Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/03/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
n. 2200/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato ex art. 281 sexies, III co. c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ed iscritta al n. 2200/2024 r.g. e promossa da:
C.F.: – P.IVA: , con sede in Roma, via Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Piemonte n. 38, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di
[...]
(C.F. E P.IVA: ), con sede in Roma, via Piemonte n. 38, in persona del legale Parte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, Piazza Principessa Iolanda n. 2, presso lo studio rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Corrado Micieli, giusta procura in atti;
Ricorrente
Contro
(C.F.: ); Controparte_2 C.F._1
Resistente-contumace
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Sulla premessa di essere cessionaria del credito originariamente vantato dal Controparte_3
nei confronti dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, (nato a [...] il Persona_1
15/05/1957 e deceduto in data 13.09.2010, c.f. ), e (nata ad C.F._2 Controparte_2
Avola il 16/09/1960, C.F. , in forza di contratto di mutuo fondiario a rogito C.F._1
Notar in Siracusa, rep. n. 32649 e racc. n. 15778, del 09/08/2007 - con cui l'allora Persona_2 titolare del credito concedeva ed erogava la somma di € 120.000,00 ai predetti Controparte_3
[...]
“- accertare e dichiarare l'autenticità delle sottoscrizioni della signora apposte Controparte_2 negli atti “dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà” del 13.9.2010, “atto notorio” del
16.11.2010, scrittura privata del 2.5.2012;
- ritenere e dichiarare i predetti atti idonei ai sensi dell'art. 2648 co 2 c.c. alla trascrizione dell'accettazione dell'eredità di da parte di , qualificatasi erede;
Persona_1 Controparte_2
- e per l'effetto autorizzare il creditore procedente a trascrivere l'accettazione espressa dell'eredità del sig. contro quest'ultimo ed in favore di , nata ad [...] il Persona_1 Controparte_2
16/09/1960 in forza delle scritture private del 13.9.2010, 16.11.2010, 2.5.2012, in cui la stessa si qualifica erede, con sottoscrizione autenticata giudizialmente.” Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
A fondamento della domanda parte ricorrente ha dedotto che a seguito del decesso di Persona_1
avvenuto in data 4.08.2010, la stessa resistente-contumace, , con dichiarazione Controparte_2 sostitutiva dell'atto di notorietà del 13.09.2010, nonché con successivo atto di notorietà in data
12.11.2010, dichiarava che gli unici eredi del predetto fossero la stessa, Persona_1 [...]
, nonché i figli, , e . Inoltre, ha dedotto che la CP_2 CP_4 CP_5 Controparte_6 stessa assumeva la qualità di erede nell'atto stragiudiziale in data 2.05.2012, come Controparte_2
inerente il contratto di assicurazione sulla vita sottoscritto già in data 9.08.2007.
Parte resistente, , seppur regolarmente chiamata in causa, non si è costituita in Controparte_2
giudizio.
All'udienza in data 4.12.2024, stante la mancata costituzione in giudizio della parte resistente, il procuratore della parte ricorrente ha chiesto darsi atto del mancato disconoscimento della firma apposta in calce all'atto di notorietà.
Considerata la natura documentale della causa, all'udienza in data 26.03.2025 la stessa, matura per la decisione, è stata rinviata per la definizione secondo l'iter decisorio più snello di cui all'art. 281 sexies, III co., c.p.c..
******* Preliminarmente si dichiara la contumacia di parte resistente, , la quale, seppur Controparte_2
regolarmente chiamata in giudizio, non si è costituita.
Tanto premesso, la domanda è fondata.
Ed invero. In riferimento all'eredità delata dal de cuius alla resistente-contumace Persona_1
, sussiste una dichiarazione proveniente da questa ultima del tutto idonea a Controparte_2 soddisfare i requisiti di una accettazione espressa dell'eredità, la quale, ai sensi dell'art. 475, comma
1, c.c., ricorre “quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede”.
Ebbene, nel caso di specie, nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in data 13.9.2010, come prodotta in atti dalla parte ricorrente, si legge testualmente: “Io sottoscritta , Controparte_2
nata a [...], il [...], residente in [...] consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del
28/12/2000 dichiaro che mio marito nato in [...] il [...], morì in Siracusa Persona_1
il 04-08-2010 suo ultimo domicilio via Acireale n. 1 senza aver disposto delle proprie sostanze con testamento e che suoi eredi legittimi siamo: 1) nata ad [...] il [...] Controparte_2
(moglie)” (Cfr.. all. 12).
Il predetto atto risulta sottoscritto personalmente dalla resistente-contumace, , che Controparte_2
nel corpo dello stesso ha specificamente assunto il titolo di erede, secondo quanto previsto dal richiamato art. 475 c.c..
Il tutto, pertanto, configura una ipotesi di accettazione espressa ex art. 475 c.c. dell'eredità devoluta alla stessa dal marito, . Persona_1
Ed invero. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in data 13.09.2010 costituisce una ipotesi di atto pubblico, con sottoscrizione autenticata, contente una dichiarazione del chiamato all'eredità delata (come emerge dal testo dell'atto citato, nella parte conclusiva, in cui si legge “autenticazione di sottoscrizione”, rinvenendosi, altresì, sia la datazione che la firma del funzionario pubblico a tal fine incaricato, cfr. all. 12).
Inoltre, è rilevante, il fatto che la citata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in data 13.9.2010 non è stata disconosciuta dalla parte resistente a norma dell'art. 214 c.p.c., la quale pertanto non ha provveduto a negare “la propria scrittura o la propria sottoscrizione”. Così stando le cose, la stessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in data 13.09.2010 costituisce valido titolo, ai sensi dell'art. 2648, comma 2, c.c., per la trascrizione dell'accettazione dell'eredità in argomento, contro il de cuius ed in favore della resistente contumace Persona_1
; sicché la domanda proposta da parte ricorrente, quale Controparte_2 Parte_1
mandataria con rappresentanza di va accolta, con la precisazione che la presente Parte_2
sentenza costituisce ex lege titolo per la trascrizione, non occorrendo al riguardo alcun ordine al
Conservatore RR.II..
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente, ; la Controparte_2
liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, senza il riconoscimento della fase istruttoria in quanto non espletata, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, del livello di complessità delle questioni trattate nonché dell'iter decisorio più snello adottato, avuto riguardo alle controversie di valore indeterminabile di bassa complessità.
P. Q. M.
Il Giudice, dott. Giuseppe Solarino, pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G. 2200/2024:
- Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- Accoglie la domanda e, per l'effetto:
- Dichiara che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in data 13.09.2010, sottoscritto da
, è atto idoneo ex art. 2648, co. II, c.c. per la trascrizione dell'accettazione Controparte_2 dell'eredità di da parte della stessa , qualificatasi quale erede;
Persona_1 Controparte_2
- Autorizza il creditore procedente, quale mandataria con rappresentanza di Parte_1
a trascrivere l'accettazione espressa dell'eredità di
contro
Parte_2 Persona_1 quest'ultimo ed in favore di , nata ad Avola il [...] in [...]_2
notorietà in data 13.09.2010;
- condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte resistente, Controparte_2
per il tramite della mandataria che si liquidano in € Parte_2 Parte_1
2.906,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Siracusa, 28.03.2025
IL GIUDICE dott. Giuseppe Solarino depositato telematicamente ex art. 15 D.M. 44/2011.