Ordinanza cautelare 8 ottobre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 22/12/2025, n. 23449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23449 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23449/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07476/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7476 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Candido Sciacovelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego del visto di ingresso per studio/tirocinio emesso dall'Ambasciata d'Italia a Tunisi (Tunisia), notificato al ricorrente in data 13/05/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2025 il dott. GI NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Il ricorrente – cittadino tunisino – ha chiesto l’annullamento del provvedimento del 12 maggio 2025, con cui l’Ambasciata d’Italia a Tunisi ha respinto la sua richiesta di visto di ingresso per lo svolgimento di un tirocinio formativo.
2. A sostegno del gravame, ha dedotto e documentato: (i) di aver presentato richiesta di visto di ingresso, al fine di svolgere un tirocinio formativo presso la Moviscaviter S.r.l., società operante nel settore edilizio; (ii) che, in precedenza, la Regione Emilia Romagna aveva rilasciato il approvato il progetto formativo in questione; (iii) che l’istanza era corredata da tutta la documentazione necessaria (dichiarazione di ospitalità, attestazione di partecipazione a un corso di lingua italiana, attestazioni di precedenti lavori svolti nel settore dell’edilizia); (iv) che, ciò nonostante, il 13 maggio 2025 gli veniva comunicato il provvedimento oggetto di impugnazione, basato, per quanto interessa in questa sede, sulla seguente motivazione: « Considerato che è stata riscontrata l’assenza di certificazione idonea relativa all’attività lavorativa pregressa (..) Dato che la documentazione da voi presentata non ha rispettato i criteri da noi indicati ».
3. Ciò posto, il ricorrente ha lamentato l’illegittimità del provvedimento impugnato – per eccesso di potere e difetto di istruttoria – sostenendo di aver dimostrato la sussistenza di tutti i presupposti per giungere ad un esito favorevole del procedimento.
4. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio con atto di mero stile, producendo documentazione includente una relazione sui fatti di causa redatta dalla Sede diplomatica (ove quest’ultima ha evidenziato, in particolare, che « il percorso professionale non [era] stato sufficientemente documentato, in quanto venivano presentati solo delle attestazioni di tirocinio con firme non legalizzate e senza la prevista iscrizione alle locali Camere di Commercio della società dichiarate »).
5. In seguito all’udienza camerale del 7 ottobre 2025, il Collegio ha rinviato ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. all’udienza pubblica del 15 dicembre 2025. In tale occasione la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Tutto ciò premesso, si ritiene che il ricorso sia fondato.
7. Possono dirsi infatti sussistenti i lamentati vizi del provvedimento impugnato, atteso che la Sede diplomatica ha respinto la domanda sulla base di una motivazione incoerente con gli esiti dell’istruttoria.
Ed invero, il ricorrente ha dedotto e documentato una pregressa esperienza professionale nel campo dell’edilizia, coerente con il tirocinio – già approvato dalla Regione –funzionale a specializzarsi come operaio nel medesimo settore.
D’altra parte, le contestazioni mosse dalla Sede diplomatica con riferimento alla documentazione prodotta a sostegno della pregressa esperienza nel campo edilizio sono generiche e, in ogni caso, avrebbero meritato un approfondimento istruttorio nel contraddittorio con il ricorrente, per porlo nella condizione di produrre eventuale ulteriore documentazione in suo possesso e di superare i dubbi dell’Amministrazione resistente. Così non è stato, in quanto la Sede diplomatica – senza attivare il contraddittorio procedimentale né svolgere alcuna intervista con l’interessato – ha respinto la sua richiesta con il provvedimento di cui in questa sede si discute, ritenendo l’inidoneità della documentazione suddetta.
Per le ragioni esposte, il provvedimento di diniego del visto deve essere annullato.
8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore del ricorrente nella misura individuata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta-Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna la resistente Amministrazione alla refusione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida forfetariamente in euro 1.500 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato se versato.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SC LL, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
GI NI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI NI | SC LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.