dalla parte Parte_1 ricorrente con Fondo la somma complessiva di 10.529,44 euro (di cui CP_2
6.487,74 euro a titolo di FR maturato relativamente al periodo compreso tra il mese di dicembre 2016 e il mese di settembre 2020, 2.020,85 euro a titolo di contributo del 2% trattenuto al lavoratore in busta paga e 2.020,85 euro a titolo di contributo
2 dovuto dal datore di lavoro in egual misura) nonché a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno per la perdita di redditività del fondo medesimo conseguente ai ritardi superiori ad un anno nel conferimento al predetto fondo del suindicato importo, la somma di 526,58 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. La sentenza in parola è stata impugnata dalla società la quale rileva l'abusivo frazionamento della domanda posto in essere dal - autore di due distinte CP_1 azioni per porzioni contributive di analoga natura – e ne chiede affermarsi la responsabilità processuale ex art. 96 comma 3° c.p.c.. Nel merito contesta l'operato del G.L. per avere questi omesso di affrontare compiutamente l'eccezione di inammissibilità della domanda articolata, sotto due distinti profili:
-Il difetto di legittimazione del ricorrente ad agire per ottenere condanna a favore di un terzo e/o in proprio favore.
-L'inesigibilità della prestazione complementare durante il corso del rapporto di lavoro. Quanto al primo rilievo deduce l'incompletezza del sistema che non contemplerebbe la facoltà del lavoratore iscritto al fondo di previdenza complementare di domandare, nella veste di sostituto processuale, la condanna al versamento del FR . Circa il secondo aspetto, oppone che, a causa della non risolta incertezza della natura del rapporto trilatero sottostante tra lavoratore, datore di lavoro e Fondo complementare – se delegazione di pagamento o cessione di credito - e poiché i versamenti effettuati dal datore di lavoro, in proprio e anche per conto dei lavoratori , hanno natura contributiva e non retributiva, il G.L. non avrebbe dovuto dare corso alla richiesta di condanna ostandovi la inesigibilità del credito in costanza di rapporto, dettata dall'art. 11 del D. Lgs n. 252/2005, per la quale “il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza”. Di tal che, stante la circostanza pacifica che il rapporto di lavoro era ancora in corso, il recupero dell'omesso versamento del FR al fondo di previdenza avrebbe potuto esercitarsi esclusivamente al momento della sua cessazione. Con altro separato motivo la si duole della violazione dell'art. 112 c.p.c. Parte_1 per vizio di ultrapetizione della pronuncia rispetto alla decretata condanna al risarcimento del danno nella misura di € 241,17, quale perdita di redditività conseguente ai mancati versamenti, stante che la domanda formulata dal lavoratore era unicamente di risarcimento in forma generica. Nella contumacia del , resiste in questo grado il lavoratore che chiede il CP_2 CP_2 rigetto dell'impugnazione.
3 All'esito di reiterati e vani tentativi di conciliazione, all'udienza sopra indicata la causa, previa discussione e sulle conclusioni adottate, è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
****** L'appello è infondato. In ordine al contestato abuso del processo, insito nell'adozione di una strategia processuale volta all'artificioso smembramento dell'unitaria azione giudiziale, astrattamente sanzionabile per violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., ritiene il collegio che il motivo, oltre che assente nelle difese svolte nel giudizio di primo grado, non offra elementi adeguati, al di là della deduzione della identità delle parti e della materia, per ritenere accertata la strumentalizzazione dell'istituto processuale. Ciò premesso, giova osservare che la disciplina generale della previdenza complementare disegnata dalla Legge delega n. 243/2004 e declinata dalla normativa di attuazione (D. Lgs n. 252/2005) definisce un sistema finalizzato a rafforzare le tutele previdenziali di cui all'art. 38 della Costituzione, attraverso un meccanismo consistente nell'adesione del lavoratore ad uno dei soggetti istituzionali destinatari dei conferimenti. Essa propugna l'attribuzione ai fondi pensione della contitolarità con i propri iscritti del diritto alla contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto cui è tenuto il datore di lavoro e della legittimazione dei fondi stessi, rafforzando le modalità di riscossione anche coattiva, a rappresentare i propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto i contributi omessi nonché l'eventuale danno derivante dal mancato conseguimento dei relativi rendimenti” (art. 1, lett. e), n. 8 legge cit.). Il legislatore delegato, tuttavia, ha rinunciato ad esercitare la delega diretta a conferire ai fondi la rappresentanza degli iscritti nelle controversie aventi ad oggetto le omesse contribuzioni, avendo preferito devolvere allo Statuto ed al Regolamento del fondo le modalità di esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime (art. 14). Dall'accreditamento della posizione del Fondo complementare nel contesto della relazione trilaterale con il lavoratore ed il datore di lavoro procede la distinzione dei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro - da cui il primo trae, con una parte della propria retribuzione, le risorse per la contribuzione o il conferimento delle quote di T.F.R. maturando – e tra lavoratore e Fondo di Previdenza Complementare – di natura contrattuale per il conseguimento, da parte del lavoratore medesimo, attraverso l'investimento da parte del Fondo, di una prestazione previdenziale integrativa . Ora, una prima questione posta dall'appellante inerisce alla natura del rapporto negoziale sottostante l'obbligo contratto dal datore di lavoro di conferire nel Fondo le
4 quote contributive ed il FR , se conseguente ad una mera delegazione di pagamento ex art. 1268 c.c. ovvero ad una cessione di credito effettuata dal lavoratore al Fondo. Su tale dubbio interpretativo si salda l'obiezione che nega al lavoratore la legittimazione ad agire quale sostituto processuale del Fondo, in carenza di una previsione normativa che la contempli. Atteso che, mentre nel primo caso il mancato versamento al Fondo complementare da parte del datore di lavoro configura un inadempimento idoneo a determinare lo scioglimento del mandato, con il corollario che il lavoratore sarebbe legittimato ad agire in proprio per recuperare la contribuzione omessa, che conserva natura retributiva, nel secondo caso il credito del lavoratore, trasferito al Fondo complementare, acquista natura previdenziale, con la conseguenza che sarà il Fondo autorizzato ad agire per la sua tutela. Applicando i principi che precedono alla vicenda in esame, non appare revocabile in dubbio che la struttura del rapporto costituitosi tra lavoratore, datore di lavoro e Fondo Pensione ripeta il modello tipico della delegazione di pagamento e del mandato a riscuotere, come, d'altra parte, riconosciuto dalla stessa appellante (pag. 15 dell'atto di appello) sulla scorta della dichiarazione di adesione al Fondo con la quale il lavoratore ha delegato il datore di lavoro a prelevare dalla retribuzione e dalla quota annuale del FR i contributi previsti. Ciò posto, la disamina della fattispecie non può evitare di confrontarsi con l'esegesi autorevole formulata in materia dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 2406 del 27/01/2022) la quale ha avuto modo di fissare alcuni caposaldi interpretativi. Ha osservato la S.C. che anche nel vigore della disciplina riformata dei fondi di previdenza complementare va mantenuta ferma la qualificazione della natura contributiva dei versamenti effettuati dal datore di lavoro in proprio ed anche per conto dei lavoratori stessi tanto desumendosi dal fatto che l'obbligo nasce da un ulteriore rapporto contrattuale, distinto dal rapporto di lavoro subordinato, ed è finalizzato a garantire, in presenza delle condizioni prescritte, il conseguimento di una pensione integrativa rispetto a quella obbligatoria, che costituisce un ulteriore beneficio per il lavoratore, ma non modifica i diritti e gli obblighi nascenti da rapporti di lavoro. In definitiva il beneficio derivante al lavoratore dal rapporto di previdenza integrativa non è costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro, ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti, lo stesso potrà percepire "la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto ed infatti il lavoratore non riceve tale contribuzione alla cessazione del rapporto, essendo solo il destinatario di un'aspettativa al
5 trattamento pensionistico integrativo, aspettativa che si concreterà esclusivamente ove maturino determinati requisiti e condizioni previsti dallo statuto del fondo (Cass. cit.) .(…) Quello che invece (il lavoratore) non può fare perché le finalità della disciplina legislativa sono quelle di assicurare una speciale tutela ai fondi complementari per garantirne il funzionamento, è proprio chiedere la restituzione degli importi trattenuti. La previsione di una siffatta garanzia risulta nondimeno coerente con la parallela disciplina dettata in materia di Fondo di Garanzia (art. 5 Legge n. 80/1992) il quale può essere chiamato ad attivarsi dal lavoratore in caso di insolvenza del datore di lavoro allo scopo di reintegrare il Fondo complementare della contribuzione mancante. E non collide in nessun modo con il vincolo di inesigibilità della prestazione previdenziale dettato dall'art. 11 del D. Lgs. n. 252/2005, atteso che non si ha riguardo in questo caso ad una domanda diretta a riscuotere la prestazione previdenziale, ma a assicurare la continuità della implementazione del fondo in funzione della integrità della provvista finanziaria destinata ad alimentarlo. Ora, spostando l'attenzione alla disamina dello Statuto cui la legislazione primaria demanda la regolamentazione specifica del rapporto previdenziale, esso stabilisce che
“in caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente mediante versamento dei contributi dovuti da interessi moratori pari al tasso di rifinanziamento principale dell'Eurosistema fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorati a titolo di indennizzo di una percentuale corrispondente al tasso di rifinanziamento principale dell'Eurosistema fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di due punti percentuali entrambi calcolati in ragione di anno” (art. 8 comma 10) e che l'azione di recupero di tali misure risarcitorie è esercitata disgiuntamente da parte del lavoratore, il quale risulta, pertanto, legittimato ad agire, in quanto titolare del credito, per richiedere che tali misure vengono attribuite ed acquisite alla posizione individuale dell'iscritto (v. Regolamento). Tale previsione, oltre a sciogliere ogni residuo dubbio riguardo la titolarità dell'azione in capo al lavoratore, chiarisce anche il perimetro della statuizione di condanna oggi impugnata, la quale si è correttamente conformata ai limiti della domanda formulata dal ricorrente, liquidando le poste contributive e l'indennità risarcitoria nella misura specificamente richiesta in ricorso. Non sussiste, pertanto, la supposta violazione del principio dettato dall'art. 112 c.p.c. a fronte del fatto che, ferma restando la pertinenza dell'indennizzo liquidato in misura di € 271, 41, quale recupero della perdita di redditività del fondo – impropriamente
6 destinata a risarcire il patrimonio del lavoratore, ma sul punto non risulta proposto specifico motivo di gravame - nessun'altra posta risarcitoria risulta riconosciuta in violazione del divieto di ultrapetizione. Né, infine, appare configurabile alcun conflitto tra la soluzione interpretativa sopra adottata ed il correlato principio formulato dalla Corte di cassazione (cfr. sentenza n. 11198 del 26/4/2024), laddove si è detto che in materia di fondi pensione complementari, se il datore di lavoro non adempie l'obbligo di versare le quote del
FR maturando al fondo di previdenza scelto dal lavoratore, si ripristina la disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate, atteso che una siffatta eventualità postula, nella lettura della Corte, il venir meno del vincolo di destinazione della contribuzione omessa alla previdenza complementare, conseguente alla risoluzione per inadempimento del mandato conferito dal lavoratore, circostanza quest'ultima assente nel caso in esame, in cui la volontà manifestata del lavoratore è stata piuttosto quella di obbligare il datore di lavoro ad adempiere coattivamente al mandato ricevuto.
Per le ragioni che precedono la sentenza di primo grado merita integrale conferma.
Le spese si regolano secondo soccombenza e si liquidano e distraggono come in dispositivo.
Nulla deve disporsi in ordine alla posizione del , rimasto contumace. CP_2 CP_2
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, nel contraddittorio delle parti costituite, e nella contumacia del , qui dichiarata, conferma la sentenza n. 835/2022, CP_2 emessa dal Tribunale G.L. di Agrigento il 26 ottobre 2022. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che liquida in complessivi euro 1.984,00 per compensi, oltre accessori come per legge, distraendoli in favore del difensore dell'appellato dichiaratosi CP_1 antistatario. Nulla per spese al rimasto contumace. CP_2
Dà atto della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Palermo il 13 febbraio 2025. Il Presidente estensore Cinzia Alcamo
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