Versione
28 aprile 1983
28 aprile 1983
Art. 5.
E' fatto divieto agli acquirenti dei lotti di alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per il periodo di venti anni dalla stipula del contratto.
E' fatto divieto agli acquirenti dei lotti di alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per il periodo di venti anni dalla stipula del contratto.
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Paola, sentenza 27/02/2026, n. 210Provvedimento: R.G.N. 517/2022 Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 27/02/2026 È presente, per l'attrice, l'avv. Mirella Santoro, in sostituzione dell'avv. MARIA RITA PETTI, nonché per Controparte_1 e per essa Controparte_2 in sostituzione dell'avv. CLAUDIO DRAGONE. È inoltre presente, per il Comune di Praia a Mare, l'avv. Dario Bergamo, in sostituzione dell'avv. FRANCESCO CRISTIANI. Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. L'avv. Santoro per entrambe le posizioni difese, si riporta alle note già depositate, insistendo per il rigetto dell'opposizione di terzo, essendo incontestabile il diritto di …Leggi di più...
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- art. 1418 c.c.·
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- diritto di superficie·
- art. 934 c.c.·
- art. 619 c.p.c.·
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