Sentenza 29 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/2003, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
O L L O 4 B 7 .3 N BLICO IT. N , IO Z -7 B A R 1 T 1 IS IF 1 G D E 1 IC MEI L PO LO IT LIANO SEN D E R A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 1287/00 Dott. Rosario DE MUSIS Dott. Francesco FELICETTI Consigliere Cron.2821 Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere Dott. Sergio DI AMATO Consigliere Rep. Dott. Onofrio FITTIPALDI Rel. Consigliere Ud.27/06/02 ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: OR TT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 157, presso l'avvocato ALBERTO LUCCHESE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
REGIONE PUGLIA;
- intimata avverso la sentenza n. 3161/98 del Giudice di pace di BARI, depositata il 14/12/98; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1471 udienza del 27/06/2002 dal Consigliere Dott. Onofrio 1 FITTIPALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il signor OR TE conveniva in giudizio, in- nanzi al Giudice di Pace, la Regione Puglia per sentir- la condannare a pagare, in suo favore, la somma di £ 1.101.110 a titolo di indennità compensativa relativa all'anno 1989, quale suo diritto soggettivo maturato ai sensi dell'art. 20 della L. Regionale Puglia 3/3/1978 n. 15 e successive modificazioni ex art. 2 Legge regio- nale n. 29/82 ( norme prevedenti un aiuto economico a tutela del patrimonio e del fattore umano presente nei territori c.d. montani). La regione Puglia, costuitasi, deduceva: a) il difetto assoluto di giurisdizione sia del giudice ordi- nario che di quello amministrativo, sottolineando come la procedura delineata dalle norme istitutive del bene- ficio non fosse pervenuta ancora ad alcuna fase conclu- siva, essendo ancora in corso tutto l'iter%; b) in ogni caso, il difetto di giurisdizione del giudice ordina- rio, perché - al più - nella specie era competente il c) l'infondatezza nel meritogiudice amministrativo;
della domanda. Nel corso del giudizio, con ordinanza del 27/4/98 emessa in sede di decisione della causa, il Giudice di Pace rimetteva la causa sul ruolo ordinando l'integra- zione del contraddittorio nei confronti della Comunità 107 c.p.c., dando termine montana ai sensi dell'art. - allo scopo - fino al 27/4/98. L'ordine non trovava attuazione, per il che il giudice di Pace, assunta nuovamente la causa in deci- sione, con sentenza del 14 dicembre 1998, ritenuto in- sussistente qualsiasi profilo di difetto di giurisdi- zione, decideva e motivava nei seguenti termini: L'ordinanza non è stata impugnata, non è stata revoca- ta, non è stata eseguita. A questo punto il processo ha subito una soluzione di continuità, anzi si è bloc- cato e ciò ha messo il giudicante nella condizione di non poter più statuire, ex art. 101 c.p.c., sulla do- manda a lui sottoposta, perché la parte alla quale do- veva essere esteso il giudizio non è comparsa per la nota inottemperanza dell'ordine a suo tempo dato. Per quanto sopra motivato, definitivamente pronunciando, visto che l'ordinanza del 27 aprile 1998 è rimasta inosservata, visto l'art. 101 c.p.c., respinge la do- manda senza entrare nel merito e condanna l'attore a pagare nei confronti della Regione Puglia le spese Ricorre per cassazione il OR sulla base di 1 motivo. Non controricorre la Regione Puglia MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE, OMESSA, INSUFFICIENTE a suo dire molteplici incongruen- sottolineando le ze presenti nella motivazione, di cui trascrive inte- gralmente alcuni dei passi salienti, sottolineando, fra l'altro, come il giudicante, non solo sia di fatto entrato nel merito affrontando quand'anche incongrua- mente i profili relativi al tipo di posizione soggetti- Va maturata a favore di esso OR, ( definita in un A passo della sentenza, di " diritto soggettivo" ), ma in ogni caso, una volta constatato il mancato riscontro pervenuto alla sua ordinanza ex art. 107 c.p.c., anzi- ché cancellare la causa dal ruolo ex art. 270 c.p.C., abbia di nuovo assunto in decisione la causa stessa, assumendo la del tutto incongrua determinazione finale di "rigetto" della domanda "senza entrare nel merito". Il motivo, variamente articolato al suo interno, se si rivela comunque inammissibile nelle sue componenti interne tese a lamentare, nella impugnata sentenza, la configurabilità di un vizio di motivazione - di pronuncia del Giu- ( trattasi infatti - da un lato 4 dice di Pace resa in un giudizio di valore inferiore a £ 2.000.000, la quale, in quanto tale, si rende censu- rabile in cassazione ( V. Cass. S.U. n. 716/99) solo per violazione di norme comunitarie, di norme e princi- pi costituzionali, e di norme processuali, di tal che ogni vizio di motivazione potrebbe acquisire rilevanza solo sotto il profilo del difetto assoluto di motiva- zione, e dall'altro - di una pronuncia assunta per profili di ordine meramente processuale, rispetto ai quali si rende naturalmente estranea la configurabilità di un autonomamente invocabile vizio di motivazione ), va nondimeno accolto nei suoi profili concomitantemente tesi - nella loro sostanza - a censurare il malgoverno operato, dal Giudice di Pace, dell'art. 270 c.p.c., nel momento in cui, avendo visto elusi i contenuti della sua ordinanza di integrazione del contraddittorio, in luogo di ordinare la cancellazione della causa dal ruo- lo, si è ritenuto abilitato ad assumere una del tutto creativa pronuncia di "rigetto della domanda non nel - i contenutimerito", stravolgendo così del tutto della norma processuale e del meccanismo in essa deli- neato i quali, attraverso la cancellazione della causa dal ruolo, nell' abilitare le parti del processo che abbiano eluso l'ordine, a riassumere la causa entro l'anno, non disegnano - in mancanza -pl altro finale 5 sbocco che l'estinzione del giudizio. La impugnata pronuncia va pertanto, per tali pro- fili cassata, con rinvio della causa al Giudice di Pace di Bari, in persona di diverso magistrato il quale si atterrà ai principi di diritto sopra richiamati. Ricorrono giusti ed evidenti motivi per l'integra- le compensazione delle spese di questa fase di giudi- zio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia al Giudice di Pace di Bari in perso- na di altro magistrato. Compensa le spese di questa fa- se di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della I se- zione civile della Suprema Corte di Cassazione del 27 giugno 2002 Il consigliere estensore Il Presidente Pelly mis SAN Andrya dan CELLIERE ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) 6