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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/02/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1322/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere
Dott. Carmine Capozzi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1322/2024, avente ad oggetto: riassunzione, a seguito di cassa- zione con rinvio della sentenza n.1148/2019 della C.d.A. di Firenze, di procedimento di reclamo fallimentare ex art.18 LF, promossa
DA
, con sede legale in Marciano Parte_1
della Chiana (AR), via Culle s.n.c. (p.iva , in persona del Curatore Dott. P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), autorizzata a stare in giudizio in forza di provvedimento
[...] C.F._1
del Giudice Delegato del 07/06/2024, rappresentata e difesa dall'Avv. Marika Micheli (C.F.
[...]
), con studio in Arezzo, via Margaritone n. 27, domiciliata presso quest'ultima C.F._2
e presso il di lei indirizzo di posta elettronica certificata: giusta pro- Email_1
cura alle liti allegata all'atto di riassunzione.
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE - RECLAMATA
pagina 1 di 7 CONTRO
, con sede legale in Marciano della Chiana (AR), Parte_1
via Culle s.n.c. (p.iva ), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
dott. CP_1
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE – RECLAMANTE
E
– Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze Controparte_2
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per la parte reclamata/ricorrente in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Firenze, tenuto conto dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 15851/24, che ha cassato la sentenza resa dalla Corte D'Appello di Firenze Sezione I Civile in data
16/05/2019 n. 1148/2019, in totale riforma della stessa : respingere il reclamo proposto dalla
perché infondato sia in punto di inammissibilità che in punto di Parte_1
sussistenza dello stato di insolvenza;
- per l'effetto confermare la sentenza n. 65/2018 del 18 otto- bre 2018, depositata il 19 ottobre 2018, con la quale il Tribunale di Arezzo ha dichiarato il falli- mento della società ; - condannare la in li- Parte_1 Parte_1
quidazione al pagamento delle spese e compensi dei precedenti gradi di giudizio (quello dinanzi alla Corte di Appello e quello dinanzi alla Corte di Cassazione, le cui spese vive ammontano a complessivi € 1.270,75) e del presente grado in riassunzione”
Per il Pubblico Ministero: “Il P.M. esprime parere favorevole alla conferma della sentenza im- pugnata”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza n.15851/2024, depositata in data 6-6-2024, pronunciata su ricorso della curatela del fallimento della , la Corte di legittimità ha cassato con Parte_3
rinvio a questa corte, in diversa composizione, la sentenza n. 1148/2019, pubblicata in data
16/05/2019, con la quale la Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento del reclamo della società
pagina 2 di 7 , già ammessa al concordato preventivo omologato, Parte_1
aveva revocato, ai sensi dell'art. 18 legge fall., la sentenza dichiarativa di fallimento N.65/2018 del
Tribunale di Arezzo, pronunciata su istanza del P.M.
2.- La riassunzione è stata tempestivamente effettuata con ricorso depositato in data 24-6-
2024, notificato, in uno al decreto di fissazione dell'udienza, alla società in persona del liquidatore p.t., oltre che al difensore che la assisteva nel giudizio di cassazione.
La società reclamante/resistente in riassunzione non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
3.- Il PG ha espresso parere favorevole alla conferma della sentenza dichiarativa di falli- mento.
4.- Con l'ordinanza sopra menzionata, la Corte di legittimità ha cassato la sentenza della
Corte d'Appello di Firenze che, nel provvedere sul reclamo proposto dalla società
[...]
avverso la sentenza dichiarativa Parte_4
di fallimento del Tribunale di Arezzo (sentenza pronunciata senza previa dichiarazione di risolu- zione del concordato preventivo), aveva affermato che “la risoluzione del concordato è l'unica possibilità di reazione creata dall'ordinamento per l'inadempimento alle obbligazioni assunte con quello specifico concordato omologato”, aveva quindi argomentato nel senso che “il fallimento sarebbe in tal guisa possibile solo per nuovi debiti e nuova insolvenza, mentre nella fattispecie il presupposto della “nuova insolvenza” si sarebbe dovuto considerare inesistente” e aveva infine opinato che “il potere di iniziativa del pubblico ministero sarebbe da considerare limitato ai casi previsti dall'art. 7 legge fall., senza la possibilità di iniziativa per il caso di inadempimento agli obblighi concordatari”.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dalla curatela affermando il seguente principio di diritto: “Nella disciplina della legge fallimentare risultante dalle modificazioni appor- tate dai d.lgs. n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007, il debitore ammesso al concordato preventivo omo- logato, che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari, può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del pubblico ministero o sua propria, anche prima e indipendente- mente dalla risoluzione del concordato ex art. 186 legge fall.”.
pagina 3 di 7 E ha precisato che “E men che meno è centrato, ai fini del fallimento, distinguere tra insol- venza originaria e insolvenza “nuova, perché l'insolvenza in sé può persistere ex art. 5 legge fall. pur dopo l'omologa del concordato, anche con riguardo alla parte falcidiata ma inadempiuta dei crediti;
sicché in questi casi la risoluzione opera non quale condizione di fallibilità, ma solo al
(diverso) fine della rimozione dell'obbligatorietà del concordato, e dunque allo scopo di restituire al creditore anteriore la libertà di agire senza limiti concordatari, e per l'intero. Tale considera- zione – oggi validata dalle Sezioni Unite - giustifica il ben diverso assunto che, per quanto con
l'omologazione lo stato d'insolvenza venga “definitivamente ed irrevocabilmente assegnato alla ristrutturazione debitoria concordata ed alle modalità satisfattive in essa contemplate”, ciò non osta affatto a dichiarare il fallimento tutte le volte in cui le modalità satisfattive risultino infine inattuabili. In questo caso proprio l'impossibilità di realizzare l'impegno concordatario attesta il permanere dello stato d'insolvenza, e conseguentemente determina che l'inadempimento delle ob- bligazioni derivate dal patto concordatario sia da considerare come fatto sopravvenuto legitti- mante la presentazione di nuove istanze di fallimento. Ecco perché non ha senso discorrere di rimozione dell'insolvenza a seguito dell'omologazione del concordato, in quanto la rimozione av- viene in senso solo sintomatico, vale a dire che essa non rileva più nella sua manifestazione origi- naria. Ciò non toglie, però, che sempre essa (l'unica insolvenza) possa venir in rilievo per effetto della mancata esecuzione del concordato;
e questa cosa non inibisce, sul piano delle conseguenze processuali, ferma l'improcedibilità delle domande già pendenti, una nuova domanda di fallimento su iniziativa del pubblico ministero o di uno dei titolari dei crediti inadempiuti”.
In applicazione di tale principio di diritto non resta a questa corte che verificare la sussistenza dello stato di insolvenza della società debitrice in relazione ai debiti concorsuali (nella misura fal- cidiata).
Sul punto non può non convenirsi con la decisione di primo grado che ha ritenuto sussistente in maniera manifesta lo stato di insolvenza, stante l'incapacità della debitrice di adempiere agli impegni assunti con il concordato (omologato in data 7-2-2013), i quali prevedevano, in sintesi, che il pagamento dei crediti in prededuzione e privilegiati dovesse concludersi entro il 30.6.2014, mentre quello dei crediti chirografari entro il 7.8.2016.
pagina 4 di 7 Vanno valorizzati, a tal fine, gli elementi che emergono dalle relazioni redatte ex art. 185
L.F. dal commissario giudiziale o dal liquidatore giudiziale in data 05.02.2018, 7.03.2018 e
11.04.2018, nonché quelli acquisiti dalla polizia giudiziaria con la delega n. 410/2018 del
19.03.2018 ed allegati all'istanza di fallimento del pubblico ministero, così sintetizzabili:
(i) le somme incassate dalla procedura di concordato sono pari ad € 1.038.174,83 e l'attivo realizzato ammonta ad € 1.100.516,83 (di cui € 584.492,99 per vendita beni, € 188.682,77 per realizzo credito, € 142.408,20 per cessione contratto di leasing, € 57.541,44 per canoni di locazione, € 127.391,43 per cassa e banca rea- lizzata prima dell'omologa del concordato), con una differenza tra attivo realiz- zato e somme incassate di € 62.342,00 (somma ancora da incassare su fatture di vendita automezzi emesse nei confronti di ER NE S.r.l.);
(ii) le somme distribuite ai creditori mediante tre piani di riparto ammontano a com- plessivi € 648.344,91, con soddisfazione dei crediti in prededuzione e primi gradi del privilegio, mentre residuano da soddisfare crediti per € 17.592.668,00, di cui
€ 1.356.886,00 in privilegio ed € 16.235.782,00 in chirografo (questi ultimi nella percentuale concordataria offerta);
(iii) il residuo attivo da realizzare è di € 2.024.504,56, al 30.6.2018, con prospettive di realizzo indicate dai commissari come assai modeste, se non improbabili, stanti, per un verso, l'inadempimento del sig. all'acquisto per il Parte_5 prezzo di € 200.000,00 del diritto immobiliare sul fabbricato posto in Teverina, con causa pendente dinanzi al Tribunale di Arezzo, e gli inadempimenti da parte di ER NE RL all'impegno di acquisto di beni strumentali per il valore di perizia di € 22.000,00, all'impegno di acquisto del residuo magazzino auto- mezzi (stimato in € 892.400) al prezzo scontato del 40% e al pagamento del prezzo di cessione del contratto di leasing (debito attuale di € 313.716,93), e, per altro verso, il grave conflitto di interessi tra la società in concordato e la società
ER NE RL (sul rispetto dei cui impegni si fondava, in sostanza, la pos- sibilità di esecuzione del concordato), società riferibili alla medesima compagine sociale;
pagina 5 di 7 (iv) il recupero dei crediti ha dato esiti modesti, assai inferiori alle previsioni concorda- tarie.
Alla data di dichiarazione di fallimento la debitrice era dunque inadempiente da oltre due anni agli impegni assunti con il concordato, e ciò tanto in relazione ai crediti in privilegio, quanto ai crediti in chirografo.
Le prospettive di realizzazione del residuo attivo concordatario erano, poi, del tutto prive di concretezza, sicché anche in una prospettiva di comparazione tra attivo ancora da liquidare e fabbisogno concordatario ancora da soddisfare emergeva l'evidente sperequazione a favore di quest'ultimo, dato che concorreva a dimostrare lo stato di insolvenza.
L'insieme di questi elementi dimostra l'incapacità della società in concordato di adem- piere regolarmente alle obbligazioni concordatarie assunte e, dunque, per usare le parole della
Corte di legittimità, che alla rimozione dello stato di insolvenza avvenuta in senso solo sintomatico con l'omologa del concordato preventivo non ha fatto poi seguito l'effettivo superamento dello stato d'insolvenza stante la sostanziale inesecuzione del concordato.
4. Il reclamo va quindi integralmente respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite, comprese quelle del giudizio di cassazione, seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo in difetto di notula in atti (DM 55/2014, fasi 1, 2, 4, causa di complessiva bassa, parametri minimi).
Deve darsi atto, infine, dei presupposti per il raddoppio a carico della reclamante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002.
Avuto riguardo ai motivi di reclamo, alle ragioni della decisione, non vi sono elementi per ritenere la malafede del legale rappresentante che ha conferito la procura.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, Sezione seconda civile, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, così provvede:
1) rigetta il reclamo, confermando, per l'effetto, la sentenza n. 65/2018 del Tribunale di
Arezzo, con cui è stato dichiarato il fallimento della società Parte_1
;
[...]
pagina 6 di 7 2) condanna al pagamento delle spese di lite a Parte_1
favore della curatela del fallimento della , che Parte_1
liquida in:
- euro 3.308,00 per compenso professionale, quanto al giudizio di reclamo, oltre al rimborso delle spese generali (15%) e degli accessori di legge (IVA e CAP, se do- vuti);
- euro 3.308,00 per compenso professionale per il giudizio di rinvio, oltre al rimborso delle spese vive per euro 98,00 (CU), delle spese generali (15%) e degli accessori di legge (IVA e CAP, se dovuti);
- euro 2.757,00 per compenso professionale per il giudizio di cassazione, oltre al rim- borso delle spese vive per euro € 1.270,75, delle spese generali (15%) e degli acces- sori di legge (IVA e CAP, se dovuti);
3) dà atto che sussistono a carico di parte reclamante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repub- blica 30 maggio 2002, n. 115.
Manda alla Cancelleria per la notifica alle parti e gli adempimenti ex art.18 LF.
Così deciso nella camera di consiglio del 19-2-2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Carmine Capozzi Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196
e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere
Dott. Carmine Capozzi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1322/2024, avente ad oggetto: riassunzione, a seguito di cassa- zione con rinvio della sentenza n.1148/2019 della C.d.A. di Firenze, di procedimento di reclamo fallimentare ex art.18 LF, promossa
DA
, con sede legale in Marciano Parte_1
della Chiana (AR), via Culle s.n.c. (p.iva , in persona del Curatore Dott. P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), autorizzata a stare in giudizio in forza di provvedimento
[...] C.F._1
del Giudice Delegato del 07/06/2024, rappresentata e difesa dall'Avv. Marika Micheli (C.F.
[...]
), con studio in Arezzo, via Margaritone n. 27, domiciliata presso quest'ultima C.F._2
e presso il di lei indirizzo di posta elettronica certificata: giusta pro- Email_1
cura alle liti allegata all'atto di riassunzione.
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE - RECLAMATA
pagina 1 di 7 CONTRO
, con sede legale in Marciano della Chiana (AR), Parte_1
via Culle s.n.c. (p.iva ), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
dott. CP_1
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE – RECLAMANTE
E
– Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze Controparte_2
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per la parte reclamata/ricorrente in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Firenze, tenuto conto dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 15851/24, che ha cassato la sentenza resa dalla Corte D'Appello di Firenze Sezione I Civile in data
16/05/2019 n. 1148/2019, in totale riforma della stessa : respingere il reclamo proposto dalla
perché infondato sia in punto di inammissibilità che in punto di Parte_1
sussistenza dello stato di insolvenza;
- per l'effetto confermare la sentenza n. 65/2018 del 18 otto- bre 2018, depositata il 19 ottobre 2018, con la quale il Tribunale di Arezzo ha dichiarato il falli- mento della società ; - condannare la in li- Parte_1 Parte_1
quidazione al pagamento delle spese e compensi dei precedenti gradi di giudizio (quello dinanzi alla Corte di Appello e quello dinanzi alla Corte di Cassazione, le cui spese vive ammontano a complessivi € 1.270,75) e del presente grado in riassunzione”
Per il Pubblico Ministero: “Il P.M. esprime parere favorevole alla conferma della sentenza im- pugnata”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza n.15851/2024, depositata in data 6-6-2024, pronunciata su ricorso della curatela del fallimento della , la Corte di legittimità ha cassato con Parte_3
rinvio a questa corte, in diversa composizione, la sentenza n. 1148/2019, pubblicata in data
16/05/2019, con la quale la Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento del reclamo della società
pagina 2 di 7 , già ammessa al concordato preventivo omologato, Parte_1
aveva revocato, ai sensi dell'art. 18 legge fall., la sentenza dichiarativa di fallimento N.65/2018 del
Tribunale di Arezzo, pronunciata su istanza del P.M.
2.- La riassunzione è stata tempestivamente effettuata con ricorso depositato in data 24-6-
2024, notificato, in uno al decreto di fissazione dell'udienza, alla società in persona del liquidatore p.t., oltre che al difensore che la assisteva nel giudizio di cassazione.
La società reclamante/resistente in riassunzione non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
3.- Il PG ha espresso parere favorevole alla conferma della sentenza dichiarativa di falli- mento.
4.- Con l'ordinanza sopra menzionata, la Corte di legittimità ha cassato la sentenza della
Corte d'Appello di Firenze che, nel provvedere sul reclamo proposto dalla società
[...]
avverso la sentenza dichiarativa Parte_4
di fallimento del Tribunale di Arezzo (sentenza pronunciata senza previa dichiarazione di risolu- zione del concordato preventivo), aveva affermato che “la risoluzione del concordato è l'unica possibilità di reazione creata dall'ordinamento per l'inadempimento alle obbligazioni assunte con quello specifico concordato omologato”, aveva quindi argomentato nel senso che “il fallimento sarebbe in tal guisa possibile solo per nuovi debiti e nuova insolvenza, mentre nella fattispecie il presupposto della “nuova insolvenza” si sarebbe dovuto considerare inesistente” e aveva infine opinato che “il potere di iniziativa del pubblico ministero sarebbe da considerare limitato ai casi previsti dall'art. 7 legge fall., senza la possibilità di iniziativa per il caso di inadempimento agli obblighi concordatari”.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dalla curatela affermando il seguente principio di diritto: “Nella disciplina della legge fallimentare risultante dalle modificazioni appor- tate dai d.lgs. n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007, il debitore ammesso al concordato preventivo omo- logato, che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari, può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del pubblico ministero o sua propria, anche prima e indipendente- mente dalla risoluzione del concordato ex art. 186 legge fall.”.
pagina 3 di 7 E ha precisato che “E men che meno è centrato, ai fini del fallimento, distinguere tra insol- venza originaria e insolvenza “nuova, perché l'insolvenza in sé può persistere ex art. 5 legge fall. pur dopo l'omologa del concordato, anche con riguardo alla parte falcidiata ma inadempiuta dei crediti;
sicché in questi casi la risoluzione opera non quale condizione di fallibilità, ma solo al
(diverso) fine della rimozione dell'obbligatorietà del concordato, e dunque allo scopo di restituire al creditore anteriore la libertà di agire senza limiti concordatari, e per l'intero. Tale considera- zione – oggi validata dalle Sezioni Unite - giustifica il ben diverso assunto che, per quanto con
l'omologazione lo stato d'insolvenza venga “definitivamente ed irrevocabilmente assegnato alla ristrutturazione debitoria concordata ed alle modalità satisfattive in essa contemplate”, ciò non osta affatto a dichiarare il fallimento tutte le volte in cui le modalità satisfattive risultino infine inattuabili. In questo caso proprio l'impossibilità di realizzare l'impegno concordatario attesta il permanere dello stato d'insolvenza, e conseguentemente determina che l'inadempimento delle ob- bligazioni derivate dal patto concordatario sia da considerare come fatto sopravvenuto legitti- mante la presentazione di nuove istanze di fallimento. Ecco perché non ha senso discorrere di rimozione dell'insolvenza a seguito dell'omologazione del concordato, in quanto la rimozione av- viene in senso solo sintomatico, vale a dire che essa non rileva più nella sua manifestazione origi- naria. Ciò non toglie, però, che sempre essa (l'unica insolvenza) possa venir in rilievo per effetto della mancata esecuzione del concordato;
e questa cosa non inibisce, sul piano delle conseguenze processuali, ferma l'improcedibilità delle domande già pendenti, una nuova domanda di fallimento su iniziativa del pubblico ministero o di uno dei titolari dei crediti inadempiuti”.
In applicazione di tale principio di diritto non resta a questa corte che verificare la sussistenza dello stato di insolvenza della società debitrice in relazione ai debiti concorsuali (nella misura fal- cidiata).
Sul punto non può non convenirsi con la decisione di primo grado che ha ritenuto sussistente in maniera manifesta lo stato di insolvenza, stante l'incapacità della debitrice di adempiere agli impegni assunti con il concordato (omologato in data 7-2-2013), i quali prevedevano, in sintesi, che il pagamento dei crediti in prededuzione e privilegiati dovesse concludersi entro il 30.6.2014, mentre quello dei crediti chirografari entro il 7.8.2016.
pagina 4 di 7 Vanno valorizzati, a tal fine, gli elementi che emergono dalle relazioni redatte ex art. 185
L.F. dal commissario giudiziale o dal liquidatore giudiziale in data 05.02.2018, 7.03.2018 e
11.04.2018, nonché quelli acquisiti dalla polizia giudiziaria con la delega n. 410/2018 del
19.03.2018 ed allegati all'istanza di fallimento del pubblico ministero, così sintetizzabili:
(i) le somme incassate dalla procedura di concordato sono pari ad € 1.038.174,83 e l'attivo realizzato ammonta ad € 1.100.516,83 (di cui € 584.492,99 per vendita beni, € 188.682,77 per realizzo credito, € 142.408,20 per cessione contratto di leasing, € 57.541,44 per canoni di locazione, € 127.391,43 per cassa e banca rea- lizzata prima dell'omologa del concordato), con una differenza tra attivo realiz- zato e somme incassate di € 62.342,00 (somma ancora da incassare su fatture di vendita automezzi emesse nei confronti di ER NE S.r.l.);
(ii) le somme distribuite ai creditori mediante tre piani di riparto ammontano a com- plessivi € 648.344,91, con soddisfazione dei crediti in prededuzione e primi gradi del privilegio, mentre residuano da soddisfare crediti per € 17.592.668,00, di cui
€ 1.356.886,00 in privilegio ed € 16.235.782,00 in chirografo (questi ultimi nella percentuale concordataria offerta);
(iii) il residuo attivo da realizzare è di € 2.024.504,56, al 30.6.2018, con prospettive di realizzo indicate dai commissari come assai modeste, se non improbabili, stanti, per un verso, l'inadempimento del sig. all'acquisto per il Parte_5 prezzo di € 200.000,00 del diritto immobiliare sul fabbricato posto in Teverina, con causa pendente dinanzi al Tribunale di Arezzo, e gli inadempimenti da parte di ER NE RL all'impegno di acquisto di beni strumentali per il valore di perizia di € 22.000,00, all'impegno di acquisto del residuo magazzino auto- mezzi (stimato in € 892.400) al prezzo scontato del 40% e al pagamento del prezzo di cessione del contratto di leasing (debito attuale di € 313.716,93), e, per altro verso, il grave conflitto di interessi tra la società in concordato e la società
ER NE RL (sul rispetto dei cui impegni si fondava, in sostanza, la pos- sibilità di esecuzione del concordato), società riferibili alla medesima compagine sociale;
pagina 5 di 7 (iv) il recupero dei crediti ha dato esiti modesti, assai inferiori alle previsioni concorda- tarie.
Alla data di dichiarazione di fallimento la debitrice era dunque inadempiente da oltre due anni agli impegni assunti con il concordato, e ciò tanto in relazione ai crediti in privilegio, quanto ai crediti in chirografo.
Le prospettive di realizzazione del residuo attivo concordatario erano, poi, del tutto prive di concretezza, sicché anche in una prospettiva di comparazione tra attivo ancora da liquidare e fabbisogno concordatario ancora da soddisfare emergeva l'evidente sperequazione a favore di quest'ultimo, dato che concorreva a dimostrare lo stato di insolvenza.
L'insieme di questi elementi dimostra l'incapacità della società in concordato di adem- piere regolarmente alle obbligazioni concordatarie assunte e, dunque, per usare le parole della
Corte di legittimità, che alla rimozione dello stato di insolvenza avvenuta in senso solo sintomatico con l'omologa del concordato preventivo non ha fatto poi seguito l'effettivo superamento dello stato d'insolvenza stante la sostanziale inesecuzione del concordato.
4. Il reclamo va quindi integralmente respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite, comprese quelle del giudizio di cassazione, seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo in difetto di notula in atti (DM 55/2014, fasi 1, 2, 4, causa di complessiva bassa, parametri minimi).
Deve darsi atto, infine, dei presupposti per il raddoppio a carico della reclamante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002.
Avuto riguardo ai motivi di reclamo, alle ragioni della decisione, non vi sono elementi per ritenere la malafede del legale rappresentante che ha conferito la procura.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, Sezione seconda civile, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, così provvede:
1) rigetta il reclamo, confermando, per l'effetto, la sentenza n. 65/2018 del Tribunale di
Arezzo, con cui è stato dichiarato il fallimento della società Parte_1
;
[...]
pagina 6 di 7 2) condanna al pagamento delle spese di lite a Parte_1
favore della curatela del fallimento della , che Parte_1
liquida in:
- euro 3.308,00 per compenso professionale, quanto al giudizio di reclamo, oltre al rimborso delle spese generali (15%) e degli accessori di legge (IVA e CAP, se do- vuti);
- euro 3.308,00 per compenso professionale per il giudizio di rinvio, oltre al rimborso delle spese vive per euro 98,00 (CU), delle spese generali (15%) e degli accessori di legge (IVA e CAP, se dovuti);
- euro 2.757,00 per compenso professionale per il giudizio di cassazione, oltre al rim- borso delle spese vive per euro € 1.270,75, delle spese generali (15%) e degli acces- sori di legge (IVA e CAP, se dovuti);
3) dà atto che sussistono a carico di parte reclamante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repub- blica 30 maggio 2002, n. 115.
Manda alla Cancelleria per la notifica alle parti e gli adempimenti ex art.18 LF.
Così deciso nella camera di consiglio del 19-2-2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Carmine Capozzi Anna Primavera
Nota
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