CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 116/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'SI NT, Presidente IE GIORGIO, Relatore LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 492/2020 depositato il 16/04/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010303314 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.492/20
Ricorrente_1 Difensore_1 Il sig. , a mezzo del dott. , impugnava avviso di accertamento n. TVK010303314 Irpef ed Addizionali per l'anno d'imposta 2014, notificato da Agenzia Entrate - Società_1Direzione Provinciale di Foggia, quale socio unico della società di capitali Società_1 Srl. (da ora ), oggetto di avviso di accertamento n. TVK010501489/2019, per maggior reddito accertato, a seguito di controllo della documentazione contabile e fiscale.
Motivi ricorsi
Premessa la preliminare insussistenza di quanto ritenuto dall'Agenzia, sui costi inerenti l'immobile Società_1formalmente utilizzato in locazione finanziaria dalla srl quale sede legale, ma, di fatto ed a dire dell'Ufficio, adibito ad abitazione dell'amministratore, ritiene illegittimo l'accertamento operato dall'Ufficio, presunti utili in nero per complessivi € 131.297,17 di cui: == € 129.193,97 (=85.430,34+41.723,41+369,90+1.670,32) di utili in natura (pari alle spese sostenute dalla società per il sopra citato immobile); == € 2.103,20 di utili in denaro (pari ai presunti ricavi in nero accertati in capo alla società); ed accerta, ex art.47 DPR 917/1986, un reddito di capitale non dichiarato di € 65.280,95 (=131.297,17*100%*49,72%) in considerazione della ristretta base partecipativa;
in particolare osserva,
• Inesistenza di “utili extrabilancio in natura” – violazione artt.44 e 47 dpr 917/1986;
• In via gradata violazione art.45 dpr 917/1986;
• Trattandosi di presunzione di distribuzione di utili ai soci, illegittimità dell'avviso di accertamento, per non intervenuta definitività del maggior reddito accertato in capo alla società.
• Società_1 Nel merito inesistenza del maggiore reddito accertato in capo alla società “ srl”;
• Inesistenza giuridica dell'avviso di accertamento (atto “impo-esattivo”) notificato a mezzo posta;
per essere nel contempo anche titolo esecutivo;
• Nullità dell'accertamento per violazione degli artt.43 e 41/bis dpr 600/1973l'ufficio ha già notificato al ricorrente un avviso di accertamento per il medesimo anno 2014;
• Illegittimità costituzionale del diritto vivente in relazione alla presunzione di distribuzione degli utili non contabilizzati – violazione degli art.117, 1° comma, costituzione e art. 1 paragrafo 1 della convenzione europea dei diritti dell'uomo come interpretata dal corte Edu. – irrogazione sanzione da parte dell'agenzia, ex art.17 d.lgs. n.472/97 e art.2 d.lgs. n.546/92, con conforto di sentenza della Cdu e Corte di giustizia EU;
• in via grada disapplicazione delle sanzione per obiettive condizioni d'incertezza;
si chiede quindi, l'annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese da distrarsi a favore del difensore costituito. L'Agenzia delle Entrate, costituita in giudizio, contesta le censure dedotta dalla parte ricorrente, perché infondate in fatto e in diritto, insistendo sulle legittimità degli atti promanati. Rappresenta che parte ricorrente era socio unico (quota 100%) della richiamata società e che come da giurisprudenza consolidata opera la presunzione per la c.d. “ristretta base partecipativa”; che la stessa società con separato ricorso rubricato RGR n.1411/18, aveva opposto tempestivamente l'accertamento del maggior reddito. Sul punto della distribuzione degli utili societari, evidenzia che l'attribuzione è limitata alla quota del 49,72% del totale accertato, giusta previsione dell'art.47 c.1 DPR 917/86.
Sulle questioni di illegittimità costituzionale, le ritiene inconferenti e quindi inammissibili, evidenziando in maniera puntuale i richiami normativi che consentono all'ufficio di procedere nei controlli e nelle susseguenti attività previste dalla leggi nazionali.
Nel merito delle eccezioni, inesistenza utili extra bilancio, rileva che questi scaturiscono dal mancato disconoscimento e detrazioni di costi non inerenti l'attività d'impresa, quali l'utilità propria per ristrutturazione di immobile, acquisto mobili etc. non utilizzate per fini societari;
ne consegue, l'accertamento degli utili di capitale rispetta il dettato dell'art. 45 che esordisce così: <Il reddito di capitale è costituito dall'ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo d'imposta, senza alcuna deduzione …>>; quindi a fronte degli utili occulti rilevati per l'anno 2014, questi sono presuntivamente distribuiti al socio.
Ritiene altresì inconferente la richiesta di sospendere il giudizio in attesa della definitività dell'accertamento societario, trattandosi di soggetti diversi.
Circa l'inesistenza del maggior reddito accertato alla società, evidenzia il difetto di nesso pertinenziale, trattandosi di giudizio diverso;
per mero tuziorismo rappresenta I rilievi sono basati sul processo verbale di constatazione redatto dalla Compagnia di Cerignola della Guardia di Finanza e notificato in data 26/01/2018.
In particolare si contestava la deduzione di quote di ammortamento, canoni di leasing, mobili e arredi, contratti di utenze e spese incrementative relative ad un fabbricato condotto in leasing di cui la società eccepiva l'uso promiscuo quando, al contrario, i verificatori ne rilevavano l'uso esclusivo ad abitazione. Infatti, presso la sede legale della Società_1 Srl dichiarata in Cerignola alla Indirizzo_1 non è stata riscontrata affatto l'esistenza di “uffici”, ma di ambienti compatibili e di fatto utilizzati esclusivamente con l'uso domestico (cfr. pvc fogli 16-28).
Ritiene inconferente anche la censura della procedura di notifica dell'atto, richiamando il fatto che la stessa risulta effettuata dal messo speciale che ha attestato la relata di notifica in cui si è avvalso del servizio postale indicando il numero di raccomandata;
evidenzia, laddove fosse prevista la
“raccomandata con avviso di ricevimento” per la notifica degli atti “rideterminativi” della pretesa, l'art. 29 del D.L. n.78/2010 intenda riferirsi alla possibilità di utilizzo della raccomandata “ordinaria”, con avviso di ricevimento di colore bianco, implicitamente confermando l'utilizzabilità della raccomandata AG per la notifica dell'atto impo-esattivo “primario”, con conforto di Cassazione Sentenza n.16679/2016; e, comunque, la notifica ha raggiunto lo scopo, cosa che rende sanato ogni eventuale vizio di procedura. Parimenti inconferente è l'eccezione di presunta violazione degli artt. 43 e 41-bis DPR 600/73, visto che l'accertamento del quale qui di discute (n. TVK010303314) è integrativo rispetto al precedente atteso che accerta ulteriori violazioni oltre quelle già contestate e riferite alla ulteriore partecipazione in altra società.
Quanto alla dedotta inapplicabilità delle sanzioni, rileva che rientra nel perimetro di applicazione previsti per le scriminanti tanto dell'art. 6 D.Lgs. 472/97, quanto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 546/1992.
Conclude per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
Parte ricorrente con successive memorie di replica, insiste sulle richieste e controdeduce su quanto dedotto dall'Ufficio nella costituzione, richiamando, all'uopo, la tipologia dei costi sostenuti dalla società, quali effettivamente presenti, ma ritenuti non inerenti, rimettendo la questione, sub judice, al ricorso della società; rappresenta poi, che tali costi, effettivamente riguardano in larga parte l'anno 2013 e non l'anno 2014, in trattazione, come debitamente documentato, e che esisteva una chiara violazione dell'art.5 DPR 633/72, ritenuto che (dall'Ufficio), che la sede legale sia stata utilizzata in modo promiscuo o addirittura in modo esclusivo quale casa di abitazione dell'amministratore e della sua famiglia allora vi sarebbe stata una palese violazione dell'art. 52 DPR 633/1972. Tale norma prevede che l'accesso in un luogo adibito anche o solo ad abitazione è subordinato alla preveniva autorizzazione del Procuratore della Repubblica;
ciò comporta l'inutilizzabilità di quanto accertato nel corso della perquisizione, da ritenere illegale.
Parte ricorrente, con ulteriori memorie, richiamato gli avvisi di accertamento, tempestivamente impugnati e decisi con Sentenza n.1243/25 da questa CGT1° di Foggia, emessi per le annualità 2015 e 2016 nei confronti della società Società_1 srl, scaturenti dalla medesima verifica da cui è disceso l'avviso di accertamento per l'anno 2014 emesso alla Società_1 srl, posto a base dell'avviso di accertamento qui impugnato emesso nei confronti del socio Ricorrente_1, ha ritenuto di accogliere parzialmente i motivi di impugnativa: così statuendo:
- l'accoglimento dei ricorsi relativamente alla parte degli atti impugnati (canoni locazione finanziaria, lavori di ristrutturazione e spese incrementative beni terzi, acquisto mobili ed arredo, utenze telefoniche, fornitura gas metano ed energia) fondata su quanto acquisito dalla GdF in occasione dell'accesso presso l'immobile sito all'indirizzo ove era stata dichiarata la sede legale della società.” Si ritiene che anche per l'annualità in oggetto (2014), devono essere annullate le riprese - ribaltate sul socio- relative alle spese legate al suddetto immobile quali:
- a) spese di ristrutturazione e spese incrementative su beni di terzi per € 85.430,34;
- b) acquisto di mobili ed arredi per € 41.723,41;
- c) spese per utenze telefoniche e fornitura gas metano per € 369,90; d) acquisto di beni strumentali con costo unitario inferiore ad € 516,00 per € 1.670,32; in quanto la verifica si è svolta in violazione di legge come appurato anche da questa On.le Corte.
In merito alle sanzioni ritiene applicabile la novella introdotto dal D.Lgs. n.87/2024, che ha ridotto la percentuale da applicare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in pubblica udienza, esaminati gli atti, decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che le censure in ricorso fondate per quanto di ragione e pertanto vanno parzialmente accolte.
La Corte osserva che, per la decisione di merito della presente controversia, sia necessaria la definizione dei precedenti atti notificati alla società c.d. madre, giusto ricorso rubricato RGR n.1411/18, ovvero il provvedimento emesso, sulla base degli atti “ratione temporis”, così da portare al raccordo univoco con il giudicato intervenuto, seppur non definitivo, nel caso di sentenza.
La Corte, preliminarmente osserva, in ragione di consolidata giurisprudenza di legittimità, che il rinvenimento di documentazione afferente l'attività rappresenta un quadro indiziario e inconfutabile, probatorio, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, tale da legittimare l'accertamento induttivo dei redditi nei confronti della società e dei suoi componenti (Cassazione n.34724/2019); per contro parte ricorrente in sede di ricorso originario, contrasta in linea fattuale, senza produrre alcuna documentazione probatoria e circostanziata, atta a dimostrare la dedotta infondatezza ed inattendibilità di quanto emerso in sede di controllo, che si ripete, costituiscono, presunzioni, dotate di elementi gravi, precise e concordanti, ai sensi dell'art.2729 cc..
La Corte con riferimento alle questioni inerenti la illegittimità costituzionale dell'art.17 D.Lgs. n.472/97 e art.2 D.Lgs. n.546/92, per illegittimità normativa, in linea, con l'indirizzo giurisprudenziale, del quale intende dare continuità, ritiene che la dedotta illegittimità e sostanziale sovrapponibilità tra sanzioni amministrative e sanzioni penali non sussista, in quanto la sanzione sia sostanzialmente di natura amministrativa. Al riguardo si richiama giurisprudenza della Cassazione n.37366/2021 che qualifica le sanzioni di natura amministrativa per essere riferite a obbligazione di carattere civile, così che tale censura, in applicazione di consolidati principi giurisprudenziali, vada rigettata. Parimenti è da rigettare la richiesta di disapplicazione delle sanzioni, ritenuto inesistenti le condizioni d'incertezza e la stessa applicazione della novella legislativa poiché non è retroattiva.
La Corte con riferimento alla violazione di norma di diritto, circa l'attribuzione del maggior reddito accertato nei confronti della società, ai soci, quale distribuzione nella stessa annualità, ritiene inconferente tale eccezione, atteso che consolidata giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto legittima tale distribuzione, in mancanza ai sensi dall'art. 5 Tuir, "i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili"; quindi essi sono attribuibili a norma di legge. Inoltre come da consolidata giurisprudenza, offerta a conforto dall'Ufficio, “nel caso di società di capitali a base ristretta, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati invece accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti” (Ordinanza n.17359/2014), prova contraria che nel caso in esame si ritiene non debitamente offerta. La Corte, per la presente controversia, accertato che nelle more, è intervenuto, per precedenti annualità, accertate sempre sulla scorta dello stesso Pvc redatto dai militi della GdiF., giudicato con sentenza n.1243/25, opportunamente segnalato da parte ricorrente, con esito di parziale accoglimento delle censure esposte, in particolare, la Corte pur ritenendo legittimo l'accertamento emesso verso la società, ha ritenuto pregevole di accoglimento, la dedotta violazione dell'art.52 DPR 633/72, in quanto, l'accesso ai locali che si ritenevano sede societaria, quanto invece, era già emerso la natura abitativa da parte del legale rappresentante, doveva avere la previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, giusta espresso motivo di ricorso.
La Corte, in relazione al precedente provvedimento della questa Corte in altra composizione, considerato che la censura, è riconducibile allo stesso Pvc, dal quale rinviene l'accertamento in trattazione, in linea con precedenti orientamenti e del quale non ritiene di discostarsi, ritiene di accogliere il motivo di violazione dell'art.52 DPR 633/2, così da espungere i recuperi inerenti (canoni locazione finanziaria, lavori di ristrutturazione e spese incrementative beni terzi, acquisto mobili ed arredo, utenze telefoniche, fornitura gas metano ed energia) accertati dall'Ufficio su atti e documentazione acquisita dalla GdF in occasione dell'accesso presso l'immobile sito all'indirizzo ove era stata dichiarata la sede legale della società.
La Corte, con riferimento a consolidata giurisprudenza di legittimità, rappresenta che in coerenza con la normativa, l'Ufficio, in applicazione dell'art.47 c.1 DPR 917/86, ha previsto la distribuzione limitatamente alla quota del 49,72% del totale accertato;
ritiene coerente e legittima anche la sussistenza della c.d. “ristretta base” societaria, giusta, Cassazione n.37193/2021, vista che trattasi di società a socio unico, così da ritenere pienamente legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili;
altresì non è dato rilevare, la prova, prevista dalla giurisprudenza, della mancata distribuzione dei maggiori ricavi, attraverso accantonamenti o reinvestimento;
quindi del pari sono a rigettare le eccezioni in ricorso.
La Corte, assorbita ogni altra censura, in linea con decisioni precedenti, e in linea con precedente provvedimento n.1243/25, per altre annualità, ritiene di accogliere il motivo inerente l'accesso senza debita autorizzazione dell'A.G. (art.52 DPR 633/72), così da escludere dal maggior reddito, i recuperi inerenti (canoni locazione finanziaria, lavori di ristrutturazione e spese incrementative beni terzi, acquisto mobili ed arredo, utenze telefoniche, fornitura gas metano ed energia) accertati dall'Ufficio; rigetta tutti gli atri motivi di ricorso,. La reciproca soccombenza consente la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione. Spese compensate. Così deciso in Foggia il 31 ottobre 2025
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'SI NT, Presidente IE GIORGIO, Relatore LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 492/2020 depositato il 16/04/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010303314 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.492/20
Ricorrente_1 Difensore_1 Il sig. , a mezzo del dott. , impugnava avviso di accertamento n. TVK010303314 Irpef ed Addizionali per l'anno d'imposta 2014, notificato da Agenzia Entrate - Società_1Direzione Provinciale di Foggia, quale socio unico della società di capitali Società_1 Srl. (da ora ), oggetto di avviso di accertamento n. TVK010501489/2019, per maggior reddito accertato, a seguito di controllo della documentazione contabile e fiscale.
Motivi ricorsi
Premessa la preliminare insussistenza di quanto ritenuto dall'Agenzia, sui costi inerenti l'immobile Società_1formalmente utilizzato in locazione finanziaria dalla srl quale sede legale, ma, di fatto ed a dire dell'Ufficio, adibito ad abitazione dell'amministratore, ritiene illegittimo l'accertamento operato dall'Ufficio, presunti utili in nero per complessivi € 131.297,17 di cui: == € 129.193,97 (=85.430,34+41.723,41+369,90+1.670,32) di utili in natura (pari alle spese sostenute dalla società per il sopra citato immobile); == € 2.103,20 di utili in denaro (pari ai presunti ricavi in nero accertati in capo alla società); ed accerta, ex art.47 DPR 917/1986, un reddito di capitale non dichiarato di € 65.280,95 (=131.297,17*100%*49,72%) in considerazione della ristretta base partecipativa;
in particolare osserva,
• Inesistenza di “utili extrabilancio in natura” – violazione artt.44 e 47 dpr 917/1986;
• In via gradata violazione art.45 dpr 917/1986;
• Trattandosi di presunzione di distribuzione di utili ai soci, illegittimità dell'avviso di accertamento, per non intervenuta definitività del maggior reddito accertato in capo alla società.
• Società_1 Nel merito inesistenza del maggiore reddito accertato in capo alla società “ srl”;
• Inesistenza giuridica dell'avviso di accertamento (atto “impo-esattivo”) notificato a mezzo posta;
per essere nel contempo anche titolo esecutivo;
• Nullità dell'accertamento per violazione degli artt.43 e 41/bis dpr 600/1973l'ufficio ha già notificato al ricorrente un avviso di accertamento per il medesimo anno 2014;
• Illegittimità costituzionale del diritto vivente in relazione alla presunzione di distribuzione degli utili non contabilizzati – violazione degli art.117, 1° comma, costituzione e art. 1 paragrafo 1 della convenzione europea dei diritti dell'uomo come interpretata dal corte Edu. – irrogazione sanzione da parte dell'agenzia, ex art.17 d.lgs. n.472/97 e art.2 d.lgs. n.546/92, con conforto di sentenza della Cdu e Corte di giustizia EU;
• in via grada disapplicazione delle sanzione per obiettive condizioni d'incertezza;
si chiede quindi, l'annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese da distrarsi a favore del difensore costituito. L'Agenzia delle Entrate, costituita in giudizio, contesta le censure dedotta dalla parte ricorrente, perché infondate in fatto e in diritto, insistendo sulle legittimità degli atti promanati. Rappresenta che parte ricorrente era socio unico (quota 100%) della richiamata società e che come da giurisprudenza consolidata opera la presunzione per la c.d. “ristretta base partecipativa”; che la stessa società con separato ricorso rubricato RGR n.1411/18, aveva opposto tempestivamente l'accertamento del maggior reddito. Sul punto della distribuzione degli utili societari, evidenzia che l'attribuzione è limitata alla quota del 49,72% del totale accertato, giusta previsione dell'art.47 c.1 DPR 917/86.
Sulle questioni di illegittimità costituzionale, le ritiene inconferenti e quindi inammissibili, evidenziando in maniera puntuale i richiami normativi che consentono all'ufficio di procedere nei controlli e nelle susseguenti attività previste dalla leggi nazionali.
Nel merito delle eccezioni, inesistenza utili extra bilancio, rileva che questi scaturiscono dal mancato disconoscimento e detrazioni di costi non inerenti l'attività d'impresa, quali l'utilità propria per ristrutturazione di immobile, acquisto mobili etc. non utilizzate per fini societari;
ne consegue, l'accertamento degli utili di capitale rispetta il dettato dell'art. 45 che esordisce così: <Il reddito di capitale è costituito dall'ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo d'imposta, senza alcuna deduzione …>>; quindi a fronte degli utili occulti rilevati per l'anno 2014, questi sono presuntivamente distribuiti al socio.
Ritiene altresì inconferente la richiesta di sospendere il giudizio in attesa della definitività dell'accertamento societario, trattandosi di soggetti diversi.
Circa l'inesistenza del maggior reddito accertato alla società, evidenzia il difetto di nesso pertinenziale, trattandosi di giudizio diverso;
per mero tuziorismo rappresenta I rilievi sono basati sul processo verbale di constatazione redatto dalla Compagnia di Cerignola della Guardia di Finanza e notificato in data 26/01/2018.
In particolare si contestava la deduzione di quote di ammortamento, canoni di leasing, mobili e arredi, contratti di utenze e spese incrementative relative ad un fabbricato condotto in leasing di cui la società eccepiva l'uso promiscuo quando, al contrario, i verificatori ne rilevavano l'uso esclusivo ad abitazione. Infatti, presso la sede legale della Società_1 Srl dichiarata in Cerignola alla Indirizzo_1 non è stata riscontrata affatto l'esistenza di “uffici”, ma di ambienti compatibili e di fatto utilizzati esclusivamente con l'uso domestico (cfr. pvc fogli 16-28).
Ritiene inconferente anche la censura della procedura di notifica dell'atto, richiamando il fatto che la stessa risulta effettuata dal messo speciale che ha attestato la relata di notifica in cui si è avvalso del servizio postale indicando il numero di raccomandata;
evidenzia, laddove fosse prevista la
“raccomandata con avviso di ricevimento” per la notifica degli atti “rideterminativi” della pretesa, l'art. 29 del D.L. n.78/2010 intenda riferirsi alla possibilità di utilizzo della raccomandata “ordinaria”, con avviso di ricevimento di colore bianco, implicitamente confermando l'utilizzabilità della raccomandata AG per la notifica dell'atto impo-esattivo “primario”, con conforto di Cassazione Sentenza n.16679/2016; e, comunque, la notifica ha raggiunto lo scopo, cosa che rende sanato ogni eventuale vizio di procedura. Parimenti inconferente è l'eccezione di presunta violazione degli artt. 43 e 41-bis DPR 600/73, visto che l'accertamento del quale qui di discute (n. TVK010303314) è integrativo rispetto al precedente atteso che accerta ulteriori violazioni oltre quelle già contestate e riferite alla ulteriore partecipazione in altra società.
Quanto alla dedotta inapplicabilità delle sanzioni, rileva che rientra nel perimetro di applicazione previsti per le scriminanti tanto dell'art. 6 D.Lgs. 472/97, quanto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 546/1992.
Conclude per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
Parte ricorrente con successive memorie di replica, insiste sulle richieste e controdeduce su quanto dedotto dall'Ufficio nella costituzione, richiamando, all'uopo, la tipologia dei costi sostenuti dalla società, quali effettivamente presenti, ma ritenuti non inerenti, rimettendo la questione, sub judice, al ricorso della società; rappresenta poi, che tali costi, effettivamente riguardano in larga parte l'anno 2013 e non l'anno 2014, in trattazione, come debitamente documentato, e che esisteva una chiara violazione dell'art.5 DPR 633/72, ritenuto che (dall'Ufficio), che la sede legale sia stata utilizzata in modo promiscuo o addirittura in modo esclusivo quale casa di abitazione dell'amministratore e della sua famiglia allora vi sarebbe stata una palese violazione dell'art. 52 DPR 633/1972. Tale norma prevede che l'accesso in un luogo adibito anche o solo ad abitazione è subordinato alla preveniva autorizzazione del Procuratore della Repubblica;
ciò comporta l'inutilizzabilità di quanto accertato nel corso della perquisizione, da ritenere illegale.
Parte ricorrente, con ulteriori memorie, richiamato gli avvisi di accertamento, tempestivamente impugnati e decisi con Sentenza n.1243/25 da questa CGT1° di Foggia, emessi per le annualità 2015 e 2016 nei confronti della società Società_1 srl, scaturenti dalla medesima verifica da cui è disceso l'avviso di accertamento per l'anno 2014 emesso alla Società_1 srl, posto a base dell'avviso di accertamento qui impugnato emesso nei confronti del socio Ricorrente_1, ha ritenuto di accogliere parzialmente i motivi di impugnativa: così statuendo:
- l'accoglimento dei ricorsi relativamente alla parte degli atti impugnati (canoni locazione finanziaria, lavori di ristrutturazione e spese incrementative beni terzi, acquisto mobili ed arredo, utenze telefoniche, fornitura gas metano ed energia) fondata su quanto acquisito dalla GdF in occasione dell'accesso presso l'immobile sito all'indirizzo ove era stata dichiarata la sede legale della società.” Si ritiene che anche per l'annualità in oggetto (2014), devono essere annullate le riprese - ribaltate sul socio- relative alle spese legate al suddetto immobile quali:
- a) spese di ristrutturazione e spese incrementative su beni di terzi per € 85.430,34;
- b) acquisto di mobili ed arredi per € 41.723,41;
- c) spese per utenze telefoniche e fornitura gas metano per € 369,90; d) acquisto di beni strumentali con costo unitario inferiore ad € 516,00 per € 1.670,32; in quanto la verifica si è svolta in violazione di legge come appurato anche da questa On.le Corte.
In merito alle sanzioni ritiene applicabile la novella introdotto dal D.Lgs. n.87/2024, che ha ridotto la percentuale da applicare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in pubblica udienza, esaminati gli atti, decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che le censure in ricorso fondate per quanto di ragione e pertanto vanno parzialmente accolte.
La Corte osserva che, per la decisione di merito della presente controversia, sia necessaria la definizione dei precedenti atti notificati alla società c.d. madre, giusto ricorso rubricato RGR n.1411/18, ovvero il provvedimento emesso, sulla base degli atti “ratione temporis”, così da portare al raccordo univoco con il giudicato intervenuto, seppur non definitivo, nel caso di sentenza.
La Corte, preliminarmente osserva, in ragione di consolidata giurisprudenza di legittimità, che il rinvenimento di documentazione afferente l'attività rappresenta un quadro indiziario e inconfutabile, probatorio, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, tale da legittimare l'accertamento induttivo dei redditi nei confronti della società e dei suoi componenti (Cassazione n.34724/2019); per contro parte ricorrente in sede di ricorso originario, contrasta in linea fattuale, senza produrre alcuna documentazione probatoria e circostanziata, atta a dimostrare la dedotta infondatezza ed inattendibilità di quanto emerso in sede di controllo, che si ripete, costituiscono, presunzioni, dotate di elementi gravi, precise e concordanti, ai sensi dell'art.2729 cc..
La Corte con riferimento alle questioni inerenti la illegittimità costituzionale dell'art.17 D.Lgs. n.472/97 e art.2 D.Lgs. n.546/92, per illegittimità normativa, in linea, con l'indirizzo giurisprudenziale, del quale intende dare continuità, ritiene che la dedotta illegittimità e sostanziale sovrapponibilità tra sanzioni amministrative e sanzioni penali non sussista, in quanto la sanzione sia sostanzialmente di natura amministrativa. Al riguardo si richiama giurisprudenza della Cassazione n.37366/2021 che qualifica le sanzioni di natura amministrativa per essere riferite a obbligazione di carattere civile, così che tale censura, in applicazione di consolidati principi giurisprudenziali, vada rigettata. Parimenti è da rigettare la richiesta di disapplicazione delle sanzioni, ritenuto inesistenti le condizioni d'incertezza e la stessa applicazione della novella legislativa poiché non è retroattiva.
La Corte con riferimento alla violazione di norma di diritto, circa l'attribuzione del maggior reddito accertato nei confronti della società, ai soci, quale distribuzione nella stessa annualità, ritiene inconferente tale eccezione, atteso che consolidata giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto legittima tale distribuzione, in mancanza ai sensi dall'art. 5 Tuir, "i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili"; quindi essi sono attribuibili a norma di legge. Inoltre come da consolidata giurisprudenza, offerta a conforto dall'Ufficio, “nel caso di società di capitali a base ristretta, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati invece accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti” (Ordinanza n.17359/2014), prova contraria che nel caso in esame si ritiene non debitamente offerta. La Corte, per la presente controversia, accertato che nelle more, è intervenuto, per precedenti annualità, accertate sempre sulla scorta dello stesso Pvc redatto dai militi della GdiF., giudicato con sentenza n.1243/25, opportunamente segnalato da parte ricorrente, con esito di parziale accoglimento delle censure esposte, in particolare, la Corte pur ritenendo legittimo l'accertamento emesso verso la società, ha ritenuto pregevole di accoglimento, la dedotta violazione dell'art.52 DPR 633/72, in quanto, l'accesso ai locali che si ritenevano sede societaria, quanto invece, era già emerso la natura abitativa da parte del legale rappresentante, doveva avere la previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, giusta espresso motivo di ricorso.
La Corte, in relazione al precedente provvedimento della questa Corte in altra composizione, considerato che la censura, è riconducibile allo stesso Pvc, dal quale rinviene l'accertamento in trattazione, in linea con precedenti orientamenti e del quale non ritiene di discostarsi, ritiene di accogliere il motivo di violazione dell'art.52 DPR 633/2, così da espungere i recuperi inerenti (canoni locazione finanziaria, lavori di ristrutturazione e spese incrementative beni terzi, acquisto mobili ed arredo, utenze telefoniche, fornitura gas metano ed energia) accertati dall'Ufficio su atti e documentazione acquisita dalla GdF in occasione dell'accesso presso l'immobile sito all'indirizzo ove era stata dichiarata la sede legale della società.
La Corte, con riferimento a consolidata giurisprudenza di legittimità, rappresenta che in coerenza con la normativa, l'Ufficio, in applicazione dell'art.47 c.1 DPR 917/86, ha previsto la distribuzione limitatamente alla quota del 49,72% del totale accertato;
ritiene coerente e legittima anche la sussistenza della c.d. “ristretta base” societaria, giusta, Cassazione n.37193/2021, vista che trattasi di società a socio unico, così da ritenere pienamente legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili;
altresì non è dato rilevare, la prova, prevista dalla giurisprudenza, della mancata distribuzione dei maggiori ricavi, attraverso accantonamenti o reinvestimento;
quindi del pari sono a rigettare le eccezioni in ricorso.
La Corte, assorbita ogni altra censura, in linea con decisioni precedenti, e in linea con precedente provvedimento n.1243/25, per altre annualità, ritiene di accogliere il motivo inerente l'accesso senza debita autorizzazione dell'A.G. (art.52 DPR 633/72), così da escludere dal maggior reddito, i recuperi inerenti (canoni locazione finanziaria, lavori di ristrutturazione e spese incrementative beni terzi, acquisto mobili ed arredo, utenze telefoniche, fornitura gas metano ed energia) accertati dall'Ufficio; rigetta tutti gli atri motivi di ricorso,. La reciproca soccombenza consente la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione. Spese compensate. Così deciso in Foggia il 31 ottobre 2025