Articolo 1 della Legge 21 giugno 1971, n. 816
Articolo 2
Versione
28 ottobre 1971
Art. 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e la convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1971