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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 08/08/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6298/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Laura Carrucciu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6298/2023 promossa da:
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Marco Benzoni Parte_1 C.F._1
(c.f. ATTORE/I C.F._2 contro c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Biagio Riccio (c.f. CP_1 C.F._3
) CONVENUTO/I C.F._4
CONCLUSIONI
Le parti hanno formulato le proprie conclusioni come in atti come segue: per l'attore opponente PRELIMINARMENTE:
- revocarsi o sospendersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni dedotte in narrativa. NEL MERITO:
- accertarsi e dichiararsi che la sig.ra mai ha sottoscritto il documento di cui al doc. Parte_1 1 del fascicolo monitorio (nonché doc. 2 del deducente), di cui ne disconosce sottoscrizione e contenuto come meglio indicato in narrativa, e conseguentemente dichiararsi la nullità, l'inefficacia e comunque revocarsi il decreto ingiuntivo opposto perché illegittimo, infondato ed ingiusto. IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata ipotesi in cui si dovesse accertare che la sig.ra ha sottoscritto il Parte_1 documento de quo, accertarsi e dichiararsi la nullità di detto documento per mancanza di causa, e conseguente revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e dichiarandosi che nulla è dovuto in alcun caso CP_ dalla deducente al sig. . IN OGNI CASO:
- con rifusione di spese e competenze di lite. Per il convenuto opposto: 1)Si chiede, in ogni caso, la riconferma del decreto ingiuntivo opposto, con rigetto dell'opposizione proposta.
pagina 1 di 6 2) Procedere alla verificazione della firma della signora di cui riconoscimento del Parte_1 debito con le scritture indicate in narrativa ex art. 216 cpc, mediante la nomina di un CTU grafologico.
3) Condannare la signora alla somma di € 13.915,00 oltre le spese del monitorio e Parte_1 del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.
4) Accertare e dichiarare la responsabilità aggravata dell'opponente , ai sensi e per Parte_1 gli effetti dell'art. 96 c.p.c., per avere promosso la presente opposizione con mala fede e colpa grave.
5) Con condanna altresì alle spese del monitorio e del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 2.11.2023 la sig. propone opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n.2299/2023Ing. – n.5518/2023R.G. emesso dal Tribunale di Padova per l'importo capitale di euro 13.915,00, notificato unitamente ad atto di precetto e contenente ingiunzione di pagamento di euro 15.942,50 oltre ad interessi e spese in favore del sig. per obbligazioni CP_1 portate da scrittura privata e connesse a impegni personali e collaborazioni professionali.
Contesta la pretesa creditoria e la scrittura privata su cui si assume fondata sia per quanto riguarda il contenuto, assumendone l'abusivo riempimento, sia per la sottoscrizione che riferisce artefatta e non a sé riferibile, fatti per i quali si riserva di proporre querela di falso. CP_ Nega di avere alcun debito nei confronti del sig. né che sia intercorso con lo stesso alcun tipo di collaborazione tale da generare il preteso credito, se non unicamente con l'agenzia immobiliare di cui il CP_ sig. è socio e rispetto alla quale lo stesso non avrebbe alcuna legittimazione ad agire a titolo personale. Contesta comunque la debenza di qualsiasi somma anche nei confronti della stessa agenzia.
Ravvisando i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c. chiede la revoca o sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto anche in ragione del disconoscimento del documento su cui si fonda la pretesa creditoria azionata.
Conclude chiedendo preliminarmente la revoca o sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto e nel merito l'accertamento e declaratoria della non attribuibilità a sé del documento di cui disconosce sottoscrizione e contenuto con conseguente nullità, inefficacia e revoca del decreto opposto perché illegittimo infondato ed ingiusto. In via subordinata chiede accertarsi la nullità del documento per mancanza di causa con conseguente revoca del decreto opposto e declaratoria di insussistenza del preteso credito con rifusione di spese di lite.
Si costituisce in giudizio il sig. dapprima nella fase di inibitoria e quindi nel merito. CP_1
Assumendo l'infondatezza e la natura meramente dilatoria della proposta opposizione, afferma l'esistenza di prestiti personali di cui chiede la restituzione e di crediti nei confronti dell'opponente in qualità di socio accomandatario dell'agenzia immobiliare Capitalcasa producendo copia di una bozza di pagina 2 di 6 accordo, anche se mai firmato dalle parti, e copia di due bonifici bancari con causale “cessione del credito del 10/07/2019”, riservandosi comunque di agire in altra sede in nome della società per i crediti vantati. Contesta quindi la propria carenza di legittimazione ad agire e chiede di essere ammesso a prova testimoniale sul punto. Si oppone alla richiesta di sospensione dell'esecutorietà del decreto opposto, affermando come la sottoscrizione della scrittura sia in tutta evidenza riconducibile all'opponente e producendo documenti di comparazione, assumendo come l'onere di produrre l'originale sia da porsi a carico dell'opponente, stante il disconoscimento.
Conclude chiedendo il rigetto dell'istanza per sua inammissibilità.
Nella comparsa di costituzione nel merito ribadisce quanto esposto nella fase inibitoria, formulando solo in questa sede espressa richiesta di verificazione ex art. 216 c.c., dichiarando di volersi avvalere della scrittura disconosciuta, allegando ulteriori scritture di comparazione e chiedendo la nomina di perito grafologo per la verificazione. Assume la perfetta corrispondenza tra la firma nel documento e nelle scritture di comparazione, riferendo come la sottoscrizione sia avvenuta alla presenza di un terzo che ha assistito alla redazione e di cui chiede l'audizione in veste di testimone.
Conclude chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto opposto e verificazione della firma dell'opponente mediante nomina di ctu grafologo nonché la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 13.915,00 oltre a spese di lite con accertamento e declaratoria di responsabilità aggravata dell'opponente ex art. 96 cpc.
Previa sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto opposto, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 649 cpc, viene ordinata l'esibizione dell'originale della scrittura alla parte che l'ha azionata e conseguentemente sulla stessa disposta indagine grafologica. Non risultando prodotta la scrittura ed esclusa l'esperibilità della consulenza in ragione anche della specifica natura delle contestazioni sollevate sul documento, la causa passa in decisione.
Della scrittura privata che costituisce titolo della pretesa azionata in sede monitoria ed oggetto dell'odierna opposizione, viene contestata l'autenticità sia della sottoscrizione, in quanto asseritamente non riferibile all'opponente, sia del contenuto in quanto se ne assume l'abusivo riempimento, negando CP_ l'opponente l'esistenza di qualsivoglia suo debito nei confronti del sig. , convenuto formale ma attore sostanziale nel particolare atteggiarsi delle parti nell'opposizione a decreto ingiuntivo nel passaggio dalla sommarietà della fase monitoria alla cognizione piena del giudizio di opposizione, con ogni conseguente effetto sul piano degli oneri probatori.
L'odierno convenuto assume quindi la veste di attore sostanziale in quanto parte che ha dato corso all'azione monitoria da cui trae origine il presente giudizio, premessa essenziale per una corretta valutazione dell'onere probatorio che compete a ciascuna delle parti di causa. pagina 3 di 6 Il convenuto nel costituirsi in giudizio riporta che la pretesa creditoria sorgerebbe da “prestiti di somme di denaro non restituite” (cfr. memoria nella fase incidentale pag.3) di cui peraltro, nonostante le premesse, non ha fornito prova nè ha chiesto specificamente di fornirla quanto allo specifico titolo della debenza delle somme di cui chiede la restituzione o del versamento delle stesse all'opponente a qualsivoglia titolo, limitandosi ad una generica menzione a cointeressenze societarie.
Quanto alle ulteriori e diverse ragioni di debito connesse ad “altro rapporto causale” che assume in capo all'opponente, i documenti prodotti in giudizio (cfr. doc.
2-3 convenuto) non recano la sottoscrizione dell'opponente né riguardano le odierne parti in causa, né la movimentazioni bancarie risultano alle stesse riferibili quanto piuttosto a soggetti terzi rispetto al contendere, Capitalcasa e CP_ Ufficio Tutela Debiti ed in quanto tali inconferenti, mentre il convenuto opposto agisce in proprio.
Va quindi rilevata in primis la carenza di legittimazione attiva del convenuto rispetto a tali pretesi crediti in quanto non direttamente riconducibili alle parti di causa per quanto precede.
Nelle sue conclusioni il convenuto chiede l'esperimento di verificazione e la condanna dell'opponente al pagamento della somma ma, pur nell'estensivo, specifico e articolato disconoscimento della scrittura che costituisce titolo del preteso credito, non chiede l'accertamento del rapporto sottostante alla scrittura, né di provarlo, né offre elementi idonei alla sua ricostruzione, limitandosi a richiedere prova testimoniale su circostanze che ricadono nei divieti di cui agli artt. 2721 ss. c.c. atteso che la prova dei pagamenti e della sottoscrizione di accordi (cfr. istanze istruttorie convenuto) deve essere data documentalmente e non può essere fornita per testimoni, non ricorrendo nel caso di specie alcuna delle specifiche esenzioni previste ex lege.
Nel caso di specie l'originale non risulta prodotto né dalla convenuta opposta, attrice sostanziale dell'opposizione al decreto ingiuntivo e quindi in primis tenuta sia in generale ad assolvere all'onere probatorio che compete a chi promuove l'azione, sia ad allegare l'originale avendo formulato istanza di verificazione e avendo dichiarato di volersi avvalere del documento contestato, nè dall'opponente.
Il disconoscimento del documento nel contenuto, in assenza di produzione dell'originale in causa, comporta, in astratto, la sua inesistenza ed è quindi onere della parte che intende avvalersene fornire prova dei rapporti sottostanti e dell'origine dell'obbligazione di restituzione di cui si discute.
La prova sul punto è del tutto carente né rilevano a tal fine le richieste di ammissione di prova testimoniale con riguardo allo specifico contenuto delle circostanze capitolate. Le parti infatti non hanno provato nè chiesto di essere ammessi a provare con idonei mezzi quello che è il thema probandum di causa ossia l'esistenza dell'obbligazione restitutoria e dei suoi titoli come già esposto.
Va anche osservato al riguardo che deve ritenersi inammissibile nel caso di specie che una delle parti, a fronte di un qualsivoglia testo contrattuale dallo stesso prodotto solo in copia fotostatica, recante una pagina 4 di 6 firma non riconosciuta dalla controparte, possa affidarsi a deposizioni testimoniali per far accertare l'autografia della sottoscrizione (cfr. Cass. 4474/2022; Cass. 24306/2017, in motiv.).
Parimenti non rileva la richiesta di deferimento di giuramento, formulata solo nelle note difensive conclusionali, in quanto non conferente al tema ed inidonea ad assolvere l'onere che compete al convenuto oltre che inammissibile perché in violazione del disposto dell'art.2739 c.c. Il convenuto infatti agisce per “pagamento di prestiti di somme di denaro non restituite” e stante l'importo e l'epoca di riferimento in cui sarebbe sorta l'asserita obbligazione, il prestito, e quindi il titolo della pretesa restitutoria, avrebbe dovuto essere provato documentalmente anche in ragione del complessivo importo dell'operazione. Qualsivoglia pagamento di simili importi infatti, quand'anche frazionato, deve consentirne la tracciabilità bancaria e non è consentito con diverse modalità a meno di non incorrere nella violazione delle previsioni di cui all'art. 49 Dlgs 231/2007, da aggiornarsi annualmente con le relative soglie fissate dalla legge di Bilancio, e che testualmente dispone che “È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando Controparte_2 prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. …”
Laddove quindi il pagamento sia conforme alle previsioni richiamate in quanto avvenuto mediante mezzi di pagamento tracciati (assegni bonifici o altro), deve essere oggetto di prova scritta, salvo perdita incolpevole del documento (fatto peraltro qui non dedotto). Qualora invece il pagamento oggetto del prestito dedotto sia avvenuto con altre modalità non conformi alla previsione richiamata, deve ritenersi irregolare con conseguente inammissibilità del giuramento decisorio richiesto.
Nel caso di specie non si discute della sola autenticità della sottoscrizione ma anche della veridicità del contenuto per abusivo riempimento del testo e in via mediata quindi anche della corrispondenza della copia fotostatica all'originale ex art 2719 c.c. sola ipotesi in cui il Giudice può accertare anche aliunde la conformità del documento senza preclusione in ordine ai mezzi prova esperibili e sui cui fondare il proprio convincimento. In questo caso la contestazione va oltre la conformità della copia all'originale e concerne anche la provenienza o "paternità" del documento ex art 215 ss c.p.c. e quindi la sua esistenza che l'opponente nega addirittura paventando l'ipotesi che la copia prodotta, e priva di originale verificabile, sia stata artificiosamente creata, riservandosi la proposizione di querela di falso. pagina 5 di 6 L'opponente infatti nelle sue contestazioni non si limita a clausole di stile generiche od onnicomprensive ma deduce in modo chiaro, specifico e circostanziato, con indicazione specifica sia del documento che disconosce, sia degli aspetti specifici di incongruenza, non limitandosi dunque a negare l'autenticità della sottoscrizione che dichiara a sé non riferibile ma negando l'esistenza dell'originale e deducendone l'abusivo riempimento. Dalla carenza di originale discende il venir meno del necessario termine di comparazione su cui procedere alla verificazione.
Se il disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata è senz'altro ammissibile anche se quest'ultima viene esibita in copia fotostatica, fatto che comporta l'onere, per la parte che intende avvalersene, di esibire l'originale, l'inadempimento di tale onere ha l'effetto di rendere inammissibile la richiesta di verificazione. Non rende tuttavia invalido né il disconoscimento di controparte né la riserva di proporre querela di falso che, quand'anche coltivata, non ha incidenza alcuna sulla validità ed efficacia del disconoscimento non essendo i due rimedi ontologicamente in contraddizione (cfr. Cass.10469/1993; Cass.2911/1997). Del contenuto del documento, compresa l'autografia, si può fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità, a partire dalla prova per testi (o per presunzioni) ove il contraente, secondo l'art 2724 c.c., abbia smarrito senza sua colpa il documento originale, circostanza qui non dedotta né provata (cfr. Cass 4474/2022).
Si richiama sul punto l'ordinanza del 31.7.2024.
Per quanto complessivamente precede, l'opposizione merita quindi accoglimento con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Ogni altra domanda deve ritenersi assorbita in quanto precede.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie la domanda proposta da nei confronti di per quanto in Parte_1 CP_1 motivazione.
Condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite che liquida in € CP_1 Parte_1
2.540,00 per onorari, € 167,50 per spese oltre ad accessori di legge ove dovuti.
Rigetta ogni altra domanda per quanto in motivazione.
Così deciso in Padova, 31 luglio 2025
Il Giudice Onorario
Laura Carrucciu
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Laura Carrucciu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6298/2023 promossa da:
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Marco Benzoni Parte_1 C.F._1
(c.f. ATTORE/I C.F._2 contro c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Biagio Riccio (c.f. CP_1 C.F._3
) CONVENUTO/I C.F._4
CONCLUSIONI
Le parti hanno formulato le proprie conclusioni come in atti come segue: per l'attore opponente PRELIMINARMENTE:
- revocarsi o sospendersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni dedotte in narrativa. NEL MERITO:
- accertarsi e dichiararsi che la sig.ra mai ha sottoscritto il documento di cui al doc. Parte_1 1 del fascicolo monitorio (nonché doc. 2 del deducente), di cui ne disconosce sottoscrizione e contenuto come meglio indicato in narrativa, e conseguentemente dichiararsi la nullità, l'inefficacia e comunque revocarsi il decreto ingiuntivo opposto perché illegittimo, infondato ed ingiusto. IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata ipotesi in cui si dovesse accertare che la sig.ra ha sottoscritto il Parte_1 documento de quo, accertarsi e dichiararsi la nullità di detto documento per mancanza di causa, e conseguente revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e dichiarandosi che nulla è dovuto in alcun caso CP_ dalla deducente al sig. . IN OGNI CASO:
- con rifusione di spese e competenze di lite. Per il convenuto opposto: 1)Si chiede, in ogni caso, la riconferma del decreto ingiuntivo opposto, con rigetto dell'opposizione proposta.
pagina 1 di 6 2) Procedere alla verificazione della firma della signora di cui riconoscimento del Parte_1 debito con le scritture indicate in narrativa ex art. 216 cpc, mediante la nomina di un CTU grafologico.
3) Condannare la signora alla somma di € 13.915,00 oltre le spese del monitorio e Parte_1 del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.
4) Accertare e dichiarare la responsabilità aggravata dell'opponente , ai sensi e per Parte_1 gli effetti dell'art. 96 c.p.c., per avere promosso la presente opposizione con mala fede e colpa grave.
5) Con condanna altresì alle spese del monitorio e del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 2.11.2023 la sig. propone opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n.2299/2023Ing. – n.5518/2023R.G. emesso dal Tribunale di Padova per l'importo capitale di euro 13.915,00, notificato unitamente ad atto di precetto e contenente ingiunzione di pagamento di euro 15.942,50 oltre ad interessi e spese in favore del sig. per obbligazioni CP_1 portate da scrittura privata e connesse a impegni personali e collaborazioni professionali.
Contesta la pretesa creditoria e la scrittura privata su cui si assume fondata sia per quanto riguarda il contenuto, assumendone l'abusivo riempimento, sia per la sottoscrizione che riferisce artefatta e non a sé riferibile, fatti per i quali si riserva di proporre querela di falso. CP_ Nega di avere alcun debito nei confronti del sig. né che sia intercorso con lo stesso alcun tipo di collaborazione tale da generare il preteso credito, se non unicamente con l'agenzia immobiliare di cui il CP_ sig. è socio e rispetto alla quale lo stesso non avrebbe alcuna legittimazione ad agire a titolo personale. Contesta comunque la debenza di qualsiasi somma anche nei confronti della stessa agenzia.
Ravvisando i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c. chiede la revoca o sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto anche in ragione del disconoscimento del documento su cui si fonda la pretesa creditoria azionata.
Conclude chiedendo preliminarmente la revoca o sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto e nel merito l'accertamento e declaratoria della non attribuibilità a sé del documento di cui disconosce sottoscrizione e contenuto con conseguente nullità, inefficacia e revoca del decreto opposto perché illegittimo infondato ed ingiusto. In via subordinata chiede accertarsi la nullità del documento per mancanza di causa con conseguente revoca del decreto opposto e declaratoria di insussistenza del preteso credito con rifusione di spese di lite.
Si costituisce in giudizio il sig. dapprima nella fase di inibitoria e quindi nel merito. CP_1
Assumendo l'infondatezza e la natura meramente dilatoria della proposta opposizione, afferma l'esistenza di prestiti personali di cui chiede la restituzione e di crediti nei confronti dell'opponente in qualità di socio accomandatario dell'agenzia immobiliare Capitalcasa producendo copia di una bozza di pagina 2 di 6 accordo, anche se mai firmato dalle parti, e copia di due bonifici bancari con causale “cessione del credito del 10/07/2019”, riservandosi comunque di agire in altra sede in nome della società per i crediti vantati. Contesta quindi la propria carenza di legittimazione ad agire e chiede di essere ammesso a prova testimoniale sul punto. Si oppone alla richiesta di sospensione dell'esecutorietà del decreto opposto, affermando come la sottoscrizione della scrittura sia in tutta evidenza riconducibile all'opponente e producendo documenti di comparazione, assumendo come l'onere di produrre l'originale sia da porsi a carico dell'opponente, stante il disconoscimento.
Conclude chiedendo il rigetto dell'istanza per sua inammissibilità.
Nella comparsa di costituzione nel merito ribadisce quanto esposto nella fase inibitoria, formulando solo in questa sede espressa richiesta di verificazione ex art. 216 c.c., dichiarando di volersi avvalere della scrittura disconosciuta, allegando ulteriori scritture di comparazione e chiedendo la nomina di perito grafologo per la verificazione. Assume la perfetta corrispondenza tra la firma nel documento e nelle scritture di comparazione, riferendo come la sottoscrizione sia avvenuta alla presenza di un terzo che ha assistito alla redazione e di cui chiede l'audizione in veste di testimone.
Conclude chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto opposto e verificazione della firma dell'opponente mediante nomina di ctu grafologo nonché la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 13.915,00 oltre a spese di lite con accertamento e declaratoria di responsabilità aggravata dell'opponente ex art. 96 cpc.
Previa sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto opposto, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 649 cpc, viene ordinata l'esibizione dell'originale della scrittura alla parte che l'ha azionata e conseguentemente sulla stessa disposta indagine grafologica. Non risultando prodotta la scrittura ed esclusa l'esperibilità della consulenza in ragione anche della specifica natura delle contestazioni sollevate sul documento, la causa passa in decisione.
Della scrittura privata che costituisce titolo della pretesa azionata in sede monitoria ed oggetto dell'odierna opposizione, viene contestata l'autenticità sia della sottoscrizione, in quanto asseritamente non riferibile all'opponente, sia del contenuto in quanto se ne assume l'abusivo riempimento, negando CP_ l'opponente l'esistenza di qualsivoglia suo debito nei confronti del sig. , convenuto formale ma attore sostanziale nel particolare atteggiarsi delle parti nell'opposizione a decreto ingiuntivo nel passaggio dalla sommarietà della fase monitoria alla cognizione piena del giudizio di opposizione, con ogni conseguente effetto sul piano degli oneri probatori.
L'odierno convenuto assume quindi la veste di attore sostanziale in quanto parte che ha dato corso all'azione monitoria da cui trae origine il presente giudizio, premessa essenziale per una corretta valutazione dell'onere probatorio che compete a ciascuna delle parti di causa. pagina 3 di 6 Il convenuto nel costituirsi in giudizio riporta che la pretesa creditoria sorgerebbe da “prestiti di somme di denaro non restituite” (cfr. memoria nella fase incidentale pag.3) di cui peraltro, nonostante le premesse, non ha fornito prova nè ha chiesto specificamente di fornirla quanto allo specifico titolo della debenza delle somme di cui chiede la restituzione o del versamento delle stesse all'opponente a qualsivoglia titolo, limitandosi ad una generica menzione a cointeressenze societarie.
Quanto alle ulteriori e diverse ragioni di debito connesse ad “altro rapporto causale” che assume in capo all'opponente, i documenti prodotti in giudizio (cfr. doc.
2-3 convenuto) non recano la sottoscrizione dell'opponente né riguardano le odierne parti in causa, né la movimentazioni bancarie risultano alle stesse riferibili quanto piuttosto a soggetti terzi rispetto al contendere, Capitalcasa e CP_ Ufficio Tutela Debiti ed in quanto tali inconferenti, mentre il convenuto opposto agisce in proprio.
Va quindi rilevata in primis la carenza di legittimazione attiva del convenuto rispetto a tali pretesi crediti in quanto non direttamente riconducibili alle parti di causa per quanto precede.
Nelle sue conclusioni il convenuto chiede l'esperimento di verificazione e la condanna dell'opponente al pagamento della somma ma, pur nell'estensivo, specifico e articolato disconoscimento della scrittura che costituisce titolo del preteso credito, non chiede l'accertamento del rapporto sottostante alla scrittura, né di provarlo, né offre elementi idonei alla sua ricostruzione, limitandosi a richiedere prova testimoniale su circostanze che ricadono nei divieti di cui agli artt. 2721 ss. c.c. atteso che la prova dei pagamenti e della sottoscrizione di accordi (cfr. istanze istruttorie convenuto) deve essere data documentalmente e non può essere fornita per testimoni, non ricorrendo nel caso di specie alcuna delle specifiche esenzioni previste ex lege.
Nel caso di specie l'originale non risulta prodotto né dalla convenuta opposta, attrice sostanziale dell'opposizione al decreto ingiuntivo e quindi in primis tenuta sia in generale ad assolvere all'onere probatorio che compete a chi promuove l'azione, sia ad allegare l'originale avendo formulato istanza di verificazione e avendo dichiarato di volersi avvalere del documento contestato, nè dall'opponente.
Il disconoscimento del documento nel contenuto, in assenza di produzione dell'originale in causa, comporta, in astratto, la sua inesistenza ed è quindi onere della parte che intende avvalersene fornire prova dei rapporti sottostanti e dell'origine dell'obbligazione di restituzione di cui si discute.
La prova sul punto è del tutto carente né rilevano a tal fine le richieste di ammissione di prova testimoniale con riguardo allo specifico contenuto delle circostanze capitolate. Le parti infatti non hanno provato nè chiesto di essere ammessi a provare con idonei mezzi quello che è il thema probandum di causa ossia l'esistenza dell'obbligazione restitutoria e dei suoi titoli come già esposto.
Va anche osservato al riguardo che deve ritenersi inammissibile nel caso di specie che una delle parti, a fronte di un qualsivoglia testo contrattuale dallo stesso prodotto solo in copia fotostatica, recante una pagina 4 di 6 firma non riconosciuta dalla controparte, possa affidarsi a deposizioni testimoniali per far accertare l'autografia della sottoscrizione (cfr. Cass. 4474/2022; Cass. 24306/2017, in motiv.).
Parimenti non rileva la richiesta di deferimento di giuramento, formulata solo nelle note difensive conclusionali, in quanto non conferente al tema ed inidonea ad assolvere l'onere che compete al convenuto oltre che inammissibile perché in violazione del disposto dell'art.2739 c.c. Il convenuto infatti agisce per “pagamento di prestiti di somme di denaro non restituite” e stante l'importo e l'epoca di riferimento in cui sarebbe sorta l'asserita obbligazione, il prestito, e quindi il titolo della pretesa restitutoria, avrebbe dovuto essere provato documentalmente anche in ragione del complessivo importo dell'operazione. Qualsivoglia pagamento di simili importi infatti, quand'anche frazionato, deve consentirne la tracciabilità bancaria e non è consentito con diverse modalità a meno di non incorrere nella violazione delle previsioni di cui all'art. 49 Dlgs 231/2007, da aggiornarsi annualmente con le relative soglie fissate dalla legge di Bilancio, e che testualmente dispone che “È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando Controparte_2 prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. …”
Laddove quindi il pagamento sia conforme alle previsioni richiamate in quanto avvenuto mediante mezzi di pagamento tracciati (assegni bonifici o altro), deve essere oggetto di prova scritta, salvo perdita incolpevole del documento (fatto peraltro qui non dedotto). Qualora invece il pagamento oggetto del prestito dedotto sia avvenuto con altre modalità non conformi alla previsione richiamata, deve ritenersi irregolare con conseguente inammissibilità del giuramento decisorio richiesto.
Nel caso di specie non si discute della sola autenticità della sottoscrizione ma anche della veridicità del contenuto per abusivo riempimento del testo e in via mediata quindi anche della corrispondenza della copia fotostatica all'originale ex art 2719 c.c. sola ipotesi in cui il Giudice può accertare anche aliunde la conformità del documento senza preclusione in ordine ai mezzi prova esperibili e sui cui fondare il proprio convincimento. In questo caso la contestazione va oltre la conformità della copia all'originale e concerne anche la provenienza o "paternità" del documento ex art 215 ss c.p.c. e quindi la sua esistenza che l'opponente nega addirittura paventando l'ipotesi che la copia prodotta, e priva di originale verificabile, sia stata artificiosamente creata, riservandosi la proposizione di querela di falso. pagina 5 di 6 L'opponente infatti nelle sue contestazioni non si limita a clausole di stile generiche od onnicomprensive ma deduce in modo chiaro, specifico e circostanziato, con indicazione specifica sia del documento che disconosce, sia degli aspetti specifici di incongruenza, non limitandosi dunque a negare l'autenticità della sottoscrizione che dichiara a sé non riferibile ma negando l'esistenza dell'originale e deducendone l'abusivo riempimento. Dalla carenza di originale discende il venir meno del necessario termine di comparazione su cui procedere alla verificazione.
Se il disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata è senz'altro ammissibile anche se quest'ultima viene esibita in copia fotostatica, fatto che comporta l'onere, per la parte che intende avvalersene, di esibire l'originale, l'inadempimento di tale onere ha l'effetto di rendere inammissibile la richiesta di verificazione. Non rende tuttavia invalido né il disconoscimento di controparte né la riserva di proporre querela di falso che, quand'anche coltivata, non ha incidenza alcuna sulla validità ed efficacia del disconoscimento non essendo i due rimedi ontologicamente in contraddizione (cfr. Cass.10469/1993; Cass.2911/1997). Del contenuto del documento, compresa l'autografia, si può fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità, a partire dalla prova per testi (o per presunzioni) ove il contraente, secondo l'art 2724 c.c., abbia smarrito senza sua colpa il documento originale, circostanza qui non dedotta né provata (cfr. Cass 4474/2022).
Si richiama sul punto l'ordinanza del 31.7.2024.
Per quanto complessivamente precede, l'opposizione merita quindi accoglimento con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Ogni altra domanda deve ritenersi assorbita in quanto precede.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie la domanda proposta da nei confronti di per quanto in Parte_1 CP_1 motivazione.
Condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite che liquida in € CP_1 Parte_1
2.540,00 per onorari, € 167,50 per spese oltre ad accessori di legge ove dovuti.
Rigetta ogni altra domanda per quanto in motivazione.
Così deciso in Padova, 31 luglio 2025
Il Giudice Onorario
Laura Carrucciu
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