Art. 1.
Sono estese agli antichi catasti dei terreni le disposizioni riguardanti la conservazione del nuovo catasto previste dal testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 , e successive modificazioni, nonche' dal regolamento approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 .
Per i catasti descrittivi, le norme stabilite dalle predette disposizioni per i tipi di frazionamento, valgono per gli analoghi documenti contenenti la dimostrazione del riparto dell'estimo o reddito imponibile, di cui all'art. 17 e successivi del regolamento approvato con regio decreto 24 marzo 1907, n. 237 .
Sono estese agli antichi catasti dei terreni le disposizioni riguardanti la conservazione del nuovo catasto previste dal testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 , e successive modificazioni, nonche' dal regolamento approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 .
Per i catasti descrittivi, le norme stabilite dalle predette disposizioni per i tipi di frazionamento, valgono per gli analoghi documenti contenenti la dimostrazione del riparto dell'estimo o reddito imponibile, di cui all'art. 17 e successivi del regolamento approvato con regio decreto 24 marzo 1907, n. 237 .