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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/09/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
sezione 8 bis
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 16 settembre 2025, innanzi alla dott.ssa Elisabetta Artino Innaria, in funzione di giudice monocratico, nella causa civile iscritta al n. 713/2019 R.G.A.C., promossa da
DA
con sede in Oliveri (ME), via Del Mare, n. 2, P.I. Parte_1
, in persona dell'amministratore p.t., avv. Enza De Rango, dalla quale è rappresentata e P.IVA_1 difesa, giusta procura in atti;
-opponente-
CONTRO
con sede in Vibo Valentia, via P. Gobetti n. 6, P.I. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., rappresentata e dall'avv. Antonio Cateno Miano, giusta procura in atti;
-opposta-
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n. 23, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lo Presti, giusta C.F._1 procura in atti;
-terzo chiamato in causa-
Sono comparsi l'avv. Enza De Rango per parte opponente, l'avv. Antonio Miano per l'opposta e l'avv. Carmelo Ratto in sostituzione dell'avv. Lo Presti per il terzo chiamato in causa.
I procuratori si riportano a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito di atti e verbali di causa.
L'avv. De Rango esibisce con riserva di produrla telematicamente sentenza del Tribunale di Patti
n. 432/2023. L'avv. Miano evidenzia la non riconducibilità alla fattispecie dedotta-per quanto possa avere oggi appreso- della sentenza esibita da controparte.
Il Gop
Fatti discutere brevemente i procuratori delle parti si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale pronuncia sentenza.
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 713/2019 R.G.
avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 34/2019
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la - in persona Parte_1 dell'amministratore p.t.- proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 34/19, emesso in data
11.02.2019 dal Tribunale di Patti e notificato il 15.03.2019, con cui veniva ingiunto di pagare alla ricorrente la somma di € 24.599,97 (oltre interessi e spese del procedimento monitorio) in virtù delle fatture n. 03/T del 20.3.2015, n. 05/T dell'8.6.2015, n. 06/T dell'8.6.2015, n. 07/T dell'8.6.2015, n. 08/T dell'8.6.2015, n. 09/T dell'8.6.2015, n. 10/7 dell'8.6.2015 e n. 75 del 31.12.2015, emesse a seguito di lavori effettuati negli appartamenti del complesso residenziale, giusto contratto di collaborazione allegato in atti.
L'opponente eccepiva preliminarmente la nullità del D.I. opposto per violazione dell'art. 25 del
Regolamento Interno di Comunione, in subordine, l'esosità delle somme richieste, delle quali chiedeva la riduzione, il tutto con condanna di controparte per lite temeraria e con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Si costituiva l'opposta, contestando tutte le eccezioni avversarie, chiedendo la provvisoria esecuzione del D.I. e la chiamata in causa del dott. (quale amministratore della Controparte_2
Multiproprietà all'epoca dei fatti) ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c; nel merito, domandava il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo, ed in mancanza la condanna del terzo chiamato in causa al pagamento della somma oggetto del detto decreto, in ulteriore subordine, chiedeva la condanna della al pagamento di un indennizzo ex art. 2041 c.c. Parte_1
Si costituiva il terzo chiamato in causa, - amministratore della Controparte_2 Parte_1 all'epoca dei fatti - il quale preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda per violazione della clausola compromissoria stabilita dall'art. 26 del Regolamento di comunione;
nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del D.I. opposto;
in via subordinata, nel caso di mancata conferma del D. I. opposto, il pagamento a titolo di equo indennizzo ex art. 2041 c.c. della somma di € 24.599,97, in favore della con vittoria di spese e compensi. Controparte_1
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del D.I. in oggetto, istruito il giudizio de quo documentalmente e con i mezzi istruttori richiesti la causa veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
L'ordine logico delle questioni poste impone di valutare le eccezioni preliminari sollevate dalle parti.
Va rigetta l'eccezione di improcedibilità della domanda avanzata dal terzo chiamato in causa nei confronti della , per violazione della clausola compromissoria di cui all'art. 26 del Parte_1 regolamento di comunione.
Tale clausola non è opponibile alla poiché contenuta nel contratto intercorso tra Controparte_1 [...]
e l'Amministratore, con l'ulteriore rilievo che in questo giudizio la e/o i Parte_1 Parte_1 multiproprietari non hanno avanzato domande o azioni di alcun tipo nei confronti dell'amministratore, rientranti nelle “controversie tra i comproprietari e l'amministratore da far valere davanti ad un collegio arbitrale”.
La Multiproprietà agisce in opposizione esclusivamente nei confronti della al fine di CP_1 far ritenere infondata la pretesa creditoria fatta valere con la domanda monitoria.
Quanto ai motivi di opposizione.
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione
è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito. L'opponente eccepisce preliminarmente la nullità del D.I. opposto per violazione dell'art. 25 del
Regolamento Interno di Comunione.
Ebbene, dalla documentazione in atti emerge che il D.I. opposto è stato richiesto ed ottenuto in virtù di un contratto di collaborazione sottoscritto dal prof. - nella qualità di amministratore Controparte_2 della Multiproprietà - e la società con cui ha “affidato”, tra l'altro, i lavori di Parte_1 CP_1 manutenzione meglio specificati nel predetto contratto (v. contratto di collaborazione in atti).
L'Art. 25 del Regolamento di comunione, rubricato “Conferimento di servizi a terzi” stabilisce che
“L'Amministratore ha facoltà di appaltare a terzi l'organizzazione e l'effettuazione dei servizi previsti nel presente Regolamento. Egli dovrà comunque dimostrare la congruità delle somme richieste ed inviare comunicazione scritta ai comproprietari che dovranno esprimere l'accettazione o il dissenso e per gli effetti dell'art. 15 del presente Regolamento”.
In atti, tuttavia, non vi è prova dell'avvenuta comunicazione ai multiproprietari del conferimento di servizi a terzi.
Peraltro, poiché i lavori eseguiti risultano essere di straordinaria manutenzione, riguardando opere e modifiche di rinnovamento e sostituzione di parti di edifici e di servizi igienico-sanitari, è necessaria la delibera autorizzativa o quanto meno di ratifica all'operato dell'Amministratore da parte dei comproprietari ex art. 1335 c.c.., essendo limitate le attribuzioni dell'amministratore all'ordinaria amministrazione, con riserva all'assemblea dei condomini delle decisioni in materia di amministrazione straordinaria.
La Corte di cassazione, infatti, ha più volte precisato che il criterio discretivo tra atti di ordinaria amministrazione, rimessi all'iniziativa dell'amministratore nell'esercizio delle proprie funzioni e vincolanti per tutti i condomini ex art. 1133 c.c., ed atti di amministrazione straordinaria, al contrario bisognosi di autorizzazione assembleare per produrre detto effetto, salvo quanto previsto dall'art. 1135 c.c., comma 2, riposa sulla "normalità" dell'atto di gestione rispetto allo scopo dell'utilizzazione e del godimento dei beni comuni, sicché gli atti implicanti spese che, pur dirette alla migliore utilizzazione delle cose comuni o imposte da sopravvenienze normative, comportino, per la loro particolarità e consistenza, un onere economico rilevante, necessitano della delibera dell'assemblea condominiale (Cass. Sez. 2, 25/05/2016, n.
10865). Per tale ragione, deve ritenersi che, nella stipula del contratto di collaborazione per cui è causa, il dott. - n. q. di Amministratore della Multiproprietà - abbia eccedendo le sue attribuzioni, Controparte_2 assunto le vesti del falsus procurator.
Ed invero, com'è noto, può definirsi falsus procurator, ai sensi dell'art. 1348 c.c., colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli;
sicché, come sostenuto dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il negozio concluso dal falsus procurator non è nullo e neppure annullabile, ma inefficace nei confronti del dominus fino alla ratifica di questi;
tale inefficacia (temporanea) non è rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione dello pseudo rappresentato, non dell'altro contraente, al quale compete eventualmente solo il risarcimento del danno per avere confidato senza colpa nell'operatività del contratto (cfr. Cass. civ. n.14618/2010; Cass. civ. n. 4258/1997).
Nel caso di specie, la ratifica del contratto di collaborazione da parte dei soggetti falsamente rappresentati non è mai intervenuta, con conseguente inefficacia del contratto.
Per quanto sopra esposto, il contratto è inefficace anche nei confronti del terzo chiamato in causa che ha agito eccedendo le attribuzioni connesse alla qualità espressa con l'atto sottoscritto per conto dei rappresentati.
Qualora, volesse riqualificarsi la domanda nei confronti del come azione di risarcimento CP_2 dei danni, occorre precisare quanto segue.
L'art. 1398 c.c. prescrive che il falsus procurator “è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato, senza sua colpa nella validità del contratto”.
Si tratta di una responsabilità di natura extra-contrattuale, trovando fondamento, non già nel negozio privo di effetti giuridici stipulato dal falsus procurator, bensì nel comportamento dello stesso, in quanto si dimostri contrario ai doveri di correttezza e buona fede, per aver taciuto al terzo contraente la carenza di idonei poteri determinando il suo affidamento nell'efficacia della stipulazione.
Con riferimento all'onere probatorio, la Suprema Corte di Cassazione si è più volte pronunciata in maniera costante su tale argomento affermando che “la norma contenuta nell'art. 1398 cod. civ., nel riconoscere la responsabilità del falsus procurator verso il terzo incolpevole, con il quale ha contratto senza avere i poteri rappresentativi, da rilievo alla posizione soggettiva del terzo contraente, che per ottenere il risarcimento del danno deve provare di avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto, mentre prescinde totalmente dal considerare la posizione soggettiva del falsus procurator, del quale resta irrilevante accertare l'intenzionalità o il dolo, ovvero la colpa nella causazione del danno” (cfr.
Cassazione Civile n. 13180/2015).
Ed ancora, la rappresentanza senza potere è una tipica ipotesi di culpa in contraendo (Cass. civ. n.
10882/2006) che consente la risarcibilità del solo interesse negativo, cioè dei danni costituiti dalle spese sostenute, dalle occasioni perdute e dall'attività impiegata nelle trattative e non invece l'interesse positivo, consistente nel lucro cessante ricavabile dall'adempimento del contratto (Cass. civ., III, 12969 del
29/09/2000; Cass. 29.3.1995 n.3691, 29.8.1995 n.9061, 20.11.1987 n.8575 28.4.1986 n.2945, 5.2.1980
n.837, 7.5.1977 n.1756).
Nel caso di specie, la società opposta non ha fornito alcuna prova circa il proprio affidamento incolpevole nella conclusione del contratto, avendo agito, unicamente per ottenere la liquidazione dell'interesse positivo senza farsi carico, peraltro, di allegare di aver sopportato il danno da interesse negativo tutelato dalla invocata disposizione normativa.
Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda risarcitoria per carenza di supporto probatorio.
Ciò posto, va ancora osservato che non ha dato prova del suo credito nemmeno con Controparte_1
l'espletamento degli ulteriori mezzi istruttori .
L'obbligazione dedotta nel presente giudizio è quella avente ad oggetto il pagamento delle fatture per lavori di realizzazione di opere di manutenzione nei confronti della . Parte_1
Occorre rammentare, in via preliminare, che nonostante i ruoli formalmente rivestiti dalle parti nel giudizio instaurato con l'opposizione a decreto ingiuntivo (la debitrice, quello di attore;
la creditrice quello di convenuto), nella sostanza la posizione di attore è ricoperta dal soggetto che ha richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo, così come costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (si pensi, ex multis, a Cass., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19596).
Il procedimento di cui agli artt. 633 ss. c.p.c., difatti, è uno strumento che consente al creditore insoddisfatto di ottenere rapidamente un titolo esecutivo, senza attendere le lungaggini proprie del giudizio ordinario, ove la sua pretesa sia liquida, certa ed esigibile, sulla base di una cognizione sommaria della vicenda, fondata sulla prospettazione unilaterale del rapporto e sulle prove fornite dal creditore. Esso, tuttavia, non incide né modifica la distribuzione dell'onere della prova, così come fissata dall'art. 2967 c.c.
e dalla disciplina sostanziale del diritto di volta in volta fatto valere in giudizio;
sicché, ove l'ingiunto si risolva a proporre opposizione, ai fini della decisione, opera l'ordinario regime probatorio vigente per i processi a cognizione piena: l'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa azionata (così come le conseguenze negative del suo eventuale, mancato adempimento) grava sull'attore sostanziale, ovvero l'opposto.
Nel caso di specie, l'istruzione probatoria ha dimostrato il mancato raggiungimento della prova in ordine alla sussistenza della pretesa creditoria fatta valere dall'opposta, qui attrice in senso sostanziale.
È noto infatti che, nel giudizio di opposizione, tornano ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione. E così accade che i documenti (ad es. fatture commerciali o parcelle), costituenti prova scritta in base agli artt.
633 c.p.c. e segg. ai limitati fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, perdano, in seguito all'opposizione, la speciale efficacia probatoria loro riconosciuta per legge nella prima fase (artt. 634 c.p.c. e segg.); ne consegue, se il ricorrente non deduca altri mezzi di prova del fatto costitutivo del preteso credito, che la sua domanda debba essere rigettata, in applicazione dell'art. 2697, primo comma, c.c., essendo la formazione del convincimento del giudice nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione (Cass. Sez. 3, n. 17371 del 17 novembre 2003; Cass. n. 807/1999; Cass. 5573/1997).
In particolare, la causa è stata istruita con la prova testimoniale e con la CTU, quest'ultima volta ad accertare la corrispondenza dei lavori e delle forniture indicate nelle fatture a fondamento del decreto ingiuntivo e la congruità delle somme richieste per la realizzazione dei lavori e delle forniture per cui è causa, anche con riferimento a quanto emerso dai rendiconti in atti.
Dall'espletamento della prova testimoniale è emerso solo che la società opposta ha eseguito lavori e forniture, senza tuttavia riuscire a provare nello specifico quantità, qualità e costi dei lavori.
Anche il CTU, Ing. , ha rilevato che la collaborazione eseguita è rimasta nei suoi Persona_1 contorni particolarmente generica, non essendo emerso il tipo di lavorazioni ed in molti casi, senza indicare neppure in quali appartamenti dovevano eseguirsi le stesse, e soprattutto senza riscontro nelle fatture emesse”.
Dalle conclusioni dell'elaborato peritale si evince la non corrispondenza tra le forniture e quanto riportato nelle fatture, oltre all'assoluta mancanza di documentazione ulteriore atta a comprovare le forniture in favore dell'opponente (ad es. bolle di consegna). Orbene, le conclusioni del CTU appaiono condivisibili.
Le risultanze della perizia difatti, sono debitamente argomentate, motivate prive di vizi logici;
l'opposta, inoltre, non ha fornito, in sede di osservazioni alla CTU né successivamente, alcun elemento utile e convincente ad inficiare o quantomeno rendere dubbie le riportate conclusioni.
L'opposizione quindi, per quanto sopra esposto, va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 34/19, emesso dal Tribunale di Patti in data 11.02.2019 e va ritenuto insussistente il credito vantato dalla
Controparte_1
Quanto alla domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c. formulata dall'opposta nei confronti della
, è inammissibile per quanto di ragione. Parte_1
Secondo la Suprema Corte, ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico». (Cass. civ. SS.UU. Sent., 05/12/2023, n. 33954).
In altri termini, quando la domanda di arricchimento è proposta in via subordinata rispetto ad altra domanda rigettata per il mancato assolvimento degli oneri probatori incombenti in capo a chi agisce, non può essere consentito al creditore di recuperare quanto richiesto mediante l'azione di arricchimento.
Sulla base di quanto esposto, atteso l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, la domanda di arricchimento va dichiarata inammissibile per carenza del requisito di sussidiarietà.
Per le stesse ragioni va dichiarata inammissibile anche domanda di indennizzo formulata dal terzo chiamato in causa nei confronti della . Parte_1
Deve, infine, respingersi la domanda formulata dalla Multiproprietà di condanna della società opposta per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., in quanto non se ne ravvisano i presupposti.
Come infatti chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte: “La condanna ex art. 96 comma 3
c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con l'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte, né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione a titolo esemplificativo la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. S.U. n. 22405/2018).
Nel caso di specie non emerge l'abuso del diritto e la colpa grave invocata dalla , né Parte_1 la citazione in giudizio per fini diversi da quello per il quale la lite è preordinata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, e sono poste interamente a carico della società opposta e del terzo chiamato stante la soccombenza di entrambi rispetto alla domanda principale e alla domanda di indennizzo.
Le spese di CTU, già liquidate come da decreto del 23.04.2025, devono essere poste definitivamente a carico dell'opposta e del terzo chiamato in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.
713/2019 R.G. promossa dalla - in persona dell'amministratore Parte_1
p.t.-, nei confronti di -in persona del legale rappresentante p.t.-, disattesa e respinta Controparte_1 ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto revoca il Decreto Ingiuntivo n. 34/2019 emesso dal Tribunale di Patti l'11.02.2019;
2. dichiara inammissibile la domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c. formulata dalla nei CP_1 confronti della Multiproprietà;
3. dichiara inammissibile la domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c. formulata da CP_2 nei confronti della Multiproprietà;
[...]
4. rigetta ogni altra domanda anche per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.; 5. condanna e in solido tra loro al pagamento, in favore della Controparte_1 Controparte_2
delle spese di lite liquidate in € 145,00 per spese vive ed € Parte_1
7.616,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
6. dispone che le spese di CTU – già liquidate in corso di causa - siano poste definitivamente a carico della parte opposta e del terzo chiamato in causa in parti uguali.
Patti, 16.9.2025
Il Giudice
Elisabetta Arino Innaria