Articolo 1 della Legge 26 agosto 1949, n. 702
Articolo 2
Versione
9 ottobre 1949
Art. 1.
Sono estese agli antichi catasti dei terreni le disposizioni riguardanti la conservazione del nuovo catasto previste dal testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 , e successive modificazioni, nonche' dal regolamento approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 .
Per i catasti descrittivi, le norme stabilite dalle predette disposizioni per i tipi di frazionamento, valgono per gli analoghi documenti contenenti la dimostrazione del riparto dell'estimo o reddito imponibile, di cui all'art. 17 e successivi del regolamento approvato con regio decreto 24 marzo 1907, n. 237 .
Entrata in vigore il 9 ottobre 1949